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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6419/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Chiana n. 48, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Pileggi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: opposizione ad atto di accertamento
Conclusioni di parte ricorrente: “… - dichiarare nullo, o comunque annullare l'atto di
accertamento in epigrafe e tutti i provvedimenti presupposti ed accertare la sua CP_1
illegittimità ed infondatezza. - In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
società ricorrente a titolo di contributi e sanzioni in relazione alla posizione della IG.ra
…”. Parte_2
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in
diritto, e non provata per le ragioni esposte, con condanna della Società opponente al
pagamento delle somme come riportate nelle diffide opposte, oltre accessori di legge. In
via di estremo subordine, salvo gravame, condannare la Società opponente alle somme che
risulteranno, comunque, dovute in corso di giudizio. Con condanna di controparte al
pagamento delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso atto di accertamento del 22.11.2021,
con cui l' ha comunicato alla società la sussistenza di debito per contribuzione e CP_1
somme aggiuntive, periodo giugno 2018/ottobre 2019, a seguito di verbale della Direzione
Territoriale del Lavoro del 4.9.2021, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'azione è ammissibile in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito
CP_ affermato dall' evidenziandosi che vi è diffida di pagamento da parte dell' in CP_1
ordine alle somme oggetto di giudizio.
Non è in contestazione tra le parti che la contribuzione chiesta e le somme aggiuntive sono relative alla posizione lavorativa di per il periodo giugno 2018/ottobre Parte_2
2019, assumendosi dalla parte resistente lo svolgimento di rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato tra la IG.ra e la società ricorrente. Parte_2
2 Il rapporto di lavoro subordinato è stato oggetto del procedimento n. 2662/2021 R.G.,
concluso con sentenza - passata in giudicato - del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro n.
421/2024, che ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_2
società affermando che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti non era stato provato.
La pronuncia indicata deve avere effetti anche nel presente procedimento sulla base del principio per cui la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ha anche una efficacia riflessa, quale affermazione oggettiva di verità, nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo qualora essi siano titolari di diritti dipendenti o comunque subordinati alla situazione definita in quel processo
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2137/2014; Cass. 21240/2018; Cass. 5411/2019; Cass. 5377/2023).
In tal senso, la sentenza n. 421/2024 costituisce affermazione oggettiva dell'insussistenza del rapporto di lavoro tra e la società ricorrente che non ammette una Parte_2
diversa affermazione nel presente procedimento e che ha effetti anche nei confronti
CP_ dell' titolare del credito per contribuzione omessa e somme aggiuntive in diretta conseguenzialità/dipendenza con l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato oggetto della sentenza 421/2024.
Si aggiunge che l'onere di provare la debenza delle somme oggetto dell'avviso di addebito
CP_ impugnato spettava all' [cfr. Corte Cost, ord. 111/2007: “Da un lato, non è
irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura
pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di
CP formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro , è rispettosa del diritto di
difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di
promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione
nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere
la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla
ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale)
3 assunta dalle parti nel giudizio di opposizione”, richiamata, tra le altre, da Cass. Sez. Lav.
11560/2017. Cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 10583/2017; Cass. Sez. Lav. 19469/2018] e che l'Istituto, nel caso in esame, non avrebbe comunque fornito la prova indicata relativa allo svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.
L'atto di accertamento, in merito, è generico, e tale genericità riverbera i suoi effetti anche in ordine alla prova per testi formulata dall'Istituto (l'audizione del funzionario verbalizzante, in disparte ulteriori considerazioni, deve considerarsi relativa alla mera conferma di quanto scritto nel verbale) ed alla richiesta di acquisizione documentale, che riguarda dichiarazioni incerte nel contenuto e nella provenienza.
La prova contraria in ordine alle circostanze indicate dalla parte ricorrente e con gli stessi testi non poteva disporsi poiché chiesta dall'Istituto in subordine rispetto alla contestazione ammissione della prova per testi chiesta da parte ricorrente e, comunque, senza indicazione di testi diversi dal funzionario verbalizzante.
Deve anche evidenziarsi che è stata depositata copia delle dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento n. 2662/2021 R.G. [che sono pienamente valutabili quale prova atipica
(cfr. tra le tante Cass. 11555/2013)] che non hanno dato conferma del rapporto di lavoro subordinato oggetto di giudizio.
La domanda deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma chiesta con l'atto di accertamento oggetto di giudizio.
In ordine alle spese di lite, occorre rilevare che la parte ricorrente non formule istanze in merito e, tuttavia, si ritiene di fare applicazione del principio per cui: “In difetto di una
esplicita dichiarazione di volontà, della parte risultata vittoriosa, diretta a rinunciarvi, la
condanna alle spese del soccombente, in quanto pronuncia conseguenziale ed accessoria,
può essere emessa dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente da una specifica
richiesta della parte predetta” (Cass. 5174/1997), comprendendo nella liquidazione delle spese anche il rimborso forfettario previsto dall'art. 2 D.M. 55/2014, atteso che tale voce,
4 per quanto non risulti espressamente chiesta dal difensore, è un credito che consegue per legge, sicché spetta automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di domanda (cfr. tra le altre Cass. 25351/2011).
Ciò posto, le ragioni della decisione, basate su giudicato reso in altro procedimento e su documentazione non riferibile direttamente alla parte resistente, determinano la compensazione delle spese di lite nella misura dei 3/4. Per il restante 1/4 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'atto di
CP_ accertamento del 22.11.2021 oggetto di giudizio;
CP_ compensa le spese di lite nella misura di 3/4 e condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, del restante 1/4 delle spese di lite, che si liquida in €. 10,75 per esborsi ed
€. 700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 5.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6419/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Chiana n. 48, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Pileggi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: opposizione ad atto di accertamento
Conclusioni di parte ricorrente: “… - dichiarare nullo, o comunque annullare l'atto di
accertamento in epigrafe e tutti i provvedimenti presupposti ed accertare la sua CP_1
illegittimità ed infondatezza. - In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
società ricorrente a titolo di contributi e sanzioni in relazione alla posizione della IG.ra
…”. Parte_2
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in
diritto, e non provata per le ragioni esposte, con condanna della Società opponente al
pagamento delle somme come riportate nelle diffide opposte, oltre accessori di legge. In
via di estremo subordine, salvo gravame, condannare la Società opponente alle somme che
risulteranno, comunque, dovute in corso di giudizio. Con condanna di controparte al
pagamento delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso atto di accertamento del 22.11.2021,
con cui l' ha comunicato alla società la sussistenza di debito per contribuzione e CP_1
somme aggiuntive, periodo giugno 2018/ottobre 2019, a seguito di verbale della Direzione
Territoriale del Lavoro del 4.9.2021, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'azione è ammissibile in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito
CP_ affermato dall' evidenziandosi che vi è diffida di pagamento da parte dell' in CP_1
ordine alle somme oggetto di giudizio.
Non è in contestazione tra le parti che la contribuzione chiesta e le somme aggiuntive sono relative alla posizione lavorativa di per il periodo giugno 2018/ottobre Parte_2
2019, assumendosi dalla parte resistente lo svolgimento di rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato tra la IG.ra e la società ricorrente. Parte_2
2 Il rapporto di lavoro subordinato è stato oggetto del procedimento n. 2662/2021 R.G.,
concluso con sentenza - passata in giudicato - del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro n.
421/2024, che ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_2
società affermando che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti non era stato provato.
La pronuncia indicata deve avere effetti anche nel presente procedimento sulla base del principio per cui la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ha anche una efficacia riflessa, quale affermazione oggettiva di verità, nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo qualora essi siano titolari di diritti dipendenti o comunque subordinati alla situazione definita in quel processo
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2137/2014; Cass. 21240/2018; Cass. 5411/2019; Cass. 5377/2023).
In tal senso, la sentenza n. 421/2024 costituisce affermazione oggettiva dell'insussistenza del rapporto di lavoro tra e la società ricorrente che non ammette una Parte_2
diversa affermazione nel presente procedimento e che ha effetti anche nei confronti
CP_ dell' titolare del credito per contribuzione omessa e somme aggiuntive in diretta conseguenzialità/dipendenza con l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato oggetto della sentenza 421/2024.
Si aggiunge che l'onere di provare la debenza delle somme oggetto dell'avviso di addebito
CP_ impugnato spettava all' [cfr. Corte Cost, ord. 111/2007: “Da un lato, non è
irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura
pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di
CP formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro , è rispettosa del diritto di
difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di
promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione
nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere
la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla
ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale)
3 assunta dalle parti nel giudizio di opposizione”, richiamata, tra le altre, da Cass. Sez. Lav.
11560/2017. Cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 10583/2017; Cass. Sez. Lav. 19469/2018] e che l'Istituto, nel caso in esame, non avrebbe comunque fornito la prova indicata relativa allo svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.
L'atto di accertamento, in merito, è generico, e tale genericità riverbera i suoi effetti anche in ordine alla prova per testi formulata dall'Istituto (l'audizione del funzionario verbalizzante, in disparte ulteriori considerazioni, deve considerarsi relativa alla mera conferma di quanto scritto nel verbale) ed alla richiesta di acquisizione documentale, che riguarda dichiarazioni incerte nel contenuto e nella provenienza.
La prova contraria in ordine alle circostanze indicate dalla parte ricorrente e con gli stessi testi non poteva disporsi poiché chiesta dall'Istituto in subordine rispetto alla contestazione ammissione della prova per testi chiesta da parte ricorrente e, comunque, senza indicazione di testi diversi dal funzionario verbalizzante.
Deve anche evidenziarsi che è stata depositata copia delle dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento n. 2662/2021 R.G. [che sono pienamente valutabili quale prova atipica
(cfr. tra le tante Cass. 11555/2013)] che non hanno dato conferma del rapporto di lavoro subordinato oggetto di giudizio.
La domanda deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma chiesta con l'atto di accertamento oggetto di giudizio.
In ordine alle spese di lite, occorre rilevare che la parte ricorrente non formule istanze in merito e, tuttavia, si ritiene di fare applicazione del principio per cui: “In difetto di una
esplicita dichiarazione di volontà, della parte risultata vittoriosa, diretta a rinunciarvi, la
condanna alle spese del soccombente, in quanto pronuncia conseguenziale ed accessoria,
può essere emessa dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente da una specifica
richiesta della parte predetta” (Cass. 5174/1997), comprendendo nella liquidazione delle spese anche il rimborso forfettario previsto dall'art. 2 D.M. 55/2014, atteso che tale voce,
4 per quanto non risulti espressamente chiesta dal difensore, è un credito che consegue per legge, sicché spetta automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di domanda (cfr. tra le altre Cass. 25351/2011).
Ciò posto, le ragioni della decisione, basate su giudicato reso in altro procedimento e su documentazione non riferibile direttamente alla parte resistente, determinano la compensazione delle spese di lite nella misura dei 3/4. Per il restante 1/4 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'atto di
CP_ accertamento del 22.11.2021 oggetto di giudizio;
CP_ compensa le spese di lite nella misura di 3/4 e condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, del restante 1/4 delle spese di lite, che si liquida in €. 10,75 per esborsi ed
€. 700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 5.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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