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Articolo 3 della Legge 4 agosto 1984, n. 482
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Legge 4 agosto 1984, n. 482
Articolo 3 della Legge 4 agosto 1984, n. 482
Versione
23 agosto 1984
Art. 3.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 23 agosto 1984
Vedi fonte istituzionale
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