TAR Venezia, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 378
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e violazione del decreto di vincolo

    Il Tribunale ritiene che il diniego sia illegittimo per violazione dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e del decreto di vincolo, oltre che per eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria, irragionevolezza e illogicità. La Soprintendenza ha interpretato il vincolo in modo troppo statico, non valutando adeguatamente la reale visibilità dell'impianto dai punti di osservazione ordinari e non considerando la presenza di edifici che schermano la vista e la diversità delle coperture circostanti. Le alternative proposte sono state ritenute impraticabili dal ricorrente senza un'adeguata confutazione da parte della Soprintendenza.

  • Accolto
    Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria

    Il Tribunale concorda con la censura, ritenendo che la Soprintendenza non abbia adeguatamente valutato la visibilità dell'impianto dai punti di osservazione ordinari, la schermatura offerta dagli edifici circostanti e la diversità delle coperture presenti nell'area. Inoltre, la motivazione relativa all'interruzione della continuità del manto di copertura è stata ritenuta non pertinente al vincolo di tutela indiretta e non dimostra un'incidenza significativa sulla percezione della Basilica.

  • Accolto
    Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e sproporzione

    Il Tribunale ritiene che il diniego sia irragionevole e illogico perché la Soprintendenza ha basato la sua decisione su una generica prossimità e su una potenziale visibilità da punti elevati e non accessibili al pubblico, trascurando gli aspetti relativi ai punti di osservazione ordinari e alla schermatura degli edifici. La motivazione sull'alterazione del manto di copertura è stata ritenuta sproporzionata rispetto al vincolo di tutela indiretta.

  • Accolto
    Eccesso di potere per abnormità e violazione del principio di proporzionalità, contraddittorietà e disparità di trattamento

    Il Tribunale rileva che la Soprintendenza ha già autorizzato interventi simili in aree vicine, dimostrando una maggiore flessibilità nel bilanciamento tra tutela e nuove esigenze. Il diniego attuale, basato su un'interpretazione rigida del vincolo, appare contraddittorio rispetto a tali precedenti e sproporzionato.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dal provvedimento principale

    Il Tribunale, avendo accolto il ricorso avverso il diniego principale, considera illegittimo anche il rigetto dell'istanza di autotutela.

  • Improcedibile
    Rinuncia alla domanda risarcitoria

    Il Tribunale prende atto della rinuncia alla domanda risarcitoria formulata dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 378
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 378
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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