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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1826/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LARDIELLO MIMMO, Parte_1 come da mandato atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BITONTO Controparte_1
ALESSANDRO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/03/2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 01/05/1982 con e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
, e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente esponeva che la relazione tra i coniugi era da sempre stata burrascosa a causa del carattere violento e dispotico del marito, il quale non perdeva occasione per picchiare e maltrattare la moglie, anche con aggressioni di carattere verbale. Nonostante la stessa avesse sempre soprasseduto sulla richiesta di separazione, sia per timore sia perché non dotata di una forza economica tale da provvedere autonomamente al proprio sostentamento, decideva di proporre domanda giudiziale di separazione dopo essere venuta a conoscenza che il marito aveva molestato sessualmente la nipote minorenne, figlia del figlio
(avuto da una precedente relazione, poi adottato dallo Per_4 CP_1 successivamente al matrimonio); in seguito a tale episodio, parte resistente veniva allontanata dalla casa coniugale ma, ciononostante, lo stesso continuava a minacciare di morte la coniuge e ad ingiuriarla;
pertanto, temendo la stessa per la propria integrità fisica, chiedeva in via preliminare di ordinare a Controparte_1 la cessazione della condotta pregiudizievole da lui posta in essere, di
[...] disporre l'allontanamento immediato dello stesso dalla casa familiare sita in
Taranto al Piazzale 2 Giugno Pal. F/1, di prescrivere a Controparte_1 di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente particolarmente alla casa familiare con ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno. In via principale, chiedeva assegnarsi la casa familiare con tutti i suoi arredi alla ricorrente, nonché porsi a carico della parte resistente, quale contributo al mantenimento della ex coniuge, il versamento di un assegno mensile dell'importo di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale all'altro coniuge, che aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio;
in particolare, il resistente, lamentava una condotta lesiva della propria dignità, posta in essere dalla coniuge nei propri confronti, anche alla presenza di terzi, oltreché il rifiuto della stessa, perpetrato da oltre un anno, di condividere il talamo coniugale e di intrattenere con lui rapporti intimi;
il resistente deduceva altresì che la ricorrente aveva preteso di gestire da sempre autonomamente le risorse economiche familiari, sperperandole per il consumo di alcolici, sigarette e altre futilità; proprio la dipendenza dall'alcool, a detta di , determinavano Controparte_1 nella moglie forti e improvvisi sbalzi d'umore, con inevitabili ripercussioni sulla serenità della vita familiare;
si opponeva, altresì, alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie e chiedeva il rigetto della Parte_1 richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente o, in via subordinata, il riconoscimento di una misura inferiore, pari ad euro 100,00, posto che la stessa risultava percettrice di emolumenti da parte dell'INPS, oltre ad aver raggiunto l'età pensionabile, mentre il resistente era posto in CIGS con retribuzione di appena euro 1.200,00 mensili, gravata da una ingente esposizione debitoria contratta per esigenze della famiglia, nonché da spese sanitarie personali.
All'udienza del 14/06/2023 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice Delegato;
adottati in data 17/11/2023 i provvedimenti temporanei e urgenti, all'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 24/04/2025 e 05/05/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 1826/2023 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata Parte_1
a TARANTO (TA) il 14/01/1963, e , nato a Controparte_1
TARANTO (TA) il 06/05/1963, uniti in matrimonio in Taranto in data 01/05/1982
(trascritto con atto n. 14, p. 2, s. A, Uff. 1 dell'anno 1982);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] CP_1 CP_1 concordate, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1826/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. LARDIELLO MIMMO, Parte_1 come da mandato atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BITONTO Controparte_1
ALESSANDRO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/03/2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 01/05/1982 con e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
, e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente esponeva che la relazione tra i coniugi era da sempre stata burrascosa a causa del carattere violento e dispotico del marito, il quale non perdeva occasione per picchiare e maltrattare la moglie, anche con aggressioni di carattere verbale. Nonostante la stessa avesse sempre soprasseduto sulla richiesta di separazione, sia per timore sia perché non dotata di una forza economica tale da provvedere autonomamente al proprio sostentamento, decideva di proporre domanda giudiziale di separazione dopo essere venuta a conoscenza che il marito aveva molestato sessualmente la nipote minorenne, figlia del figlio
(avuto da una precedente relazione, poi adottato dallo Per_4 CP_1 successivamente al matrimonio); in seguito a tale episodio, parte resistente veniva allontanata dalla casa coniugale ma, ciononostante, lo stesso continuava a minacciare di morte la coniuge e ad ingiuriarla;
pertanto, temendo la stessa per la propria integrità fisica, chiedeva in via preliminare di ordinare a Controparte_1 la cessazione della condotta pregiudizievole da lui posta in essere, di
[...] disporre l'allontanamento immediato dello stesso dalla casa familiare sita in
Taranto al Piazzale 2 Giugno Pal. F/1, di prescrivere a Controparte_1 di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente particolarmente alla casa familiare con ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno. In via principale, chiedeva assegnarsi la casa familiare con tutti i suoi arredi alla ricorrente, nonché porsi a carico della parte resistente, quale contributo al mantenimento della ex coniuge, il versamento di un assegno mensile dell'importo di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale all'altro coniuge, che aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio;
in particolare, il resistente, lamentava una condotta lesiva della propria dignità, posta in essere dalla coniuge nei propri confronti, anche alla presenza di terzi, oltreché il rifiuto della stessa, perpetrato da oltre un anno, di condividere il talamo coniugale e di intrattenere con lui rapporti intimi;
il resistente deduceva altresì che la ricorrente aveva preteso di gestire da sempre autonomamente le risorse economiche familiari, sperperandole per il consumo di alcolici, sigarette e altre futilità; proprio la dipendenza dall'alcool, a detta di , determinavano Controparte_1 nella moglie forti e improvvisi sbalzi d'umore, con inevitabili ripercussioni sulla serenità della vita familiare;
si opponeva, altresì, alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie e chiedeva il rigetto della Parte_1 richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente o, in via subordinata, il riconoscimento di una misura inferiore, pari ad euro 100,00, posto che la stessa risultava percettrice di emolumenti da parte dell'INPS, oltre ad aver raggiunto l'età pensionabile, mentre il resistente era posto in CIGS con retribuzione di appena euro 1.200,00 mensili, gravata da una ingente esposizione debitoria contratta per esigenze della famiglia, nonché da spese sanitarie personali.
All'udienza del 14/06/2023 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice Delegato;
adottati in data 17/11/2023 i provvedimenti temporanei e urgenti, all'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 24/04/2025 e 05/05/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 1826/2023 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata Parte_1
a TARANTO (TA) il 14/01/1963, e , nato a Controparte_1
TARANTO (TA) il 06/05/1963, uniti in matrimonio in Taranto in data 01/05/1982
(trascritto con atto n. 14, p. 2, s. A, Uff. 1 dell'anno 1982);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] CP_1 CP_1 concordate, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara