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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 387/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giancarla Parte_1 C.F._1
Domenicale ed elettivamente domiciliata presso la stessa in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela CP_1 C.F._2
Capuzzi ed elettivamente domiciliato presso la stessa in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente:
1) Il figlio è affidato a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 la madre e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé il minore una volta alla settimana presso i Servizi Sociali dell' e una volta presso l'abitazione Parte_2 della sig.ra alla presenza della stessa e in assenza dei di lei genitori, salvi Parte_1 migliori accordi tra le parti e/o una diversa regolamentazione che sarà data dai Servizi Sociali;
2) La casa coniugale sita in Rovigo, via Alfieri 17, è assegnata alla signora Parte_1
3)Il signor i obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno CP_1 Parte_1
15 di ogni mese e con decorrenza dal mese di luglio 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese
1 scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby-sitter); c) vacanze e campi estivi;
4) l'assegno unico e universale erogato dall'INPS viene attribuito per intero alla sig.ra
con facoltà della stessa di presentare la relativa domanda anche in Parte_1 assenza del consenso del sig. CP_1
5) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 6-3-2024 ai sensi degli artt. 473 bis.14 e 473 bis.47 e ss. c.p.c., avanti il tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da con il quale ella aveva contratto matrimonio il 31- CP_1
7-2022 a UR SA (Tunisia), con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovigo al n. 174, Parte II, Serie C, volume 2, anno 2022, ed esponeva che:
- dal matrimonio era nato il figlio l'1-6-2023; Per_1
- il rapporto matrimoniale era stato sereno sino ai primi mesi dell'anno 2023, allorché era giunta, ospite presso l'abitazione dei coniugi, madre del la Persona_2 CP_1 quale aveva preso a manifestare gelosia nei confronti del figlio e non perdeva occasione per manifestare il proprio disappunto nei confronti della in stato di gravidanza, Pt_1 creando non poche occasioni di dissidio;
- l'atteggiamento della madre del resistente aveva determinato anche un peggioramento del comportamento del nei confronti della moglie, tale da CP_1 determinare litigi tra i coniugi e scontri molto accesi, dato che si era Persona_2 appropriata delle chiavi dell'abitazione coniugale, impedendo alla nuora di recarsi fuori di casa e di fatto avocando a sé la gestione del ménage domestico;
- il ra arrivato a percuotere la moglie, per giunta in stato di gravidanza, umiliandola CP_1 non solo quando non le consentiva di esprimersi, ma anche insultandola e riprendendola con il proprio cellulare con la minaccia di mostrare quelle riprese alle autorità competenti, per allontanarla dal figlio;
- il le aveva tolto la disponibilità del portafoglio, per cui la ricorrente non poteva CP_1 effettuare acquisti, dato che il consenso le veniva costantemente negato;
2 - la non aveva mai richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine per timore delle Pt_1 minacce del marito;
- in occasione del parto, il si era rifiutato di recarsi presso l'ospedale ove era CP_1 ricoverata la moglie, poiché, condizionato dalle affermazioni della propria madre, quel giorno aveva ritenuto di doversi recarsi al lavoro;
- sia prima che dopo la nascita del figlio il coniuge l'aveva aggredita fisicamente e verbalmente, sicché nel luglio del 2023 la si era recata presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Rovigo e aveva poi sporto denuncia-querela nei confronti del marito, sicché il GIP dl Tribunale di Rovigo aveva disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento;
- a partire dal luglio del 2023 ella si era recata a vivere insieme al figlio presso una zia, residente in provincia di Modena. La concludeva chiedendo, oltre alla separazione personale dei coniugi, l'addebito Pt_1 della stessa al nonché l'affidamento cd. super esclusivo del figlio, l'assegnazione CP_1 della casa coniugale e la statuizione dell'obbligo del coniuge di contribuire al mantenimento di lei e del figlio mediante la corresponsione di un assegno dell'importo complessivo di 750,00 euro (di cui 300,00 ex art. 156 c.c.), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio Domandava, Per_1 altresì, l'emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., che venivano disposti dal giudice relatore con decreto inaudita altera parte depositato il 12-3-2024 e modificati con successive ordinanze dell'8-4-2024 e dell'8-6- 2024, all'esito del contraddittorio instaurato tra le parti.
2. Con memoria depositata il 25-3-2024 il resistente, costituitosi in giudizio, eccepiva la litispendenza internazionale, avendo instaurato innanzi al Tribunale di Prima Istanza di MA (Tunisia) il procedimento n. 6972/2023, tuttora pendente, volto a ottenere il divorzio. Contestava, inoltre, la sussistenza delle violazioni dei doveri coniugali ascrittegli dalla ricorrente, sostenendo che gli screzi tra i coniugi erano scaturiti dalle frequenti richieste della di accogliere la sorella in Italia presso l'abitazione Pt_1 familiare malgrado l'opposizione del E sosteneva che la propria madre era stata CP_1 ospite dei coniugi solo per accudire la nuora in prossimità del parto. Precisava di essere rimasto privo di occupazione, di non poter perciò far fronte al mantenimento della moglie e chiedeva, infine, che il proprio obbligo di mantenimento del figlio fosse fatto decorrere da quando egli avesse reperito una nuova attività lavorativa.
3. Con comparsa depositata il 29-5-2024, il si costituiva in giudizio con il patrocinio CP_1 di un nuovo difensore, che dichiarava la disponibilità del proprio assistito a corrispondere alla quanto dalla stessa richiesto a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento di lei e del figlio nella memoria depositata il 20-5-2024, dopo il danneggiamento dell'immobile adibito a residenza coniugale, che era stato assegnato alla ricorrente ex art. 473bis.15 c.p.c.
4. Con ordinanza del 22-6-2024, resa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il giudice relatore emetteva i provvedimenti di cui temporanei e urgenti e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
3 5. Con la sentenza non definitiva n. 487/2024 depositata il 24-6-2024, il tribunale di Rovigo respingeva l'eccezione di litispendenza internazionale sollevata dal resistente, attesa la non identità, quale requisito richiesto dall'applicazione della disciplina in materia di litispendenza internazionale extra-comunitaria (art. 7, comma 1, l. 218/1995), della causa di separazione oggetto del presente giudizio e del procedimento di divorzio promosso dal innanzi al giudice tunisino, ed emetteva la pronuncia sullo CP_1 status e con separata ordinanza disponeva l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti in ordine alle condizioni di vita del minore Per_3
e della fissando nuova udienza innanzi al giudice relatore.
[...] Pt_1
6. Espletata l'istruzione probatoria della causa mediante l'acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione reddituale di entrambe le parti, il giudice delegato alla trattazione della causa ha formulava all'udienza del 10-6-2025 una proposta conciliativa cui le parti hanno aderito, sicché i rispettivi difensori hanno precisato le conclusioni in forma congiunta e il giudice ha rimesso la controversia alla decisione del collegio.
7. Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti siano conformi alla legge e non contrastino con l'interesse morale e materiale del minore con il quale il Persona_3 padre (attualmente in stato di detenzione con applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, a seguito della sentenza di condanna n. 151/2024 emessa ex art. 444 c.p.p. dal G.U.P. Tribunale Rovigo) sta gradualmente costruendo un rapporto affettivo significativo grazie anche alla collaborazione della (cfr. relazione depositata dai Servizi Sociali dell' il 29-5-2025). Pt_1 Parte_2
Entrambe le parti prestano regolare attività lavorativa e sono pertanto in grado di provvedere adeguatamente al mantenimento del figlio: la ricorrente, assunta con contratto a tempo determinato con mansioni di magazziniere, percepisce una retribuzione mensile di circa 1.700,00 euro (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 10-6- 2025), mentre il dipendente di trae dalla propria CP_1 Controparte_2 attività lavorativa una retribuzione di oltre 2.000,00 euro netti al mese (v. busta paga relativa al mese di febbraio 2025 depositata il 9-4-2025), con la quale continua a pagare la rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale e contribuisce al mantenimento del figlio Per_1
8. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 387/ 2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
vista la sentenza non definitiva n. 487/2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
4 - provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, 10 giugno 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 387/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giancarla Parte_1 C.F._1
Domenicale ed elettivamente domiciliata presso la stessa in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela CP_1 C.F._2
Capuzzi ed elettivamente domiciliato presso la stessa in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente:
1) Il figlio è affidato a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 la madre e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé il minore una volta alla settimana presso i Servizi Sociali dell' e una volta presso l'abitazione Parte_2 della sig.ra alla presenza della stessa e in assenza dei di lei genitori, salvi Parte_1 migliori accordi tra le parti e/o una diversa regolamentazione che sarà data dai Servizi Sociali;
2) La casa coniugale sita in Rovigo, via Alfieri 17, è assegnata alla signora Parte_1
3)Il signor i obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno CP_1 Parte_1
15 di ogni mese e con decorrenza dal mese di luglio 2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese
1 scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby-sitter); c) vacanze e campi estivi;
4) l'assegno unico e universale erogato dall'INPS viene attribuito per intero alla sig.ra
con facoltà della stessa di presentare la relativa domanda anche in Parte_1 assenza del consenso del sig. CP_1
5) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 6-3-2024 ai sensi degli artt. 473 bis.14 e 473 bis.47 e ss. c.p.c., avanti il tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da con il quale ella aveva contratto matrimonio il 31- CP_1
7-2022 a UR SA (Tunisia), con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovigo al n. 174, Parte II, Serie C, volume 2, anno 2022, ed esponeva che:
- dal matrimonio era nato il figlio l'1-6-2023; Per_1
- il rapporto matrimoniale era stato sereno sino ai primi mesi dell'anno 2023, allorché era giunta, ospite presso l'abitazione dei coniugi, madre del la Persona_2 CP_1 quale aveva preso a manifestare gelosia nei confronti del figlio e non perdeva occasione per manifestare il proprio disappunto nei confronti della in stato di gravidanza, Pt_1 creando non poche occasioni di dissidio;
- l'atteggiamento della madre del resistente aveva determinato anche un peggioramento del comportamento del nei confronti della moglie, tale da CP_1 determinare litigi tra i coniugi e scontri molto accesi, dato che si era Persona_2 appropriata delle chiavi dell'abitazione coniugale, impedendo alla nuora di recarsi fuori di casa e di fatto avocando a sé la gestione del ménage domestico;
- il ra arrivato a percuotere la moglie, per giunta in stato di gravidanza, umiliandola CP_1 non solo quando non le consentiva di esprimersi, ma anche insultandola e riprendendola con il proprio cellulare con la minaccia di mostrare quelle riprese alle autorità competenti, per allontanarla dal figlio;
- il le aveva tolto la disponibilità del portafoglio, per cui la ricorrente non poteva CP_1 effettuare acquisti, dato che il consenso le veniva costantemente negato;
2 - la non aveva mai richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine per timore delle Pt_1 minacce del marito;
- in occasione del parto, il si era rifiutato di recarsi presso l'ospedale ove era CP_1 ricoverata la moglie, poiché, condizionato dalle affermazioni della propria madre, quel giorno aveva ritenuto di doversi recarsi al lavoro;
- sia prima che dopo la nascita del figlio il coniuge l'aveva aggredita fisicamente e verbalmente, sicché nel luglio del 2023 la si era recata presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Rovigo e aveva poi sporto denuncia-querela nei confronti del marito, sicché il GIP dl Tribunale di Rovigo aveva disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento;
- a partire dal luglio del 2023 ella si era recata a vivere insieme al figlio presso una zia, residente in provincia di Modena. La concludeva chiedendo, oltre alla separazione personale dei coniugi, l'addebito Pt_1 della stessa al nonché l'affidamento cd. super esclusivo del figlio, l'assegnazione CP_1 della casa coniugale e la statuizione dell'obbligo del coniuge di contribuire al mantenimento di lei e del figlio mediante la corresponsione di un assegno dell'importo complessivo di 750,00 euro (di cui 300,00 ex art. 156 c.c.), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio Domandava, Per_1 altresì, l'emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., che venivano disposti dal giudice relatore con decreto inaudita altera parte depositato il 12-3-2024 e modificati con successive ordinanze dell'8-4-2024 e dell'8-6- 2024, all'esito del contraddittorio instaurato tra le parti.
2. Con memoria depositata il 25-3-2024 il resistente, costituitosi in giudizio, eccepiva la litispendenza internazionale, avendo instaurato innanzi al Tribunale di Prima Istanza di MA (Tunisia) il procedimento n. 6972/2023, tuttora pendente, volto a ottenere il divorzio. Contestava, inoltre, la sussistenza delle violazioni dei doveri coniugali ascrittegli dalla ricorrente, sostenendo che gli screzi tra i coniugi erano scaturiti dalle frequenti richieste della di accogliere la sorella in Italia presso l'abitazione Pt_1 familiare malgrado l'opposizione del E sosteneva che la propria madre era stata CP_1 ospite dei coniugi solo per accudire la nuora in prossimità del parto. Precisava di essere rimasto privo di occupazione, di non poter perciò far fronte al mantenimento della moglie e chiedeva, infine, che il proprio obbligo di mantenimento del figlio fosse fatto decorrere da quando egli avesse reperito una nuova attività lavorativa.
3. Con comparsa depositata il 29-5-2024, il si costituiva in giudizio con il patrocinio CP_1 di un nuovo difensore, che dichiarava la disponibilità del proprio assistito a corrispondere alla quanto dalla stessa richiesto a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento di lei e del figlio nella memoria depositata il 20-5-2024, dopo il danneggiamento dell'immobile adibito a residenza coniugale, che era stato assegnato alla ricorrente ex art. 473bis.15 c.p.c.
4. Con ordinanza del 22-6-2024, resa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il giudice relatore emetteva i provvedimenti di cui temporanei e urgenti e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
3 5. Con la sentenza non definitiva n. 487/2024 depositata il 24-6-2024, il tribunale di Rovigo respingeva l'eccezione di litispendenza internazionale sollevata dal resistente, attesa la non identità, quale requisito richiesto dall'applicazione della disciplina in materia di litispendenza internazionale extra-comunitaria (art. 7, comma 1, l. 218/1995), della causa di separazione oggetto del presente giudizio e del procedimento di divorzio promosso dal innanzi al giudice tunisino, ed emetteva la pronuncia sullo CP_1 status e con separata ordinanza disponeva l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti in ordine alle condizioni di vita del minore Per_3
e della fissando nuova udienza innanzi al giudice relatore.
[...] Pt_1
6. Espletata l'istruzione probatoria della causa mediante l'acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione reddituale di entrambe le parti, il giudice delegato alla trattazione della causa ha formulava all'udienza del 10-6-2025 una proposta conciliativa cui le parti hanno aderito, sicché i rispettivi difensori hanno precisato le conclusioni in forma congiunta e il giudice ha rimesso la controversia alla decisione del collegio.
7. Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti siano conformi alla legge e non contrastino con l'interesse morale e materiale del minore con il quale il Persona_3 padre (attualmente in stato di detenzione con applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, a seguito della sentenza di condanna n. 151/2024 emessa ex art. 444 c.p.p. dal G.U.P. Tribunale Rovigo) sta gradualmente costruendo un rapporto affettivo significativo grazie anche alla collaborazione della (cfr. relazione depositata dai Servizi Sociali dell' il 29-5-2025). Pt_1 Parte_2
Entrambe le parti prestano regolare attività lavorativa e sono pertanto in grado di provvedere adeguatamente al mantenimento del figlio: la ricorrente, assunta con contratto a tempo determinato con mansioni di magazziniere, percepisce una retribuzione mensile di circa 1.700,00 euro (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 10-6- 2025), mentre il dipendente di trae dalla propria CP_1 Controparte_2 attività lavorativa una retribuzione di oltre 2.000,00 euro netti al mese (v. busta paga relativa al mese di febbraio 2025 depositata il 9-4-2025), con la quale continua a pagare la rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale e contribuisce al mantenimento del figlio Per_1
8. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 387/ 2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
vista la sentenza non definitiva n. 487/2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
4 - provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, 10 giugno 2025
il Presidente estensore
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