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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/07/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4010/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Fornaciari Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora Puppa, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lucca, viale Puccini n.
712, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carolina Angeli CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lucca, Viale L. Cadorna n. 173, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del
1 mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, ogni diversa istanza, deduzione ed Parte_1 eccezione disattesa: 1) accertata l'esistenza di gravi condotte pregiudizievoli per i minori e/o ostative del corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale poste in essere dalla IG.ra con particolare riguardo agli episodi del 3/9/2023 e del 24/9/2023, alla chiusura del canale CP_1 comunicativo con il IG. per aver nuovamente bloccato il suo numero di telefono in pendenza di Parte_1 un regime di affido condiviso dei figli, e per aver indotto con la sua condotta i figli a fare altrettanto, per aver posto sistematicamente i minori al centro del conflitto economico con il padre e in conseguenza a ciò aver ostacolato la frequentazione padre-figli a partire dall'episodio del 24/9/2023 fino ad arrivare alla totale chiusura dei contatti padre- figli e, comunque, al permanere del blocco delle comunicazioni con lo stesso anche quando, in seguito alla notifica del ricorso per il presente procedimento, la IG.ra ha sbloccato il numero di telefono del IG. CP_1 Parte_1 sul proprio cellulare, adottare d'ufficio, anche congiuntamente, ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. il provvedimento o i provvedimenti previsti dalle lettere a) b) e c) ritenuto/i più opportuno/i e, ai sensi del comma 2, condannare, altresì la IG.ra al risarcimento dei danni nei confronti del IG. o, anche d'ufficio, dei minori CP_1 Parte_1 nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
2) in ragione delle condotte materne gravemente pregiudizievoli per i minori consistenti nel porli al centro del conflitto economico, delle condotte ostative funzionali a negare ai figli l'accesso alla figura paterna, nonché delle condotte incompatibili con il regime di affidamento congiunto e conseguentemente lesive del diritto alla bigenitorialità dei figli e e, poiché il Persona_1 Persona_2 IG. sta ancora scontando una pena detentiva domiciliare e tenuto conto anche del fatto che Parte_1 tanto il monitoraggio, disposto dal Tribunale di Lucca con provvedimento del 25/9/2023, quanto il mandato conferito in corso di causa ai servizi sociali per il recupero della relazione padre-figli non hanno sino ad oggi prodotto alcun effetto, disporre l'affido dei figli minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il tempo massimo consentito dalla legge, in tesi previa declaratoria di limitazione della responsabilità genitoriale materna per aver tenuto la IG.ra una condotta pregiudizievole ai figli ai sensi dell'art. 333 c.c., o in subordinata ipotesi, CP_1 senza adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e, dunque, affiancando i servizi sociali ai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti, nonché con la finalità di supportare ed assistere i minori, e altresì per esercitare una funzione di vigilanza mediante un “mandato di vigilanza e supporto”, con la individuazione di compiti specifici - in accordo con quanto previsto da Cass. Civ. sez. I ord. n. 32290/2023 e Cass. Civ. sez. I, ord. n. 33185/2023 - per assicurare detta funzione di supporto ed assistenza ai genitori e ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse dei minori, avendo particolare riguardo al recupero della relazione padre-figli, al regolare svolgimento del diritto di visita e alla gestione delle spese, in particolare straordinarie, alla base del conflitto genitoriale;
3) disporre che l'assegno unico, attualmente percepito al 100% dalla IG.ra venga percepito dai genitori nella misura CP_1 del 50% ciascuno. Salvo tutto quanto già disposto dall'Ill.mo Tribunale con ordinanza n. cron. 5675/2023 del 25/9/2023 relativamente a tutti gli altri aspetti. Con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con integrale compensazione delle stesse.”. Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione: 1. CP_1 Verificata la insussistenza dei requisiti previsti per la nomina di un curatore speciale per i minori rigettare la richiesta di nomina proposta dal IG. ;
2. Rigettare la richiesta di risarcimento dei danni promossa da controparte ex Parte_1 art. 473bis.39 c.p.c. perché priva di fondamento;
3. Confermare l'affido condiviso dei minori, respingendo la richiesta di affido dei figli minori ai servizi sociali territorialmente competenti;
4. Confermare l'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della IG.ra ; In ipotesi Laddove si ritenesse necessario e indispensabile CP_1 l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti non limitare in alcun modo la responsabilità genitoriale della IG.ra e dotarli unicamente di un mandato di vigilanza e supporto indicando in modo CP_1 specifico l'attività che i servizi sociali dovranno compiere, fissandone i termini e disponendo il deposito di relazioni. Con vittoria di spese e competenze professionali”
2 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18.12.2023 e regolarmente notificato, ha Parte_1 domandato al Tribunale di Lucca la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e , nati rispettivamente il 19.11.2009 ed il Persona_1 Persona_2
24.1.2012 dalla relazione more uxorio con come stabilite all'esito del CP_1 procedimento R.G. 4651/2022 e nella specie ha chiesto: la nomina di un curatore speciale dei minori ex art. 473bis.8 c.p.c.; di accertare le condotte pregiudizievoli o ostative del corretto svolgimento delle modalità di affido ed esercizio della responsabilità genitoriale, come indicate in epigrafe, con conseguente condanna della resistente al risarcimento del danno;
in tesi, previa limitazione della responsabilità genitoriale della madre, l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per consentire e garantire il pieno rispetto della bigenitorialità, in ipotesi, pur senza limitazione alcuna all'esercizio della responsabilità genitoriale, la previsione di un supporto e monitoraggio da parte del Servizio Sociale, con l'individuazione di compiti specifici e con particolare riguardo al corretto svolgimento del diritto di visita padre-figli;
l'ampliamento del diritto di visita padre-figli, con previsione di un pernotto settimanale a casa del padre;
di stabilire che l'assegno unico venga percepito al 50% tra le parti. In via istruttoria, ha domandato di valutare l'opportunità di dar corso ad una c.t.u. e di disporre l'ascolto dei minori.
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- a seguito della cessazione della convivenza more uxorio, nell'anno 2018, la resistente aveva introdotto un primo giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (R.G. 2907/2019), all'esito del quale, con provvedimento reso il 14.4.2022 il Tribunale aveva disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con incarico di monitoraggio del nucleo familiare per sei mesi da parte del
Servizio Sociale. Invero, nel corso del procedimento era stata esperita una c.t.u. e dato mandato al
Servizio Sociale per il monitoraggio del nucleo;
il consulente nominato Dott. aveva Per_3 evidenziato una relazione IGnificativa tra padre e figli e l'assenza di condizioni di pregiudizio alla frequentazione, ma al contempo segnalato che la madre non favoriva gli incontri padre-figli
(plurimi erano stati gli episodi, nel corso della consulenza in cui l'utenza telefonica del padre era stata immotivatamente bloccata ed in cui i minori avevano interrotto ogni frequentazione con il
3 fratellino unilaterale , nato dalla nuova relazione del padre, e con i nonni e gli zii Per_4 paterni), situazione che meritava di essere monitorata ed attenzionata;
-nel luglio 2022, il ricorrente era stato condotto nel carcere di Massa, per scontare una pena detentiva per furto e rapina, in ordine a fatti risalenti al 2016 e nel dicembre 2022 la resistente aveva nuovamente adito il Tribunale di Lucca (R.G. 4651/2022), nell'ambito del quale era stato nuovamente nominato quale c.t.u. il Dott. che aveva dato conto di una situazione di Per_3 alta conflittualità dei genitori, di un rapporto IGnificativo tra padre e figli, del desiderio di questi ultimi di incontrarlo, ma anche di un atteggiamento collaborativo della madre nell'ambito delle operazioni peritali. All'esito del giudizio, il 22.9.2023 le parti avevano raggiunto un accordo complessivo, recependo le conclusioni congiunte del c.t.u., stabilendo l'affido condiviso dei minori, con monitoraggio dei Servizi Sociali di sei mesi, incontri con il padre alternativamente o il sabato o la domenica dalle 10.30 alle 14.00 con inserimento di un pernotto con l'attenuarsi del regime detentivo, già trasformato in detenzione domiciliare dal maggio 2023;
-con la fine del procedimento e delle operazioni peritali, la resistente aveva ripreso ad avere un comportamento ostativo e non collaborante tant'è che si registravano i seguenti episodi:
• il 3.9.2023 i figli hanno pranzato a casa del ricorrente, cosa che, nonostante non fosse stata posta alcuna limitazione sui luoghi in cui la frequentazione dovesse svolgersi, ha scatenato la reazione della resistente, che ha bloccato nuovamente il numero del ricorrente, sbloccato soltanto il 7.9.2023 per richiedere il pagamento di spese scolastiche e sportive (€400 per la pallavolo, €78 per la scuola, €39 per l'abbonamento del treno).
Nel mentre, la resistente ha nuovamente coinvolto i figli nel conflitto economico, tant'è che gli stessi hanno espresso disagio e sofferenza nei messaggi scambiati con il padre, e solo dopo l'intervento del difensore del ricorrente, la madre ha ripreso un atteggiamento collaborativo e gli incontri settimanali sono temporaneamente ripresi.
• nuovamente a seguito di conflitti inerenti profili economici (acquisto del corredo scolastico), il 23.9.2023 ha avvisato il padre di non andare a prendere né lui né la Per_2 sorella perché sarebbero rimasti con la madre;
il difensore del ricorrente ha dunque prontamente segnalato l'accaduto al difensore della resistente e, dopo ciò, ha Per_1 smesso di rispondere ai messaggi e si è arrabbiato, difendendo la madre. Per_2
4 Anche in questa occasione, i figli sono stati coinvolti nel conflitto economico tra i genitori, facendo espresso riferimento al mancato pagamento delle spese straordinarie in loro favore.
• il conflitto si è ulteriormente aggravato da ottobre 2023 con nuove richieste di spese straordinarie (ortodonzia, materiali scolastici). I figli non hanno visto il padre per quattro domeniche consecutive (22 e 29 ottobre, 4 e 18 novembre) per motivazioni ritenute pretestuose ed hanno iniziato a manifestare anche astio verso il fratello;
Per_4
• alla data del deposito del ricorso, 18.12.2023 il padre non stava frequentando i figli da oltre un mese e ciò chiaramente a causa del coinvolgimento dei figli, ad opera della madre, nel conflitto economico ed a causa dell'atteggiamento della madre, collaborante solo quando vi siano figure terze ad intermediare.
Si è costituita la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e ripercorrendo CP_1
i momenti salienti dei due procedimenti che hanno visto coinvolte le parti ha sottolineato che:
- e hanno deciso di non vedere il padre di loro spontanea volontà, perché Persona_1 Per_2 delusi da alcuni comportamenti tenuti nel corso degli anni dal padre, il quale si disinteressa dei bisogni sanitari, scolastici (tra cui il PDP per la figlia e sportivi dei figli e, pertanto, il suo Per_1 mancato coinvolgimento non è dovuto alla condotta ostativa della resistente ma alla sua stessa condotta;
- effettivamente nelle due consulenze svolte nei precedenti procedimenti era emerso chiaramente come i problemi economici fossero sempre presenti nella coppia genitoriale e contribuissero ad esacerbare gli animi, mentre il ruolo materno era stato comunque descritto come essenziale per la ripresa degli incontri padre-figli. A tale ultimo proposito, ripercorrendo gli episodi censurati dal ricorrente, ha precisato di non aver mai inteso porre i figli al centro di conflitti di matrice economica, ma di aver comunque dovuto rappresentare agli stessi che, a fronte della mancata contribuzione del padre, non si trovava nella condizione di poter adempiere interamente da sola e di far fronte a tutti i loro bisogni e richieste.
Sarebbe anche accaduto in varie occasioni che i figli, recandosi presso il padre, abbiano constatato che egli possiede beni di lusso (es. telefoni od abbigliamento) che la madre non può acquistare e che il padre promette di procurare ai figli, senza esito, mentre sarebbe stato anche
5 riscontrato un maggior benessere goduto dal fratellino , fermo restando che non vi è Per_4 alcun astio da parte dei figli nei confronti del fratello;
- la decisione della stessa di bloccare i numeri dei parenti del lato paterno era dipesa dai pessimi rapporti dovuti ad episodi di minaccia nei riguardi suoi e del compagno ed anche svoltisi alla presenza dei minori (la nonna paterna aveva infatti detto loro espressamente di considerarla morta);
- il monitoraggio del Servizio Sociale e gli interventi stabiliti in sede di conclusioni congiunte erano ancora in corso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie di rito, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Nella memoria ex art. 473bis.17 n.1 c.p.c. il ricorrente ha, tra l'altro, dato atto di non essere stato informato dalla resistente della necessità di un PDP per la figlia né della diagnosi di DSA Per_1 riscontrabile in tale documento.
Respinte le istanze avanzate ex art. 473bis.15 c.p.c. dal ricorrente, il Tribunale all'esito dell'udienza del 5.4.2024, ha confermato i provvedimenti provvisori già in essere, incaricato i
Servizi Sociali di Lucca di redigere una relazione sul nucleo familiare e disposto l'audizione dei minori, dando delega al relatore per il prosieguo.
In data 22.5.2024, si è proceduto all'audizione dei minori e Persona_1 [...]
, i quali hanno rappresentato di svolgere attività sportiva e di essere ben inseriti nel Per_2 contesto scolastico e dei pari. Con riferimento al rapporto con il padre, hanno confermato di aver interrotto la frequentazione con lo stesso e con i familiari del nucleo paterno, compreso il fratellino (sul punto riferendo di provare dispiacere nel non vederlo), per loro decisione, Per_4 affermando di essere rimasti particolarmente delusi dai comportamenti del padre.
Alla successiva udienza del 9.7.2024, è comparsa anche l'Assistente Sociale del Comune di
Lucca, la quale ha confermato che non erano stati effettuati incontri tra padre e figli e non era stata attivata l'educativa domiciliare, in quanto i minori avevano manifestato la volontà di mantenere invariata la situazione, che vedeva effettivamente l'assenza totale di incontri ed il
Giudice, in via provvisoria, ha così disposto: “ritenuto che l'elevata conflittualità della coppia genitoriale, che dimostra di non riuscire ad adottare decisioni condivise nell'interesse dei minori ed, anzi, manifesta come ogni occasione di co-genitorialità, per ragioni scolastiche o sanitarie,
6 divenga anche occasione di conflitto renda evidente la necessità di disporre quantomeno in via temporanea l'affido dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Lucca;
ritenuto altresì di avviare un percorso di recupero degli incontri padre-figli, funzionale a garantire il ripristino della bigenitorialità piena;
ritenuto allo stato di non provvedere alla nomina di curatore speciale nelle more dell'osservazione delegata al Servizio Sociale e del percorso di recupero graduale degli incontri e parimenti di riservare all'esito del percorso la valutazione circa l'utilità di disporre una c.t.u.;
p.q.m.
affida i minori al Servizio Sociale del Comune di Lucca, con delega sanitaria e scolastica;
2 dispone che venga avviato un percorso di incontri padre-figli osservati, alla presenza di un operatore, secondo le modalità ritenute più opportune dal Servizio Sociale funzionale ad intermediare il rapporto padre-figli e ad un recupero della bigenitorialità piena, con valutazione, ove ritenuto necessario, di educativa domiciliare anche presso la madre;
conferma per il resto i provvedimenti già in essere”, fissando nuova udienza a dicembre 2024.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, in cui i Servizi hanno rappresentato di aver pianificato un primo incontro tra il padre ed i figli, avvenuto in data 20.9.2024 e nel corso del quale i minori hanno ribadito la fermezza della loro decisione di non incontrare il padre, mentre successivamente, agli altri due incontri fissati in data 5.12.2024 e 19.12.2024, i minori non hanno presenziato, il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione ha fissato ex art. 473bis.28
c.p.c. l'udienza del 30.5.2025.
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All'esito dell'istruttoria svolta si impone una sostanziale modifica, nell'interesse dei minori, del regime di affidamento sin qui adottato, coerentemente a quanto già stabilito in via provvisoria, prevedendo l'affidamento dei minori al Servizio Sociale.
Occorre rilevare che, sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, tuttavia il Tribunale può, qualora sussistano gravi motivi, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., nonché ai sensi del novello art. 5 bis L. 184/1983, anche d'ufficio stabilire che i minori siano affidati ad una famiglia diversa da quella d'origine, ad enti o istituzioni o comunque ai Servizi
Sociali.
7 Il Collegio è infatti sempre chiamato a rendere una decisione che, a prescindere dalle conclusioni rassegnate dalle parti, risulti conforme all'interesse del minore, potendosi discostare dalle richieste dei comparenti, laddove emerga la necessità di fornire adeguata risposta ai bisogni del minore e laddove l'istruttoria conduca a ritenere l'inadeguatezza del modello di affidamento e frequentazione proposto dalle parti.
L'istruttoria svolta ha restituito al Tribunale la criticità dei rapporti genitoriali, in cui è ormai strutturato e radicato un conflitto costante specialmente sui profili che attengono alla sfera economica ed alle spese da sostenersi in favore dei figli, dando evidenza di una relazione genitoriale gravemente compromessa, in cui, di fatto, non vi è spazio per decisioni realmente condivise.
Parte ricorrente, nell'ascrivere il conflitto genitoriale e l'allontanamento dei minori esclusivamente alla resistente, ha sostenuto che, quando vengono meno le figure terze che mediano tra i genitori e sono chiamate a valutarne le capacità genitoriale, la resistente non si farebbe più garante del diritto alla bigenitorialità, coinvolgendo i figli nei conflitti di matrice economica.
La stessa resistente non nega in effetti che il profilo delle eIGenze economiche resti argomento centrale dello scontro con il ricorrente, ma d'altro canto i figli della coppia sono adolescenti, svolgono attività scolastiche ed extrascolastiche che, pur non risultando particolarmente onerose, sono comunque economicamente impegnative per il nucleo, date le ridotte risorse di entrambi ed i genitori -entrambi- non riescono a cooperare pacificamente, mantenendo un atteggiamento di reciproco e continuo discredito. Ogni spesa necessaria per i figli diventa terreno di acerbo conflitto e di recriminazioni reciproche, nonché occasione di condotte, quale quella di bloccare il numero telefonico dell'altro, chiaramente improntate ad una genitorialità immatura e poco costruttiva.
Al contempo, comunque, l'istruttoria svolta dimostra come non vi sia alcuna evidenza di un ruolo attivo della madre nell'alimentare l'allontanamento dei minori dal padre, mentre sono i minori che consapevolmente e volontariamente hanno deciso, in ragione delle vicende che hanno caratterizzato il nucleo familiare, ed alla continua e perdurante conflittualità, a recidere il legame.
8 In sede di audizione svolta dinanzi al Giudice istruttore, entrambi i minori hanno espresso in modo consapevole che ritengono di non ricoprire, nella vita del padre, un ruolo di rilievo, mostrando, da un lato, un legame affettivo forte indubitabile e su cui è opportuno continuare a lavorare con l'intermediazione del Servizio e, dall'altro, la delusione per i momenti considerati rilevanti in cui il padre non è, dal loro punto di vista, risultato presente o non ha comunque dimostrato l'empatia che si aspettavano. ha dichiarato: “non ci vado mai dal PA;
mi è passata la voglia dopo quello che ci ha Per_2 fatto. Ci ha detto che non ci voleva più il Natale scorso. Mi ha fatto male questa cosa. Non ho più visto nemmeno il mio fratellino piccolo;
mi dispiace non vederlo. Non ho né visto né sentito il mio PA. Non gli importa nulla di noi;
noi non lo abbiamo bloccato sul telefono. E' sbloccato anche dal telefono di mamma. So quello che sto dicendo e sono sicuro che non voglio vederlo adesso, nemmeno se mi chiedesse scusa. Lui aveva detto che era cambiato ma io non mi fido;
ci tratta male, ci parla di cose che non dovrebbe dirci tipo i soldi, gli incontri con mamma, dei parenti che anche loro non li voglio vedere, ci voleva far vedere anche loro quando non era permesso. […] Ci sono rimasto male tempo fa ed ho paura di rimanerci di nuovo male. Aveva detto che era cambiato e che non ci faceva più stare male ma non è cambiato”; ha Persona_1 dichiarato: “Con PA non ci parlo e non ci voglio parlare. Sono passati circa due tre mesi da quando ci ho parlato l'ultima volta. Non l'ho salutato neppure adesso. Ha un altro figlio e dà più importanza a lui che a noi;
ci lascia in disparte e ci tratta male. Mi sento meno considerata del mio fratellino piccolo. A mio PA non è mai importato dei miei disegni e delle mie passioni. A mamma mostro sempre i miei disegni ed anche le mie creazioni di discipline plastiche. Ci ho provato con mio PA quando ero alle medie, ma lui non si è mai interessato né di me né di mio fratello per gli studi. Ci abbiamo provato tante volte e non vale la pena riprovarci. Non mi interessa nemmeno provarci;
alle medie ed all'inizio della prima superiore ci abbiamo provato ma non ci sono riuscita. La sua famiglia e la famiglia della sua compagna sono sempre state aggressive verso di noi anche senza un motivo. Davanti agli altri sembra un'altra persona, ma quando finisce i percorsi ritorna a non essere interessato a nulla. Gliel'ho detto quando mi faceva stare male ma non gli è mai importato. Io non lo voglio vedere, mi fa stare male”.
9 Analogo tenore ricoprono i messaggi scambiati con il padre, nei quali i minori esprimono la rabbia e frustrazione per la situazione creatasi e per la scarsa flessibilità di entrambi i genitori ed emergono le tematiche legate alle difficoltà economiche che, si ripete, sono lo stigma e la caratteristica della coppia genitoriale completamente focalizzata su tali aspetti.
Per il tramite del Servizio Sociale è stato avviato e tentato un percorso di riavvicinamento dei minori al padre, che non ha dato esito positivo allo stato. Dalla relazione emergono contenuti speculari a quelli riscontrati all'esito dell'audizione dei minori (i minori hanno riferito che gli incontri svolti in autonomia fino a settembre 2023 non sono stati positivi, che hanno ritenuto che il padre non abbia mostrato sufficiente affetto ed attenzione nei loro riguardi, che ricorrevano tematiche relative a profili economici) e si precisa che solo ad uno dei tre incontri programmati i minori sono stati collaborativi, mentre agli altri due hanno omesso proprio di presenziare.
Il Servizio Sociale ha dunque confermato l'assenza di incontri IGnificativi e l'inutilità, allo stato, di ulteriori tentativi forzati di riavvicinamento.
In ordine invece alle deleghe specifiche in ambito scolastico e sanitario, i Servizi hanno dato atto che non sono risultati necessari interventi specifici, salvo programmare incontri con gli insegnanti.
Ciò posto, non può dunque imputarsi ai comportamenti della madre la chiusura della frequentazione dei minori con il padre, ma ad un rifiuto dei minori che, anche data l'età -come già si è detto- non possono essere forzati ad effettuare incontri che non desiderano effettuare, risultando più proficuo per i minori che vengano attivati tutti gli strumenti di supporti necessari, per elaborare le ragioni che hanno indotto ad un allontanamento così netto con il padre.
Va infatti evidenziato che, fermo il principio della bigenitorialità, la determinazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione del diritto del genitore a mantenere il legame con i figli deve avvenire avendo sempre come parametro principale di riferimento l'interesse superiore del minore e deve tener conto anche della volontà del medesimo. Si condivide, pertanto,
l'orientamento dalla Corte di Cassazione (ex aliis Cass. ord. n. 11170 del 23.04.2019) che ha indicato che il genitore non collocatario non può imporre al figlio minorenne di stare con lui, se quest'ultimo rifiuta categoricamente ogni rapporto, in quanto non si possono imporre rapporti affettivi visto che, per loro natura, sono incoercibili.
10 Emerge sicuramente una situazione di disagio e di sofferenza causati dalla grave conflittualità genitoriale e dal rapporto disfunzionale tra i genitori che debbono continuare ad essere supportati ed aiutati dall'intermediazione del Servizio Sociale, al contempo verificando la possibilità di una graduale ripresa degli incontri padre-figli, nel rispetto della volontà di questi ultimi. I Servizi
Sociali, muniti di delega sanitaria, potranno eventualmente attivare, ove risulti necessario ed opportuno, anche l'UFSMIA territorialmente competente.
Sinché i genitori, anche tramite un percorso di supporto alla genitorialità o di coordinazione genitoriale, non avranno risolto il loro rapporto problematico e conflittuale, nessuna decisione potrà veramente essere adottata in maniera condivisa, anche perché, da un lato, il padre non ha una frequentazione stabile con gli stessi, per cui non è in condizioni di conoscere i bisogni, i desideri e le aspirazioni e, dall'altro, il dialogo con la madre è praticamente impossibile giacché si alternano momenti in cui l'utenza è bloccata a conflitti alluvionali trasfusi in chat whatsapp.
La limitazione della responsabilità genitoriale viene confermata, per entrambi i genitori, in ordine alle sole questioni di carattere scolastico e sanitario, per le quali è conferita delega al Servizio
Sociale. Mnadato monitoraggio incontri
Circa invece la nomina di curatore speciale, ex art. 473bis.7 c.p.c., che è facoltativa nelle ipotesi di limitazione, si ritiene che il nucleo sia sufficientemente garantito per il tramite dell'affido già disposto, anche alla luce del fatto che i minori complessivamente si trovano in condizioni positive a livello scolastico e nel gruppo dei pari e che gli interventi si concentrano principalmente sulla frequentazione con il padre.
Quanto alle ulteriori domande, l'art. 473bis.39 c.p.c. disciplina le ipotesi in cui il Tribunale è chiamato a risolvere le controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento o comunque è diretto a censurare la condotta di un genitore, gravemente inadempiente o tale da ostacolare le modalità di affidamento.
Il ricorso del padre parte dal presupposto che sia la madre ad impedire la frequentazione con i figli.
Si è già detto ampiamente della complessiva dinamica disfunzionale della coppia genitoriale e della totale incapacità dei genitori di mantenere un dialogo costruttivo e che effettivamente rende
11 inattuabile la modalità di affidamento condiviso, ma per responsabilità da attribuire ad entrambi i genitori e non ad uno solo di essi, nonché della espressa e consapevole volontà manifestata dai minori, riscontrata anche dal Servizio Sociale.
Venendo più nello specifico agli episodi censurati, si sottolinea che l'episodio del 3.9.2023 riguarda un evento verificatosi prima dell'accordo poi raggiunto il successivo 22.9.2023, in tal senso non avendo rilevanza causale sull'interruzione dei rapporti, che pacificamente erano poi ripresi.
L'evento del successivo 24.9.2023 ugualmente non può essere di per sé considerato quale momento di definitiva rottura del rapporto padre-figli causato solo ed esclusivamente dalla madre. Anche in quel caso, un evento di per sé neutro, quale la comunicazione di voler trascorre la mattina con la madre alla fiera, seppure nel giorno in cui i figli avrebbero dovuto trovarsi con il padre (vero è che il padre aveva ottenuto specifico permesso da parte del magistrato di sorveglianza, dato il regime detentivo), ha determinato una reazione abnorme di entrambi i genitori, che immediatamente hanno coinvolto i rispettivi legali ed a loro volta i figli ed ha riacceso l'attenzione sui problemi relativi al pagamento delle spese straordinarie, che esulano dal contesto della frequentazione, entrambi coinvolgendo i figli in tale situazione. Entrambi i genitori avrebbero dovuto, civilmente, valutare una possibile soluzione mediana, per consentire ai figli di non dover scegliere tra un'attività o l'altra e, anche data la vicinanza delle abitazioni, di trascorrere eventualmente la giornata con entrambi.
Acclarato che la madre non ha alcun ruolo attivo nella cessazione dei legami padre-figli e non sussistendo alcuna condotta del genitore pregiudizievole, non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. Conseguentemente, sono respinte le domande di risarcimento del danno proposte dal ricorrente.
Per quanto concerne l'assegno unico, in difetto di consenso delle parti sulla percezione in via esclusiva da parte di una sola di esse, non essendo la decisione di competenza di questo Tribunale
(trattasi di materia previdenziale), l'assegno unico è ripartito al 50% come per legge.
In ragione della natura del giudizio e dell'esito, sfavorevole ad entrambe le parti, le spese di lite sono integralmente compensate.
12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone a parziale modifica del provvedimento n. 5675/2023 reso dal Tribunale di Lucca il
25.9.2023 nel proc. RG n. 4651/2022:
-affida i minori e al Servizio Sociale del Comune di Persona_1 Persona_2
Lucca, con delega sanitaria e scolastica;
-dispone che venga proseguito, nel pieno rispetto della volontà dei minori, il percorso di incontri padre-figli osservati, alla presenza di un operatore, secondo le modalità ritenute più opportune dal
Servizio Sociale funzionale ad intermediare il rapporto padre-figli e ad un recupero della bigenitorialità piena, con valutazione, ove ritenuto necessario, di educativa domiciliare anche presso la madre ed altresì di attivazione, nell'ambito della delega sanitaria conferita al Servizio
Sociale dell'UFSMIA territorialmente competente;
-dispone che i Servizi Sociali relazionino al Giudice Tutelare ogni sei mesi;
-rigetta le domande ex art. 473bis.39 c.p.c. formulate dal ricorrente;
-accerta che l'assegno unico è ripartito come per legge tra i genitori
-compensa integralmente le spese di lite
Lucca, così deciso nella camera di conIGlio del 28.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott. Michele Fornaciari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Fornaciari Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Eleonora Puppa, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lucca, viale Puccini n.
712, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carolina Angeli CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lucca, Viale L. Cadorna n. 173, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del
1 mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, ogni diversa istanza, deduzione ed Parte_1 eccezione disattesa: 1) accertata l'esistenza di gravi condotte pregiudizievoli per i minori e/o ostative del corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale poste in essere dalla IG.ra con particolare riguardo agli episodi del 3/9/2023 e del 24/9/2023, alla chiusura del canale CP_1 comunicativo con il IG. per aver nuovamente bloccato il suo numero di telefono in pendenza di Parte_1 un regime di affido condiviso dei figli, e per aver indotto con la sua condotta i figli a fare altrettanto, per aver posto sistematicamente i minori al centro del conflitto economico con il padre e in conseguenza a ciò aver ostacolato la frequentazione padre-figli a partire dall'episodio del 24/9/2023 fino ad arrivare alla totale chiusura dei contatti padre- figli e, comunque, al permanere del blocco delle comunicazioni con lo stesso anche quando, in seguito alla notifica del ricorso per il presente procedimento, la IG.ra ha sbloccato il numero di telefono del IG. CP_1 Parte_1 sul proprio cellulare, adottare d'ufficio, anche congiuntamente, ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. il provvedimento o i provvedimenti previsti dalle lettere a) b) e c) ritenuto/i più opportuno/i e, ai sensi del comma 2, condannare, altresì la IG.ra al risarcimento dei danni nei confronti del IG. o, anche d'ufficio, dei minori CP_1 Parte_1 nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
2) in ragione delle condotte materne gravemente pregiudizievoli per i minori consistenti nel porli al centro del conflitto economico, delle condotte ostative funzionali a negare ai figli l'accesso alla figura paterna, nonché delle condotte incompatibili con il regime di affidamento congiunto e conseguentemente lesive del diritto alla bigenitorialità dei figli e e, poiché il Persona_1 Persona_2 IG. sta ancora scontando una pena detentiva domiciliare e tenuto conto anche del fatto che Parte_1 tanto il monitoraggio, disposto dal Tribunale di Lucca con provvedimento del 25/9/2023, quanto il mandato conferito in corso di causa ai servizi sociali per il recupero della relazione padre-figli non hanno sino ad oggi prodotto alcun effetto, disporre l'affido dei figli minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il tempo massimo consentito dalla legge, in tesi previa declaratoria di limitazione della responsabilità genitoriale materna per aver tenuto la IG.ra una condotta pregiudizievole ai figli ai sensi dell'art. 333 c.c., o in subordinata ipotesi, CP_1 senza adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e, dunque, affiancando i servizi sociali ai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti, nonché con la finalità di supportare ed assistere i minori, e altresì per esercitare una funzione di vigilanza mediante un “mandato di vigilanza e supporto”, con la individuazione di compiti specifici - in accordo con quanto previsto da Cass. Civ. sez. I ord. n. 32290/2023 e Cass. Civ. sez. I, ord. n. 33185/2023 - per assicurare detta funzione di supporto ed assistenza ai genitori e ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse dei minori, avendo particolare riguardo al recupero della relazione padre-figli, al regolare svolgimento del diritto di visita e alla gestione delle spese, in particolare straordinarie, alla base del conflitto genitoriale;
3) disporre che l'assegno unico, attualmente percepito al 100% dalla IG.ra venga percepito dai genitori nella misura CP_1 del 50% ciascuno. Salvo tutto quanto già disposto dall'Ill.mo Tribunale con ordinanza n. cron. 5675/2023 del 25/9/2023 relativamente a tutti gli altri aspetti. Con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con integrale compensazione delle stesse.”. Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione: 1. CP_1 Verificata la insussistenza dei requisiti previsti per la nomina di un curatore speciale per i minori rigettare la richiesta di nomina proposta dal IG. ;
2. Rigettare la richiesta di risarcimento dei danni promossa da controparte ex Parte_1 art. 473bis.39 c.p.c. perché priva di fondamento;
3. Confermare l'affido condiviso dei minori, respingendo la richiesta di affido dei figli minori ai servizi sociali territorialmente competenti;
4. Confermare l'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della IG.ra ; In ipotesi Laddove si ritenesse necessario e indispensabile CP_1 l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti non limitare in alcun modo la responsabilità genitoriale della IG.ra e dotarli unicamente di un mandato di vigilanza e supporto indicando in modo CP_1 specifico l'attività che i servizi sociali dovranno compiere, fissandone i termini e disponendo il deposito di relazioni. Con vittoria di spese e competenze professionali”
2 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18.12.2023 e regolarmente notificato, ha Parte_1 domandato al Tribunale di Lucca la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e , nati rispettivamente il 19.11.2009 ed il Persona_1 Persona_2
24.1.2012 dalla relazione more uxorio con come stabilite all'esito del CP_1 procedimento R.G. 4651/2022 e nella specie ha chiesto: la nomina di un curatore speciale dei minori ex art. 473bis.8 c.p.c.; di accertare le condotte pregiudizievoli o ostative del corretto svolgimento delle modalità di affido ed esercizio della responsabilità genitoriale, come indicate in epigrafe, con conseguente condanna della resistente al risarcimento del danno;
in tesi, previa limitazione della responsabilità genitoriale della madre, l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per consentire e garantire il pieno rispetto della bigenitorialità, in ipotesi, pur senza limitazione alcuna all'esercizio della responsabilità genitoriale, la previsione di un supporto e monitoraggio da parte del Servizio Sociale, con l'individuazione di compiti specifici e con particolare riguardo al corretto svolgimento del diritto di visita padre-figli;
l'ampliamento del diritto di visita padre-figli, con previsione di un pernotto settimanale a casa del padre;
di stabilire che l'assegno unico venga percepito al 50% tra le parti. In via istruttoria, ha domandato di valutare l'opportunità di dar corso ad una c.t.u. e di disporre l'ascolto dei minori.
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- a seguito della cessazione della convivenza more uxorio, nell'anno 2018, la resistente aveva introdotto un primo giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (R.G. 2907/2019), all'esito del quale, con provvedimento reso il 14.4.2022 il Tribunale aveva disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con incarico di monitoraggio del nucleo familiare per sei mesi da parte del
Servizio Sociale. Invero, nel corso del procedimento era stata esperita una c.t.u. e dato mandato al
Servizio Sociale per il monitoraggio del nucleo;
il consulente nominato Dott. aveva Per_3 evidenziato una relazione IGnificativa tra padre e figli e l'assenza di condizioni di pregiudizio alla frequentazione, ma al contempo segnalato che la madre non favoriva gli incontri padre-figli
(plurimi erano stati gli episodi, nel corso della consulenza in cui l'utenza telefonica del padre era stata immotivatamente bloccata ed in cui i minori avevano interrotto ogni frequentazione con il
3 fratellino unilaterale , nato dalla nuova relazione del padre, e con i nonni e gli zii Per_4 paterni), situazione che meritava di essere monitorata ed attenzionata;
-nel luglio 2022, il ricorrente era stato condotto nel carcere di Massa, per scontare una pena detentiva per furto e rapina, in ordine a fatti risalenti al 2016 e nel dicembre 2022 la resistente aveva nuovamente adito il Tribunale di Lucca (R.G. 4651/2022), nell'ambito del quale era stato nuovamente nominato quale c.t.u. il Dott. che aveva dato conto di una situazione di Per_3 alta conflittualità dei genitori, di un rapporto IGnificativo tra padre e figli, del desiderio di questi ultimi di incontrarlo, ma anche di un atteggiamento collaborativo della madre nell'ambito delle operazioni peritali. All'esito del giudizio, il 22.9.2023 le parti avevano raggiunto un accordo complessivo, recependo le conclusioni congiunte del c.t.u., stabilendo l'affido condiviso dei minori, con monitoraggio dei Servizi Sociali di sei mesi, incontri con il padre alternativamente o il sabato o la domenica dalle 10.30 alle 14.00 con inserimento di un pernotto con l'attenuarsi del regime detentivo, già trasformato in detenzione domiciliare dal maggio 2023;
-con la fine del procedimento e delle operazioni peritali, la resistente aveva ripreso ad avere un comportamento ostativo e non collaborante tant'è che si registravano i seguenti episodi:
• il 3.9.2023 i figli hanno pranzato a casa del ricorrente, cosa che, nonostante non fosse stata posta alcuna limitazione sui luoghi in cui la frequentazione dovesse svolgersi, ha scatenato la reazione della resistente, che ha bloccato nuovamente il numero del ricorrente, sbloccato soltanto il 7.9.2023 per richiedere il pagamento di spese scolastiche e sportive (€400 per la pallavolo, €78 per la scuola, €39 per l'abbonamento del treno).
Nel mentre, la resistente ha nuovamente coinvolto i figli nel conflitto economico, tant'è che gli stessi hanno espresso disagio e sofferenza nei messaggi scambiati con il padre, e solo dopo l'intervento del difensore del ricorrente, la madre ha ripreso un atteggiamento collaborativo e gli incontri settimanali sono temporaneamente ripresi.
• nuovamente a seguito di conflitti inerenti profili economici (acquisto del corredo scolastico), il 23.9.2023 ha avvisato il padre di non andare a prendere né lui né la Per_2 sorella perché sarebbero rimasti con la madre;
il difensore del ricorrente ha dunque prontamente segnalato l'accaduto al difensore della resistente e, dopo ciò, ha Per_1 smesso di rispondere ai messaggi e si è arrabbiato, difendendo la madre. Per_2
4 Anche in questa occasione, i figli sono stati coinvolti nel conflitto economico tra i genitori, facendo espresso riferimento al mancato pagamento delle spese straordinarie in loro favore.
• il conflitto si è ulteriormente aggravato da ottobre 2023 con nuove richieste di spese straordinarie (ortodonzia, materiali scolastici). I figli non hanno visto il padre per quattro domeniche consecutive (22 e 29 ottobre, 4 e 18 novembre) per motivazioni ritenute pretestuose ed hanno iniziato a manifestare anche astio verso il fratello;
Per_4
• alla data del deposito del ricorso, 18.12.2023 il padre non stava frequentando i figli da oltre un mese e ciò chiaramente a causa del coinvolgimento dei figli, ad opera della madre, nel conflitto economico ed a causa dell'atteggiamento della madre, collaborante solo quando vi siano figure terze ad intermediare.
Si è costituita la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e ripercorrendo CP_1
i momenti salienti dei due procedimenti che hanno visto coinvolte le parti ha sottolineato che:
- e hanno deciso di non vedere il padre di loro spontanea volontà, perché Persona_1 Per_2 delusi da alcuni comportamenti tenuti nel corso degli anni dal padre, il quale si disinteressa dei bisogni sanitari, scolastici (tra cui il PDP per la figlia e sportivi dei figli e, pertanto, il suo Per_1 mancato coinvolgimento non è dovuto alla condotta ostativa della resistente ma alla sua stessa condotta;
- effettivamente nelle due consulenze svolte nei precedenti procedimenti era emerso chiaramente come i problemi economici fossero sempre presenti nella coppia genitoriale e contribuissero ad esacerbare gli animi, mentre il ruolo materno era stato comunque descritto come essenziale per la ripresa degli incontri padre-figli. A tale ultimo proposito, ripercorrendo gli episodi censurati dal ricorrente, ha precisato di non aver mai inteso porre i figli al centro di conflitti di matrice economica, ma di aver comunque dovuto rappresentare agli stessi che, a fronte della mancata contribuzione del padre, non si trovava nella condizione di poter adempiere interamente da sola e di far fronte a tutti i loro bisogni e richieste.
Sarebbe anche accaduto in varie occasioni che i figli, recandosi presso il padre, abbiano constatato che egli possiede beni di lusso (es. telefoni od abbigliamento) che la madre non può acquistare e che il padre promette di procurare ai figli, senza esito, mentre sarebbe stato anche
5 riscontrato un maggior benessere goduto dal fratellino , fermo restando che non vi è Per_4 alcun astio da parte dei figli nei confronti del fratello;
- la decisione della stessa di bloccare i numeri dei parenti del lato paterno era dipesa dai pessimi rapporti dovuti ad episodi di minaccia nei riguardi suoi e del compagno ed anche svoltisi alla presenza dei minori (la nonna paterna aveva infatti detto loro espressamente di considerarla morta);
- il monitoraggio del Servizio Sociale e gli interventi stabiliti in sede di conclusioni congiunte erano ancora in corso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie di rito, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Nella memoria ex art. 473bis.17 n.1 c.p.c. il ricorrente ha, tra l'altro, dato atto di non essere stato informato dalla resistente della necessità di un PDP per la figlia né della diagnosi di DSA Per_1 riscontrabile in tale documento.
Respinte le istanze avanzate ex art. 473bis.15 c.p.c. dal ricorrente, il Tribunale all'esito dell'udienza del 5.4.2024, ha confermato i provvedimenti provvisori già in essere, incaricato i
Servizi Sociali di Lucca di redigere una relazione sul nucleo familiare e disposto l'audizione dei minori, dando delega al relatore per il prosieguo.
In data 22.5.2024, si è proceduto all'audizione dei minori e Persona_1 [...]
, i quali hanno rappresentato di svolgere attività sportiva e di essere ben inseriti nel Per_2 contesto scolastico e dei pari. Con riferimento al rapporto con il padre, hanno confermato di aver interrotto la frequentazione con lo stesso e con i familiari del nucleo paterno, compreso il fratellino (sul punto riferendo di provare dispiacere nel non vederlo), per loro decisione, Per_4 affermando di essere rimasti particolarmente delusi dai comportamenti del padre.
Alla successiva udienza del 9.7.2024, è comparsa anche l'Assistente Sociale del Comune di
Lucca, la quale ha confermato che non erano stati effettuati incontri tra padre e figli e non era stata attivata l'educativa domiciliare, in quanto i minori avevano manifestato la volontà di mantenere invariata la situazione, che vedeva effettivamente l'assenza totale di incontri ed il
Giudice, in via provvisoria, ha così disposto: “ritenuto che l'elevata conflittualità della coppia genitoriale, che dimostra di non riuscire ad adottare decisioni condivise nell'interesse dei minori ed, anzi, manifesta come ogni occasione di co-genitorialità, per ragioni scolastiche o sanitarie,
6 divenga anche occasione di conflitto renda evidente la necessità di disporre quantomeno in via temporanea l'affido dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Lucca;
ritenuto altresì di avviare un percorso di recupero degli incontri padre-figli, funzionale a garantire il ripristino della bigenitorialità piena;
ritenuto allo stato di non provvedere alla nomina di curatore speciale nelle more dell'osservazione delegata al Servizio Sociale e del percorso di recupero graduale degli incontri e parimenti di riservare all'esito del percorso la valutazione circa l'utilità di disporre una c.t.u.;
p.q.m.
affida i minori al Servizio Sociale del Comune di Lucca, con delega sanitaria e scolastica;
2 dispone che venga avviato un percorso di incontri padre-figli osservati, alla presenza di un operatore, secondo le modalità ritenute più opportune dal Servizio Sociale funzionale ad intermediare il rapporto padre-figli e ad un recupero della bigenitorialità piena, con valutazione, ove ritenuto necessario, di educativa domiciliare anche presso la madre;
conferma per il resto i provvedimenti già in essere”, fissando nuova udienza a dicembre 2024.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, in cui i Servizi hanno rappresentato di aver pianificato un primo incontro tra il padre ed i figli, avvenuto in data 20.9.2024 e nel corso del quale i minori hanno ribadito la fermezza della loro decisione di non incontrare il padre, mentre successivamente, agli altri due incontri fissati in data 5.12.2024 e 19.12.2024, i minori non hanno presenziato, il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione ha fissato ex art. 473bis.28
c.p.c. l'udienza del 30.5.2025.
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All'esito dell'istruttoria svolta si impone una sostanziale modifica, nell'interesse dei minori, del regime di affidamento sin qui adottato, coerentemente a quanto già stabilito in via provvisoria, prevedendo l'affidamento dei minori al Servizio Sociale.
Occorre rilevare che, sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, tuttavia il Tribunale può, qualora sussistano gravi motivi, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., nonché ai sensi del novello art. 5 bis L. 184/1983, anche d'ufficio stabilire che i minori siano affidati ad una famiglia diversa da quella d'origine, ad enti o istituzioni o comunque ai Servizi
Sociali.
7 Il Collegio è infatti sempre chiamato a rendere una decisione che, a prescindere dalle conclusioni rassegnate dalle parti, risulti conforme all'interesse del minore, potendosi discostare dalle richieste dei comparenti, laddove emerga la necessità di fornire adeguata risposta ai bisogni del minore e laddove l'istruttoria conduca a ritenere l'inadeguatezza del modello di affidamento e frequentazione proposto dalle parti.
L'istruttoria svolta ha restituito al Tribunale la criticità dei rapporti genitoriali, in cui è ormai strutturato e radicato un conflitto costante specialmente sui profili che attengono alla sfera economica ed alle spese da sostenersi in favore dei figli, dando evidenza di una relazione genitoriale gravemente compromessa, in cui, di fatto, non vi è spazio per decisioni realmente condivise.
Parte ricorrente, nell'ascrivere il conflitto genitoriale e l'allontanamento dei minori esclusivamente alla resistente, ha sostenuto che, quando vengono meno le figure terze che mediano tra i genitori e sono chiamate a valutarne le capacità genitoriale, la resistente non si farebbe più garante del diritto alla bigenitorialità, coinvolgendo i figli nei conflitti di matrice economica.
La stessa resistente non nega in effetti che il profilo delle eIGenze economiche resti argomento centrale dello scontro con il ricorrente, ma d'altro canto i figli della coppia sono adolescenti, svolgono attività scolastiche ed extrascolastiche che, pur non risultando particolarmente onerose, sono comunque economicamente impegnative per il nucleo, date le ridotte risorse di entrambi ed i genitori -entrambi- non riescono a cooperare pacificamente, mantenendo un atteggiamento di reciproco e continuo discredito. Ogni spesa necessaria per i figli diventa terreno di acerbo conflitto e di recriminazioni reciproche, nonché occasione di condotte, quale quella di bloccare il numero telefonico dell'altro, chiaramente improntate ad una genitorialità immatura e poco costruttiva.
Al contempo, comunque, l'istruttoria svolta dimostra come non vi sia alcuna evidenza di un ruolo attivo della madre nell'alimentare l'allontanamento dei minori dal padre, mentre sono i minori che consapevolmente e volontariamente hanno deciso, in ragione delle vicende che hanno caratterizzato il nucleo familiare, ed alla continua e perdurante conflittualità, a recidere il legame.
8 In sede di audizione svolta dinanzi al Giudice istruttore, entrambi i minori hanno espresso in modo consapevole che ritengono di non ricoprire, nella vita del padre, un ruolo di rilievo, mostrando, da un lato, un legame affettivo forte indubitabile e su cui è opportuno continuare a lavorare con l'intermediazione del Servizio e, dall'altro, la delusione per i momenti considerati rilevanti in cui il padre non è, dal loro punto di vista, risultato presente o non ha comunque dimostrato l'empatia che si aspettavano. ha dichiarato: “non ci vado mai dal PA;
mi è passata la voglia dopo quello che ci ha Per_2 fatto. Ci ha detto che non ci voleva più il Natale scorso. Mi ha fatto male questa cosa. Non ho più visto nemmeno il mio fratellino piccolo;
mi dispiace non vederlo. Non ho né visto né sentito il mio PA. Non gli importa nulla di noi;
noi non lo abbiamo bloccato sul telefono. E' sbloccato anche dal telefono di mamma. So quello che sto dicendo e sono sicuro che non voglio vederlo adesso, nemmeno se mi chiedesse scusa. Lui aveva detto che era cambiato ma io non mi fido;
ci tratta male, ci parla di cose che non dovrebbe dirci tipo i soldi, gli incontri con mamma, dei parenti che anche loro non li voglio vedere, ci voleva far vedere anche loro quando non era permesso. […] Ci sono rimasto male tempo fa ed ho paura di rimanerci di nuovo male. Aveva detto che era cambiato e che non ci faceva più stare male ma non è cambiato”; ha Persona_1 dichiarato: “Con PA non ci parlo e non ci voglio parlare. Sono passati circa due tre mesi da quando ci ho parlato l'ultima volta. Non l'ho salutato neppure adesso. Ha un altro figlio e dà più importanza a lui che a noi;
ci lascia in disparte e ci tratta male. Mi sento meno considerata del mio fratellino piccolo. A mio PA non è mai importato dei miei disegni e delle mie passioni. A mamma mostro sempre i miei disegni ed anche le mie creazioni di discipline plastiche. Ci ho provato con mio PA quando ero alle medie, ma lui non si è mai interessato né di me né di mio fratello per gli studi. Ci abbiamo provato tante volte e non vale la pena riprovarci. Non mi interessa nemmeno provarci;
alle medie ed all'inizio della prima superiore ci abbiamo provato ma non ci sono riuscita. La sua famiglia e la famiglia della sua compagna sono sempre state aggressive verso di noi anche senza un motivo. Davanti agli altri sembra un'altra persona, ma quando finisce i percorsi ritorna a non essere interessato a nulla. Gliel'ho detto quando mi faceva stare male ma non gli è mai importato. Io non lo voglio vedere, mi fa stare male”.
9 Analogo tenore ricoprono i messaggi scambiati con il padre, nei quali i minori esprimono la rabbia e frustrazione per la situazione creatasi e per la scarsa flessibilità di entrambi i genitori ed emergono le tematiche legate alle difficoltà economiche che, si ripete, sono lo stigma e la caratteristica della coppia genitoriale completamente focalizzata su tali aspetti.
Per il tramite del Servizio Sociale è stato avviato e tentato un percorso di riavvicinamento dei minori al padre, che non ha dato esito positivo allo stato. Dalla relazione emergono contenuti speculari a quelli riscontrati all'esito dell'audizione dei minori (i minori hanno riferito che gli incontri svolti in autonomia fino a settembre 2023 non sono stati positivi, che hanno ritenuto che il padre non abbia mostrato sufficiente affetto ed attenzione nei loro riguardi, che ricorrevano tematiche relative a profili economici) e si precisa che solo ad uno dei tre incontri programmati i minori sono stati collaborativi, mentre agli altri due hanno omesso proprio di presenziare.
Il Servizio Sociale ha dunque confermato l'assenza di incontri IGnificativi e l'inutilità, allo stato, di ulteriori tentativi forzati di riavvicinamento.
In ordine invece alle deleghe specifiche in ambito scolastico e sanitario, i Servizi hanno dato atto che non sono risultati necessari interventi specifici, salvo programmare incontri con gli insegnanti.
Ciò posto, non può dunque imputarsi ai comportamenti della madre la chiusura della frequentazione dei minori con il padre, ma ad un rifiuto dei minori che, anche data l'età -come già si è detto- non possono essere forzati ad effettuare incontri che non desiderano effettuare, risultando più proficuo per i minori che vengano attivati tutti gli strumenti di supporti necessari, per elaborare le ragioni che hanno indotto ad un allontanamento così netto con il padre.
Va infatti evidenziato che, fermo il principio della bigenitorialità, la determinazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione del diritto del genitore a mantenere il legame con i figli deve avvenire avendo sempre come parametro principale di riferimento l'interesse superiore del minore e deve tener conto anche della volontà del medesimo. Si condivide, pertanto,
l'orientamento dalla Corte di Cassazione (ex aliis Cass. ord. n. 11170 del 23.04.2019) che ha indicato che il genitore non collocatario non può imporre al figlio minorenne di stare con lui, se quest'ultimo rifiuta categoricamente ogni rapporto, in quanto non si possono imporre rapporti affettivi visto che, per loro natura, sono incoercibili.
10 Emerge sicuramente una situazione di disagio e di sofferenza causati dalla grave conflittualità genitoriale e dal rapporto disfunzionale tra i genitori che debbono continuare ad essere supportati ed aiutati dall'intermediazione del Servizio Sociale, al contempo verificando la possibilità di una graduale ripresa degli incontri padre-figli, nel rispetto della volontà di questi ultimi. I Servizi
Sociali, muniti di delega sanitaria, potranno eventualmente attivare, ove risulti necessario ed opportuno, anche l'UFSMIA territorialmente competente.
Sinché i genitori, anche tramite un percorso di supporto alla genitorialità o di coordinazione genitoriale, non avranno risolto il loro rapporto problematico e conflittuale, nessuna decisione potrà veramente essere adottata in maniera condivisa, anche perché, da un lato, il padre non ha una frequentazione stabile con gli stessi, per cui non è in condizioni di conoscere i bisogni, i desideri e le aspirazioni e, dall'altro, il dialogo con la madre è praticamente impossibile giacché si alternano momenti in cui l'utenza è bloccata a conflitti alluvionali trasfusi in chat whatsapp.
La limitazione della responsabilità genitoriale viene confermata, per entrambi i genitori, in ordine alle sole questioni di carattere scolastico e sanitario, per le quali è conferita delega al Servizio
Sociale. Mnadato monitoraggio incontri
Circa invece la nomina di curatore speciale, ex art. 473bis.7 c.p.c., che è facoltativa nelle ipotesi di limitazione, si ritiene che il nucleo sia sufficientemente garantito per il tramite dell'affido già disposto, anche alla luce del fatto che i minori complessivamente si trovano in condizioni positive a livello scolastico e nel gruppo dei pari e che gli interventi si concentrano principalmente sulla frequentazione con il padre.
Quanto alle ulteriori domande, l'art. 473bis.39 c.p.c. disciplina le ipotesi in cui il Tribunale è chiamato a risolvere le controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento o comunque è diretto a censurare la condotta di un genitore, gravemente inadempiente o tale da ostacolare le modalità di affidamento.
Il ricorso del padre parte dal presupposto che sia la madre ad impedire la frequentazione con i figli.
Si è già detto ampiamente della complessiva dinamica disfunzionale della coppia genitoriale e della totale incapacità dei genitori di mantenere un dialogo costruttivo e che effettivamente rende
11 inattuabile la modalità di affidamento condiviso, ma per responsabilità da attribuire ad entrambi i genitori e non ad uno solo di essi, nonché della espressa e consapevole volontà manifestata dai minori, riscontrata anche dal Servizio Sociale.
Venendo più nello specifico agli episodi censurati, si sottolinea che l'episodio del 3.9.2023 riguarda un evento verificatosi prima dell'accordo poi raggiunto il successivo 22.9.2023, in tal senso non avendo rilevanza causale sull'interruzione dei rapporti, che pacificamente erano poi ripresi.
L'evento del successivo 24.9.2023 ugualmente non può essere di per sé considerato quale momento di definitiva rottura del rapporto padre-figli causato solo ed esclusivamente dalla madre. Anche in quel caso, un evento di per sé neutro, quale la comunicazione di voler trascorre la mattina con la madre alla fiera, seppure nel giorno in cui i figli avrebbero dovuto trovarsi con il padre (vero è che il padre aveva ottenuto specifico permesso da parte del magistrato di sorveglianza, dato il regime detentivo), ha determinato una reazione abnorme di entrambi i genitori, che immediatamente hanno coinvolto i rispettivi legali ed a loro volta i figli ed ha riacceso l'attenzione sui problemi relativi al pagamento delle spese straordinarie, che esulano dal contesto della frequentazione, entrambi coinvolgendo i figli in tale situazione. Entrambi i genitori avrebbero dovuto, civilmente, valutare una possibile soluzione mediana, per consentire ai figli di non dover scegliere tra un'attività o l'altra e, anche data la vicinanza delle abitazioni, di trascorrere eventualmente la giornata con entrambi.
Acclarato che la madre non ha alcun ruolo attivo nella cessazione dei legami padre-figli e non sussistendo alcuna condotta del genitore pregiudizievole, non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. Conseguentemente, sono respinte le domande di risarcimento del danno proposte dal ricorrente.
Per quanto concerne l'assegno unico, in difetto di consenso delle parti sulla percezione in via esclusiva da parte di una sola di esse, non essendo la decisione di competenza di questo Tribunale
(trattasi di materia previdenziale), l'assegno unico è ripartito al 50% come per legge.
In ragione della natura del giudizio e dell'esito, sfavorevole ad entrambe le parti, le spese di lite sono integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone a parziale modifica del provvedimento n. 5675/2023 reso dal Tribunale di Lucca il
25.9.2023 nel proc. RG n. 4651/2022:
-affida i minori e al Servizio Sociale del Comune di Persona_1 Persona_2
Lucca, con delega sanitaria e scolastica;
-dispone che venga proseguito, nel pieno rispetto della volontà dei minori, il percorso di incontri padre-figli osservati, alla presenza di un operatore, secondo le modalità ritenute più opportune dal
Servizio Sociale funzionale ad intermediare il rapporto padre-figli e ad un recupero della bigenitorialità piena, con valutazione, ove ritenuto necessario, di educativa domiciliare anche presso la madre ed altresì di attivazione, nell'ambito della delega sanitaria conferita al Servizio
Sociale dell'UFSMIA territorialmente competente;
-dispone che i Servizi Sociali relazionino al Giudice Tutelare ogni sei mesi;
-rigetta le domande ex art. 473bis.39 c.p.c. formulate dal ricorrente;
-accerta che l'assegno unico è ripartito come per legge tra i genitori
-compensa integralmente le spese di lite
Lucca, così deciso nella camera di conIGlio del 28.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott. Michele Fornaciari
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