TRIB
Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
UFFICIO LAVORO
Verbale udienza scritta del 15/4/2025
N. R.G. 591/2024
Il Giudice - dott.ssa Benedetta Rossella Setta,
- letta l'ulteriore richiesta di rinvio da parte della ricorrente, al fine di integrare il requisito contributivo;
- rilevato che già, all'esito dello scioglimento della riserva ai sensi del 127 ter c.p.c., con provvedimento del 27/06/2024 si rinviava la causa dando termine per l'integrazione del requisito contributivo;
- parimenti veniva fatto con decreto del 18/11/2024, sempre a seguito di richiesta di parte ricorrente, e, a seguito di ulteriore rinvio, ulteriore termine veniva concesso con decreto del
24/01/2025;
- rilevato che al momento non solo non risulta depositata la prova dell'integrazione del requisito contributivo, ma non è stata allegata documentazione comprovante dell'inizio dell'iter amministrativo in tal senso da parte della ricorrente;
- considerato che secondo la Corte di Cassazione “Non di meno l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire
(art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. Ecco perché questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell che il giudice adito accerti CP_1
sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).”(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019, n. 9755);
- rilevato che l'insussistenza dei requisiti non sanitari comporta il venir meno l'azionabilità della pretesa del ricorrente alla prestazione previdenziale;
- che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha regolarizzato la propria posizione contributiva al fine del raggiungimento del succitato requisito;
- letta, infine, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegate in uno dal ricorrente al deposito del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato da . Parte_1
Dichiara le spese di lite sopportata da parte vittoriosa.
Vallo della Lucania, così deciso il 17/04/2025
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dott. Benedetta Rossella Setta
UFFICIO LAVORO
Verbale udienza scritta del 15/4/2025
N. R.G. 591/2024
Il Giudice - dott.ssa Benedetta Rossella Setta,
- letta l'ulteriore richiesta di rinvio da parte della ricorrente, al fine di integrare il requisito contributivo;
- rilevato che già, all'esito dello scioglimento della riserva ai sensi del 127 ter c.p.c., con provvedimento del 27/06/2024 si rinviava la causa dando termine per l'integrazione del requisito contributivo;
- parimenti veniva fatto con decreto del 18/11/2024, sempre a seguito di richiesta di parte ricorrente, e, a seguito di ulteriore rinvio, ulteriore termine veniva concesso con decreto del
24/01/2025;
- rilevato che al momento non solo non risulta depositata la prova dell'integrazione del requisito contributivo, ma non è stata allegata documentazione comprovante dell'inizio dell'iter amministrativo in tal senso da parte della ricorrente;
- considerato che secondo la Corte di Cassazione “Non di meno l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire
(art. 100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. Ecco perché questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell che il giudice adito accerti CP_1
sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).”(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019, n. 9755);
- rilevato che l'insussistenza dei requisiti non sanitari comporta il venir meno l'azionabilità della pretesa del ricorrente alla prestazione previdenziale;
- che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha regolarizzato la propria posizione contributiva al fine del raggiungimento del succitato requisito;
- letta, infine, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegate in uno dal ricorrente al deposito del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato da . Parte_1
Dichiara le spese di lite sopportata da parte vittoriosa.
Vallo della Lucania, così deciso il 17/04/2025
Si comunichi
Il Giudice del Lavoro
Dott. Benedetta Rossella Setta