Decreto cautelare 3 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 6 novembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, decreto cautelare 03/10/2023, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2023
N. 00128/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00236/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2023, proposto da
ON Di CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.T.C. - Ambito Territoriale Caccia di Pescara,, non costituito in giudizio;
nei confronti
“I Lupi del Bosco”, in persona del Suo Rappresentante, SS LE UI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento, accertamento e declaratoria di nullità ed illegittimità del provvedimento del 19 Settembre 2023 con cui il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di Pescara, per la stagione venatoria 2023/2024, ha riassegnato il territorio denominato “Macroarea 4 - Zona A” alla stessa squadra di cacciatori denominata “I Lupi del Bosco”, dichiarandosi la nullità e la illegittimità di quelli ad esso presupposti, connessi e conseguenziali alla graduatoria ed al provvedimento di assegnazione dell'area di macro caccia alla squadra di cacciatori al cinghiale denominata “I Lupi del Bosco” nonché, si opus sit, dichiararsi la illegittimità e comunque la non utilizzabilità dell'art. 18 legge regione Abruzzo n.43/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso tratta di questioni (che riguardano finanche una invocata disapplicazione legislativa - LR 40/23) non riducibili ad una delibazione sommaria monocratica;
Ritenuto altresì che sulla materia in esame non si ravvisano affatto pregiudizi di estrema e straordinaria urgenza (pregiudizi che a dire di parte ricorrente maturerebbero finanche durante l’attesa della camera di consiglio del 27.10.23), tali da giustificare direttamente in questa sede –inaudita altera parte- una diretta regolazione della stagione venatoria 23/24 di caccia al cinghiale, “assegnando provvisoriamente la zona A della macro area 4 alla squadra di caccia i Brittolesi”;
P.Q.M.
Respinge la predetta istanza di tutela monocratica;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27.10.23;
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Pescara il giorno 3 ottobre 2023.
| Il Presidente |
| Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO