Art. 9.
Hanno diritto ad esser collocati a riposo con pensione vitalizia in seguito a loro domanda o per qualsiasi altro motivo, gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza aventi 25 o piu' anni di servizio.
Hanno diritto ad esser collocati a riposo con pensione vitalizia in seguito a loro domanda o per qualsiasi altro motivo, gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza aventi 25 o piu' anni di servizio.