Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1721/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CHIAPPINELLI GIUSEPPE, giusta procura PA
in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Guido Dorso, n.41
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FERRAZZANO SALVATORE, giusta Controparte_1
procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al C.so Roma, n.204
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.05.2025, sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha reso parere favorevole il 22.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 05.4.2024 conveniva in giudizio PA Controparte_1 deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con quest'ultima in Foggia in data
05.9.2002 e che da tale unione è nata una figlia, (n.ta in Foggia il 25.11.2006); che è stata Per_1
pronunciata la separazione personale tra i coniugi con sentenza non definitiva del Tribunale di
1
in favore della di € 150,00 e di un assegno di mantenimento in favore della figlia Pt_1 CP_1 di € 450,00; che il proponeva ricorso per la modifica delle condizioni di Per_1 Pt_1
separazione, in conseguenza della circostanza che la aveva incominciato a prestare CP_1
attività lavorativa presso il Tribunale di Foggia con contratto a tempo indeterminato;
che all'esito di tale ultimo ricorso il Tribunale di Foggia, con decreto del 06/6/2023, revocava l'assegno di mantenimento da corrispondere in favore della da parte del e Controparte_1 Pt_1 rideterminava l'assegno da corrispondere in favore della figlia, in € 550,00 mensili;
che tale Per_1
assegno, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe eccessivamente oneroso per lui e non sarebbe proporzionale rispetto alla retribuzione percepita dalla;
che la figlia concorre al “disbrigo CP_1 delle faccende domestiche” e, pertanto, secondo la tesi del ricorrente, apporterebbe “un notevole contributo alla conduzione della vita familiare, esonerando la madre da diverse incombenze”; che da tale ultima circostanza il ricorrente fa derivare che la madre non contribuirebbe all'assistenza della figlia;
che la figlia frequenta una “palestra di scherma” in Foggia dal novembre 2023 e un corso di chitarra, le cui spese sono equamente divise tra i genitori;
che lui ha contratto un finanziamento con Agos a causa di una asserita mancanza di liquidità; che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra di loro.
Pertanto, il ricorrente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto “di stabilire tempi e modalità della presenza della figlia minore presso i genitori, tenuto conto del fatto che a breve diventerà maggiorenne, nonché rideterminare, a carico del ricorrente,
l'importo dell'assegno nel concorso al mantenimento” in favore della figlia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/6/2024 si costituiva CP_1
, che non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...]
esponeva: che dal momento in cui il Presidente del Tribunale, in sede di prima comparizione delle parti, ha determinato l'assegno di mantenimento in favore della figlia, aveva sette anni, e, Per_1
quindi, è trascorso un notevole lasso di tempo da quel momento;
che al momento in cui il Tribunale di Foggia ha modificato le condizioni di separazione, secondo la propria ricostruzione, avrebbe aggiornato l'importo originariamente fissato dal Presidente del Tribunale in sede di comparizione delle parti;
che il ricorrente, secondo la propria tesi, non avrebbe fornito “elementi nuovi e valide motivazione rispetto alla decisione assunta dal Tribunale con il predetto decreto del 6 giugno
2023”; che l'assegno di mantenimento in favore della figlia andrebbe aggiornato in aumento, in
2 considerazione delle sue mutate esigenze, data l'età e i suoi mutati bisogni;
che terminati gli Per_1 studi scolastici ha intenzione di iscriversi all'università e ciò, secondo la tesi della resistente, comporterà un aumento dei costi del mantenimento;
che, asseritamente, il ricorrente non avrebbe rispettato sempre il diritto di visita, trascorrendo più tempo con lei che con il padre;
che l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della figlia da corrispondere da parte del Pt_1
“fu determinato prendendo in considerazione quello che era a) lo stipendio mensile dell'epoca; b) la circostanza che dovesse sostenere per intero il costo della rata di mutuo pari ad € 500,00 e c) che fosse presumibile che dovesse sostenere i costi per la locazione di un immobile”; che il costo della rata di mutuo è stato dimezzato, perché ne corrisponde una metà la;
che il CP_1 Pt_1
attualmente svolgerebbe le funzioni di Ispettore di Polizia.
Pertanto, la resistente, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto: di rigettare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento da riconoscere in favore della figlia e di “aumentarlo di almeno € 50,00 rispetto all'attuale importo o nella misura che si riterrà di giustizia”; “in via subordinata lasciare invariata la misura del predetto assegno così come determinata dal Tribunale di Foggia con il decreto del 6 giungo 2023”; condannare il alle spese del giudizio. Pt_1
Con proprio decreto il Presidente ha designato il precedente Giudice e rimesso le parti davanti a lei alla prima udienza del 05.7.2024, all'esito della quale il Giudice ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti, rinviando all'udienza del 17.01.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., successivamente rinviata fino al 19.5.2025.
In tale udienza il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente e non contestata da parte resistente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 L. 898/1970 prevede che il Giudice pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando “accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause prevista dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n.2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”
e quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
3 Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè la sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.1937/2015 del 22.9.2015 (publ. il 23.9.2015), il cui relativo procedimento si è concluso, poi, con sentenza definitiva del Tribunale di Foggia n.1549/2018 del
29/05/2018 (pubbl. il 05/6/2018), e la circostanza che dal momento della pronuncia di separazione fino alla proposizione del ricorso divorzile il 05.4.2024, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito davanti al Giudice rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sull'assegno di divorzio.
Nulla va disposto sull'assegno divorzile, in quanto non è stato richiesto dalla ricorrente (ex multis
Cass. civ. n.32643/2022, Cass. civ. n.29920/2021, Cass. civ. n.3925/2012 secondo le quali l'assegno divorzile è subordinato al principio della domanda), tenendo anche conto della breve durata del matrimonio.
3. Sull'affidamento di Per_1
Il ricorrente ha chiesto di “stabilire tempi e modalità della presenza della figlia minore presso i genitori, tenuto conto del fatto che a breve diventerà maggiorenne”.
La coppia ha avuto una figlia, attualmente di anni 18. Per tali motivi, essendo divenuta Per_1
maggiorenne nel corso del presente procedimento, non va assunta alcuna decisione riguardo al suo affidamento.
4. Sull'assegno di mantenimento in favore di Per_1
Il ricorrente ha chiesto di “rideterminare” l'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1 rispetto all'importo di € 550,00 mensili, stabilito con il decreto del Tribunale di Foggia
n.cron.3012/2023 del 06.6.2023 (pubbl. il 08.6.2023) di modifica delle condizioni di separazione. Il ricorrente ha basato la sua richiesta sulla circostanza che la lavori a tempo indeterminato, CP_1 per cui l'assegno dovrebbe essere proporzionalmente determinato rispetto agli stipendi percepiti da lui e dalla resistente. Inoltre, il ricorrente ha allegato alcune indagini condotte da Osservatorio
Findomestic e Bankitalia secondo cui il costo medio di un figlio si aggirerebbe tra € 500,00 e €
640,00 al mese. Il ricorrente sostiene che attualmente è onerato anche delle rate del mutuo sulla casa coniugale pari ad € 220,00 al mese, il canone di locazione dell'immobile in cui vive per € 82,00
4 mensili, oneri condominiali di € 24,00, della rata di € 109,00 mensile per un finanziamento acceso preso Agos per una asserita mancanza di liquidità. Il , solo con le memorie di replica, quindi Pt_1 tardivamente, ha chiesto di corrispondere direttamente ad l'assegno di mantenimento che Per_1
verrà stabilito.
La resistente si è opposta alla riduzione, chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento di €
50,00 mensili, portando l'assegno ad € 600,00 mensili, o, in subordine, di confermare gli importi previsti dal decreto del Tribunale di Foggia n.3012/2023 del 06.6.2023 (pubbl. il 08.6.2023). La resistente ha dedotto un aumento delle esigenze della minore, anche perché quest'ultima avrebbe intenzione di iscriversi all'università, una volta completato il percorso di studi scolastici. Inoltre, ha dedotto di trascorrere più tempo con la figlia, rispetto a quello che quest'ultima trascorrerebbe il padre. Infine, la ha sostenuto che lo stipendio mensile del è aumentato, in quanto CP_1 Pt_1
lui attualmente ricopre la funzione di Ispettore di Polizia, con uno stipendio più alto rispetto al momento della sentenza di separazione.
Si deve ribadire che la figlia nel corso del procedimento è diventata maggiorenne. Per_1
Per quanto riguarda i figli maggiorenni l'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Infine, per quanto riguarda l'onere della prova, questo è a carico del richiedente l'assegno, che deve dimostrare i requisiti che giustificano l'assegno o il loro permanere.
Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a
5 circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Orbene, nel caso di specie, in base ai principi sopra esposti, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore di maggiorenne, ma non economicamente indipendente, in quanto Per_1
risulta pacifico tra le parti, anche in considerazione della sua età (da qualche mese maggiorenne), che sta completando il proprio percorso di studi scolastici.
Per quanto riguarda il quantum dell'assegno di mantenimento si può osservare quanto segue.
Il è un Ispettore della Polizia dello Stato e ha depositato le seguenti dichiarazioni dei Pt_1 redditi: per l'anno di imposta 2020 redditi di € 37.449,00 (cfr. 730 2021), per l'anno di imposta
2021 di € 37.791,00 (cfr. 730 2022), per l'anno di imposta 2022 di € 38.022,00 (cfr. 730 2023). Non vi sono altre e più aggiornate dichiarazioni dei redditi. Sostiene spese per il mutuo della casa al 50% con la , oltre a quelle del canone di locazione dell'immobile in cui attualmente vive per € CP_1
82,00 mensili, oneri condominiali di € 24,00, rata di € 109,00 mensile per un finanziamento acceso preso Agos.
La , presso cui è collocata attualmente lavora presso il Tribunale di Controparte_1 Per_1
Foggia e ha depositato le seguenti dichiarazioni dei redditi: per l'anno di imposta 2022 redditi di €
2.117,00 (cfr. Persone Fisiche 2023), per l'anno di imposta 2023 di € 26.352,71 (Certificazione
Unica 2024). Inoltre, sostiene il 50% delle spese per il mutuo della casa in cui abita con la figlia.
Pertanto, emerge un discreto reddito del ricorrente, che riesce a far fronte alle spese da sostenere sia nel proprio interesse sia da corrispondere in favore della figlia Infatti, il finanziamento da Per_1
lui acceso presso Agos Ducato Spa, per una asserita mancanza di liquidità, risale al 17/10/2022 (cfr.
6 finanziamento Agos), cioè in un momento antecedente al deposito del suo ricorso per la modifica delle condizioni di separazione del 21/02/2023 con il quale, invece, è stato previsto un aumento dell'assegno da corrispondere in favore della figlia (cfr. decreto revisione patti).
Pertanto, il Tribunale, in considerazione di quanto sopra esposto, della circostanza per cui non sono emerse, al momento, un aumento delle esigenze di e dei rispettivi redditi del e Per_1 Pt_1
, ritiene opportuno che il corrisponda in favore della figlia la somma di € 550,00 CP_1 Pt_1
mensili, da versare alla entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in Controparte_1 base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo inoltre nella misura del 50% alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
Sebbene il abbia richiesto solo con la memoria di replica di versare direttamente l'assegno Pt_1 di mantenimento ad bisogna ribadire l'insegnamento della nostra Corte secondo cui gli Per_1
assegni di mantenimento non possono essere versati direttamente in favore dei figli maggiorenni in assenza di una loro esplicita richiesta (si veda Cass. civ. sez. I Ord. n.18008/2018 “secondo il consolidato orientamento di questa Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante”; e da ultimo Cass. civ.
34100/2021 secondo cui “l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.”).
Pertanto, la domanda, tardiva, è, comunque, inammissibile.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La resistente, con la precisazione delle conclusioni, ha chiesto di “confermare tutte le disposizioni pronunciate dal Tribunale nel corso del giudizio di separazione intercorso tra le parti, in modo specifico quelle contenute nel decreto del 6 giugno 2023”. Il procedimento di separazione aveva statuito l'assegnazione della casa coniugale alla per viverci con la figlia. Con il CP_1
successivo procedimento di modifica delle condizioni della separazione terminato con decreto del
Tribunale di Foggia n.cron.3012/2023 del 06/06/2023 (pubbl. il 08/06/2023) è stato revocato l'assegno di mantenimento da corrispondere dal in favore dell'attuale resistente, mentre è Pt_1 stato aumentato l'assegno di mantenimento da corrispondere dal padre in favore della figlia Per_1
rimanendo invariate le altre statuizioni già adottate. Pertanto, la resistente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale.
7 L'art. 6 L.898/1970 prevede che “l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età”.
Più in particolare l'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento
(si veda ex multis Cass. n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre 2013
n.21334).
Pertanto, in base alle pacifiche considerazione secondo cui non è economicamente Per_1
indipendente e convive presso la madre presso l'abitazione coniugale, questa deve essere assegnata alla , al fine di viverci con la figlia, maggiorenne e non economicamente indipendente. CP_1
6. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito della controversia, che ha visto la soccombenza del ricorrente sulla rideterminazione di un importo inferiore dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, le spese di lite, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico del e si liquidano in base al PA
D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n.147/2022, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata) dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data
05.09.2002 tra , nato a [...] il [...] e nata a PA Controparte_1
Foggia il 10.05.1972 (Atto n.495 – Parte II – Serie A – Anno 2002);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• nulla per sull'affidamento di stante la raggiunta maggiore età; Per_1
• assegna la casa coniugale alla , così come da parte motiva;
Controparte_1
8 • pone a carico di la corresponsione di un assegno di mantenimento in PA favore della figlia di € 550,00 mensili, da versarsi alla entro il 5 di Per_1 Controparte_1 ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
• condanna il alla refusione delle spese di lite da corrispondere in favore di PA
, che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso Controparte_1
spese forfettarie nella misura del 15% C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 4 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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