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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/11/2025, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa OT PA Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. IC IA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 684 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 attrice in riassunzione rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gnignati contro
(già ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 convenuta in riassunzione rappresentata e difesa dall'avv. Franco Zambelli
Oggetto: giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Venezia a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7394/2023 emessa in data 17.11.2022 e depositata in data 14.03.2023.
Conclusioni di parte attrice in riassunzione:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema
Corte di cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in eventuale riforma della sentenza n. 1642/2009 resa dal Tribunale di Venezia in data 24 aprile 2009, depositata in data 12 giugno 2009, e nel rispetto del principio di diritto statuito dalla medesima Suprema Corte di cassazione con ordinanza n. 7394/2023 del 17 novembre 2022 – 14 marzo 2023 (che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di
Venezia – Sezione Terza Civile n. 1824/2016 del 4 luglio 2016-16 agosto 2016, emessa inter partes nel giudizio di secondo grado RG 325/2010), esaminare la domanda riproposta (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla Suprema Corte) dalla società con l'atto di citazione Parte_2
d'appello notificato l'08/02/2010 (introduttivo del giudizio d'appello RG 325/2010) e pertanto così giudicare: in via principale
1) (per quanto dovesse essere necessario, previa eventuale riforma della sentenza n.
1642/2009 resa inter partes dal Tribunale di Venezia in data 24 aprile 2009, depositata in data 12 giugno 2009, non notificata) in accoglimento dei motivi esposti in narrativa al punto 1 dell'atto di citazione del giudizio di rinvio, condannarsi ai sensi dell'art. 2041 c.c.
l' (ora ), in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di EUR
[...]
29.872,86=, o di quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio, riterrà di giustizia, oltre interessi legali, per le ragioni ed i motivi tutti proposti in primo grado e riproposti nel giudizio d'appello e nel presente giudizio di rinvio;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari per tutti i gradi di giudizio, incluso quello di legittimità. in via istruttoria
Laddove il Collegio ovvero il Consigliere Istruttore ritenesse indispensabile acquisire nuove prove e/o riassumere quelle già ammesse in primo grado, si rinnovano le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
Si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante della Controparte_2
(ora ) sui seguenti capi:
[...] Controparte_1
2 1. “Vero è che in base alla Delibera della Regione Veneto n. 702 del 23.03.01 che traccia le linee guida regionali per la definizione e la standardizzazione degli approcci assistenziali ai pazienti in Stato Vegetativo Persistente, il" ha Parte_1 Parte_1 svolto in accordo con la , attività di ricovero per pazienti in stato vegetative CP_2 persistente”;
2. “Vero è che tale accordo è stato codificato nel verbale di incontro del 23.04.2002 a cui Per_ hanno partecipato per la il Direttore Sanitario dott. il Dirigente delegato CP_2 per la funzione ospedaliera dott. il responsabile del Servizio Rapporti in Per_2
Convenzioni dott. , il Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche dott. Per_3
Trincia, il Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dott. e il Per_4
Direttore del U.O. di plastica e per la Parte_3 Parte_4 Controparte_3 il Direttore per i rapporti esterni dott. , il Direttore Sanitario dott.
[...] Per_5
e il Responsabile dell'Area funzionale di Medicina Riabilitativa dott.ssa Per_6
”; Persona_7
3. “Vero è che la Delibera Regionale n.702 del 23.03.01 fissa per il ricovero ospedaliero dei pazienti in stato vegetativo persistente una diaria giornaliera pari ad Euro 335,70”;
4. “Vero è che i pazienti, oggetto della presente causa, ricoverati in stato vegetative persistente presso il " " nell'anno 2004 sono tutti stati inviati, così Parte_1 come risulta dalle lettere di accompagnamento, dalla struttura della “; CP_2
5. “Vero è che i pazienti inviati dalla al e di cui in CP_2 Parte_1 Parte_1 questa sede si richiede il pagamento della tariffa di ricovero, così come da lettera di invio e cartella clinica erano tutti affetti da stato vegetativo persistente”;
6. ”Vero è che, per tali pazienti in stato vegetativo persistente è stata pagata solo una parte di quanto previsto dalla Delibera Regionale n. 702 del 23.03.01”;
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:
1. “Vero è che in base alla Delibera della Regione Veneto n. 702 del 23.03.01 che traccia le linee guida regionali per la definizione e la standardizzazione degli approcci assistenziali ai pazienti in Stato Vegetativo Persistente, il'' ha Parte_1 Parte_1 svolto in accordo con la , attività di ricovero per pazienti in stato vegetative CP_2 persistente”;
2. “Vero è che tale accordo è stato codificato nel verbale di incontro del 23.04.2002 a cui
3 Per_ hanno partecipato per la il Direttore Sanitario dott. il Dirigente delegato CP_2 per la funzione ospedaliera dott. il responsabile del Servizio Rapporti in Per_2
Convenzioni dott. , il Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche dott. Per_3
, il Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dott. e il Pt_5 Per_8
Direttore del per la Parte_6 Controparte_3 il Direttore per i rapporti esterni dott. , il Direttore Sanitario dott.
[...] Per_5
e il Responsabile dell'Area funzionale di Medicina Riabilitativa dott.ssa Per_6
”; Persona_7
3. “Vero è che i pazienti inviati dalla al e di cui in CP_2 Parte_1 Parte_1 questa sede si richiede il pagamento della tariffa di ricovero, così come da lettera di invio e cartella clinica erano tutti affetti da stato vegetativo persistente”.
Si indicano a testi i signori:
1) Dott. domiciliato in Via Martiri di Marzabotto n. 105, cap 30030 Chirignago Tes_1
(VE);
2) Dott. , domiciliato in Via Bruno Mion n. 66/8, cap 30038 Spinea (VE); Per_3
3) Dott. , Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche della Pt_5 CP_2 domiciliato presso la CP_2
4) Dott. , Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione della Per_8 CP_2 domiciliato presso la CP_2
5) Dott. , domiciliato in Via Zermanese n. 16, cap 31022 Preganziol (TV); Persona_9
6) Dott. , già Direttore Sanitario della Controparte_4 Controparte_3
residente in [...];
[...]
[... 7) Dott.ssa , responsabile Area funzionale Medicina Riabilitativa della Casa Persona_7
CP_
, domiciliata presso la casa di cura . Si Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 chiede infine la nomina di un C.T.U. che accerti in base alle cartelle cliniche prodotte in giudizio ed a quant'altro riterrà opportuno, la patologia dei pazienti ricoverati presso il
oggetto di questo giudizio ed in base alla normativa vigente Parte_1 Parte_1 all'epoca dei ricoveri la tariffa da applicare, fornendo altresì ogni elemento ritenuto utile per liquidare un'indennità ex art. 2041 c.c. a favore del medesimo ”. Parte_1
Conclusioni di parte convenuta in riassunzione:
“in via preliminare:
4 dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o nullità dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio, formulato dal , per i motivi Parte_1 in atti;
nel merito: respingere la domanda del , perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto, non risultando applicabile nella fattispecie l'art. 2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei giudizi di merito, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, oltre RSG 15%, CPA 4% e IVA 22%.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che ai sensi della DGRV n.702/2001 che mi si rammostra (doc. 5) la tariffa giornaliera per i pazienti in stato vegetativo persistente è di €. 335,70, mentre quella per i pazienti in stato vegetativo permanente è di €. 180,75;
2) vero che l'incontro del 23.04.2002 tra l' e Controparte_2 Parte_1 ha avuto ad oggetto la possibilità di ricoverare pazienti in stato vegetativo presso il
[...]
Policlinico, previa ricezione delle linee guida formulate dall' e previa CP_2 autorizzazione della Regione Veneto;
3) vero che nei sopralluoghi del 01.04.03 e del 13.01.05 presso il , Parte_1 di cui mi si rammostrano i relativi verbali ( doc. 8 e 18), è stata accertata la mancanza dei posti letto di terapia Intensiva previsti nella DGRV 3223 del 08.11.02;
4) vero che in seguito al sopralluogo presso il del 01.04.03, Parte_1 Parte_1
l' ha dichiarato revocata la corresponsione delle quote di Controparte_2 finanziamento per la funzione di terapia intensiva a favore del stesso;
Parte_1
5) vero che la Regione Veneto negli anni 2001-2004 ha approvato l'attivazione delle sezioni di assistenza per pazienti in stato vegetativo permanente e persistente presso la sede ospedaliera;
6) vero che la Regione Veneto, nell'estate 2005, in ragione della carenza di posti letto di terapia intensiva nella , ha vietato alla Centrale Controparte_3 operativa 118 di inviare al casi attribuiti ai codici rosso o giallo, Parte_1 Parte_1 come risulta dalle note che mi si rammostrano (doc. 13, 14);
5 7) vero che nel 2005 l' ha contestato al Controparte_2 Parte_1
l'emissione della fattura n. 1532/04 che mi si rammostra (doc. 3 di questa difesa); 8) vero che l' negli anni 2004-2005 versava in difficoltà economica;
Controparte_2 indicandosi come testimoni: dott. residente in [...]
Monsignor Fortin 28 sul cap. 3; dott. c/o via Testimone_3 Controparte_2
Don F. Tosatto 147 Venezia-Mestre sul cap. 3; dott. residente in 30030 Tes_1
Chirignago (VE), via Martiri di Marzabotto 105 su tutti i capitoli;
dott. Testimone_4 residente in [...] su tutti i capitoli.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili, inconferenti e superflue, per tutto quanto sopra dedotto.
In denegata ipotesi di ammissione della prova per interpello ex adverso richiesta, si chiede
l'interrogatorio formale del legale rappresentante del e prova per Parte_1 Parte_1 testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il verbale di data 23.04.02 che mi si rammostra (doc. 5 di controparte) è stato stilato in sede di incontro programmatico tra l' e il Controparte_2 Parte_1
;
[...]
2) vero che il entro due o tre mesi dalla data dell'incontro del Parte_1 Parte_1
23.04.02, avrebbe dovuto far pervenire all' la documentazione relativa ai Controparte_2 requisiti di specifico accreditamento e questa doveva essere trasmessa alla Regione Veneto per ottenere l'autorizzazione al ricovero dei pazienti in stato vegetativo;
3) vero che, per trasferire pazienti in stato vegetativo, l' deve compilare Controparte_2 un apposito modulo e seguire un'apposita procedura, previa autorizzazione della Regione
Veneto.
In denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversa, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta.
In ogni caso si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli nn. 1, 2, 3 sopra formulati (quelli relativi alla prova per interpello) indicandosi a testi le persone già richiamate sopra, oltre a: dott. Direttore del Dipartimento di Scienze Persona_10
Neurologiche dell' 12 c/o Azienda , via Don Tosatto 147 Mestre;
CP_2 CP_2 CP_2 dott. , Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell' Testimone_5 CP_2
[...
c/o , via Don Tosatto 147 Mestre. Controparte_2
6 Ci si oppone alla richiesta CTU, volta ad accertare la patologia dei pazienti ricoverati presso la società privata, in quanto esplorativa, e quindi inammissibile – anche perché da realizzarsi sulla base di documenti di parte, privi di efficacia probatoria-, e comunque inutile, superflua ed irrilevante alla luce delle risultanze documentali.
Si insiste per l'espunzione dal presente giudizio dei docc. 1, 2, dimessi per la prima volta CP_ dalla di in questo grado di giudizio, del tutto irrilevanti”. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agiva in via monitoria nei confronti della Parte_1 Parte_1 Controparte_2
(di seguito per il pagamento della somma di €28.827,86, oltre spese e
[...] CP_2 accessori, esponendo di aver svolto attività di ricovero di pazienti in stato vegetativo in coma persistente sulla base di uno specifico accordo con la e di avere provveduto CP_2
a fatturare l'attività assistenziale svolta, emettendo una prima fattura per la normale attività assistenziale ospedaliera e una seconda fattura, rimasta impagata, per i maggiori costi riguardanti l'attività assistenziale prestata ai pazienti in stato vegetativo.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1642 del 12.06.2009, in accoglimento dell'opposizione svolta dall' revocava il decreto ingiuntivo emesso, rilevando che CP_2 lo svolgimento dell'attività in favore dei pazienti in stato vegetativo per essere remunerata avrebbe richiesto l'emissione di un decreto regionale di specifico accreditamento che non era stato adottato, e dichiarava inammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, in quanto proposta dal quale parte opposta nel Parte_1 giudizio e, quindi, nuova rispetto alla domanda di adempimento contrattuale.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1824 del 16.08.2016 rigettava l'impugnazione proposta dal , evidenziando che non era stata rilasciata Parte_1
l'autorizzazione regionale per il pagamento del corrispettivo relativo al ricovero dei pazienti in stato vegetativo e che la domanda di indebito arricchimento era inammissibile in quanto non integrava una reconventio reconventionis determinata dall'opposizione della la quale non aveva proposto domande o eccezioni nuove, ma si era difesa CP_2 rimanendo nell'ambito della domanda tracciata dal . Parte_1
Avverso la sentenza del giudice di appello il proponeva ricorso per cassazione, Parte_1
7 affidato a due motivi, al quale resisteva l 12, chiedendone il rigetto. CP_2
Con l'ordinanza n. 7394/2023 citata in epigrafe, la Suprema Corte rigettava il primo motivo di ricorso, ribadendo che non può essere posto a carico dell'ente pubblico alcun onere di erogazioni di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, con l'effetto che le prestazioni eccedenti o diverse da quelle individuate dal provvedimento di accreditamento - come nella specie, quelle in favore dei pazienti in stato vegetativo - non sono a carico dell'ente pubblico;
ma accoglieva il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata denunciata l'erroneità della sentenza impugnata lì dove aveva dichiarato inammissibile (e quindi per non avere deciso sul merito della) domanda proposta in via subordinata dal , ai sensi dell'art. 2041 c.c., cassando la Parte_1 sentenza e rinviando alla Corte d'Appello di Venezia perché esaminasse la fondatezza nel merito della domanda di ingiustificato arricchimento.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 tempestivamente riassunto la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo per l'accoglimento dell'azione di indebito arricchimento.
3. Si è costituita l (già , la quale Controparte_1 Controparte_2 ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in riassunzione per violazione dell'art. 394
c.p.c., il quale prescrive che in sede di rinvio si osservino le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, in quanto l'atto non era stato redatto secondo le forme previste dall'art. 342 c.p.c. che richiede l'indicazione, per ciascun motivo, in modo chiaro sintetico e specifico, del capo della decisione che viene impugnato, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La convenuta in riassunzione ha rilevato, inoltre, che la sentenza del giudice di appello aveva affermato, con statuizione che non era stata impugnata e che pertanto era passata in giudicato, che l'azione di indebito arricchimento ha carattere sussidiario e quindi è improponibile.
Ha inoltre riproposto le contestazioni alla pretesa avversaria sollevate nell'atto di citazione
8 in opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo che il non era mai Parte_1 stato autorizzato dalla Regione Veneto ad assistere pazienti in stato vegetativo, non aveva mai concluso accordi con l' per l'erogazione di tale tipo di prestazioni, non era CP_2 dotato dei requisiti organizzativi e strutturali richiesti per il ricovero di pazienti in stato vegetativo e non aveva mai prestato tali servizi.
Ha altresì eccepito che solo in appello, e quindi tardivamente, la casa di cura aveva allegato la sussistenza del presupposto dell'unicità del fatto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento, affermando che a fronte della diminuzione patrimoniale subita dal
Policlinico (pari ai costi effettivamente sostenuti per garantire l'assistenza ai pazienti in stato vegetativo persistente accolti presso la propria struttura nel corso del 2004), l' CP_2 aveva conseguito un arricchimento (beneficiando di un risparmio di spesa esattamente pari alla fattura rimasta impagata e azionata in via monitoria per l'assistenza a quei pazienti in coma persistente che erano ricoverati presso gli ospedali pubblici di Venezia e Mestre).
Ha poi invocato quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le prestazioni sanitarie erogate a favore della P.A. in mancanza di accreditamento della struttura, implicano il carattere "imposto" dell'arricchimento, che preclude l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
Ha infine contestato la debenza degli interessi ex adverso pretesi.
4. In primis va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in riassunzione CP_ sollevata dall
Infatti, il giudizio di rinvio non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (Cass.
n. 16915 del 24/06/2025).
Proprio perché la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, non è richiesta per la validità dell'atto di riassunzione la medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio
9 di primo grado o per l'atto d'appello (v. Cass. n. 37200 del 20/12/2022).
Poiché dunque l'atto di riassunzione non ha la stessa funzione dell'atto di appello, non deve rivestire la medesima forma.
5. Parimenti va disattesa l'eccezione di improponibilità dell'azione di indebito arricchimento per difetto del requisito di sussidiarietà.
Va rammentato che in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (v. ex multis Cass. n. 7091 del 03/03/2022).
Nel giudizio di rinvio resta pertanto resta precluso l'esame di ogni questione logicamente pregiudiziale ed incompatibile non rilevata dalla S.C., o perché non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perché la questione, pur se in astratta ipotesi rilevabile d'ufficio, non lo è stata, sicché la pronuncia di legittimità può essere rimessa in discussione solo in base fatti sopravvenuti al passaggio in decisione della causa in appello o a mutamenti normativi successivi alla pubblicazione della sentenza di cassazione (cfr. Cass.
n. 25153 del 24/10/2017).
Nel caso in esame la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata per non avere deciso sul merito della domanda proposta in via subordinata dal ai sensi dell'art. Parte_1
2041 cod. civ., censurando l'error in procedendo in cui era incorso il giudice di appello lì dove aveva ritenuto inammissibile tale domanda, sulla base del rilievo che “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata con memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile ove si riferisca - come nella specie - alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e, quindi, allo stesso bene della vita, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.
10 Dunque, avendo la S.C. devoluto alla cognizione del giudice del rinvio l'esame nel merito della azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., l'ammissibilità della domanda anche sotto il profilo della sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ. costituisce il presupposto della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno.
In ogni caso, si osserva che la contestazione è priva di pregio in quanto ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo (v. Cass. n. 27008 del 18/10/2024), ed è appunto questa l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, giacché è stato escluso che il Policlinico abbia il diritto di richiedere all un contributo economico per le prestazioni rese a pazienti in stato vegetativo, in CP_2 forza del principio che non può essere posto a carico dell'ente pubblico alcun onere di erogazioni di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali.
6. La pretesa avanzata dal è infondata. Parte_1
6.1 Innanzitutto va ricordato che il credito fatto valere in via monitoria dal Parte_1 si riferisce all'indennità prevista dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.
[...]
702 del 23 marzo 2001 per la specifica attività assistenziale prestata ai pazienti in stato vegetativo persistente.
E' coperto da giudicato l'accertamento dell'assenza di un provvedimento regionale che autorizzasse il a erogare prestazioni per i pazienti in stato vegetativo Parte_1 persistente, non essendo la struttura sanitaria mai stata accreditata a svolgere tale attività.
Non risulta neppure che la Regione abbia mai stanziato alcuna somma a favore del
Policlinico per la prestazione di tale servizio.
Al riguardo, dalla DGRV 1723 del 18.6.2004, concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie per il 2004, si desume che nessuna somma per le strutture di riabilitazione intensive di terzo livello (che sono quelle che dovevano fornire l'assistenza ai pazienti in stato vegetativo persistente) è stata destinata al (cfr. tavola n. 16 Parte_1 allegata alla citata delibera di cui al doc. 17 prodotto in primo grado dall'attrice opponente).
11 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal , non risulta provato Parte_1 che sia mai stato stipulato alcun contratto con l' per Parte_7
l'assistenza a tali pazienti.
Secondo l'attrice in riassunzione, l'esistenza di tale accordo si desumerebbe dal verbale dell'incontro avvenuto il 23 aprile 2002 fra i massimi dirigenti dell e della Parte_7 struttura sanitaria, in cui si sarebbero concordate le modalità da seguire nell'assistenza da fornire ai pazienti in stato vegetativo persistente.
Giova riportare per intero il contenuto di tale verbale (che è stato sottoscritto dal solo
Direttore Sanitario dell' ): “Presenti: Per l' , il Direttore Parte_7 Parte_8
Per_ Sanitario - Dott. il Dirigente Delegato per la funzione ospedaliera - Dott. Per_11 il Responsabile del Servizio Rapporti in Convenzione - Dott. , il Direttore del Per_3
Dipartimento di Scienze Neurologiche - Dott. , il Direttore del Dipartimento di Pt_5
Anestesia e Rianimazione – e il Direttore dell'U.O. - Pt_4 Per_8 Parte_6
Dott. Per la Casa di Cura " , il Direttore per i Rapporti Pt_4 Parte_1 Parte_1
Esterni - Dott. , il Direttore Sanitario - Dott. , Responsabile dell'Area Per_5 Per_6 funzionale Medicina Riabilitativa Dott.ssa . Persona_7
Per quanto riguarda il codice 28, la Commissione così riunita decide all'unanimità che tale codice deve essere assegnato esclusivamente dalla struttura pubblica inviante. Se nel corso del ricovero l'intensità del fabbisogno di cure si riduce non rispettando più i criteri del codice 28, si passerà all'assegnazione di codice 56 con conseguente scatto del valore soglia e le successive variazioni di carattere amministrativo, con apertura di nuova cartella clinica. Dato che i ricoveri codificati 28 non prevedono un "tetto" massimo di giornate è necessario procedere, all'atto della dismissione, a puntuale verifica da parte della struttura pubblica inviante. La struttura che riceverà il paziente dovrà essere in possesso della documentazione sanitaria necessaria. Tale documentazione, in particolare la lettera di invio del paziente e la relazione clinica del Direttore dell'U.O. al quale era assegnato, dovrà essere fornita dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero inviante
(Presidio Ospedaliero di Mestre e Presidio Ospedaliero di Venezia). Si stabilisce inoltre che per i casi pregressi, relativi al periodo 01/01/2002 – 23/04/2002, la Direzione
Sanitaria della dovrà mettere a disposizione Controparte_5 dell' - nella persona del Direttore del Dipartimento di Qualità - tutta la Controparte_2
12 documentazione sanitaria per permettere la verifica necessaria. Inerentemente ai casi di pazienti in stato vegetativo persistente, il Direttore del Dipartimento di Anestesia e
Rianimazione e Direttore del Dipartimento di Qualità, si impegnano a formulare delle linee guida assistenziali per la tipologia di tali pazienti. Il Policlinico dovrà Parte_1 successivamente recepire tali linee guida e autocertificare il possesso dei requisiti strutturali ed assistenziali in esse contenuti. Per quanto riguarda i pazienti affetti da lesioni midollari, di norma, non presentano caratteristiche cliniche da codice 28”.
Ora, è del tutto evidente che in tale incontro si è discusso delle modalità di trasferimento di pazienti in stato vegetativo persistente presso il Policlinico e delle prestazioni assistenziali che avrebbero dovuto essere fornite agli stessi, ma è altrettanto chiaro che in tale occasione non è stato stipulato alcun contratto tra le parti.
Innanzitutto dal verbale stesso si evince che in quella circostanza non erano state ancora formulate le linee guida assistenziali che il si era impegnato a recepire né era Parte_1 stata ancora condotta la verifica diretta ad accertare se il fosse in possesso dei Parte_1 requisiti strutturali ed organizzativi di idoneità richiesti per poter ricevere l'accreditamento funzionale all'esplicazione di tale servizio.
Inoltre costituisce principio consolidato che i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (v. tra le tante Cass. n. 8753 del 2024).
La forma scritta va vista come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sia nell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa amministrazione, in quanto agevola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (Cass. 03/04/2024, n. 8753).
Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass.,
03/08/2002, n. 11649), ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere
13 perciò munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione per la quale si obbliga
(Cass., 03/04/2024, n. 8753)
Con specifico riferimento all'accreditamento, anche temporaneo o provvisorio, delle società che svolgono prestazioni a favore del servizio sanitario nazionale, valgono le regole di cui agli articoli 8, 8-bis, 8-quater, e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992.
In particolare a norma dell'art.
8-quinquies, comma 2 (accordi contrattuali), «la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale …», aventi il contenuto complesso ivi indicato, che nel caso in esame è totalmente assente.
Va sottolineato in proposito che nell'ambito dei contratti pubblici vi è l'esigenza di rispettare il principio di legalità, per cui la P.A. deve seguire gli schemi formativi individuati da norme imperative di diritto pubblico, sicché alle parti non è consentito modificare tali schemi negoziali oppure prevederne nuovi e diversi, come accade tra privati, non essendo neppure consentita la stipulazione di contratti preparatori atipici (v. Cass. n.
16221 del 17/06/2025, in motivazione).
In definitiva va escluso che sia stato raggiunto un accordo valido ed efficace tra le parti in CP_ causa, in forza del quale l' si sia impegnata a remunerare il per l'assistenza Parte_1 prestata ai pazienti in stato vegetativo persistente accolti presso la propria struttura.
6.2 Ha in ogni caso carattere assorbente il rilievo che – come recentemente affermato dalla
Corte di Cassazione - in tema di indebito arricchimento, le prestazioni sanitarie erogate a favore della P.A. in mancanza di accreditamento della struttura, per intervenuta revoca della convenzione, implicano il carattere "imposto" dell'arricchimento, che preclude l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 cod. civ. (v. Cass., sez. 3, 20/6/2024, n. 16980, la quale ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto ammissibile il riconoscimento dell'indennizzo dell'azione di arricchimento, omettendo di considerare gli effetti dell'accertamento della mancanza di autorizzazione sanitaria e accreditamento istituzionale, coperto da giudicato amministrativo esterno).
A tale conclusione il giudice di legittimità è giunto muovendo dalla considerazione per
14 cui l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la PA consegue all'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex 2041 c.c. (Cass. 22/02/2024, n.
4575; Cass. 25/11/2021, n. 36654; Cass. 06/07/2020, n. 13884; Cass. 24/04/2019, n.
11209), giacché il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa e l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., 29/10/2019 n. 27608, che richiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n. 1832; poi Cass. 06/07/2020, n. 13884; di recente Cass., 06/12/2024, n. 31364).
Applicando i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10798 del 26/05/2015 alle prestazioni sanitarie extra budget, si è evidenziato che "l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti (...) Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui
l'indennizzo viene richiesto" (Cass., 20/06/2024, n. 16980).
In caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta quindi inesigibile, Part dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un Part factum principis non imputabile, cui la e la regione non avrebbero potuto sottrarsi
(Cass. n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024). Del resto, alla struttura accreditata viene data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio
15 sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all'utenza. Al contrario, la struttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (Cons. Stato, sez. III, 7/1/2014, n. 2; Cons. Stato, sez. V, 30/4/2003, n. 2253; entrambe richiamate in motivazione nella sentenza Cass. n. 27608 del 2019; v. anche Cass.
n. 31364 del 2024).
Pertanto, la carenza di accreditamento determina il carattere "imposto" dell'arricchimento, sicché quest'ultimo, non essendo un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito, è inidoneo a dar luogo all'indennizzo (v. in senso conforme, da ultimo, Cass. 09/08/2025, n. 22955).
Conclusivamente, in applicazione dei suddetti principi, dai quali questo collegio non ha motivo di discostarsi, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta dal non merita accoglimento. Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia, nonché delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando:
1) rigetta l'azione di arricchimento senza giusta causa proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., da Parte_1
2) condanna a rifondere all le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che si liquidano in €7.000,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado, in €6.500,00 per compensi quanto al giudizio di appello, in €5.513,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in €5.810,00 per compensi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025.
Il Consigliere estensore
IC IA
Il Presidente
16 OT PA
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa OT PA Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. IC IA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. 684 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 attrice in riassunzione rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gnignati contro
(già ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 convenuta in riassunzione rappresentata e difesa dall'avv. Franco Zambelli
Oggetto: giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Venezia a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7394/2023 emessa in data 17.11.2022 e depositata in data 14.03.2023.
Conclusioni di parte attrice in riassunzione:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema
Corte di cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in eventuale riforma della sentenza n. 1642/2009 resa dal Tribunale di Venezia in data 24 aprile 2009, depositata in data 12 giugno 2009, e nel rispetto del principio di diritto statuito dalla medesima Suprema Corte di cassazione con ordinanza n. 7394/2023 del 17 novembre 2022 – 14 marzo 2023 (che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di
Venezia – Sezione Terza Civile n. 1824/2016 del 4 luglio 2016-16 agosto 2016, emessa inter partes nel giudizio di secondo grado RG 325/2010), esaminare la domanda riproposta (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla Suprema Corte) dalla società con l'atto di citazione Parte_2
d'appello notificato l'08/02/2010 (introduttivo del giudizio d'appello RG 325/2010) e pertanto così giudicare: in via principale
1) (per quanto dovesse essere necessario, previa eventuale riforma della sentenza n.
1642/2009 resa inter partes dal Tribunale di Venezia in data 24 aprile 2009, depositata in data 12 giugno 2009, non notificata) in accoglimento dei motivi esposti in narrativa al punto 1 dell'atto di citazione del giudizio di rinvio, condannarsi ai sensi dell'art. 2041 c.c.
l' (ora ), in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di EUR
[...]
29.872,86=, o di quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio, riterrà di giustizia, oltre interessi legali, per le ragioni ed i motivi tutti proposti in primo grado e riproposti nel giudizio d'appello e nel presente giudizio di rinvio;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari per tutti i gradi di giudizio, incluso quello di legittimità. in via istruttoria
Laddove il Collegio ovvero il Consigliere Istruttore ritenesse indispensabile acquisire nuove prove e/o riassumere quelle già ammesse in primo grado, si rinnovano le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
Si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante della Controparte_2
(ora ) sui seguenti capi:
[...] Controparte_1
2 1. “Vero è che in base alla Delibera della Regione Veneto n. 702 del 23.03.01 che traccia le linee guida regionali per la definizione e la standardizzazione degli approcci assistenziali ai pazienti in Stato Vegetativo Persistente, il" ha Parte_1 Parte_1 svolto in accordo con la , attività di ricovero per pazienti in stato vegetative CP_2 persistente”;
2. “Vero è che tale accordo è stato codificato nel verbale di incontro del 23.04.2002 a cui Per_ hanno partecipato per la il Direttore Sanitario dott. il Dirigente delegato CP_2 per la funzione ospedaliera dott. il responsabile del Servizio Rapporti in Per_2
Convenzioni dott. , il Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche dott. Per_3
Trincia, il Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dott. e il Per_4
Direttore del U.O. di plastica e per la Parte_3 Parte_4 Controparte_3 il Direttore per i rapporti esterni dott. , il Direttore Sanitario dott.
[...] Per_5
e il Responsabile dell'Area funzionale di Medicina Riabilitativa dott.ssa Per_6
”; Persona_7
3. “Vero è che la Delibera Regionale n.702 del 23.03.01 fissa per il ricovero ospedaliero dei pazienti in stato vegetativo persistente una diaria giornaliera pari ad Euro 335,70”;
4. “Vero è che i pazienti, oggetto della presente causa, ricoverati in stato vegetative persistente presso il " " nell'anno 2004 sono tutti stati inviati, così Parte_1 come risulta dalle lettere di accompagnamento, dalla struttura della “; CP_2
5. “Vero è che i pazienti inviati dalla al e di cui in CP_2 Parte_1 Parte_1 questa sede si richiede il pagamento della tariffa di ricovero, così come da lettera di invio e cartella clinica erano tutti affetti da stato vegetativo persistente”;
6. ”Vero è che, per tali pazienti in stato vegetativo persistente è stata pagata solo una parte di quanto previsto dalla Delibera Regionale n. 702 del 23.03.01”;
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:
1. “Vero è che in base alla Delibera della Regione Veneto n. 702 del 23.03.01 che traccia le linee guida regionali per la definizione e la standardizzazione degli approcci assistenziali ai pazienti in Stato Vegetativo Persistente, il'' ha Parte_1 Parte_1 svolto in accordo con la , attività di ricovero per pazienti in stato vegetative CP_2 persistente”;
2. “Vero è che tale accordo è stato codificato nel verbale di incontro del 23.04.2002 a cui
3 Per_ hanno partecipato per la il Direttore Sanitario dott. il Dirigente delegato CP_2 per la funzione ospedaliera dott. il responsabile del Servizio Rapporti in Per_2
Convenzioni dott. , il Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche dott. Per_3
, il Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dott. e il Pt_5 Per_8
Direttore del per la Parte_6 Controparte_3 il Direttore per i rapporti esterni dott. , il Direttore Sanitario dott.
[...] Per_5
e il Responsabile dell'Area funzionale di Medicina Riabilitativa dott.ssa Per_6
”; Persona_7
3. “Vero è che i pazienti inviati dalla al e di cui in CP_2 Parte_1 Parte_1 questa sede si richiede il pagamento della tariffa di ricovero, così come da lettera di invio e cartella clinica erano tutti affetti da stato vegetativo persistente”.
Si indicano a testi i signori:
1) Dott. domiciliato in Via Martiri di Marzabotto n. 105, cap 30030 Chirignago Tes_1
(VE);
2) Dott. , domiciliato in Via Bruno Mion n. 66/8, cap 30038 Spinea (VE); Per_3
3) Dott. , Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche della Pt_5 CP_2 domiciliato presso la CP_2
4) Dott. , Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione della Per_8 CP_2 domiciliato presso la CP_2
5) Dott. , domiciliato in Via Zermanese n. 16, cap 31022 Preganziol (TV); Persona_9
6) Dott. , già Direttore Sanitario della Controparte_4 Controparte_3
residente in [...];
[...]
[... 7) Dott.ssa , responsabile Area funzionale Medicina Riabilitativa della Casa Persona_7
CP_
, domiciliata presso la casa di cura . Si Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 chiede infine la nomina di un C.T.U. che accerti in base alle cartelle cliniche prodotte in giudizio ed a quant'altro riterrà opportuno, la patologia dei pazienti ricoverati presso il
oggetto di questo giudizio ed in base alla normativa vigente Parte_1 Parte_1 all'epoca dei ricoveri la tariffa da applicare, fornendo altresì ogni elemento ritenuto utile per liquidare un'indennità ex art. 2041 c.c. a favore del medesimo ”. Parte_1
Conclusioni di parte convenuta in riassunzione:
“in via preliminare:
4 dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o nullità dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio, formulato dal , per i motivi Parte_1 in atti;
nel merito: respingere la domanda del , perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto, non risultando applicabile nella fattispecie l'art. 2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei giudizi di merito, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, oltre RSG 15%, CPA 4% e IVA 22%.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che ai sensi della DGRV n.702/2001 che mi si rammostra (doc. 5) la tariffa giornaliera per i pazienti in stato vegetativo persistente è di €. 335,70, mentre quella per i pazienti in stato vegetativo permanente è di €. 180,75;
2) vero che l'incontro del 23.04.2002 tra l' e Controparte_2 Parte_1 ha avuto ad oggetto la possibilità di ricoverare pazienti in stato vegetativo presso il
[...]
Policlinico, previa ricezione delle linee guida formulate dall' e previa CP_2 autorizzazione della Regione Veneto;
3) vero che nei sopralluoghi del 01.04.03 e del 13.01.05 presso il , Parte_1 di cui mi si rammostrano i relativi verbali ( doc. 8 e 18), è stata accertata la mancanza dei posti letto di terapia Intensiva previsti nella DGRV 3223 del 08.11.02;
4) vero che in seguito al sopralluogo presso il del 01.04.03, Parte_1 Parte_1
l' ha dichiarato revocata la corresponsione delle quote di Controparte_2 finanziamento per la funzione di terapia intensiva a favore del stesso;
Parte_1
5) vero che la Regione Veneto negli anni 2001-2004 ha approvato l'attivazione delle sezioni di assistenza per pazienti in stato vegetativo permanente e persistente presso la sede ospedaliera;
6) vero che la Regione Veneto, nell'estate 2005, in ragione della carenza di posti letto di terapia intensiva nella , ha vietato alla Centrale Controparte_3 operativa 118 di inviare al casi attribuiti ai codici rosso o giallo, Parte_1 Parte_1 come risulta dalle note che mi si rammostrano (doc. 13, 14);
5 7) vero che nel 2005 l' ha contestato al Controparte_2 Parte_1
l'emissione della fattura n. 1532/04 che mi si rammostra (doc. 3 di questa difesa); 8) vero che l' negli anni 2004-2005 versava in difficoltà economica;
Controparte_2 indicandosi come testimoni: dott. residente in [...]
Monsignor Fortin 28 sul cap. 3; dott. c/o via Testimone_3 Controparte_2
Don F. Tosatto 147 Venezia-Mestre sul cap. 3; dott. residente in 30030 Tes_1
Chirignago (VE), via Martiri di Marzabotto 105 su tutti i capitoli;
dott. Testimone_4 residente in [...] su tutti i capitoli.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili, inconferenti e superflue, per tutto quanto sopra dedotto.
In denegata ipotesi di ammissione della prova per interpello ex adverso richiesta, si chiede
l'interrogatorio formale del legale rappresentante del e prova per Parte_1 Parte_1 testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il verbale di data 23.04.02 che mi si rammostra (doc. 5 di controparte) è stato stilato in sede di incontro programmatico tra l' e il Controparte_2 Parte_1
;
[...]
2) vero che il entro due o tre mesi dalla data dell'incontro del Parte_1 Parte_1
23.04.02, avrebbe dovuto far pervenire all' la documentazione relativa ai Controparte_2 requisiti di specifico accreditamento e questa doveva essere trasmessa alla Regione Veneto per ottenere l'autorizzazione al ricovero dei pazienti in stato vegetativo;
3) vero che, per trasferire pazienti in stato vegetativo, l' deve compilare Controparte_2 un apposito modulo e seguire un'apposita procedura, previa autorizzazione della Regione
Veneto.
In denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversa, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta.
In ogni caso si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli nn. 1, 2, 3 sopra formulati (quelli relativi alla prova per interpello) indicandosi a testi le persone già richiamate sopra, oltre a: dott. Direttore del Dipartimento di Scienze Persona_10
Neurologiche dell' 12 c/o Azienda , via Don Tosatto 147 Mestre;
CP_2 CP_2 CP_2 dott. , Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell' Testimone_5 CP_2
[...
c/o , via Don Tosatto 147 Mestre. Controparte_2
6 Ci si oppone alla richiesta CTU, volta ad accertare la patologia dei pazienti ricoverati presso la società privata, in quanto esplorativa, e quindi inammissibile – anche perché da realizzarsi sulla base di documenti di parte, privi di efficacia probatoria-, e comunque inutile, superflua ed irrilevante alla luce delle risultanze documentali.
Si insiste per l'espunzione dal presente giudizio dei docc. 1, 2, dimessi per la prima volta CP_ dalla di in questo grado di giudizio, del tutto irrilevanti”. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agiva in via monitoria nei confronti della Parte_1 Parte_1 Controparte_2
(di seguito per il pagamento della somma di €28.827,86, oltre spese e
[...] CP_2 accessori, esponendo di aver svolto attività di ricovero di pazienti in stato vegetativo in coma persistente sulla base di uno specifico accordo con la e di avere provveduto CP_2
a fatturare l'attività assistenziale svolta, emettendo una prima fattura per la normale attività assistenziale ospedaliera e una seconda fattura, rimasta impagata, per i maggiori costi riguardanti l'attività assistenziale prestata ai pazienti in stato vegetativo.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1642 del 12.06.2009, in accoglimento dell'opposizione svolta dall' revocava il decreto ingiuntivo emesso, rilevando che CP_2 lo svolgimento dell'attività in favore dei pazienti in stato vegetativo per essere remunerata avrebbe richiesto l'emissione di un decreto regionale di specifico accreditamento che non era stato adottato, e dichiarava inammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, in quanto proposta dal quale parte opposta nel Parte_1 giudizio e, quindi, nuova rispetto alla domanda di adempimento contrattuale.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1824 del 16.08.2016 rigettava l'impugnazione proposta dal , evidenziando che non era stata rilasciata Parte_1
l'autorizzazione regionale per il pagamento del corrispettivo relativo al ricovero dei pazienti in stato vegetativo e che la domanda di indebito arricchimento era inammissibile in quanto non integrava una reconventio reconventionis determinata dall'opposizione della la quale non aveva proposto domande o eccezioni nuove, ma si era difesa CP_2 rimanendo nell'ambito della domanda tracciata dal . Parte_1
Avverso la sentenza del giudice di appello il proponeva ricorso per cassazione, Parte_1
7 affidato a due motivi, al quale resisteva l 12, chiedendone il rigetto. CP_2
Con l'ordinanza n. 7394/2023 citata in epigrafe, la Suprema Corte rigettava il primo motivo di ricorso, ribadendo che non può essere posto a carico dell'ente pubblico alcun onere di erogazioni di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, con l'effetto che le prestazioni eccedenti o diverse da quelle individuate dal provvedimento di accreditamento - come nella specie, quelle in favore dei pazienti in stato vegetativo - non sono a carico dell'ente pubblico;
ma accoglieva il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata denunciata l'erroneità della sentenza impugnata lì dove aveva dichiarato inammissibile (e quindi per non avere deciso sul merito della) domanda proposta in via subordinata dal , ai sensi dell'art. 2041 c.c., cassando la Parte_1 sentenza e rinviando alla Corte d'Appello di Venezia perché esaminasse la fondatezza nel merito della domanda di ingiustificato arricchimento.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 tempestivamente riassunto la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo per l'accoglimento dell'azione di indebito arricchimento.
3. Si è costituita l (già , la quale Controparte_1 Controparte_2 ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in riassunzione per violazione dell'art. 394
c.p.c., il quale prescrive che in sede di rinvio si osservino le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, in quanto l'atto non era stato redatto secondo le forme previste dall'art. 342 c.p.c. che richiede l'indicazione, per ciascun motivo, in modo chiaro sintetico e specifico, del capo della decisione che viene impugnato, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La convenuta in riassunzione ha rilevato, inoltre, che la sentenza del giudice di appello aveva affermato, con statuizione che non era stata impugnata e che pertanto era passata in giudicato, che l'azione di indebito arricchimento ha carattere sussidiario e quindi è improponibile.
Ha inoltre riproposto le contestazioni alla pretesa avversaria sollevate nell'atto di citazione
8 in opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo che il non era mai Parte_1 stato autorizzato dalla Regione Veneto ad assistere pazienti in stato vegetativo, non aveva mai concluso accordi con l' per l'erogazione di tale tipo di prestazioni, non era CP_2 dotato dei requisiti organizzativi e strutturali richiesti per il ricovero di pazienti in stato vegetativo e non aveva mai prestato tali servizi.
Ha altresì eccepito che solo in appello, e quindi tardivamente, la casa di cura aveva allegato la sussistenza del presupposto dell'unicità del fatto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento, affermando che a fronte della diminuzione patrimoniale subita dal
Policlinico (pari ai costi effettivamente sostenuti per garantire l'assistenza ai pazienti in stato vegetativo persistente accolti presso la propria struttura nel corso del 2004), l' CP_2 aveva conseguito un arricchimento (beneficiando di un risparmio di spesa esattamente pari alla fattura rimasta impagata e azionata in via monitoria per l'assistenza a quei pazienti in coma persistente che erano ricoverati presso gli ospedali pubblici di Venezia e Mestre).
Ha poi invocato quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le prestazioni sanitarie erogate a favore della P.A. in mancanza di accreditamento della struttura, implicano il carattere "imposto" dell'arricchimento, che preclude l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
Ha infine contestato la debenza degli interessi ex adverso pretesi.
4. In primis va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in riassunzione CP_ sollevata dall
Infatti, il giudizio di rinvio non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (Cass.
n. 16915 del 24/06/2025).
Proprio perché la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, non è richiesta per la validità dell'atto di riassunzione la medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio
9 di primo grado o per l'atto d'appello (v. Cass. n. 37200 del 20/12/2022).
Poiché dunque l'atto di riassunzione non ha la stessa funzione dell'atto di appello, non deve rivestire la medesima forma.
5. Parimenti va disattesa l'eccezione di improponibilità dell'azione di indebito arricchimento per difetto del requisito di sussidiarietà.
Va rammentato che in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (v. ex multis Cass. n. 7091 del 03/03/2022).
Nel giudizio di rinvio resta pertanto resta precluso l'esame di ogni questione logicamente pregiudiziale ed incompatibile non rilevata dalla S.C., o perché non investita della sua decisione da un motivo di ricorso o anche perché la questione, pur se in astratta ipotesi rilevabile d'ufficio, non lo è stata, sicché la pronuncia di legittimità può essere rimessa in discussione solo in base fatti sopravvenuti al passaggio in decisione della causa in appello o a mutamenti normativi successivi alla pubblicazione della sentenza di cassazione (cfr. Cass.
n. 25153 del 24/10/2017).
Nel caso in esame la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata per non avere deciso sul merito della domanda proposta in via subordinata dal ai sensi dell'art. Parte_1
2041 cod. civ., censurando l'error in procedendo in cui era incorso il giudice di appello lì dove aveva ritenuto inammissibile tale domanda, sulla base del rilievo che “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata con memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile ove si riferisca - come nella specie - alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e, quindi, allo stesso bene della vita, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.
10 Dunque, avendo la S.C. devoluto alla cognizione del giudice del rinvio l'esame nel merito della azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., l'ammissibilità della domanda anche sotto il profilo della sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ. costituisce il presupposto della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno.
In ogni caso, si osserva che la contestazione è priva di pregio in quanto ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo (v. Cass. n. 27008 del 18/10/2024), ed è appunto questa l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, giacché è stato escluso che il Policlinico abbia il diritto di richiedere all un contributo economico per le prestazioni rese a pazienti in stato vegetativo, in CP_2 forza del principio che non può essere posto a carico dell'ente pubblico alcun onere di erogazioni di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali.
6. La pretesa avanzata dal è infondata. Parte_1
6.1 Innanzitutto va ricordato che il credito fatto valere in via monitoria dal Parte_1 si riferisce all'indennità prevista dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.
[...]
702 del 23 marzo 2001 per la specifica attività assistenziale prestata ai pazienti in stato vegetativo persistente.
E' coperto da giudicato l'accertamento dell'assenza di un provvedimento regionale che autorizzasse il a erogare prestazioni per i pazienti in stato vegetativo Parte_1 persistente, non essendo la struttura sanitaria mai stata accreditata a svolgere tale attività.
Non risulta neppure che la Regione abbia mai stanziato alcuna somma a favore del
Policlinico per la prestazione di tale servizio.
Al riguardo, dalla DGRV 1723 del 18.6.2004, concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie per il 2004, si desume che nessuna somma per le strutture di riabilitazione intensive di terzo livello (che sono quelle che dovevano fornire l'assistenza ai pazienti in stato vegetativo persistente) è stata destinata al (cfr. tavola n. 16 Parte_1 allegata alla citata delibera di cui al doc. 17 prodotto in primo grado dall'attrice opponente).
11 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal , non risulta provato Parte_1 che sia mai stato stipulato alcun contratto con l' per Parte_7
l'assistenza a tali pazienti.
Secondo l'attrice in riassunzione, l'esistenza di tale accordo si desumerebbe dal verbale dell'incontro avvenuto il 23 aprile 2002 fra i massimi dirigenti dell e della Parte_7 struttura sanitaria, in cui si sarebbero concordate le modalità da seguire nell'assistenza da fornire ai pazienti in stato vegetativo persistente.
Giova riportare per intero il contenuto di tale verbale (che è stato sottoscritto dal solo
Direttore Sanitario dell' ): “Presenti: Per l' , il Direttore Parte_7 Parte_8
Per_ Sanitario - Dott. il Dirigente Delegato per la funzione ospedaliera - Dott. Per_11 il Responsabile del Servizio Rapporti in Convenzione - Dott. , il Direttore del Per_3
Dipartimento di Scienze Neurologiche - Dott. , il Direttore del Dipartimento di Pt_5
Anestesia e Rianimazione – e il Direttore dell'U.O. - Pt_4 Per_8 Parte_6
Dott. Per la Casa di Cura " , il Direttore per i Rapporti Pt_4 Parte_1 Parte_1
Esterni - Dott. , il Direttore Sanitario - Dott. , Responsabile dell'Area Per_5 Per_6 funzionale Medicina Riabilitativa Dott.ssa . Persona_7
Per quanto riguarda il codice 28, la Commissione così riunita decide all'unanimità che tale codice deve essere assegnato esclusivamente dalla struttura pubblica inviante. Se nel corso del ricovero l'intensità del fabbisogno di cure si riduce non rispettando più i criteri del codice 28, si passerà all'assegnazione di codice 56 con conseguente scatto del valore soglia e le successive variazioni di carattere amministrativo, con apertura di nuova cartella clinica. Dato che i ricoveri codificati 28 non prevedono un "tetto" massimo di giornate è necessario procedere, all'atto della dismissione, a puntuale verifica da parte della struttura pubblica inviante. La struttura che riceverà il paziente dovrà essere in possesso della documentazione sanitaria necessaria. Tale documentazione, in particolare la lettera di invio del paziente e la relazione clinica del Direttore dell'U.O. al quale era assegnato, dovrà essere fornita dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero inviante
(Presidio Ospedaliero di Mestre e Presidio Ospedaliero di Venezia). Si stabilisce inoltre che per i casi pregressi, relativi al periodo 01/01/2002 – 23/04/2002, la Direzione
Sanitaria della dovrà mettere a disposizione Controparte_5 dell' - nella persona del Direttore del Dipartimento di Qualità - tutta la Controparte_2
12 documentazione sanitaria per permettere la verifica necessaria. Inerentemente ai casi di pazienti in stato vegetativo persistente, il Direttore del Dipartimento di Anestesia e
Rianimazione e Direttore del Dipartimento di Qualità, si impegnano a formulare delle linee guida assistenziali per la tipologia di tali pazienti. Il Policlinico dovrà Parte_1 successivamente recepire tali linee guida e autocertificare il possesso dei requisiti strutturali ed assistenziali in esse contenuti. Per quanto riguarda i pazienti affetti da lesioni midollari, di norma, non presentano caratteristiche cliniche da codice 28”.
Ora, è del tutto evidente che in tale incontro si è discusso delle modalità di trasferimento di pazienti in stato vegetativo persistente presso il Policlinico e delle prestazioni assistenziali che avrebbero dovuto essere fornite agli stessi, ma è altrettanto chiaro che in tale occasione non è stato stipulato alcun contratto tra le parti.
Innanzitutto dal verbale stesso si evince che in quella circostanza non erano state ancora formulate le linee guida assistenziali che il si era impegnato a recepire né era Parte_1 stata ancora condotta la verifica diretta ad accertare se il fosse in possesso dei Parte_1 requisiti strutturali ed organizzativi di idoneità richiesti per poter ricevere l'accreditamento funzionale all'esplicazione di tale servizio.
Inoltre costituisce principio consolidato che i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (v. tra le tante Cass. n. 8753 del 2024).
La forma scritta va vista come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sia nell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa amministrazione, in quanto agevola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (Cass. 03/04/2024, n. 8753).
Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass.,
03/08/2002, n. 11649), ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere
13 perciò munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione per la quale si obbliga
(Cass., 03/04/2024, n. 8753)
Con specifico riferimento all'accreditamento, anche temporaneo o provvisorio, delle società che svolgono prestazioni a favore del servizio sanitario nazionale, valgono le regole di cui agli articoli 8, 8-bis, 8-quater, e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992.
In particolare a norma dell'art.
8-quinquies, comma 2 (accordi contrattuali), «la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale …», aventi il contenuto complesso ivi indicato, che nel caso in esame è totalmente assente.
Va sottolineato in proposito che nell'ambito dei contratti pubblici vi è l'esigenza di rispettare il principio di legalità, per cui la P.A. deve seguire gli schemi formativi individuati da norme imperative di diritto pubblico, sicché alle parti non è consentito modificare tali schemi negoziali oppure prevederne nuovi e diversi, come accade tra privati, non essendo neppure consentita la stipulazione di contratti preparatori atipici (v. Cass. n.
16221 del 17/06/2025, in motivazione).
In definitiva va escluso che sia stato raggiunto un accordo valido ed efficace tra le parti in CP_ causa, in forza del quale l' si sia impegnata a remunerare il per l'assistenza Parte_1 prestata ai pazienti in stato vegetativo persistente accolti presso la propria struttura.
6.2 Ha in ogni caso carattere assorbente il rilievo che – come recentemente affermato dalla
Corte di Cassazione - in tema di indebito arricchimento, le prestazioni sanitarie erogate a favore della P.A. in mancanza di accreditamento della struttura, per intervenuta revoca della convenzione, implicano il carattere "imposto" dell'arricchimento, che preclude l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 cod. civ. (v. Cass., sez. 3, 20/6/2024, n. 16980, la quale ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto ammissibile il riconoscimento dell'indennizzo dell'azione di arricchimento, omettendo di considerare gli effetti dell'accertamento della mancanza di autorizzazione sanitaria e accreditamento istituzionale, coperto da giudicato amministrativo esterno).
A tale conclusione il giudice di legittimità è giunto muovendo dalla considerazione per
14 cui l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la PA consegue all'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex 2041 c.c. (Cass. 22/02/2024, n.
4575; Cass. 25/11/2021, n. 36654; Cass. 06/07/2020, n. 13884; Cass. 24/04/2019, n.
11209), giacché il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa e l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., 29/10/2019 n. 27608, che richiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n. 1832; poi Cass. 06/07/2020, n. 13884; di recente Cass., 06/12/2024, n. 31364).
Applicando i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10798 del 26/05/2015 alle prestazioni sanitarie extra budget, si è evidenziato che "l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti (...) Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui
l'indennizzo viene richiesto" (Cass., 20/06/2024, n. 16980).
In caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta quindi inesigibile, Part dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un Part factum principis non imputabile, cui la e la regione non avrebbero potuto sottrarsi
(Cass. n. 27608 del 2019; Cass. n. 31364 del 2024). Del resto, alla struttura accreditata viene data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio
15 sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all'utenza. Al contrario, la struttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (Cons. Stato, sez. III, 7/1/2014, n. 2; Cons. Stato, sez. V, 30/4/2003, n. 2253; entrambe richiamate in motivazione nella sentenza Cass. n. 27608 del 2019; v. anche Cass.
n. 31364 del 2024).
Pertanto, la carenza di accreditamento determina il carattere "imposto" dell'arricchimento, sicché quest'ultimo, non essendo un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito, è inidoneo a dar luogo all'indennizzo (v. in senso conforme, da ultimo, Cass. 09/08/2025, n. 22955).
Conclusivamente, in applicazione dei suddetti principi, dai quali questo collegio non ha motivo di discostarsi, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta dal non merita accoglimento. Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia, nonché delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando:
1) rigetta l'azione di arricchimento senza giusta causa proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., da Parte_1
2) condanna a rifondere all le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che si liquidano in €7.000,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado, in €6.500,00 per compensi quanto al giudizio di appello, in €5.513,00 per compensi quanto al giudizio di cassazione ed in €5.810,00 per compensi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025.
Il Consigliere estensore
IC IA
Il Presidente
16 OT PA
17