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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI DO ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1876 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. e Parte_2 C.F._2
, C.F. , Parte_3 C.F._3 tutti elettivamente domiciliati in Roma via San Tommaso d'Aquino n. 47, presso lo studio dei procuratori Avv. Michela Bonetti e Avv. Delia Santi, che li rappresentano e difendono
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, domiciliato in Roma via dei
[...]
Portoghesi n. 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dai propri Funzionari Avv. Alessandra Molfese e Avv. Emilia Principe, ex art. 417bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 11 aprile 2023, e Parte_1 Parte_2
hanno affermato di aver lavorato come docenti alle dipendenze del Parte_3 [...]
, in virtù di più contratti a termine e, nello specifico: Controparte_1 nell'a.s. 2019/2020, dal 18 settembre 2019 al 30 giugno 2020, nell'a.s. Parte_1
2020/2021, dal 24 settembre 2020 al 30 giugno 2021, e nell'a.s. 2022/2023 dal 19 settembre 2022 al
30 giungo 2023;
nell'a.s. 2018/2019, dal 12 settembre 2018 al 30 giugno 2019, nell'a.s. Parte_2
2019/2020, dal 12 settembre 2019 al 30 giugno 2020, nell'a.s. 2020/2021, dal 24 settembre 2020 al
30 giugno 2021, nell'a.s. 2021/2022, dal 7 settembre 2021 al 30 giugno 2022, nell'a.s. 2022/2023, dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023;
LE SO: nell'a.s. 2017/2018, dal 5 ottobre 2017 al 30 giugno 2018, nell'a.s.
2018/2019, al 16 settembre 2018 al 30 giugno 2019, nell'a.s. 2019/2020, dal 23 settembre 2019 al
30 giugno 2020, nell'a.s. 2020/2021, dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2021, nell'a.s. 2021/2022, dal 7 settembre 2021 al 30 giugno 2022, e nell'a.s. 2022/2023, dal 12 settembre 2022 al 30 giugno
2023.
I ricorrenti hanno affermato di non aver mai percepito la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo”.
In diritto, i ricorrenti hanno sostenuto il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, ex art. 1, comma 121 legge 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta elettronica del docente”; hanno, pertanto, convenuto in giudizio il , chiedendo al Controparte_1
giudice del lavoro di Velletri di accertare il loro diritto a fruire del beneficio economico c.d. Carta elettronica del docente” e, per l'effetto, di condannare il convenuto all'attribuzione della CP_1
Carta, in favore di per la somma di € 1.500,00, in favore di Parte_1 Parte_2 per il valore di € 2.500,00 e in favore di per il valore di € 3.000,00. Parte_3
1.1. Si è costituito tempestivamente il che, contestato Controparte_1
quanto dedotto da parte ricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. Con provvedimento del 7 febbraio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'11 giugno 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. La parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie domande.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, è fondata.
3.1. Occorre allora esaminare la disciplina rilevante nel caso di specie.
3.2. L'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107 così dispone: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, all'articolo 2 ha disposto:
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a ciascuno dei Controparte_2
docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2
individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni Controparte_2
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le Controparte_2 modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente, il d.p.c.m. 29 novembre 2016 ha sostituito il d.p.c.m. 23 settembre 2015 n.
32313 e ha ribadito (art. 3) che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
3. L'identità dei docenti è verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito denominato «SPID», gestito da AgID. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014”.
3.2.1. Sul tema in argomento il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842 - ha ritenuto illegittima l'esclusione dal beneficio dei docenti con contratto di lavoro a termine, in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento, e ha annullato la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la CP_3
"Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché l'art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313 che limitava il beneficio ai soli docenti di ruolo, in quanto “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Sulla base della medesima motivazione, deve quindi affermarsi la illegittimità dell'art. 3 d.p.c.m. 29 novembre 2016 nella parte in cui limita il novero dei beneficiari della Carta elettronica del docente ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
3.2.2. Sulla questione si è di recente pronunciata anche la Corte di Giustizia UE che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, ha statuito che l'art. 1 comma 121 legge
107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con clausola 4 dell'accordo quadro CE, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con la direttiva 1999/70/CE), nei seguenti termini: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_2 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel senso della estensione del beneficio anche al personale educativo, la Corte di
Cassazione ha chiarito che la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi (Cass. 31 ottobre
2022 n. 32104).
Da ultimo, la Suprema Corte con sentenza 4 ottobre 2023 n. 29961 ha affermato che: “1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza. o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3.2.3. Coerentemente, l'art. 15 d.l. 69/2023 ha espressamente esteso, per l'anno 2023/24, la
Carta elettronica del docente anche ai lavoratori con supplenze annuali e ha disposto che “1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
3.3. In relazione al caso di specie, è pacifica tra le parti la sussistenza tre le parti di plurimi rapporti di lavoro, quali docenti, negli anni indicati in ricorso, nonché, per l'a.s. 2024/2025: che e hanno sottoscritto un nuovo contratto a termine con Pt_1 Parte_1 Parte_3
l'Amministrazione scolastica, mentre è inserito nella graduatoria della Parte_2 provincia di Roma (documentazione depositata il 27 maggio 2025), per cui è integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 comma 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016.
4. Occorre quindi esaminare l'eccezione di prescrizione parziale sollevata da parte resistente nei confronti del ricorrente . Parte_3
4.1. Secondo le regole generali, ai sensi dell'articolo 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, “rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (sul punto, Cass. 27 ottobre 2023,
n. 29961).
In particolare, l'art. 5 commi 2 e 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che “2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
4.2. Nel caso di specie, pertanto, la decorrenza della prescrizione del diritto alla Carta per l'anno scolastico 2017/2018 deve essere individuata nella data dell'1 settembre 2017.
4.3. Rilevato che il ricorso è stato notificato a parte resistente il 20 aprile 2023, in difetto di precedenti validi atti interruttivi della prescrizione (non avendo parte ricorrente allegato le prove della ricezione delle diffide del 4 maggio 2022 allegate al ricorso), ritenuta l'applicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in relazione al benefico per l'a.s.
2017/2018 domandato da l'eccezione di prescrizione deve essere accolta. Parte_3
5. Pertanto, alla luce dei principi richiamati, ritenuta l'illegittimità dell'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016, deve dichiararsi: il diritto di al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. Parte_1
107/2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche”), per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per la somma complessiva di €
1.500,00; il diritto di alla Carta per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022 e 2022/2023, per la somma complessiva di € 2.500,00; il diritto di alla Carta per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022 e 2022/2023, per la somma complessiva di € 2.500,00; il tutto oltre interessi (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961).
6. In relazione alle spese di lite, l'accoglimento del ricorso impone la condanna del al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo CP_1
2014 n. 55, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, disapplicato l'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dal beneficio, dichiara: il diritto di di usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1
formazione del docente di ruolo per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023; il diritto di di usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_2
formazione del docente di ruolo per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; il diritto di di usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_3
formazione del docente di ruolo per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
rappresentante, ad attivare la Carta elettronica del docente: in favore di per l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi;
Parte_1 in favore di per l'importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi;
Parte_2 in favore di per l'importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi;
Parte_3 condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore delle ricorrenti dei compensi di lite, liquidati in € 2.695,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Velletri, 12 giugno 2025
Il giudice
PI DO ZI