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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 4402/2024 R.G. e al n. 932/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Vèrbaro, giusto mandato in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 13.8.2024 Parte_1
esponeva di aver presentato istanza di ATP, incoata presso questo Tribunale al n.
[...]
R.G. 932/2023, contestando le conclusioni del verbale della commissione medica dell'INPS
1 dell'11.8.2022, al fine di ottenere l'accertamento del proprio stato d'invalidità con il conseguente diritto all'assegno d'invalidità, ai sensi della L. 118/71; che, disposta c.t.u. medico- legale, il c.t.u. nominato non aveva trasmesso ad egli ricorrente la bozza della relazione medico- legale, determinando così un grave pregiudizio e precludendogli l'esercizio del proprio diritto di difesa;
in data 29.7.2024 aveva depositato atto di dissenso. Contestava le considerazioni medico-legali rassegnate dal c.t.u. in quanto non sorrette da argomenti obiettivi, né da evidenze alcune che potevano legittimamente indurre il fiduciario a discostarsi dalle conclusioni cliniche riportate nelle certificazioni mediche prodotte in atti. Denunciava, inoltre, l'errore in cui era incorso il c.t.u. in ordine alle riduzioni che aveva operato rispetto ai parametri tabellari di riferimento valutativo. Affermava che, invece, dovevano essere condivise le opportune e pertinenti considerazioni medico legali formulate nell'elaborato peritale in atti dal consulente di parte incaricato. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto di vedersi riconoscere mediante sentenza i benefici di legge richiesti con il ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato in atti nel procedimento distinto con il n. R.G. 932/2023. Instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 17.9.2024, eccepiva in CP_1 via preliminare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il richiamo del c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 10.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno d'invalidità civile sin dalla data della domanda amministrativa. Ed invero, il c.t.u. nominato nella presente fase di merito, con indagine accurata e completa, ha accertato che è affetto Parte_1 dalle infermità analiticamente indicate nella relazione (“spondiloartrosi diffusa con limitazione funzionale, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo ii, epilessia parziale, artrite psoriasica”).
2 Il c.t.u. ha quindi concluso affermando che “le infermità precedentemente descritte determinano una invalidità del 74% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa”.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti appare completo ed approfondito. Il c.t.u. ha condotto un'analisi attenta e scrupolosa di tutti i referti prodotti esaminando in maniera attenta e analitica le patologie descritte.
Tali conclusioni, rimaste indenni da censure specifiche, risultano sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato che è invalido Parte_1 civile nella misura del 74% a decorrere dalla domanda amministrativa del 29 giugno 2022, requisito sanitario utile ai fini dell'assegno d'invalidità civile.
Contrariamente a quanto dedotto dall' nella memoria difensiva, nel ricorso non è CP_1 formulata domanda di condanna al pagamento della prestazione.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Pasquale Vèrbaro, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 21.2.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma
6 c.p.c. depositato in data 13.8.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
3 - in accoglimento delle domande, dichiara che è invalido civile Parte_1 nella misura del 74% a decorrere dalla domanda amministrativa del 29 giugno 2022, utile ai fini dell'assegno d'invalidità civile;
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in euro 1.168,50 per compensi professionali relativi alla fase sommaria ed in euro 2.695,50 per compensi professionali relativi alla presente fase di merito, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Pasquale VERBARO;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1 liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 11 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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