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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19440/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19440/2021 promossa da:
nata a [...], [...], residente in [...], Parte_1
Corso Francia n. 215, C.F. , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1 via Cavour n. 10, Rivoli (TO), presso lo studio dell'avv. Celsa Barbera (C.F.
pec dalla quale è C.F._2 Email_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione del 30.09.2021 ATTRICE NEI CONFRONTI DI
p. iva , con sede in Milano, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa dagli avv. CP_2
Giancarlo FALETTI (cf ) e Maria Novella FALETTI (cf C.F._3
), quest'ultima domiciliataria in Torino, corso Vinzaglio 2 C.F._4
CONVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
In via principale:
1) Accertata la verificazione dei fatti così come descritti nel sinistro n. 2019028000185 del 23.04.2019, la validità ed efficacia in relazione all'evento della polizza n. 1229721 del 31.05.2018 stipulata dalla sig.ra con la Società Parte_1 convenuta e l'inadempimento contrattuale della Società Controparte_1
2) Per l'effetto, condannare la Società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra il risarcimento / Parte_1 indennizzo di euro 78.081,70.
In via subordinata:
1) Accertato quanto di cui al punto 1 in via principale, condannare la Società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 alla sig.ra la somma che in corso di causa verrà ritenuta di giustizia. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
PER PARTE CONVENUTA
“Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda (o la sua infondatezza) per le ragioni esposte sub 1 e 2 di narrativa Rigettare in ogni caso la domanda anche eventualmente in accoglimento della eccezione sub art. 1892 co. 3 cc quale formulata sub 3 e 4 In denegato subordine: contenere la somma dovuta nel limite indicato sub 5) In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15%, iva e cpa ex dm 55/14.”
FATTO E DIRITTO
La signora ha evocato in giudizio la deducendo Parte_1 Controparte_1 di aver stipulato in data 15.5.2018 con la predetta società polizza vita collegata a finanziamento Unicredito, per il caso di sopravvenuta impossibilità al pagamento delle relative rate per problematiche mediche comportanti danno permanente riconosciuto dall'INPS, e di essersi sottoposta in data 14.6.2018 ad intervento pagina 2 di 8 chirurgico per ernie discali da cui è residuata inabilità al lavoro con invalidità riconosciuta al 85 %. a seguito del quale venne anche licenziata. Precisato che a seguito di sua richiesta la convenuta aveva aperto la procedura di indennizzo per l'importo di Euro 78.081,70 pari al mutuo residuo (al momento della stipula), parte attrice ha lamentato che la predetta richiesta sia stata rigettata da per la ritenuta operatività di clausola che prevede l'esclusione CP_1 dall'indennizzo quando, alla data della stipula, sia in atto per l'assicurata terapia farmacologica per 40 giorni, ed ha concluso chiedendo condannarsi la compagnia assicurativa al pagamento a titolo di indennizzo della predetta somma. Si è costituita la predetta compagnia assicurativa la cui difesa ha invocato la legittimità del rifiuto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 c.c. comma terzo c.c., a motivo di dichiarazioni asseritamente inesatte o reticenti contenute nel modulo sottoscritto al momento della adesione (in data 15.5.2018), deducendo in particolare che dalla documentazione clinica relativa all'assicurata si trae che (soltanto) sette giorni prima di tale data (8.5.20185) la signora si era Parte_1 sottoposta a visita specialistica neurochirurgica all'esito della quale le era stata prescritta terapia farmacologica per lombosciatalgia sinistra;
e deducendo inoltre che - all'esito di esami strumentali in tale occasione prescritti . nella successiva visita medica (4.6.2018) era stata dal medesimo specialista confermata quella stessa lombosciatalgia sinistra già in precedenza diagnosticata, patologia che rese necessario procedere nell'immediatezza (14.6.2018) ad “intervento di stabilizzazione chirurgica L4 – L5 S1”; nel cui relativo atto chirurgico era infatti annotata la manifestazione di sintomi di tale patologia “da oltre tre mesi”, e dunque in epoca antecedente alla sottoscrizione della polizza. Sul presupposto del mero dato oggettivo della difformità tra dichiarazioni rese dall'assicurata nel modulo sottopostole e sottoscritto dall'attrice e dato reale del rischio, parte convenuta ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda attorea. In subordine ha eccepito che l'indennizzo dovuto è pari al debito residuo in linea capitale di Euro 47.281,06, riferito alla data di verificazione dell'evento assicurato coincidente con quella del 30.4.2019 in cui l'INPS ha riconosciuto l'invalidità permanente Richiesti ed accordati i rituali termini per le memorie in corso di causa, l'istruttoria si è concentrata nell'espletamento di CTU medico-legale volta ad valutare se effettivamente la lombosciatalgia diagnosticata sin dalla data 8.5.2018 (e poi confermata dagli esami strumentali) possa essere qualificata come “malattia” ai termini di polizza e del questionario sottoposto all'assicurata, ed in tal caso se la medesima sia attribuibile a precedenti morbosi insorti antecedentemente alla data pagina 3 di 8 del 15.5.2018 di stipula della polizza. Depositata la relazione peritale, la causa viene per l'odierna decisione sulla base degli elementi documentali prodotti in atti e delle risultanze e valutazioni di esse riferite dal CTU.
* * * L'eccezione opposta dalla convenuta alla richiesta liquidazione dell'indennizzo previsto dalla polizza sottoscritta per adesione dalla signora è fondata, Parte_1
e dal suo accoglimento deriva il rigetto della domanda attorea. La norma invocata dalla , come è noto, è volta a consentire Controparte_1 all'assicuratore una adeguata e quanto più possibile completa valutazione del rischi assicurati, al fine di poter effettuare (con ricorso ad analisi statistiche ed attuariali) valutazioni ponderate circa l'assunzione di quello specifico rischio e comunque sulla consistenza del premio;
obiettivo che viene perseguito dal legislatore imponendo all'assicurato l'obbligo di dichiarare ogni circostanza a sua conoscenza che in relazione alla natura del contratto possa avere incidenza sulle predette determinazione e quantificazione. Si tratta dunque, come anche osservato in dottrina, di una concreta applicazione dell'obbligo di buona fede imposto alle parti in occasione e con riferimento all'intera vicenda del rapporto contrattuale, a partire dalla fase preliminare delle trattative, di cui è espressione la previsione contenuta nell'art. 1337 c.c. Nell'applicazione della norma la giurisprudenza di legittimità ha di mira la tutela di duplice esigenze apparentemente contrastanti: da una parte l'interesse dell'assicuratore e con esso del comparto assicurativo, ad una calibrata valutazione dei rischi e predeterminazione dei costi della copertura assicurativa;
dall'altre l'interesse dell'assicurato a non vedere frustrato per mere ragioni formali l'aspettativa a conseguire l'indennizzo nel caso di successiva concretizzazione dell'evento assicurato. Il rischio, evidenziato in dottrina, e quello che una astratta interpretazione della norma, non ancorata cioè al caso concreto, possa essere squilibrata in favore dell'assicuratore, che potrebbe volersi liberare della sua prestazione pur in presenza di «omissioni dichiarative» che ben difficilmente può ritenersi ex post avrebbero assunto rilevanza nella scelta di assicurare il contraente, come pure nella determinazione del premio e che, per contro, indurrebbero l'assicurato a confidare nella copertura assicurativa che invece, al momento del bisogno, rischierebbe di essere ritenuta e dichiarata inoperante. Un effettivo riequilibrio delle posizioni dei contraenti, finalizzato ad evitare sia eccessi rigoristici in danno degli assicurati che atteggiamenti consapevolmente pagina 4 di 8 infedeli degli assicurati è stato individuato dalla normativa del settore nella sottoposizione all'assicurato - al momento della sottoscrizione della polizza - di un separato questionario che faccia chiaramente percepire al medesimo (anche con caratteri grafici di particolare evidenza) la rilevanza, per l'assicuratore, dell'acquisizione di informazioni richieste, e che le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto alla prestazione, proprio in virtù degli artt. 1892 e 1893 c.c.” (art. 6, comma 2, del Regolamento Isvap n. 35/2010 - c.d. «regolamento trasparenza», attuativo degli artt. 183 e 185 cod. ass.). L'importanza di una attenta compilazione al momento della stipula della polizza di questionario predisposto dall'assicuratore e finalizzato a sottolineare all'assicurato la rilevanza delle informazioni sulle condizioni incidenti sulla ponderazione del rischio assicurato è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza sia di merito (ad esempio Trib. Prato, 7 giugno 2011; Corte Appello Milano, sez. IV, 12/07/2011, n. 2105; Tribunale Caltanissetta n.. 155/2016 del 21 marzo 2016) che di legittimità (Cassazione sezione III sentenza 10 giugno 2015, n. 12086; Cassazione civile, sez. III, 06/06/2014, n. 12831). Sin da più risalenti pronunce la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare come la consapevolezza in capo all'assicurato di patologie rilevanti dovesse essere valutata e posta in relazione all'assolvimento di condotte esplicative gravanti sulla compagnia assicurativa. Con riguardo all'ipotesi di annullamento del contratto di assicurazione prevista dall'art. 1892 c.c. – si è in particolare osservato - la configurabilità del dolo o della colpa grave del contraente implica che il dichiarante non solo fosse (o dovesse essere) a conoscenza delle circostanze taciute
o inesattamente espresse, ma anche che fosse (o dovesse essere) consapevole del loro valore determinante sul consenso dell'altra parte (così Cassazione civile, sez. I, 20/11/1990, n. 11206). Il questionario, inteso come strumento volto a sollecitare l'attenzione dell'assicurato sui suoi doveri informativi, costituisce peraltro anche strumento per la concreta applicazione da parte delle imprese assicuratrici del disposto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento Isvap n. 35/2010 (c.d. «regolamento trasparenza», attuativo degli artt. 183 e 185 cod. ass.), in base al quale “nei contratti che prevedono prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque postulano l'acquisizione di informazioni sullo stato di salute dell'assicurato, le imprese debbano richiamare nella proposta, con caratteri grafici di particolare evidenza, l'avvertenza, relativa alla compilazione del questionario, e che le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto alla prestazione, proprio in virtù degli artt. 1892 e 1893 c.c.”
pagina 5 di 8 Nella vicenda in esame, come osservato in premessa, parte convenuta ha fondato la sua eccezione legittimante il rifiuto dell'indennizzo sull'asserita grave inesattezza delle dichiarazioni rese nel questionario sottoscritto alla data 15.5.2018 di adesione alla polizza per cui è causa, ed in particolare sul fatto che la signora Parte_1 abbia taciuto gli esiti del referto del San Luigi di Orbassano 16.2.2018 e della Risonanza Magnetica della colonna lombo sacrale del 21.3.2018, esami strumentali le cui risultanze avevano indotto il medico specialista consultato dalla odierna attrice a prescrivere soltanto 7 giorni prima della stipula della polizza (8.5.2018)
“TC colonna lombo-sacrale RX colonna lombosacrale per Lombosciatalgia sinistra”. Diagnosi e prescrizioni di esami queste rivelatrici di “manifestazioni degenerative del rachide lombare (protrusione L4-L5 e ernia discale L5-S1) che – come rilevato anche dalla CTU medico legale - “erano note almeno dai primi mesi del 2018 così come risulta dal referto del passaggio di PS dell'Ospedale San Luigi di Orbassano del 16.2.2018 e dal referto di RM della colonna lombo sacrale del 21.3.2018”, dunque in epoca immediatamente antecedente a quella in cui l'assicurata ebbe a sottoscrivere il questionario contenente le dichiarazioni sul proprio stato di salute. La difesa attorea contesta la fondatezza dell'eccepito diritto a non pagare la somma assicurata - invocato come detto dalla convenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 1892 c.c. per il caso di dichiarazioni inesatte - opponendo il rilievo che la patologia riscontrata non rientra(va) tra quelle analiticamente elencate al punto 4.4 relativo a “malattie del sistema muscoscheletrico”; circostanza questa che escludendo la colpa grave richiesta dalla norma condurrebbe, a dire dell'attrice, alla seconda delle soluzioni alternativamente prospettate nella relazione peritale. Nelle sue conclusioni la CTU tuttavia ha anche evidenziato come la sintomatologia lombosciatalgica è da considerare a termini di polizza a tutti gli effetti come “malattia dipendente da un quadro degenerativo cronico”; come tale, detta patologia può a tutti gli effetti essere annoverata tra quegli eventi che -
“se diagnosticati prima della data di adesione alla polizza” - con la sottoscrizione del questionario l'assicurata ha accettato, con dichiarazione in via residuale ed integrativa rispetto alle elencazioni che la precedono, di essere consapevole che avrebbero impedito l'indennizzo, sebbene non rientrante tra quelle elencate al suddetto punto 4.4. In recente pronuncia la Suprema Corte ha del resto sul punto avuto modo di precisare funzione e limiti del questionario anamnestico per la valutazione del rischio sottoposto al contraente prima della stipula di un'assicurazione sulla vita,
pagina 6 di 8 evidenziando come “l'assicuratore non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate”. (così Cassazione civile sez. III, 22/07/2024, n. 20128). Quanto al requisito della gravità delle inesattezze e/o reticenze – pare ancora opportuno evidenziare - rileva il brevissimo arco temporale intercorrente tra iniziale referto diagnostico 21.3.2018 di discopatia degenerativa e protrusiva, che ha condotto il neurochirurgo a diagnosticare in data 8.5.2018 una lombosciatalgia sinistra, e la sottoscrizione a distanza di solo una settimana (15.5.2018) da tale visita specialistica del questionario nei termini sopra richiamati. Strettissima vicinanza temporale per la quale deve escludersi che la reticenza e/o inesattezza delle notizie fornite possa essere giustificata da carenze mnesiche o sottovalutazione della circostanza da parte dell'assicurata. Per le ragioni che precedono la domanda attorea deve essere rigettata perché infondata.
* * *
La decisione sulle spese giudiziali va assunta facendo applicazione della regola della soccombenza, non ravvisandosi nella vicenda processuale in esame ragioni per discostarsene. Parte attrice va per tal motivo condannata a rimborsare alla convenuta le spese nella misura che - tenuto conto dei criteri indicati nella tariffa professionale sulla base del credito risarcitorio quantificato in domanda, ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio nella misura di Euro 78 mila, in applicazione del cd. criterio del disputatum, (cfr. Cass. S.U. 19014/07) - in assenza di notula sono liquidate come in dispositivo;
ed a farsi inoltre carico in via definitiva elle spese di CTU liquidate in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta la domanda di indennizzo proposta da nei confronti della Parte_1
; Controparte_1
pagina 7 di 8 condanna parte attrice a rimborsare alla predetta convenuta le spese di lite, per somma che - tenuto conto dei criteri sopra richiamati – liquida in complessivi Euro 5.850,00 per compenso professionale (di cui Euro 1.300,00 per la fase di studio, Euro 850,00 per la fase introduttiva, Euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 2.200,00 per la fase della decisione), oltre a rimborso forfettario, Iva e CPA e successive occorrente come per legge. Pone a carico della medesima parte attrice le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa Torino, 8.2.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19440/2021 promossa da:
nata a [...], [...], residente in [...], Parte_1
Corso Francia n. 215, C.F. , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1 via Cavour n. 10, Rivoli (TO), presso lo studio dell'avv. Celsa Barbera (C.F.
pec dalla quale è C.F._2 Email_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione del 30.09.2021 ATTRICE NEI CONFRONTI DI
p. iva , con sede in Milano, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa dagli avv. CP_2
Giancarlo FALETTI (cf ) e Maria Novella FALETTI (cf C.F._3
), quest'ultima domiciliataria in Torino, corso Vinzaglio 2 C.F._4
CONVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
In via principale:
1) Accertata la verificazione dei fatti così come descritti nel sinistro n. 2019028000185 del 23.04.2019, la validità ed efficacia in relazione all'evento della polizza n. 1229721 del 31.05.2018 stipulata dalla sig.ra con la Società Parte_1 convenuta e l'inadempimento contrattuale della Società Controparte_1
2) Per l'effetto, condannare la Società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra il risarcimento / Parte_1 indennizzo di euro 78.081,70.
In via subordinata:
1) Accertato quanto di cui al punto 1 in via principale, condannare la Società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 alla sig.ra la somma che in corso di causa verrà ritenuta di giustizia. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
PER PARTE CONVENUTA
“Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda (o la sua infondatezza) per le ragioni esposte sub 1 e 2 di narrativa Rigettare in ogni caso la domanda anche eventualmente in accoglimento della eccezione sub art. 1892 co. 3 cc quale formulata sub 3 e 4 In denegato subordine: contenere la somma dovuta nel limite indicato sub 5) In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15%, iva e cpa ex dm 55/14.”
FATTO E DIRITTO
La signora ha evocato in giudizio la deducendo Parte_1 Controparte_1 di aver stipulato in data 15.5.2018 con la predetta società polizza vita collegata a finanziamento Unicredito, per il caso di sopravvenuta impossibilità al pagamento delle relative rate per problematiche mediche comportanti danno permanente riconosciuto dall'INPS, e di essersi sottoposta in data 14.6.2018 ad intervento pagina 2 di 8 chirurgico per ernie discali da cui è residuata inabilità al lavoro con invalidità riconosciuta al 85 %. a seguito del quale venne anche licenziata. Precisato che a seguito di sua richiesta la convenuta aveva aperto la procedura di indennizzo per l'importo di Euro 78.081,70 pari al mutuo residuo (al momento della stipula), parte attrice ha lamentato che la predetta richiesta sia stata rigettata da per la ritenuta operatività di clausola che prevede l'esclusione CP_1 dall'indennizzo quando, alla data della stipula, sia in atto per l'assicurata terapia farmacologica per 40 giorni, ed ha concluso chiedendo condannarsi la compagnia assicurativa al pagamento a titolo di indennizzo della predetta somma. Si è costituita la predetta compagnia assicurativa la cui difesa ha invocato la legittimità del rifiuto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 c.c. comma terzo c.c., a motivo di dichiarazioni asseritamente inesatte o reticenti contenute nel modulo sottoscritto al momento della adesione (in data 15.5.2018), deducendo in particolare che dalla documentazione clinica relativa all'assicurata si trae che (soltanto) sette giorni prima di tale data (8.5.20185) la signora si era Parte_1 sottoposta a visita specialistica neurochirurgica all'esito della quale le era stata prescritta terapia farmacologica per lombosciatalgia sinistra;
e deducendo inoltre che - all'esito di esami strumentali in tale occasione prescritti . nella successiva visita medica (4.6.2018) era stata dal medesimo specialista confermata quella stessa lombosciatalgia sinistra già in precedenza diagnosticata, patologia che rese necessario procedere nell'immediatezza (14.6.2018) ad “intervento di stabilizzazione chirurgica L4 – L5 S1”; nel cui relativo atto chirurgico era infatti annotata la manifestazione di sintomi di tale patologia “da oltre tre mesi”, e dunque in epoca antecedente alla sottoscrizione della polizza. Sul presupposto del mero dato oggettivo della difformità tra dichiarazioni rese dall'assicurata nel modulo sottopostole e sottoscritto dall'attrice e dato reale del rischio, parte convenuta ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda attorea. In subordine ha eccepito che l'indennizzo dovuto è pari al debito residuo in linea capitale di Euro 47.281,06, riferito alla data di verificazione dell'evento assicurato coincidente con quella del 30.4.2019 in cui l'INPS ha riconosciuto l'invalidità permanente Richiesti ed accordati i rituali termini per le memorie in corso di causa, l'istruttoria si è concentrata nell'espletamento di CTU medico-legale volta ad valutare se effettivamente la lombosciatalgia diagnosticata sin dalla data 8.5.2018 (e poi confermata dagli esami strumentali) possa essere qualificata come “malattia” ai termini di polizza e del questionario sottoposto all'assicurata, ed in tal caso se la medesima sia attribuibile a precedenti morbosi insorti antecedentemente alla data pagina 3 di 8 del 15.5.2018 di stipula della polizza. Depositata la relazione peritale, la causa viene per l'odierna decisione sulla base degli elementi documentali prodotti in atti e delle risultanze e valutazioni di esse riferite dal CTU.
* * * L'eccezione opposta dalla convenuta alla richiesta liquidazione dell'indennizzo previsto dalla polizza sottoscritta per adesione dalla signora è fondata, Parte_1
e dal suo accoglimento deriva il rigetto della domanda attorea. La norma invocata dalla , come è noto, è volta a consentire Controparte_1 all'assicuratore una adeguata e quanto più possibile completa valutazione del rischi assicurati, al fine di poter effettuare (con ricorso ad analisi statistiche ed attuariali) valutazioni ponderate circa l'assunzione di quello specifico rischio e comunque sulla consistenza del premio;
obiettivo che viene perseguito dal legislatore imponendo all'assicurato l'obbligo di dichiarare ogni circostanza a sua conoscenza che in relazione alla natura del contratto possa avere incidenza sulle predette determinazione e quantificazione. Si tratta dunque, come anche osservato in dottrina, di una concreta applicazione dell'obbligo di buona fede imposto alle parti in occasione e con riferimento all'intera vicenda del rapporto contrattuale, a partire dalla fase preliminare delle trattative, di cui è espressione la previsione contenuta nell'art. 1337 c.c. Nell'applicazione della norma la giurisprudenza di legittimità ha di mira la tutela di duplice esigenze apparentemente contrastanti: da una parte l'interesse dell'assicuratore e con esso del comparto assicurativo, ad una calibrata valutazione dei rischi e predeterminazione dei costi della copertura assicurativa;
dall'altre l'interesse dell'assicurato a non vedere frustrato per mere ragioni formali l'aspettativa a conseguire l'indennizzo nel caso di successiva concretizzazione dell'evento assicurato. Il rischio, evidenziato in dottrina, e quello che una astratta interpretazione della norma, non ancorata cioè al caso concreto, possa essere squilibrata in favore dell'assicuratore, che potrebbe volersi liberare della sua prestazione pur in presenza di «omissioni dichiarative» che ben difficilmente può ritenersi ex post avrebbero assunto rilevanza nella scelta di assicurare il contraente, come pure nella determinazione del premio e che, per contro, indurrebbero l'assicurato a confidare nella copertura assicurativa che invece, al momento del bisogno, rischierebbe di essere ritenuta e dichiarata inoperante. Un effettivo riequilibrio delle posizioni dei contraenti, finalizzato ad evitare sia eccessi rigoristici in danno degli assicurati che atteggiamenti consapevolmente pagina 4 di 8 infedeli degli assicurati è stato individuato dalla normativa del settore nella sottoposizione all'assicurato - al momento della sottoscrizione della polizza - di un separato questionario che faccia chiaramente percepire al medesimo (anche con caratteri grafici di particolare evidenza) la rilevanza, per l'assicuratore, dell'acquisizione di informazioni richieste, e che le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto alla prestazione, proprio in virtù degli artt. 1892 e 1893 c.c.” (art. 6, comma 2, del Regolamento Isvap n. 35/2010 - c.d. «regolamento trasparenza», attuativo degli artt. 183 e 185 cod. ass.). L'importanza di una attenta compilazione al momento della stipula della polizza di questionario predisposto dall'assicuratore e finalizzato a sottolineare all'assicurato la rilevanza delle informazioni sulle condizioni incidenti sulla ponderazione del rischio assicurato è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza sia di merito (ad esempio Trib. Prato, 7 giugno 2011; Corte Appello Milano, sez. IV, 12/07/2011, n. 2105; Tribunale Caltanissetta n.. 155/2016 del 21 marzo 2016) che di legittimità (Cassazione sezione III sentenza 10 giugno 2015, n. 12086; Cassazione civile, sez. III, 06/06/2014, n. 12831). Sin da più risalenti pronunce la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare come la consapevolezza in capo all'assicurato di patologie rilevanti dovesse essere valutata e posta in relazione all'assolvimento di condotte esplicative gravanti sulla compagnia assicurativa. Con riguardo all'ipotesi di annullamento del contratto di assicurazione prevista dall'art. 1892 c.c. – si è in particolare osservato - la configurabilità del dolo o della colpa grave del contraente implica che il dichiarante non solo fosse (o dovesse essere) a conoscenza delle circostanze taciute
o inesattamente espresse, ma anche che fosse (o dovesse essere) consapevole del loro valore determinante sul consenso dell'altra parte (così Cassazione civile, sez. I, 20/11/1990, n. 11206). Il questionario, inteso come strumento volto a sollecitare l'attenzione dell'assicurato sui suoi doveri informativi, costituisce peraltro anche strumento per la concreta applicazione da parte delle imprese assicuratrici del disposto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento Isvap n. 35/2010 (c.d. «regolamento trasparenza», attuativo degli artt. 183 e 185 cod. ass.), in base al quale “nei contratti che prevedono prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque postulano l'acquisizione di informazioni sullo stato di salute dell'assicurato, le imprese debbano richiamare nella proposta, con caratteri grafici di particolare evidenza, l'avvertenza, relativa alla compilazione del questionario, e che le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto alla prestazione, proprio in virtù degli artt. 1892 e 1893 c.c.”
pagina 5 di 8 Nella vicenda in esame, come osservato in premessa, parte convenuta ha fondato la sua eccezione legittimante il rifiuto dell'indennizzo sull'asserita grave inesattezza delle dichiarazioni rese nel questionario sottoscritto alla data 15.5.2018 di adesione alla polizza per cui è causa, ed in particolare sul fatto che la signora Parte_1 abbia taciuto gli esiti del referto del San Luigi di Orbassano 16.2.2018 e della Risonanza Magnetica della colonna lombo sacrale del 21.3.2018, esami strumentali le cui risultanze avevano indotto il medico specialista consultato dalla odierna attrice a prescrivere soltanto 7 giorni prima della stipula della polizza (8.5.2018)
“TC colonna lombo-sacrale RX colonna lombosacrale per Lombosciatalgia sinistra”. Diagnosi e prescrizioni di esami queste rivelatrici di “manifestazioni degenerative del rachide lombare (protrusione L4-L5 e ernia discale L5-S1) che – come rilevato anche dalla CTU medico legale - “erano note almeno dai primi mesi del 2018 così come risulta dal referto del passaggio di PS dell'Ospedale San Luigi di Orbassano del 16.2.2018 e dal referto di RM della colonna lombo sacrale del 21.3.2018”, dunque in epoca immediatamente antecedente a quella in cui l'assicurata ebbe a sottoscrivere il questionario contenente le dichiarazioni sul proprio stato di salute. La difesa attorea contesta la fondatezza dell'eccepito diritto a non pagare la somma assicurata - invocato come detto dalla convenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 1892 c.c. per il caso di dichiarazioni inesatte - opponendo il rilievo che la patologia riscontrata non rientra(va) tra quelle analiticamente elencate al punto 4.4 relativo a “malattie del sistema muscoscheletrico”; circostanza questa che escludendo la colpa grave richiesta dalla norma condurrebbe, a dire dell'attrice, alla seconda delle soluzioni alternativamente prospettate nella relazione peritale. Nelle sue conclusioni la CTU tuttavia ha anche evidenziato come la sintomatologia lombosciatalgica è da considerare a termini di polizza a tutti gli effetti come “malattia dipendente da un quadro degenerativo cronico”; come tale, detta patologia può a tutti gli effetti essere annoverata tra quegli eventi che -
“se diagnosticati prima della data di adesione alla polizza” - con la sottoscrizione del questionario l'assicurata ha accettato, con dichiarazione in via residuale ed integrativa rispetto alle elencazioni che la precedono, di essere consapevole che avrebbero impedito l'indennizzo, sebbene non rientrante tra quelle elencate al suddetto punto 4.4. In recente pronuncia la Suprema Corte ha del resto sul punto avuto modo di precisare funzione e limiti del questionario anamnestico per la valutazione del rischio sottoposto al contraente prima della stipula di un'assicurazione sulla vita,
pagina 6 di 8 evidenziando come “l'assicuratore non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate”. (così Cassazione civile sez. III, 22/07/2024, n. 20128). Quanto al requisito della gravità delle inesattezze e/o reticenze – pare ancora opportuno evidenziare - rileva il brevissimo arco temporale intercorrente tra iniziale referto diagnostico 21.3.2018 di discopatia degenerativa e protrusiva, che ha condotto il neurochirurgo a diagnosticare in data 8.5.2018 una lombosciatalgia sinistra, e la sottoscrizione a distanza di solo una settimana (15.5.2018) da tale visita specialistica del questionario nei termini sopra richiamati. Strettissima vicinanza temporale per la quale deve escludersi che la reticenza e/o inesattezza delle notizie fornite possa essere giustificata da carenze mnesiche o sottovalutazione della circostanza da parte dell'assicurata. Per le ragioni che precedono la domanda attorea deve essere rigettata perché infondata.
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La decisione sulle spese giudiziali va assunta facendo applicazione della regola della soccombenza, non ravvisandosi nella vicenda processuale in esame ragioni per discostarsene. Parte attrice va per tal motivo condannata a rimborsare alla convenuta le spese nella misura che - tenuto conto dei criteri indicati nella tariffa professionale sulla base del credito risarcitorio quantificato in domanda, ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio nella misura di Euro 78 mila, in applicazione del cd. criterio del disputatum, (cfr. Cass. S.U. 19014/07) - in assenza di notula sono liquidate come in dispositivo;
ed a farsi inoltre carico in via definitiva elle spese di CTU liquidate in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta la domanda di indennizzo proposta da nei confronti della Parte_1
; Controparte_1
pagina 7 di 8 condanna parte attrice a rimborsare alla predetta convenuta le spese di lite, per somma che - tenuto conto dei criteri sopra richiamati – liquida in complessivi Euro 5.850,00 per compenso professionale (di cui Euro 1.300,00 per la fase di studio, Euro 850,00 per la fase introduttiva, Euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 2.200,00 per la fase della decisione), oltre a rimborso forfettario, Iva e CPA e successive occorrente come per legge. Pone a carico della medesima parte attrice le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa Torino, 8.2.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
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