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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1116 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indebito assistenziale,
TRA
, elettivamente domiciliata in Sant'Agata de' Goti (BN), Frazione Bagnoli n. 148, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Gaetano Piccoli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Emilia Conrotto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Benevento, via Foschini 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/03/2024 la ricorrente, premesso che con comunicazione datata
21/06/2023 l' le aveva comunicato la sussistenza di un indebito pari a € 8.757,26 a titolo di ratei CP_1 di pensione di invalidità indebitamente percepiti per il periodo dall'1/01/2018 all'1/03/2022, in quanto aveva omesso di comunicare i redditi relativi all'anno 2018, e contestualmente le aveva comunicato la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 35, co. 10 bis, del d.l. 207/2008, conv. dalla l. 14/2009, ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 sentire “Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di euro 8.757,26, avanzata dall' nei confronti della sig.ra per l'effetto accertare e CP_1 Parte_1 dichiarare l'irrepetibilità della somma di euro 8.757,26 erogata dall' in favore della ricorrente CP_1 nel periodo dal 01/01/2018 al 01/03/2022, o per il diverso periodo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
A sostegno della domanda, ha esposto che aveva omesso di dichiarare i propri redditi all' in CP_1 totale buona fede, facendo legittimo affidamento sulla circostanza che la sua situazione reddituale non era mutata rispetto a quanto comunicato in occasione del riconoscimento del beneficio assistenziale, infatti non aveva percepito, neanche nel periodo successivo, alcun reddito oltre alla pensione di invalidità. Ha, in ogni caso, dedotto che l'indebito assistenziale per mancanza del
1 requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, in presenza di una condizione di buona fede dell'accipiens. Infatti, i suoi dati reddituali erano pienamente conoscibili da parte dell' . CP_1
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
L' ha, in particolare, dedotto che l'ipotesi regolata dal d.l. 207/2008, art. 35, co. 10 bis, CP_1 prescinde dall'elemento soggettivo, in quanto la stessa legge prevede la revoca e il conseguente obbligo di ripetizione al solo verificarsi della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali. Nella fattispecie, peraltro, la pensionata era stata ripetutamente invitata a comunicare i propri dati reddituali, e preavvertita che in mancanza la prestazione sarebbe stata sospesa.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente è stata titolare dapprima di pensione di inabilità, e poi di assegno mensile di assistenza, dal maggio 2016 al marzo 2022, quando veniva accertato il venir meno del requisito sanitario con apposito verbale dalla Commissione medica preposta.
Con raccomandata del 21/06/2023 l' ha inviato alla ricorrente: una prima comunicazione, con CP_1 cui l'ha informata che in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2018, 2019, 2021, 2022 era stata disposta la revoca definitiva della prestazione assistenziale a lei in godimento, evidenziando che la mancata comunicazione della situazione reddituale aveva comportato l'invio del preavviso di sospensione e la successiva sospensione della prestazione;
una seconda comunicazione, con cui l'ha informata che nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non era pervenuta entro il termine previsto;
pertanto, l' era tenuto alla revoca definitiva della prestazione ai sensi CP_1 dell'art. 35, co. 10 bis, d.l. 217 (recte, 207) del 2008, conv in l. 14/2009, con conseguente formazione di un indebito per € 8.757,26 relativamente al periodo da gennaio 2018 a marzo 2022.
Come si evince dal tenore letterale della comunicazione, e come confermano le difese dell' , la CP_1 revoca, per l'anno 2018 e seguenti, scaturisce esclusivamente dalla mancata comunicazione dei dati reddituali, quale misura sanzionatoria per l'inadempimento.
Giova a questo punto delineare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 del d.l. 30/12/2008, n. 207, conv. dalla l. 27/02/2009, n. 14, sanciva, al comma 8, che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”; i successivi commi 11, 12 e 13 prevedevano, a carico dei soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito, un obbligo generalizzato di comunicazione all' dei CP_1 dati reddituali, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, a pena di sospensione della prestazione.
Il d.l. 01/07/2009, n. 78, art. 15, ha abrogato i suddetti tre commi e previsto, invece, che “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
2 Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli CP_1 altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”.
Infine, l'art. 13 del d.l. 31/05/2010, n. 78, conv. dalla l. 30/07/2010, n. 122, ha operato in una duplice direzione. Per un verso, ha istituito, presso l' , il «Casellario dell'Assistenza», “per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; il Casellario “costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati” (comma 2). Per altro verso, è intervenuto sull'art. 35 del d.l. 207/2008, modificandone il comma 8 e aggiungendo, dopo il comma 10, un comma 10 bis.
Per effetto di quest'ultima novella, l'art. 35, co. 8 recita, attualmente: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Il comma 10 bis prevede, invece, quanto segue: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La disposizione richiamata pone dunque un espresso obbligo, in capo ai titolari di prestazioni collegate al reddito, di comunicare la situazione reddituale incidente sulle prestazioni medesime;
obbligo che viene assolto tramite la dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria (mod. 730 o Unico) o, in mancanza, mediante comunicazione diretta all' , con le modalità e CP_1 tempistiche da esso stabilite.
3 Stando al tenore letterale della norma, l'obbligo di dichiarazione diretta all' sussiste dunque CP_1 esclusivamente in capo ai soggetti i quali, cumulativamente, a) nel corso del periodo di riferimento abbiano conseguito redditi suscettibili di incidere sul diritto o sulla misura della prestazione
(“situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”) e b) non comunichino tali redditi al fisco attraverso i modelli 730 o Unico, perché esonerati dall'obbligo, ovvero non li comunichino integralmente (in quanto, ad esempio, siano stati titolari di redditi non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi, quali quelli assoggettati ad imposta sostitutiva).
Viceversa, nessun onere è posto in capo ai soggetti i quali, pur non avendo presentato la dichiarazione dei redditi al fisco, non abbiano conseguito redditi, non già noti all' , influenti sulla prestazione. CP_1
Questa è – peraltro – l'interpretazione accolta dallo stesso nella propria circolare n. 195 del 30
CP_1 novembre 2015, ove si legge: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei
CP_1 familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall'
CP_1 in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati). […] nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto
CP_1
e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei CP_1
Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione CP_1 reddituale all' . Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite CP_1 una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve”.
Del resto, va rilevato, sotto il profilo della ratio legis, che le successive novelle si sono univocamente mosse nel senso di una sempre maggiore semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di un alleggerimento degli oneri burocratici (tramite, dapprima, la rimozione dell'obbligo generalizzato di comunicazione dei redditi e, successivamente, con la previsione di sistemi di accentramento e scambio delle informazioni rilevati fra le amministrazioni coinvolte).
Sul punto, si richiama ulteriormente la circolare n. 195/2015, che nel commentare il nuovo comma
10 bis dell'art. 35, d.l. 207/2008, sottolinea che “Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria CP_1 situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. […] Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.
Questo passaggio si rende possibile, in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o
UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti. A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l'assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni
4 conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati), ovvero confermano CP_1 il dato reddituale dell'anno precedente”.
Ebbene, nella fattispecie l' ha contestato alla pensionata solo la mancata comunicazione della CP_1 situazione reddituale, senza nemmeno prospettare che la stessa avesse omesso tale comunicazione in presenza della condizione che, a norma di legge, determina l'insorgere dell'obbligo, ovvero la titolarità di redditi rilevanti – perché suscettibili di incidere sulla prestazione – e non già noti all' , né comunicati all'amministrazione finanziaria. CP_1
Tanto meno l' ha prospettato un superamento delle soglie reddituali per beneficiare della CP_1 prestazione.
Inoltre, l'art. 35, co. 10 bis, d.l. 207/2008 non consente di procedere senz'altro alla revoca della prestazione e al recupero dei ratei. Al contrario, esso prescrive che l' proceda dapprima alla CP_1 sospensione della prestazione, con contestuale contestazione della mancata presentazione della comunicazione, sì da consentire al beneficiario di provvedere nel termine di sessanta giorni. Soltanto nel caso in cui il titolare non effettui la comunicazione nemmeno entro quest'ultimo termine l' CP_1
è legittimato a revocare la prestazione e a recuperare le somme erogate.
Nel caso in esame, non vi è alcuna prova che l' abbia operato conformemente alla norma. CP_1
Non vi è, infatti, alcuna prova che i solleciti versati in atti per gli anni 2017-2018-2019, con l'avvertimento che “Se non ci invia la comunicazione richiesta le sospenderemo - e poi le revocheremo in via definitiva - la prestazione o le prestazioni collegate al reddito di cui è titolare”, siano mai pervenute nella sfera di conoscenza della destinataria;
né vi è prova che la prestazione sia stata effettivamente sospesa.
Il ricorso va conseguentemente accolto, non potendosi ritenere legittima l'azione di recupero intrapresa dall' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, nella misura minima CP_1 tenuto conto dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza del diritto dell' di ripetere l'importo di CP_1
€ 8.757,26 di cui alla comunicazione di rideterminazione della prestazione n. 044-510507782605
Cat. INVCIV del 21/06/2023;
2) condanna l' al pagamento delle spese, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Piccoli.
Benevento, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1116 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indebito assistenziale,
TRA
, elettivamente domiciliata in Sant'Agata de' Goti (BN), Frazione Bagnoli n. 148, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Gaetano Piccoli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Emilia Conrotto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Benevento, via Foschini 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/03/2024 la ricorrente, premesso che con comunicazione datata
21/06/2023 l' le aveva comunicato la sussistenza di un indebito pari a € 8.757,26 a titolo di ratei CP_1 di pensione di invalidità indebitamente percepiti per il periodo dall'1/01/2018 all'1/03/2022, in quanto aveva omesso di comunicare i redditi relativi all'anno 2018, e contestualmente le aveva comunicato la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 35, co. 10 bis, del d.l. 207/2008, conv. dalla l. 14/2009, ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 sentire “Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di euro 8.757,26, avanzata dall' nei confronti della sig.ra per l'effetto accertare e CP_1 Parte_1 dichiarare l'irrepetibilità della somma di euro 8.757,26 erogata dall' in favore della ricorrente CP_1 nel periodo dal 01/01/2018 al 01/03/2022, o per il diverso periodo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
A sostegno della domanda, ha esposto che aveva omesso di dichiarare i propri redditi all' in CP_1 totale buona fede, facendo legittimo affidamento sulla circostanza che la sua situazione reddituale non era mutata rispetto a quanto comunicato in occasione del riconoscimento del beneficio assistenziale, infatti non aveva percepito, neanche nel periodo successivo, alcun reddito oltre alla pensione di invalidità. Ha, in ogni caso, dedotto che l'indebito assistenziale per mancanza del
1 requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, in presenza di una condizione di buona fede dell'accipiens. Infatti, i suoi dati reddituali erano pienamente conoscibili da parte dell' . CP_1
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
L' ha, in particolare, dedotto che l'ipotesi regolata dal d.l. 207/2008, art. 35, co. 10 bis, CP_1 prescinde dall'elemento soggettivo, in quanto la stessa legge prevede la revoca e il conseguente obbligo di ripetizione al solo verificarsi della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali. Nella fattispecie, peraltro, la pensionata era stata ripetutamente invitata a comunicare i propri dati reddituali, e preavvertita che in mancanza la prestazione sarebbe stata sospesa.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La ricorrente è stata titolare dapprima di pensione di inabilità, e poi di assegno mensile di assistenza, dal maggio 2016 al marzo 2022, quando veniva accertato il venir meno del requisito sanitario con apposito verbale dalla Commissione medica preposta.
Con raccomandata del 21/06/2023 l' ha inviato alla ricorrente: una prima comunicazione, con CP_1 cui l'ha informata che in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2018, 2019, 2021, 2022 era stata disposta la revoca definitiva della prestazione assistenziale a lei in godimento, evidenziando che la mancata comunicazione della situazione reddituale aveva comportato l'invio del preavviso di sospensione e la successiva sospensione della prestazione;
una seconda comunicazione, con cui l'ha informata che nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non era pervenuta entro il termine previsto;
pertanto, l' era tenuto alla revoca definitiva della prestazione ai sensi CP_1 dell'art. 35, co. 10 bis, d.l. 217 (recte, 207) del 2008, conv in l. 14/2009, con conseguente formazione di un indebito per € 8.757,26 relativamente al periodo da gennaio 2018 a marzo 2022.
Come si evince dal tenore letterale della comunicazione, e come confermano le difese dell' , la CP_1 revoca, per l'anno 2018 e seguenti, scaturisce esclusivamente dalla mancata comunicazione dei dati reddituali, quale misura sanzionatoria per l'inadempimento.
Giova a questo punto delineare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 del d.l. 30/12/2008, n. 207, conv. dalla l. 27/02/2009, n. 14, sanciva, al comma 8, che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”; i successivi commi 11, 12 e 13 prevedevano, a carico dei soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito, un obbligo generalizzato di comunicazione all' dei CP_1 dati reddituali, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, a pena di sospensione della prestazione.
Il d.l. 01/07/2009, n. 78, art. 15, ha abrogato i suddetti tre commi e previsto, invece, che “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
2 Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli CP_1 altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”.
Infine, l'art. 13 del d.l. 31/05/2010, n. 78, conv. dalla l. 30/07/2010, n. 122, ha operato in una duplice direzione. Per un verso, ha istituito, presso l' , il «Casellario dell'Assistenza», “per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; il Casellario “costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati” (comma 2). Per altro verso, è intervenuto sull'art. 35 del d.l. 207/2008, modificandone il comma 8 e aggiungendo, dopo il comma 10, un comma 10 bis.
Per effetto di quest'ultima novella, l'art. 35, co. 8 recita, attualmente: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Il comma 10 bis prevede, invece, quanto segue: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La disposizione richiamata pone dunque un espresso obbligo, in capo ai titolari di prestazioni collegate al reddito, di comunicare la situazione reddituale incidente sulle prestazioni medesime;
obbligo che viene assolto tramite la dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria (mod. 730 o Unico) o, in mancanza, mediante comunicazione diretta all' , con le modalità e CP_1 tempistiche da esso stabilite.
3 Stando al tenore letterale della norma, l'obbligo di dichiarazione diretta all' sussiste dunque CP_1 esclusivamente in capo ai soggetti i quali, cumulativamente, a) nel corso del periodo di riferimento abbiano conseguito redditi suscettibili di incidere sul diritto o sulla misura della prestazione
(“situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”) e b) non comunichino tali redditi al fisco attraverso i modelli 730 o Unico, perché esonerati dall'obbligo, ovvero non li comunichino integralmente (in quanto, ad esempio, siano stati titolari di redditi non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi, quali quelli assoggettati ad imposta sostitutiva).
Viceversa, nessun onere è posto in capo ai soggetti i quali, pur non avendo presentato la dichiarazione dei redditi al fisco, non abbiano conseguito redditi, non già noti all' , influenti sulla prestazione. CP_1
Questa è – peraltro – l'interpretazione accolta dallo stesso nella propria circolare n. 195 del 30
CP_1 novembre 2015, ove si legge: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei
CP_1 familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall'
CP_1 in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati). […] nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto
CP_1
e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei CP_1
Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione CP_1 reddituale all' . Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite CP_1 una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve”.
Del resto, va rilevato, sotto il profilo della ratio legis, che le successive novelle si sono univocamente mosse nel senso di una sempre maggiore semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di un alleggerimento degli oneri burocratici (tramite, dapprima, la rimozione dell'obbligo generalizzato di comunicazione dei redditi e, successivamente, con la previsione di sistemi di accentramento e scambio delle informazioni rilevati fra le amministrazioni coinvolte).
Sul punto, si richiama ulteriormente la circolare n. 195/2015, che nel commentare il nuovo comma
10 bis dell'art. 35, d.l. 207/2008, sottolinea che “Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria CP_1 situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. […] Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.
Questo passaggio si rende possibile, in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o
UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti. A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l'assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni
4 conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati), ovvero confermano CP_1 il dato reddituale dell'anno precedente”.
Ebbene, nella fattispecie l' ha contestato alla pensionata solo la mancata comunicazione della CP_1 situazione reddituale, senza nemmeno prospettare che la stessa avesse omesso tale comunicazione in presenza della condizione che, a norma di legge, determina l'insorgere dell'obbligo, ovvero la titolarità di redditi rilevanti – perché suscettibili di incidere sulla prestazione – e non già noti all' , né comunicati all'amministrazione finanziaria. CP_1
Tanto meno l' ha prospettato un superamento delle soglie reddituali per beneficiare della CP_1 prestazione.
Inoltre, l'art. 35, co. 10 bis, d.l. 207/2008 non consente di procedere senz'altro alla revoca della prestazione e al recupero dei ratei. Al contrario, esso prescrive che l' proceda dapprima alla CP_1 sospensione della prestazione, con contestuale contestazione della mancata presentazione della comunicazione, sì da consentire al beneficiario di provvedere nel termine di sessanta giorni. Soltanto nel caso in cui il titolare non effettui la comunicazione nemmeno entro quest'ultimo termine l' CP_1
è legittimato a revocare la prestazione e a recuperare le somme erogate.
Nel caso in esame, non vi è alcuna prova che l' abbia operato conformemente alla norma. CP_1
Non vi è, infatti, alcuna prova che i solleciti versati in atti per gli anni 2017-2018-2019, con l'avvertimento che “Se non ci invia la comunicazione richiesta le sospenderemo - e poi le revocheremo in via definitiva - la prestazione o le prestazioni collegate al reddito di cui è titolare”, siano mai pervenute nella sfera di conoscenza della destinataria;
né vi è prova che la prestazione sia stata effettivamente sospesa.
Il ricorso va conseguentemente accolto, non potendosi ritenere legittima l'azione di recupero intrapresa dall' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, nella misura minima CP_1 tenuto conto dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza del diritto dell' di ripetere l'importo di CP_1
€ 8.757,26 di cui alla comunicazione di rideterminazione della prestazione n. 044-510507782605
Cat. INVCIV del 21/06/2023;
2) condanna l' al pagamento delle spese, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Piccoli.
Benevento, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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