Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice –
3) Dott. Ivana Sassi - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27349 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti dall'avv. CRISTINA CASTELLANO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- TR C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv. ILARIA TUORTO presso cui elettivamente domicilia nonché dall'avv. ROSSELLA CIBELLI
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali
Il Pubblico Ministero:
chiede regolamentare i rapporti delle parti con la figlia minore confermando la disciplina in atto.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si costituiva la resistente e deduceva e concludeva come in atti.
Preliminarmente si da atto che è stato già pronunciato la scioglimento del matrimonio e la procedura è proseguita sulle ulteriori domande.
Sempre in via preliminare il collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale non risultano tempestive e specifiche doglianze.
.
• Sull'affido della figlia della coppia ( n. il 15.7.2011). Per_1
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del minore, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, vada disposto l'affido condiviso della figlia con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, ritiene il
Tribunale che vada confermato il calendario degli incontri pattuiti dai genitori in sede di separazione consensuale, ai quali in questa sede si rimanda per relationem- perché idoneo a garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana della figlia. Del resto le parti ed il P.M. hanno reso analoghe conclusioni
Sulle contrapposte domande di mantenimento della minore.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del
3.08.2007), rispetto al 2019, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza dello stesso presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la
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partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del ricorrente, va evidenziato che, lo stesso ha provveduto ad aggiornare la documentazione reddituale solo a ridosso dell'ultima udienza e con gli scritti conclusionali.
Per l'anno di imposta 2021 risulta reddito lordo di € 20871,00 per l'anno di imposta 2022 risulta reddito lordo di € 21.909,00, per l'anno di imposta 2023 reddito lordo di € 24.522,00.
Dagli atti non risulta una contrazione reddituale rispetto al periodo in cui le parti hanno autodeterminato in sede di accordi di separazione omologati nel gennaio 2019 il contributo paterno al mantenimento della minore in € 450,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie sottoscritto fra magistrati del
Tribunale di Napoli e COA del marzo 2018.
Priva di rilievo è poi la circostanza che la resistente lavori atteso che si verte in materia di contributo per la figlia minore e l'eventuale migliore situazione economica della madre non può certo risolversi in una contrazione degli obblighi di contribuzione paterni, quanto piuttosto in una condizione più favorevole alla minore.
Nè il ricorrente ha documentato l'entità del canone di locazione della ex casa coniugale non mettendo così il Collegio in condizione di valutare l'incidenza del risparmio dovuto al fatto che la resistente con la figlia si sia trasferita nell'abitazione di proprietà del compagno. Inoltre dagli accordi di separazione nulla è esplicitato sul punto. Nè è possibile valutare eventuale maggiore incidenza dei costi abitativi del ricorrente posto che lo stesso all'esito della separazione comunque necessitava di soluzione abitativa.
Lo stesso ricorrente, in sede di difese, ha ammesso che gli assegni familiari erano percepiti dalla resistente, pertanto non risulta sostanzialmente modificativa la circostanza che la stessa resistente percepisca l'assegno unico per intero- che lo stesso resistente assume misura sostitutiva degli Anf.
Infine, in disparte della tardività della deduzione della prevista nascita di ulteriore figlia da successiva unione del ricorrente, formulata solo in sede di scritti conclusionali, tenuto conto dei redditi del ricorrente e dell'assenza di deduzioni e prove sui redditi della madre della nascitura, di tale evento non può tenersi conto
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della determinazione del contributo paterno al mantenimento della figli che Per_1
il ricorrente chiede ridursi come in atti indicato.
Ciò posto va rilevato che il contributo autodeterminato in sede di separazione maggiorato della rivalutazione di legge ammonta all'attualità alla presente decisione ad € 526,00 mensili. Così preso atto della circostanza che lo stesso ricorrente ha riferito la percezione del 100% dell'assegno unico per la minore da parte della resistente, in sostanziale continuità con la percezione degli anf da parte della stessa, per rinuncia del ricorrente, può ritenersi che la complessiva somma risultante sia idonea a coprire le accresciute esigenze della minore oggi adolescente.
Va altresì confermato l'obbligo del ricorrente a contribuire al 50% delle spese straordinarie per la minore come da protocollo già richiamato in accordi di separazione.
Così fermo quanto rilevato va stabilito quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo mensile all'attualità di € 526,00 Per_1
(cinquecentoventisei/00). Detta somma andrà corrisposta a TR
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata
[...]
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , nella misura del 50% le TR
straordinarie per la minore come da protocollo in parte motiva.
Va infine dichiarata l'inammissibilità di tutte le domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario, poiché, nel giudizio soggetto al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta di le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31,
32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi - in cui rientra quella in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (
cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005;
Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009; Cass. Sez. I n. 2155 del 29.01.2010).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, per il principio della soccombenza, parte ricorrente va condannato al pagamento in favore della
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resistente di metà delle spese della procedura che si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e valore delle questioni poste, delle tariffe applicabili, dell'attività svolta e della non particolare difficoltà delle questioni (DM 147/22 valori medi per 4 fasi – valore indeterminabile -scaglione da €26.000 a 52,000) con attibuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre e conferma, quale regime frequentazione del padre con il figlia, quello pattuito in sede di separazione consensuale, come da motivazione;
• Pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 TR di ogni mese, la somma mensile di € 526,00 ( cinquecentoventisei/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025;
• Pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a lee TR
spese straordinarie per la figlia come da protocollo in parte motiva;
• Rigetta per il resto e dichiara l'inammissibilità delle domande come da motivazione.
• Compensa le spese in ragione della metà e condanna
[...]
al pagamento in favore di Parte_1 TR
della residua parte delle spese che liquida in € 1904,00 oltre iva
[...]
cpa se dovute e rimborso forfettario nella misura di legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 04/10/2024
IL PRESIDENTE EST
Dott.Carla Hubler
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