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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.5124 dell'anno 2023 RG
TRA
Avv. SASSANELLI M Parte_1
ricorrente
E
CP_1
resistente
conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta di essere inquadrata nel parametro 129 con qualifica di CP_2 collaboratore di esercizio, affermava di aver svolto dal 1.1.2011 al 15.10.2019 le mansioni di verificatore titoli di viaggio e, mansioni rientranti nel superiore parametro 140 – operatore di esercizio. Deduceva che, a fronte dello svolgimento di tali mansioni, non gli era stato riconosciuto il trattamento retributivo per la mansione superiore svolta. Concludeva perché venisse affermato il diritto al riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente espletate con inquadramento nel parametro 140 e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire. Rimaneva contumace giudizio la società resistente. Istruita con prove orali e documentali,la causa veniva decisa all'odierna udienza.
2. Va dichiarata la contumacia della società intimata che sebbene ritualmente evocata non si è costituita in giudizio.
3.1. Nel merito, è' ormai pacifico in giurisprudenza che nel caso di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla c.d. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori. Ne deriva che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore (cfr., Cass. n.12601/16, n.22067/20;
n.22364/19). La peculiare disciplina applicabile al rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario, infatti, è connaturata alla specialità dell'intera disciplina del rapporto per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici (cfr.
Cass. n. 9344/12; n.12119/02).
3.2. Né può sottacersi che la peculiarità di questa normativa è strettamente funzionale ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare – in modo regolare e con obiettività –
l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo (così Cass. n.
18660 del 2020, in motivazione). Tuttavia, tenuto conto dell'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e del graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, si è rimarcato come, nel caso di prolungata copertura del posto, questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore. La protrazione dell'incarico può inoltre essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica (cfr. Cass. n. 7702/03; n. 12796/18).
3.3. Alla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri non osta pertanto che, in difetto di provvedimento del direttore, la prova che la scelta sia stata effettuata tenendo presente l'idoneità del soggetto e la sicurezza del trasporto possa essere acquisita in altra maniera, sempre che venga accertato, attraverso vari elementi anche presuntivi, che quelle garanzie d'interesse pubblico, sottese ad un provvedimento all'uopo emesso, siano risultate ugualmente soddisfatte. Come correttamente osservato dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n.1117/20, tale consolidato orientamento non è sconfessato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 188 del 2020, secondo cui il legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il r.d. n. 148 del 1931, a testimonianza del fatto che si continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore (v. punto 5 della motivazione). Secondo la Corte: “È evidente, infatti, che il menzionato indirizzo della giurisprudenza di legittimità presuppone la piena operatività dell'art. 18 del r.d. cit. nei riguardi dei rapporti di lavoro degli autoferrotranvieri. Es. opina semplicemente che la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, ma è chiaro che tale affermazione postula necessariamente che il r.d. n. 148 cit. sia tutt'ora in vigore”.
2 3.4. Rimane in ogni caso indiscutibile che in caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore). Ne deriva l'ammissibilità del ricorso.
4.1. Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Anche nella presente controversia la valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento deve seguire il consueto procedimento logico – giuridico delineato a livello pretorio. Deve infatti ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore. L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr. Cass. n.1433/96, n.14621/99). In buona sostanza la
Cassazione ha ribadito che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. n.3859/06). E' proprio applicando tali stratificati principi giurisprudenziali al caso di specie, tenuto conto delle risultanze istruttorie, che deve evidenziarsi che sono emersi elementi tali da far ritenere le mansioni espletate dal ricorrente riconducibili nell'ambito della qualifica superiore a quella contrattuale.
4.2. Ciò detto, va rilevato l'inquadramento posseduto dal ricorrente e quello invocato in ricorso, rientrano nella 3^ Area Professionale (“Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”). Essi, inoltre, sono ricompresi nella “Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario”. La figura di Collaboratore di Esercizio riguarda i “lavoratori, che in possesso delle relative abilitazioni, svolgono mansioni di guida di mezzi per il trasporto di persone per i quali è richiesta la patente B ovvero patente di grado superiore senza certificato di abilitazione professionale. Svolgono, ove richiesto, attività accessorie e complementari quali manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, soccorso in linea, rimozione di auto private nonché quelle di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione e supporto alla clientela e versamento incassi”.
3 La figura dell'Operatore di esercizio, invece, riguarda “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”.
4.3. Dall'istruttoria è emerso che, nel periodo oggetto di giudizio, il ricorrente ha svolto le mansioni consistenti nella richiesta di esibizione di titoli di viaggio all'utenza, nell'identificazione degli utenti privi di regolari titoli di viaggio, nell'irrogazione e nella consegna di verbali di accertamento in danno dei trasgressori. L'espletamento di siffatti compiti costituisce è stato confermato dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti. In particolare, risulta il giuramento investito dell'attività di verificatore dei titoli di viaggio (cfr. doc. fasc.ric.). Tale giuramento era evidentemente propedeutico al potere di contestare e verbalizzare le infrazioni alle regole di polizia nei trasporti. Viene in rilievo anche l'ordine scritto (cfr. all. ricorso) di adibizione dell'istante allo svolgimento di mansioni di “verificatore titolo di viaggio”, dal 1.1.2011.
4.4. Ricostruito in fatto le mansioni effettivamente espletate dal ricorrente va evidenziato che la
Cassazione di recente, in caso perfettamente sovrapponibile al presente, ha riconosciuto l'inquadramento nel parametro 140. E difatti è stato osservato che: “nell'ambito della declaratoria professionale delle mansioni rivendicate i compiti di polizia amministrativa ai quali lo stesso era stato sempre adibito rappresentavano una delle possibili funzioni alternative alle quali poteva essere assegnato il dipendente che, inquadrato nella terza area professionale, rivendicava il profilo e parametro di operatore di esercizio. Va rilevato che per il profilo di collaboratore di esercizio, posseduto dal R., la guida di mezzi per il trasporto di persone e le attività di manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, di soccorso in linea, di rimozione di auto private si completa con la vendita e verifica di titoli di viaggio, l'informazione ed il supporto alla clientela ed il versamento incassi. Al contrario l'operatore di esercizio, che comprende il parametro 140 chiesto, vede sostanzialmente due tipologie di mansioni tra loro alternative. La guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone ed all'occorrenza la verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento di incassi da una parte. In alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. I compiti di polizia amministrativa sono tutt'altro che residuali e, pur connessi al realizzarsi della situazione concreta, tuttavia presuppongono l'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale e richiedono - per l'accertamento e la contestazione degli illeciti nei confronti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio (L.R. Puglia n. 18 del 2002, art. 32, comma 1) - che l'agente di trasporto sia abilitato nelle forme di legge. Esattamente queste le considerazioni che hanno determinato la Corte territoriale
a riconoscere al R., come già disposto dal Tribunale, l'appartenenza al profilo professionale rivendicato del suo parametro dibase. Nell'addivenire a tali conclusioni la Corte si è attenuta al percorso che è necessario per una corretta sussunzione delle mansioni svolte dal lavoratore. Ha ricostruito esattamente, per quanto detto, i tratti differenziali delle qualifiche esaminate come dettati dalla disciplina collettiva…” (cfr. Cass. n.29357/21).”.
4 4.5. Tanto premesso, occorre rilevare che come detto sopra, pur trovando applicazione l'art. 18 del r.d. n. 148 del 1931, nella specie è sufficiente il mero svolgimento in via di fatto di mansioni superiori rispetto all'inquadramento attribuito al dipendente. La progressiva attenuazione della specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, difatti, porta a ritenere che la protrazione dello svolgimento di fatto dell'incarico superiore per la durata intera del rapporto di lavoro, escluda la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto tramite concorso e dunque vi sono elementi concreti per poter ritenere dovuto l'inquadramento superiore anche in difetto di esplicito atto autorizzativo. Di conseguenza, va riconosciuto all'odierno istante il diritto all'inquadramento nel livello superiore richiesto a partire dal 1.1.2011 con conseguente riconoscimento delle relative differenze retributive spetteranno dal 1.1.2011 al 15.10.2019 (cfr. in termini sentenze nn.678 e 679/2023 della
Sezione confermate dalle sentenze della Corte d'appello di Bari nn.124 e 24/2024 prodotte in atti dall'istante ed i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp.att cpc).
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez.
II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e del valore e della serialità della controversia
(ricorrendo una pluralità di cause analoghe patrocinate dallo stesso difensore).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni altra istanza così provvede: dichiara la contumacia della società intimata;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento all'inquadramento nel parametro 140 con qualifica di operatore di esercizio nel periodo temporale 1.1.2011 – 15.10.2019, nei termini di cui in motivazione;
condanna la società al pagamento delle relative differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire con tale qualifica nel medesimo periodo temporale, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, come per legge, nei termini di cui in motivazione;
5 condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3700,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari 3.7.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.5124 dell'anno 2023 RG
TRA
Avv. SASSANELLI M Parte_1
ricorrente
E
CP_1
resistente
conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta di essere inquadrata nel parametro 129 con qualifica di CP_2 collaboratore di esercizio, affermava di aver svolto dal 1.1.2011 al 15.10.2019 le mansioni di verificatore titoli di viaggio e, mansioni rientranti nel superiore parametro 140 – operatore di esercizio. Deduceva che, a fronte dello svolgimento di tali mansioni, non gli era stato riconosciuto il trattamento retributivo per la mansione superiore svolta. Concludeva perché venisse affermato il diritto al riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente espletate con inquadramento nel parametro 140 e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire. Rimaneva contumace giudizio la società resistente. Istruita con prove orali e documentali,la causa veniva decisa all'odierna udienza.
2. Va dichiarata la contumacia della società intimata che sebbene ritualmente evocata non si è costituita in giudizio.
3.1. Nel merito, è' ormai pacifico in giurisprudenza che nel caso di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla c.d. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori. Ne deriva che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore (cfr., Cass. n.12601/16, n.22067/20;
n.22364/19). La peculiare disciplina applicabile al rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario, infatti, è connaturata alla specialità dell'intera disciplina del rapporto per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici (cfr.
Cass. n. 9344/12; n.12119/02).
3.2. Né può sottacersi che la peculiarità di questa normativa è strettamente funzionale ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare – in modo regolare e con obiettività –
l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo (così Cass. n.
18660 del 2020, in motivazione). Tuttavia, tenuto conto dell'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e del graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, si è rimarcato come, nel caso di prolungata copertura del posto, questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore. La protrazione dell'incarico può inoltre essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l'inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica (cfr. Cass. n. 7702/03; n. 12796/18).
3.3. Alla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri non osta pertanto che, in difetto di provvedimento del direttore, la prova che la scelta sia stata effettuata tenendo presente l'idoneità del soggetto e la sicurezza del trasporto possa essere acquisita in altra maniera, sempre che venga accertato, attraverso vari elementi anche presuntivi, che quelle garanzie d'interesse pubblico, sottese ad un provvedimento all'uopo emesso, siano risultate ugualmente soddisfatte. Come correttamente osservato dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n.1117/20, tale consolidato orientamento non è sconfessato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 188 del 2020, secondo cui il legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il r.d. n. 148 del 1931, a testimonianza del fatto che si continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore (v. punto 5 della motivazione). Secondo la Corte: “È evidente, infatti, che il menzionato indirizzo della giurisprudenza di legittimità presuppone la piena operatività dell'art. 18 del r.d. cit. nei riguardi dei rapporti di lavoro degli autoferrotranvieri. Es. opina semplicemente che la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, ma è chiaro che tale affermazione postula necessariamente che il r.d. n. 148 cit. sia tutt'ora in vigore”.
2 3.4. Rimane in ogni caso indiscutibile che in caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore). Ne deriva l'ammissibilità del ricorso.
4.1. Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Anche nella presente controversia la valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento deve seguire il consueto procedimento logico – giuridico delineato a livello pretorio. Deve infatti ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore. L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr. Cass. n.1433/96, n.14621/99). In buona sostanza la
Cassazione ha ribadito che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. n.3859/06). E' proprio applicando tali stratificati principi giurisprudenziali al caso di specie, tenuto conto delle risultanze istruttorie, che deve evidenziarsi che sono emersi elementi tali da far ritenere le mansioni espletate dal ricorrente riconducibili nell'ambito della qualifica superiore a quella contrattuale.
4.2. Ciò detto, va rilevato l'inquadramento posseduto dal ricorrente e quello invocato in ricorso, rientrano nella 3^ Area Professionale (“Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”). Essi, inoltre, sono ricompresi nella “Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario”. La figura di Collaboratore di Esercizio riguarda i “lavoratori, che in possesso delle relative abilitazioni, svolgono mansioni di guida di mezzi per il trasporto di persone per i quali è richiesta la patente B ovvero patente di grado superiore senza certificato di abilitazione professionale. Svolgono, ove richiesto, attività accessorie e complementari quali manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, soccorso in linea, rimozione di auto private nonché quelle di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione e supporto alla clientela e versamento incassi”.
3 La figura dell'Operatore di esercizio, invece, riguarda “Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”.
4.3. Dall'istruttoria è emerso che, nel periodo oggetto di giudizio, il ricorrente ha svolto le mansioni consistenti nella richiesta di esibizione di titoli di viaggio all'utenza, nell'identificazione degli utenti privi di regolari titoli di viaggio, nell'irrogazione e nella consegna di verbali di accertamento in danno dei trasgressori. L'espletamento di siffatti compiti costituisce è stato confermato dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti. In particolare, risulta il giuramento investito dell'attività di verificatore dei titoli di viaggio (cfr. doc. fasc.ric.). Tale giuramento era evidentemente propedeutico al potere di contestare e verbalizzare le infrazioni alle regole di polizia nei trasporti. Viene in rilievo anche l'ordine scritto (cfr. all. ricorso) di adibizione dell'istante allo svolgimento di mansioni di “verificatore titolo di viaggio”, dal 1.1.2011.
4.4. Ricostruito in fatto le mansioni effettivamente espletate dal ricorrente va evidenziato che la
Cassazione di recente, in caso perfettamente sovrapponibile al presente, ha riconosciuto l'inquadramento nel parametro 140. E difatti è stato osservato che: “nell'ambito della declaratoria professionale delle mansioni rivendicate i compiti di polizia amministrativa ai quali lo stesso era stato sempre adibito rappresentavano una delle possibili funzioni alternative alle quali poteva essere assegnato il dipendente che, inquadrato nella terza area professionale, rivendicava il profilo e parametro di operatore di esercizio. Va rilevato che per il profilo di collaboratore di esercizio, posseduto dal R., la guida di mezzi per il trasporto di persone e le attività di manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, di soccorso in linea, di rimozione di auto private si completa con la vendita e verifica di titoli di viaggio, l'informazione ed il supporto alla clientela ed il versamento incassi. Al contrario l'operatore di esercizio, che comprende il parametro 140 chiesto, vede sostanzialmente due tipologie di mansioni tra loro alternative. La guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone ed all'occorrenza la verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento di incassi da una parte. In alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. I compiti di polizia amministrativa sono tutt'altro che residuali e, pur connessi al realizzarsi della situazione concreta, tuttavia presuppongono l'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale e richiedono - per l'accertamento e la contestazione degli illeciti nei confronti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio (L.R. Puglia n. 18 del 2002, art. 32, comma 1) - che l'agente di trasporto sia abilitato nelle forme di legge. Esattamente queste le considerazioni che hanno determinato la Corte territoriale
a riconoscere al R., come già disposto dal Tribunale, l'appartenenza al profilo professionale rivendicato del suo parametro dibase. Nell'addivenire a tali conclusioni la Corte si è attenuta al percorso che è necessario per una corretta sussunzione delle mansioni svolte dal lavoratore. Ha ricostruito esattamente, per quanto detto, i tratti differenziali delle qualifiche esaminate come dettati dalla disciplina collettiva…” (cfr. Cass. n.29357/21).”.
4 4.5. Tanto premesso, occorre rilevare che come detto sopra, pur trovando applicazione l'art. 18 del r.d. n. 148 del 1931, nella specie è sufficiente il mero svolgimento in via di fatto di mansioni superiori rispetto all'inquadramento attribuito al dipendente. La progressiva attenuazione della specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, difatti, porta a ritenere che la protrazione dello svolgimento di fatto dell'incarico superiore per la durata intera del rapporto di lavoro, escluda la violazione dell'obbligo di provvedere alla copertura del posto tramite concorso e dunque vi sono elementi concreti per poter ritenere dovuto l'inquadramento superiore anche in difetto di esplicito atto autorizzativo. Di conseguenza, va riconosciuto all'odierno istante il diritto all'inquadramento nel livello superiore richiesto a partire dal 1.1.2011 con conseguente riconoscimento delle relative differenze retributive spetteranno dal 1.1.2011 al 15.10.2019 (cfr. in termini sentenze nn.678 e 679/2023 della
Sezione confermate dalle sentenze della Corte d'appello di Bari nn.124 e 24/2024 prodotte in atti dall'istante ed i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp.att cpc).
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez.
II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e del valore e della serialità della controversia
(ricorrendo una pluralità di cause analoghe patrocinate dallo stesso difensore).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni altra istanza così provvede: dichiara la contumacia della società intimata;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento all'inquadramento nel parametro 140 con qualifica di operatore di esercizio nel periodo temporale 1.1.2011 – 15.10.2019, nei termini di cui in motivazione;
condanna la società al pagamento delle relative differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire con tale qualifica nel medesimo periodo temporale, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria, come per legge, nei termini di cui in motivazione;
5 condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3700,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari 3.7.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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