Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2011, n. 16917
CASS
Sentenza 2 agosto 2011

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In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae l'esperimento dell'azione per il pagamento dell'indennizzo spettante all'appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all'art. 1671 cod. civ., rivestendo anche quest'ultima natura contrattuale.

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  • 1guida completa al contratto, responsabilità e normativa (art. 1655 c.c.)Accesso limitato
    Paolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2011, n. 16917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16917
Data del deposito : 2 agosto 2011

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