Articolo 9 della Legge 26 aprile 1974, n. 169
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 giugno 1974
Art. 9.
Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici valgono le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, numero 1078 , in concorso con le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
Agli eletti alle cariche di cui all' articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 , si applicano esclusivamente le norme della predetta legge.
Entrata in vigore il 2 giugno 1974
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