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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3094/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3094/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOREDANA DI Parte_1 C.F._1
MARCO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERESA LAVIOLA, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 21.10.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 629/2022 del
[...]
Tribunale di Pescara, chiedendo nello specifico la revoca del contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne e ad oggi economicamente autosufficiente, in virtù del contratto a tempo Per_1 indeterminato presso la ditta “Fracchiolla Anastasia”, o, in via gradata, ridurre ad € 100,00 o misura minore tale contributo al mantenimento.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
14.3.2025 nella quale ha rappresentato che nelle more del giudizio le parti, unitamente al figlio maggiorenne, hanno sottoscritto in data 10.3.2025 un accordo con il quale quest'ultimo ha espressamente dichiarato di rinunciare al proprio diritto all'assegno di mantenimento finora percepito dal padre.
In data 14.3.2025 veniva depositato in atti l'accordo raggiunto dalle parti, contenente le seguenti condizioni di modifica:
“- il figlio maggiorenne preso atto del procedimento intrapreso dal padre Sig. per Per_1 Parte_1 la revoca dell'assegno disposto in suo favore nella misura di € 250,00 mensili, dichiara espressamente di rinunciare all'assegno di mantenimento finora corrisposto dal genitore, riconoscendo di essere in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
- le parti, preso atto della situazione lavorativa stabile del figlio e della sua effettiva capacità economica di autosostentarsi, concordano sulla cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a far data dal 10.3.2025 e, pertanto, l'obbligo di mantenimento del sig. cesserà a partire dalla predetta data e non retroagirà alla data di deposito del ricorso, Parte_1
cosicché quanto già versato dal ricorrente non sarà richiesto dal medesimo né alla resistente né al figlio Per_1
- da tale data nulla sarà più dovuto dal sig. per il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
- la Sig.ra ed il Sig. concordano che le somme che verranno detratte CP_1 Parte_1 dall'INPS sulla pensione del Sig. e versata alla Sig.ra dopo il 10.3.2025 fino Parte_1 CP_1 alla effettiva abolizione dell'attribuzione diretta della somma, e cioè le somme corrisposte durante il tempo tecnicamente necessario per provvedere alla notifica all'ente previdenziale del provvedimento di revoca e per espletare la relativa procedura di soppressione del prelievo, verranno restituite dalla
Sig.ra al Sig. per interno mediante accreditamento sul c.c.b. con IBAN CP_1 Parte_1
[...];
pagina 2 di 3 - il presente accordo, sottoscritto da tutte le parti, verrà depositato nel fascicolo telematico n.
3094/2024 R.G. Tribunale di Pescara per la necessaria omologazione;
- gli Avv.ti Loredana Di Marco e Teresa Laviola firmano il presente accordo per espressa rinuncia alla solidarietà;
- le spese vive del procedimento n. 3094/2024 (costi di notificazione, C.U. e diritti di cancelleria) e della relativa omologazione restano a carico esclusivo del Sig. mentre ciascuna parte Parte_1 provvederà autonomamente al pagamento dei compensi professionali del proprio difensore.”.
All'udienza del 3.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto congiuntamente di recepire l'accordo sottoscritto dalle parti e versato in atti.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti, vanno dichiarate compensate tra le parti, mentre quelle vive rimangono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 629/2022 del Tribunale di
Pescara pubblicata in data 28.4.2022 come da accordo stipulato dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite, con esclusione di quelle vive, che restano a carico del ricorrente..
Pescara 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3094/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOREDANA DI Parte_1 C.F._1
MARCO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERESA LAVIOLA, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 21.10.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 629/2022 del
[...]
Tribunale di Pescara, chiedendo nello specifico la revoca del contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne e ad oggi economicamente autosufficiente, in virtù del contratto a tempo Per_1 indeterminato presso la ditta “Fracchiolla Anastasia”, o, in via gradata, ridurre ad € 100,00 o misura minore tale contributo al mantenimento.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
14.3.2025 nella quale ha rappresentato che nelle more del giudizio le parti, unitamente al figlio maggiorenne, hanno sottoscritto in data 10.3.2025 un accordo con il quale quest'ultimo ha espressamente dichiarato di rinunciare al proprio diritto all'assegno di mantenimento finora percepito dal padre.
In data 14.3.2025 veniva depositato in atti l'accordo raggiunto dalle parti, contenente le seguenti condizioni di modifica:
“- il figlio maggiorenne preso atto del procedimento intrapreso dal padre Sig. per Per_1 Parte_1 la revoca dell'assegno disposto in suo favore nella misura di € 250,00 mensili, dichiara espressamente di rinunciare all'assegno di mantenimento finora corrisposto dal genitore, riconoscendo di essere in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
- le parti, preso atto della situazione lavorativa stabile del figlio e della sua effettiva capacità economica di autosostentarsi, concordano sulla cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a far data dal 10.3.2025 e, pertanto, l'obbligo di mantenimento del sig. cesserà a partire dalla predetta data e non retroagirà alla data di deposito del ricorso, Parte_1
cosicché quanto già versato dal ricorrente non sarà richiesto dal medesimo né alla resistente né al figlio Per_1
- da tale data nulla sarà più dovuto dal sig. per il mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
- la Sig.ra ed il Sig. concordano che le somme che verranno detratte CP_1 Parte_1 dall'INPS sulla pensione del Sig. e versata alla Sig.ra dopo il 10.3.2025 fino Parte_1 CP_1 alla effettiva abolizione dell'attribuzione diretta della somma, e cioè le somme corrisposte durante il tempo tecnicamente necessario per provvedere alla notifica all'ente previdenziale del provvedimento di revoca e per espletare la relativa procedura di soppressione del prelievo, verranno restituite dalla
Sig.ra al Sig. per interno mediante accreditamento sul c.c.b. con IBAN CP_1 Parte_1
[...];
pagina 2 di 3 - il presente accordo, sottoscritto da tutte le parti, verrà depositato nel fascicolo telematico n.
3094/2024 R.G. Tribunale di Pescara per la necessaria omologazione;
- gli Avv.ti Loredana Di Marco e Teresa Laviola firmano il presente accordo per espressa rinuncia alla solidarietà;
- le spese vive del procedimento n. 3094/2024 (costi di notificazione, C.U. e diritti di cancelleria) e della relativa omologazione restano a carico esclusivo del Sig. mentre ciascuna parte Parte_1 provvederà autonomamente al pagamento dei compensi professionali del proprio difensore.”.
All'udienza del 3.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto congiuntamente di recepire l'accordo sottoscritto dalle parti e versato in atti.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti, vanno dichiarate compensate tra le parti, mentre quelle vive rimangono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 629/2022 del Tribunale di
Pescara pubblicata in data 28.4.2022 come da accordo stipulato dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite, con esclusione di quelle vive, che restano a carico del ricorrente..
Pescara 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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