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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1736/2021 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere;
-ricorrente -
, in persona del legale Parte_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Allocca;
- resistente-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.03.2021 il ricorrente indicato in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale, esponendo:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, dal 04.04.17 al 13.06.19, alle dipendenze della resistente società, presso i locali siti in Casagiove, mediante la stipula di un contratto a tempo parziale orizzontale da 15 ore settimanali;
- di aver svolto mansioni di barista di cui al V livello CCNL Turismo – Pubblici Esercizi e non VII livello, come erroneamente inquadrato, occupandosi nello specifico, di raccogliere le ordinazioni, preparare caffè e cappuccini, di servire alla clientela i cibi e le bevande ordinate sia ai tavoli che al bancone, oltre che della cassa, sbarazzare i tavoli alla fine delle consumazioni;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica (con un giorno di riposo compensativo infrasettimanale, non retribuito), secondo tre diversi turni lavorativi, a settimane alterne, nello specifico: dalle 05.00 alle 13.00 oppure dalle 14.00 alle 22.00 oppure dalle 22.00 alle 06.00, lavorando per complessive 208 ore mensili, nonostante inquadrato a tempo parziale;
- di esser stato sottoposto, per tutto il rapporto di lavoro, al potere direttivo e disciplinare del responsabile del bar, sig. dal quale doveva esser Parte_2 preventivamente autorizzato per eventuali assenze;
- di aver percepito, per il lavoro svolto, una retribuzione fissa e continuativa corrispondente a quanto indicato in busta paga;
- di non aver percepito alcunché a titolo di 13^ e 14^ mensilità, né di aver ricevuto nulla a titolo di T.F.R.;
- di aver goduto di un periodo di ferie pari ad 1 settimana, retribuita in proporzione, non percependo, alcunché, a titolo di indennità sostitutiva per il mancato godimento dei restanti giorni di ferie;
- di non aver ricevuto la retribuzione per il lavoro prestato oltre l'orario indicato nel contratto;
- di aver rassegnato, in data 12.06.19, le proprie dimissioni per giusta causa. Tanto premesso, concludeva, chiedendo, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la condanna della resistente al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di euro 48.952,87 di cui euro 951,31 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
vinte le spese con distrazione. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, Parte_2 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda, attesa l'avvenuta cancellazione della società resistente dal registro delle imprese in data il 09.02.2021 (antecedente al deposito e notifica del ricorso); eccepiva, sempre preliminarmente, la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 c.p.c. nonché l'inammissibilità dei mezzi istruttori per violazione degli articoli 230 e 244 c.p.c. Nel merito, deduceva, l'assoluta infondatezza del ricorso rilevando che il aveva svolto la propria Pt_1 attività lavorativa senza mai superare il monte ore (15 settimanali) di cui al contratto intercorso disimpegnando le mansioni relative al proprio inquadramento, per le quali veniva regolarmente remunerato in contanti. Chiedeva, infine, il risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avendo il ricorrente, a suo dire, agito nella consapevolezza di richiedere le differenze retributive ad una società già inesistente al momento del deposito del ricorso. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente, occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 22.03.2021, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 10.04.23, poi rinviata d'ufficio al 9.10.2023 in modalità cartolare. All'esito della predetta udienza la causa veniva rinviata nuovamente e più volte, finchè, in seguito al trasferimento del Giudice, veniva riassegnata sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO – QUESTIONI PRELIMINARI Tenuto conto della particolare vicenda processuale oggetto di causa, occorre soffermarsi dapprima sulla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, tenuto conto dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in epoca precedente l'instaurazione del giudizio. L'eccezione è fondata. Risulta dalla visura camerale in atti che la società resistente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 9.02.21, dunque, ben prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (22.03.21). Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese prima del deposito del ricorso, qui pacificamente avvenuta, come si è appena visto, sono stati chiariti in relazione alla normativa societaria attualmente vigente, sia per le società di persone che per le società di capitali, da un celebre intervento nomofilattico delle SS.UU. n. 6070/13. Tale pronuncia ha, tra l'altro, affermato che, dopo la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/03 “la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti”; dalla cancellazione, per la tutela del creditore, deriva altresì un fenomeno di tipo successorio, ma questo non toglie, anzi conferma che il soggetto sociale si è estinto: “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”. L'estinzione della società la priva, ovviamente, pure della capacità di stare in giudizio. Anche questo è stato espressamente riconosciuto dalle Sezioni Unite, che lo hanno rimarcato in un'ulteriore massima: “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 L. Fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso”. E ciò, per quanto qui interessa, significa che, essendosi la società estinta prima del deposito del ricorso introduttivo, e avendo pertanto perso la capacità di stare in giudizio, esso avrebbe dovuto essere proposto (solo) verso i soci - rectius, ex soci - della società estinta (cfr. in tal senso Cass. n. 11046/19). Nel caso in esame, invece, come già si è evidenziato, il ricorso è stato proposto, nei confronti della società, ovvero di un soggetto inesistente perché estinto. Tale inesistenza si riflette, sine dubio, sulla possibilità di coltivare il giudizio, anche nel senso, per la sua radicalità, di doversi negare ogni spazio di ratifica agli ex soci, dal momento che il ricorso è stato proposto verso un soggetto inesistente, e dunque in modo del tutto privo di effetti giuridici, inclusa la possibilità di godere di ratifica. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. CONDANNA EX ART. 96 C.P.C. Tanto premesso in via generale è evidente che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da è inammissibile, in quanto proposta da soggetto Parte_2 diverso dal convenuto. Essa, peraltro, è anche infondata, considerato che non vi è prova alcuna della conoscenza, da parte del ricorrente, dell'avvenuta cancellazione della società prima del deposito del ricorso. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, atteso il carattere volontario della costituzione in giudizio dell'ex socio, privo di legittimazione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1736/2021 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere;
-ricorrente -
, in persona del legale Parte_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Allocca;
- resistente-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.03.2021 il ricorrente indicato in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale, esponendo:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, dal 04.04.17 al 13.06.19, alle dipendenze della resistente società, presso i locali siti in Casagiove, mediante la stipula di un contratto a tempo parziale orizzontale da 15 ore settimanali;
- di aver svolto mansioni di barista di cui al V livello CCNL Turismo – Pubblici Esercizi e non VII livello, come erroneamente inquadrato, occupandosi nello specifico, di raccogliere le ordinazioni, preparare caffè e cappuccini, di servire alla clientela i cibi e le bevande ordinate sia ai tavoli che al bancone, oltre che della cassa, sbarazzare i tavoli alla fine delle consumazioni;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica (con un giorno di riposo compensativo infrasettimanale, non retribuito), secondo tre diversi turni lavorativi, a settimane alterne, nello specifico: dalle 05.00 alle 13.00 oppure dalle 14.00 alle 22.00 oppure dalle 22.00 alle 06.00, lavorando per complessive 208 ore mensili, nonostante inquadrato a tempo parziale;
- di esser stato sottoposto, per tutto il rapporto di lavoro, al potere direttivo e disciplinare del responsabile del bar, sig. dal quale doveva esser Parte_2 preventivamente autorizzato per eventuali assenze;
- di aver percepito, per il lavoro svolto, una retribuzione fissa e continuativa corrispondente a quanto indicato in busta paga;
- di non aver percepito alcunché a titolo di 13^ e 14^ mensilità, né di aver ricevuto nulla a titolo di T.F.R.;
- di aver goduto di un periodo di ferie pari ad 1 settimana, retribuita in proporzione, non percependo, alcunché, a titolo di indennità sostitutiva per il mancato godimento dei restanti giorni di ferie;
- di non aver ricevuto la retribuzione per il lavoro prestato oltre l'orario indicato nel contratto;
- di aver rassegnato, in data 12.06.19, le proprie dimissioni per giusta causa. Tanto premesso, concludeva, chiedendo, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la condanna della resistente al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di euro 48.952,87 di cui euro 951,31 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
vinte le spese con distrazione. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, Parte_2 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda, attesa l'avvenuta cancellazione della società resistente dal registro delle imprese in data il 09.02.2021 (antecedente al deposito e notifica del ricorso); eccepiva, sempre preliminarmente, la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 c.p.c. nonché l'inammissibilità dei mezzi istruttori per violazione degli articoli 230 e 244 c.p.c. Nel merito, deduceva, l'assoluta infondatezza del ricorso rilevando che il aveva svolto la propria Pt_1 attività lavorativa senza mai superare il monte ore (15 settimanali) di cui al contratto intercorso disimpegnando le mansioni relative al proprio inquadramento, per le quali veniva regolarmente remunerato in contanti. Chiedeva, infine, il risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avendo il ricorrente, a suo dire, agito nella consapevolezza di richiedere le differenze retributive ad una società già inesistente al momento del deposito del ricorso. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente, occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 22.03.2021, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 10.04.23, poi rinviata d'ufficio al 9.10.2023 in modalità cartolare. All'esito della predetta udienza la causa veniva rinviata nuovamente e più volte, finchè, in seguito al trasferimento del Giudice, veniva riassegnata sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO – QUESTIONI PRELIMINARI Tenuto conto della particolare vicenda processuale oggetto di causa, occorre soffermarsi dapprima sulla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, tenuto conto dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in epoca precedente l'instaurazione del giudizio. L'eccezione è fondata. Risulta dalla visura camerale in atti che la società resistente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 9.02.21, dunque, ben prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (22.03.21). Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese prima del deposito del ricorso, qui pacificamente avvenuta, come si è appena visto, sono stati chiariti in relazione alla normativa societaria attualmente vigente, sia per le società di persone che per le società di capitali, da un celebre intervento nomofilattico delle SS.UU. n. 6070/13. Tale pronuncia ha, tra l'altro, affermato che, dopo la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/03 “la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti”; dalla cancellazione, per la tutela del creditore, deriva altresì un fenomeno di tipo successorio, ma questo non toglie, anzi conferma che il soggetto sociale si è estinto: “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”. L'estinzione della società la priva, ovviamente, pure della capacità di stare in giudizio. Anche questo è stato espressamente riconosciuto dalle Sezioni Unite, che lo hanno rimarcato in un'ulteriore massima: “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 L. Fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso”. E ciò, per quanto qui interessa, significa che, essendosi la società estinta prima del deposito del ricorso introduttivo, e avendo pertanto perso la capacità di stare in giudizio, esso avrebbe dovuto essere proposto (solo) verso i soci - rectius, ex soci - della società estinta (cfr. in tal senso Cass. n. 11046/19). Nel caso in esame, invece, come già si è evidenziato, il ricorso è stato proposto, nei confronti della società, ovvero di un soggetto inesistente perché estinto. Tale inesistenza si riflette, sine dubio, sulla possibilità di coltivare il giudizio, anche nel senso, per la sua radicalità, di doversi negare ogni spazio di ratifica agli ex soci, dal momento che il ricorso è stato proposto verso un soggetto inesistente, e dunque in modo del tutto privo di effetti giuridici, inclusa la possibilità di godere di ratifica. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. CONDANNA EX ART. 96 C.P.C. Tanto premesso in via generale è evidente che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da è inammissibile, in quanto proposta da soggetto Parte_2 diverso dal convenuto. Essa, peraltro, è anche infondata, considerato che non vi è prova alcuna della conoscenza, da parte del ricorrente, dell'avvenuta cancellazione della società prima del deposito del ricorso. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, atteso il carattere volontario della costituzione in giudizio dell'ex socio, privo di legittimazione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli