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Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1297
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Legge 24 dicembre 1957, n. 1297
Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1297
Versione
29 gennaio 1958
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1958
Vedi fonte istituzionale
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