TRIB
Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 629/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Prima Civile
Il Giudice Federica Di Paolo, nella causa n. R.G. 629/2025 avente ad oggetto “Azione di reintegrazione nel possesso” ex artt.
1168 c.c. e 703 c.p.c. promossa da
, con l'avv. Jacopo Albenzio Parte_1
Ricorrente contro
, non costituito Controparte_1
Resistente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ritualmente depositato ha allegato che: Parte_1
- la ricorrente è comproprietaria degli immobili siti in Padova, Via Turazza n.25 e censiti al catasto fabbricati dello stesso Comune al Fg. 93, particella n. 58 sub 4, Fg. 93, particella n. 58 sub 5 e Fg.
93, particella n. 58 sub 6;
- gli immobili sopra descritti sono intestati a , per ¼ di piena proprietà in forza di Controparte_1
successione dal padre , deceduto il 25.08.1983 e deceduta Persona_1 Persona_2
15.03.1996; , per ¼ di piena proprietà in forza di successione dal padre Controparte_2 Per_1
, deceduto il 25.08.1983 e deceduta 15.3.1996; , per 1/8 di
[...] Persona_2 Controparte_3
piena proprietà in forza di successione dalla moglie deceduta il 04.11.2021; Persona_3
, per 1/8 di piena proprietà in forza di successione dalla madre Controparte_4 Persona_3
deceduta il 04.11.2021; per 1/8 di piena proprietà in forza di successione dalla Controparte_5
madre deceduta il 13.03.2023; infine la ricorrente per 1/8 di Persona_4 Parte_1
piena proprietà in forza di successione dalla madre deceduta il 13.03.2023; Persona_4
- tali immobili sono stati abitati, sin dalla morte della sig.ra dai figli Persona_2 CP_1
e , mentre le figlie e non hanno mai
[...] Controparte_2 Persona_3 Persona_4
usufruito di tale bene;
più recentemente la sig.ra ha trasferito la propria residenza Controparte_2
Pagina 1 in Albignasego, mentre il Sig. è l'unico soggetto che permane ivi residente come Controparte_1
da certificato anagrafico allegato;
- le chiavi di accesso all'immobile in comproprietà sono sempre state in possesso di tutte le parti comproprietarie, tanto è vero che la ricorrente possiede una copia delle chiavi del cancelletto di ingresso, della porta principale della abitazione e dell'ingresso retrostante;
- in data 21.06.2024 la ricorrente, unitamente all'amica si è recata presso Testimone_1
l'immobile di Via Turazza n. 25 per accedervi e, una volta giunta presso l'immobile, ha dovuto prendere atto della presenza di alcuni grossi lucchetti, dei quali non aveva e non ha le chiavi, per cui le risulta impedito l'accesso ad ogni ingresso;
- preso atto dell'impedimento, la ricorrente ha desistito dall'accedere all'immobile ed ha contattato il Sig. , il quale ha verbalmente rifiutato di consegnare copia delle chiavi del Controparte_1
lucchetto da egli stesso apposto;
- per tale ragione, nel mese di novembre 2024, la ricorrente si è rivolta al sottoscritto avvocato, il quale ha redatto ed inviato al Sig. ed alla Sig.ra apposita diffida Controparte_1 Controparte_2
alla consegna delle chiavi dei lucchetti;
tuttavia, tale richiesta è rimasta priva di qualsiasi riscontro;
- in tal modo, i Sig.ri trasformava il compossesso in possesso esclusivo e, per Controparte_1
l'effetto, negava alla comproprietaria di godere allo stesso modo dei beni ai sensi Parte_1 dell'art. 1102 c.c.
La ricorrente, deducendo che il comportamento del sig. costituisce spoglio nel proprio CP_1
possesso, acquisito dalla de cuius ai sensi dell'art. 1146 c.c., ha promosso azione di reintegrazione nel possesso, chiedendo l'immediata consegna delle chiavi dei lucchetti apposti agli ingressi del giardino dell'immobile sito in Padova via Turazza n. 25, nonché agli accessi dell'abitazione e a tutte le serrature di ingresso.
All'udienza dell'1.4.2025, il procuratore della ricorrente si è riportato in ricorso, esibendo prova della notifica;
si è altresì presentato , senza il ministero di un difensore, portando Controparte_1
con sé un mazzo di quattro chiavi per consegnarle alla controparte;
parte ricorrente ha comunque insistito nel ricorso e il Giudice si è riservato.
********
Il ricorso è infondato.
La tutela possessoria invocata ex artt. 1168 e 1170 c.c. presuppone la specifica deduzione di una situazione di possesso in capo al richiedente e, dunque, di una situazione di fatto corrispondente alle facoltà corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cfr. art. 1140 c.c.).
La situazione di possesso tutelata dall'ordinamento giuridico è infatti quella che si compone del potere di fatto sulla res (elemento oggettivo o corpus possessionis) e dell'intenzione di tenere la res
Pagina 2 come proprietario o titolare di altro diritto reale (elemento soggettivo o animus possidendi); il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto allegare e provare un potere di fatto sulla cosa, con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario.
La ricorrente non può limitarsi ad invocare la successione nel possesso della sua dante causa ex art. 1146 c.c., in assenza di alcuna specifica allegazione sul possesso in capo alla de cuius Per_4
deceduta il 13.3.2023; ed infatti, “l'operatività della successione nel possesso…
[...] presuppone l'esistenza in capo al de cuius del possesso della res, il quale, secondo la nozione fattane dall'art. 1140 c.c., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale” (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 14760 del 26.6.2007), il quale non è stato specificamente dedotto in ricorso.
La ricorrente si è limitata ad un generico riferimento al fatto che la de cuius avesse abitato nell'immobile oggetto di domanda, senza fornire alcun riferimento temporale di tale circostanza, né alcuna prova sul punto.
Esclusa l'operatività dell'istituto di cui all'art. 1146 c.c., deve poi escludersi sia stata allegata e dimostrata una situazione di possesso attuale in capo a , in quanto la ricorrente, a Parte_1 fronte dell'apertura della successione materna nel marzo 2023, ha soltanto allegato che “le chiavi di accesso all'immobile in comproprietà sono sempre state in possesso di tutte le parti comproprietarie, tant'è vero che la ricorrente possiede una copia delle chiavi del cancelletto
d'ingresso, della porta principale dell'abitazione e dell'ingresso retrostante”, ciò che non è affatto sufficiente, in difetto della deduzione di specifiche attività materiali, corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, a ritenere che la ricorrente avesse un rapporto materiale con la res.
La sussistenza di una situazione di possesso in capo alla ricorrente si ritiene altresì smentita dalla documentazione allegata al ricorso, se appena si considera che nella missiva di cui al doc. 8, il difensore della ricorrente si è richiamato al diritto reale di proprietà per la quota di 1/8 in capo alla stessa, senza far riferimento ad una pregressa situazione di possesso impedita dall'altrui condotta e rilevando esclusivamente che “la sig.ra , divenuta comproprietaria, ha tentato Parte_1
l'accesso all'immobile di Via Turazza n. 25, al fine di esercitare i propri diritti, prendere visione dell'immobile, anche al fine della possibile vendita, nonché della messa in sicurezza dello stesso e a scopi assicurativi. Tale tentativo di accesso è avvenuto, in più occasioni, nei mesi di giugno e luglio
2024; tuttavia, la mia assistita ne è stata impedita in relazione alla presenza di lucchetti che impediscono l'ingresso…”; dal tenore della diffida, risulta che la ricorrente abbia provato ad accedere all'immobile per la prima volta a giugno/luglio del 2024, trovando la situazione sopra descritta, che non può ritenersi una violazione della sua situazione di possesso.
Pagina 3
In definitiva, anche ai fini della sommaria cognizione che caratterizza la fase interdittale del giudizio possessorio, non vi sono elementi per affermare una situazione di possesso tutelabile, in capo a , sull'immobile oggetto di causa;
dalle allegazioni e dagli atti di causa non Parte_1
può infatti desumersi che la ricorrente abbia acquistato il possesso ex art. 1146 c.c., né che la stessa abbia esercitato il possesso successivamente all'apertura della successione materna, non essendo stato dedotto alcun elemento che induca a ritenere l'esercizio del potere di fatto sul bene, da parte della dante causa e dell'erede.
In difetto di allegazioni sufficientemente determinate sul punto, l'istruttoria a mezzo informatori non fornirebbe la prova di comportamenti materiali, idonei a rilevare la sussistenza di un potere di fatto sulla cosa.
Dovendosi escludere l'accertamento di una situazione di possesso in capo a parte ricorrente, resta assorbita ogni valutazione sugli atti compiuti dal resistente e sulla loro riconducibilità ad uno spoglio nel possesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto dei parametri di cui al DM
55/2014 aggiornati dal DM 147/2022 per i giudizi cautelari di valore indeterminabile e bassa complessità, in complessivi € 2.026,00 (€ 1.175,00 per la fase di studio ed € 851,00 per la fase introduttiva) per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in €
2.026,00 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Padova, 1 aprile 2025
Il Giudice
Federica Di Paolo
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Prima Civile
Il Giudice Federica Di Paolo, nella causa n. R.G. 629/2025 avente ad oggetto “Azione di reintegrazione nel possesso” ex artt.
1168 c.c. e 703 c.p.c. promossa da
, con l'avv. Jacopo Albenzio Parte_1
Ricorrente contro
, non costituito Controparte_1
Resistente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ritualmente depositato ha allegato che: Parte_1
- la ricorrente è comproprietaria degli immobili siti in Padova, Via Turazza n.25 e censiti al catasto fabbricati dello stesso Comune al Fg. 93, particella n. 58 sub 4, Fg. 93, particella n. 58 sub 5 e Fg.
93, particella n. 58 sub 6;
- gli immobili sopra descritti sono intestati a , per ¼ di piena proprietà in forza di Controparte_1
successione dal padre , deceduto il 25.08.1983 e deceduta Persona_1 Persona_2
15.03.1996; , per ¼ di piena proprietà in forza di successione dal padre Controparte_2 Per_1
, deceduto il 25.08.1983 e deceduta 15.3.1996; , per 1/8 di
[...] Persona_2 Controparte_3
piena proprietà in forza di successione dalla moglie deceduta il 04.11.2021; Persona_3
, per 1/8 di piena proprietà in forza di successione dalla madre Controparte_4 Persona_3
deceduta il 04.11.2021; per 1/8 di piena proprietà in forza di successione dalla Controparte_5
madre deceduta il 13.03.2023; infine la ricorrente per 1/8 di Persona_4 Parte_1
piena proprietà in forza di successione dalla madre deceduta il 13.03.2023; Persona_4
- tali immobili sono stati abitati, sin dalla morte della sig.ra dai figli Persona_2 CP_1
e , mentre le figlie e non hanno mai
[...] Controparte_2 Persona_3 Persona_4
usufruito di tale bene;
più recentemente la sig.ra ha trasferito la propria residenza Controparte_2
Pagina 1 in Albignasego, mentre il Sig. è l'unico soggetto che permane ivi residente come Controparte_1
da certificato anagrafico allegato;
- le chiavi di accesso all'immobile in comproprietà sono sempre state in possesso di tutte le parti comproprietarie, tanto è vero che la ricorrente possiede una copia delle chiavi del cancelletto di ingresso, della porta principale della abitazione e dell'ingresso retrostante;
- in data 21.06.2024 la ricorrente, unitamente all'amica si è recata presso Testimone_1
l'immobile di Via Turazza n. 25 per accedervi e, una volta giunta presso l'immobile, ha dovuto prendere atto della presenza di alcuni grossi lucchetti, dei quali non aveva e non ha le chiavi, per cui le risulta impedito l'accesso ad ogni ingresso;
- preso atto dell'impedimento, la ricorrente ha desistito dall'accedere all'immobile ed ha contattato il Sig. , il quale ha verbalmente rifiutato di consegnare copia delle chiavi del Controparte_1
lucchetto da egli stesso apposto;
- per tale ragione, nel mese di novembre 2024, la ricorrente si è rivolta al sottoscritto avvocato, il quale ha redatto ed inviato al Sig. ed alla Sig.ra apposita diffida Controparte_1 Controparte_2
alla consegna delle chiavi dei lucchetti;
tuttavia, tale richiesta è rimasta priva di qualsiasi riscontro;
- in tal modo, i Sig.ri trasformava il compossesso in possesso esclusivo e, per Controparte_1
l'effetto, negava alla comproprietaria di godere allo stesso modo dei beni ai sensi Parte_1 dell'art. 1102 c.c.
La ricorrente, deducendo che il comportamento del sig. costituisce spoglio nel proprio CP_1
possesso, acquisito dalla de cuius ai sensi dell'art. 1146 c.c., ha promosso azione di reintegrazione nel possesso, chiedendo l'immediata consegna delle chiavi dei lucchetti apposti agli ingressi del giardino dell'immobile sito in Padova via Turazza n. 25, nonché agli accessi dell'abitazione e a tutte le serrature di ingresso.
All'udienza dell'1.4.2025, il procuratore della ricorrente si è riportato in ricorso, esibendo prova della notifica;
si è altresì presentato , senza il ministero di un difensore, portando Controparte_1
con sé un mazzo di quattro chiavi per consegnarle alla controparte;
parte ricorrente ha comunque insistito nel ricorso e il Giudice si è riservato.
********
Il ricorso è infondato.
La tutela possessoria invocata ex artt. 1168 e 1170 c.c. presuppone la specifica deduzione di una situazione di possesso in capo al richiedente e, dunque, di una situazione di fatto corrispondente alle facoltà corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cfr. art. 1140 c.c.).
La situazione di possesso tutelata dall'ordinamento giuridico è infatti quella che si compone del potere di fatto sulla res (elemento oggettivo o corpus possessionis) e dell'intenzione di tenere la res
Pagina 2 come proprietario o titolare di altro diritto reale (elemento soggettivo o animus possidendi); il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto allegare e provare un potere di fatto sulla cosa, con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario.
La ricorrente non può limitarsi ad invocare la successione nel possesso della sua dante causa ex art. 1146 c.c., in assenza di alcuna specifica allegazione sul possesso in capo alla de cuius Per_4
deceduta il 13.3.2023; ed infatti, “l'operatività della successione nel possesso…
[...] presuppone l'esistenza in capo al de cuius del possesso della res, il quale, secondo la nozione fattane dall'art. 1140 c.c., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale” (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 14760 del 26.6.2007), il quale non è stato specificamente dedotto in ricorso.
La ricorrente si è limitata ad un generico riferimento al fatto che la de cuius avesse abitato nell'immobile oggetto di domanda, senza fornire alcun riferimento temporale di tale circostanza, né alcuna prova sul punto.
Esclusa l'operatività dell'istituto di cui all'art. 1146 c.c., deve poi escludersi sia stata allegata e dimostrata una situazione di possesso attuale in capo a , in quanto la ricorrente, a Parte_1 fronte dell'apertura della successione materna nel marzo 2023, ha soltanto allegato che “le chiavi di accesso all'immobile in comproprietà sono sempre state in possesso di tutte le parti comproprietarie, tant'è vero che la ricorrente possiede una copia delle chiavi del cancelletto
d'ingresso, della porta principale dell'abitazione e dell'ingresso retrostante”, ciò che non è affatto sufficiente, in difetto della deduzione di specifiche attività materiali, corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, a ritenere che la ricorrente avesse un rapporto materiale con la res.
La sussistenza di una situazione di possesso in capo alla ricorrente si ritiene altresì smentita dalla documentazione allegata al ricorso, se appena si considera che nella missiva di cui al doc. 8, il difensore della ricorrente si è richiamato al diritto reale di proprietà per la quota di 1/8 in capo alla stessa, senza far riferimento ad una pregressa situazione di possesso impedita dall'altrui condotta e rilevando esclusivamente che “la sig.ra , divenuta comproprietaria, ha tentato Parte_1
l'accesso all'immobile di Via Turazza n. 25, al fine di esercitare i propri diritti, prendere visione dell'immobile, anche al fine della possibile vendita, nonché della messa in sicurezza dello stesso e a scopi assicurativi. Tale tentativo di accesso è avvenuto, in più occasioni, nei mesi di giugno e luglio
2024; tuttavia, la mia assistita ne è stata impedita in relazione alla presenza di lucchetti che impediscono l'ingresso…”; dal tenore della diffida, risulta che la ricorrente abbia provato ad accedere all'immobile per la prima volta a giugno/luglio del 2024, trovando la situazione sopra descritta, che non può ritenersi una violazione della sua situazione di possesso.
Pagina 3
In definitiva, anche ai fini della sommaria cognizione che caratterizza la fase interdittale del giudizio possessorio, non vi sono elementi per affermare una situazione di possesso tutelabile, in capo a , sull'immobile oggetto di causa;
dalle allegazioni e dagli atti di causa non Parte_1
può infatti desumersi che la ricorrente abbia acquistato il possesso ex art. 1146 c.c., né che la stessa abbia esercitato il possesso successivamente all'apertura della successione materna, non essendo stato dedotto alcun elemento che induca a ritenere l'esercizio del potere di fatto sul bene, da parte della dante causa e dell'erede.
In difetto di allegazioni sufficientemente determinate sul punto, l'istruttoria a mezzo informatori non fornirebbe la prova di comportamenti materiali, idonei a rilevare la sussistenza di un potere di fatto sulla cosa.
Dovendosi escludere l'accertamento di una situazione di possesso in capo a parte ricorrente, resta assorbita ogni valutazione sugli atti compiuti dal resistente e sulla loro riconducibilità ad uno spoglio nel possesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto dei parametri di cui al DM
55/2014 aggiornati dal DM 147/2022 per i giudizi cautelari di valore indeterminabile e bassa complessità, in complessivi € 2.026,00 (€ 1.175,00 per la fase di studio ed € 851,00 per la fase introduttiva) per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in €
2.026,00 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Padova, 1 aprile 2025
Il Giudice
Federica Di Paolo
Pagina 4