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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 30416/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XIV in persona del giudice unico
Dott. Vittorio Carlomagno
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 30416 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 8.02.24, posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
Società Italiana per DO d'Acqua S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Roma, Via Salaria n. 1039 (P.IVA ), in persona dei P.IVA_1
Commissari Straordinari e legali rappresentanti Prof. Avv. , Dott. CP_1
, Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Di Controparte_2 CP_3
Giosa,
ATTORE
e
Controparte_4
(C.F. ), con sede in , Via Rovagnati n. 1, in persona del suo P.IVA_2 CP_4
Procuratore Speciale e Responsabile dell'Ufficio Contenzioso Dott. CP_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciana Cipolla, Simone Bertolotti e Giuseppe
Caputi,
CONVENUTO conclusioni per parte attrice: - accertare e dichiarare che le rimesse bancarie effettuate sul Conto indicato nell'allegata consulenza al n. 16036032 e relativo al c/c 337100 - avvenute nel periodo ricompreso tra il dì 8/7/2017 e 8/1/2018 sono revocabili per il complessivo importo di € 691.058,08 ai sensi dell'art. 70 L.F. e, per l'effetto, revocare ex art. 67, co. 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con obbligo di restituzione le rimesse del complessivo importo di € 691.058,08;
- condannare la società convenuta a pagare, in favore della Società DO in Amministrazione Straordinaria , la somma di € 691.058,08 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione, in favore della Società CP_6
DO in Amministrazione Straordinaria, delle spese e compensi professionali di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap accessori.
conclusioni per parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda per le ragioni esposte in corso di causa.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. di parte attrice, in quanto tardivamente depositata e, quindi, della modifica della domanda in essa contenuta per le ragioni esposte in corso di causa.
NEL MERITO, rigettare le domande proposte da controparte, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in corso di causa, ivi compresa l'eccepita decadenza ex artt. 69 bis, comma 1, l.f. e 6, comma 1 ter, D.L. 347/2003. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge. “in via preliminare: respingere la domanda di parte attrice poiché inammissibile ex art. 6 co. 1 ter D.L. 347/2003 per decadenza ovvero prescrizione dell'azione esperita;
in via principale: accertato e dichiarato che il pagamento contestato del 09.08.2017 era pari alla minor somma di € 83.552,22 (ottantatremila
– cinquecento - cinquantadue/22), in ogni caso respingere la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competente di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La domanda di parte attrice ha per oggetto la revocazione ex art. 67 l. fall. delle rimesse eseguite nel semestre 8/7/2017- 8/1/2018 su un conto corrente intrattenuto dalla società DO in bonis presso il , cui è succeduto il Controparte_7
, per € 691.058,08. Controparte_4 2.
Parte attrice, a fondamento della domanda deduce: che il periodo “sospetto” si deve individuare nel semestre anteriore al deposito da parte della società DO presso il Tribunale di Roma, in data 8.01.2018, del ricorso per ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, alla quale hanno fatto seguito la rinuncia alla domanda, la presentazione al Ministero dello Sviluppo
Economico di istanza per ammissione alla procedura di Amministrazione
Straordinaria ex D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 e ss. mm., la ammissione, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6.08.2018, alla procedura di
Amministrazione Straordinaria, la sentenza n. 642 del 14.08.2018 del Tribunale di
Roma, Sezione Fallimentare, che ha dichiarato l'insolvenza di DO ai sensi dell'art. 4 del predetto D.L. 347/2003; che la crisi finanziaria era insorta sin dal 2017, come si poteva evincere da una pluralità di indici, che dovevano essere rilevabili dalla controparte, trattandosi di operatore qualificato;
che le rimesse oggetto della domanda presentavano i requisiti di cui all'art. 67 comma 2 lett. b l. fall. – riduzione “consistente e durevole” dell'esposizione debitoria – e che la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso, era pari ad € 691.058,08.
3.
Parte convenuta eccepisce: la nullità della domanda per indeterminatezza dei suoi fatti costitutivi, specificamente per la inesistenza del conto corrente indicato nell'atto di citazione e per la mancata individuazione delle rimesse;
la inammissibilità dell'azione revocatoria ai sensi degli artt. 69 bis l.fall comma 1
e 6 comma 1 ter D.L. 347/2003; l'erronea individuazione del “periodo sospetto” sia sotto il profilo della assenza di prova di consecutio fra la procedura di concordato e la amministrazione straordinaria sia ex art. 6 comma 1 ter, D.L. 347/2003, assumendo che questo riferisca alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria tutti i termini dell'azione revocatoria, compreso quello semestrale di cui all'art. 67 comma 2 l. fall;
l'assenza del presupposto oggettivo della revocazione, contestando che fra la banca e DO vi sia mai stato alcun rapporto di conto corrente bancario identificato con il n. 16036032, indicato nell'atto di citazione, e comunque l'erroneità della ricostruzione del rapporto proposta dalla attrice;
l'assenza della scientia decoctionis.
4.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'esito dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie.
5.
La citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancario si sottrae alla censura di nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c. benché priva dell'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora sia indicato il conto corrente
(o i conti correnti) e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo, essendo in tal modo sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte (così Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9610 del 18/04/2018).
Nel caso specifico la citazione contiene l'indicazione sia del numero di riferimento del rapporto (n. 16036032) sia del periodo.
Ogni ulteriore questione, compresa quella della effettiva esistenza di un rapporto bancario, attiene alla prova del presupposto oggettivo della domanda.
Infatti parte convenuta ha contestato l'esistenza di un rapporto di conto corrente bancario intestato a DO identificato con il n. 16036032 e l'efficacia probante della documentazione prodotta da parte attrice, rilevando che l'All. 8, denominato
“Estratti riepilogativi cc” nell'indice documenti, non è che una tabella riassuntiva e che mere tabelle riassuntive sono anche quelle riportate nell'All. 10, denominato
“Perizia” nell'indice, mentre non sono stati prodotti né il contratto né gli estratti conto dell'asserito conto corrente n. 16036032.
Parte attrice ha replicato modificando, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., la precedente indicazione, conto n. 16036032, con conto n. 337100 (Iban
[...]) e riservandosi di produrre successivamente, nel termine di legge, ulteriore documentazione, cosa che però non ha fatto. Questa memoria, come eccepito dalla controparte, è stata depositata il 10.02.23, con un giorno di ritardo rispetto al termine di 30 gg. di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la cui decorrenza il giudice aveva fissato al 10.01.23 con la precisazione espressa, peraltro meramente riproduttiva dell'art. 155 c.p.c., che il dies a quo non si dovesse computare.
Ritiene il giudicante che la tardività abbia un valore del tutto relativo, giacché
l'indicazione del conto corrente attiene alla individuazione del fatto costitutivo della domanda, che l'attore non avrebbe potuto mutare neanche nell'esercizio della facoltà di modifica consentita dall'art. 183 comma 6 c.p.c. (si tratta all'evidenza di domanda eterodeterminata, nella quale l'indicazione di un diverso rapporto bancario implicherebbe una domanda del tutto nuova).
Questa integrazione pertanto può unicamente essere considerata come una mera precisazione di un elemento identificativo del rapporto, che dovrebbe comunque potere essere identificabile sulla base di altri elementi.
Questa identificazione in effetti non è possibile non essendo mai stati prodotti né il contratto né alcun estratto conto relativo al rapporto oggetto di domanda.
Peraltro parte convenuta, ha riconosciuto l'esistenza del rapporto di conto corrente n. 337100, ed ha precisato di avere insinuato al passivo il proprio credito relativo al suo saldo, per € 1.011.407,15, che è stato integralmente ammesso, unitamente al debito riveniente dal contratto di mutuo chirografario n. 06/450/99370, pari ad € 4.389.666,16 (verbale di stato passivo del 1.03.19, cron. 404, doc. 2 conv.).
Tali elementi sono evidentemente incompatibili sia con la mancata produzione degli estratti conto da parte della attrice del contratto e degli estratti conto, che appare del tutto ingiustificata, sia con i dati che risultano dalle citate tabelle riassuntive sulla cui base è stata quantificata la domanda revocatoria (saldo all'8.07.17 € -
5.000.000,00; rimessa in data 11.10.17 di € 691.058,08; saldo all'8.01.18 € -
4.308.941,92).
Questi dati, che sono quelli sulla base dei quali parte attrice ha proposto e quantificato la domanda di revocatoria, sono dunque contestati e carenti di prova.
La domanda di revocatoria risulta dunque carente di prova del suo presupposto oggettivo.
Ogni altra questione rimane assorbita.
6.
La domanda di parte attrice pertanto deve essere integralmente rigettata. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Giudice unico, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 18.000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 5.03.25 IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XIV in persona del giudice unico
Dott. Vittorio Carlomagno
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 30416 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 8.02.24, posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
Società Italiana per DO d'Acqua S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Roma, Via Salaria n. 1039 (P.IVA ), in persona dei P.IVA_1
Commissari Straordinari e legali rappresentanti Prof. Avv. , Dott. CP_1
, Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Di Controparte_2 CP_3
Giosa,
ATTORE
e
Controparte_4
(C.F. ), con sede in , Via Rovagnati n. 1, in persona del suo P.IVA_2 CP_4
Procuratore Speciale e Responsabile dell'Ufficio Contenzioso Dott. CP_5
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luciana Cipolla, Simone Bertolotti e Giuseppe
Caputi,
CONVENUTO conclusioni per parte attrice: - accertare e dichiarare che le rimesse bancarie effettuate sul Conto indicato nell'allegata consulenza al n. 16036032 e relativo al c/c 337100 - avvenute nel periodo ricompreso tra il dì 8/7/2017 e 8/1/2018 sono revocabili per il complessivo importo di € 691.058,08 ai sensi dell'art. 70 L.F. e, per l'effetto, revocare ex art. 67, co. 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con obbligo di restituzione le rimesse del complessivo importo di € 691.058,08;
- condannare la società convenuta a pagare, in favore della Società DO in Amministrazione Straordinaria , la somma di € 691.058,08 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione, in favore della Società CP_6
DO in Amministrazione Straordinaria, delle spese e compensi professionali di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap accessori.
conclusioni per parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda per le ragioni esposte in corso di causa.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. di parte attrice, in quanto tardivamente depositata e, quindi, della modifica della domanda in essa contenuta per le ragioni esposte in corso di causa.
NEL MERITO, rigettare le domande proposte da controparte, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in corso di causa, ivi compresa l'eccepita decadenza ex artt. 69 bis, comma 1, l.f. e 6, comma 1 ter, D.L. 347/2003. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge. “in via preliminare: respingere la domanda di parte attrice poiché inammissibile ex art. 6 co. 1 ter D.L. 347/2003 per decadenza ovvero prescrizione dell'azione esperita;
in via principale: accertato e dichiarato che il pagamento contestato del 09.08.2017 era pari alla minor somma di € 83.552,22 (ottantatremila
– cinquecento - cinquantadue/22), in ogni caso respingere la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competente di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La domanda di parte attrice ha per oggetto la revocazione ex art. 67 l. fall. delle rimesse eseguite nel semestre 8/7/2017- 8/1/2018 su un conto corrente intrattenuto dalla società DO in bonis presso il , cui è succeduto il Controparte_7
, per € 691.058,08. Controparte_4 2.
Parte attrice, a fondamento della domanda deduce: che il periodo “sospetto” si deve individuare nel semestre anteriore al deposito da parte della società DO presso il Tribunale di Roma, in data 8.01.2018, del ricorso per ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, alla quale hanno fatto seguito la rinuncia alla domanda, la presentazione al Ministero dello Sviluppo
Economico di istanza per ammissione alla procedura di Amministrazione
Straordinaria ex D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 e ss. mm., la ammissione, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6.08.2018, alla procedura di
Amministrazione Straordinaria, la sentenza n. 642 del 14.08.2018 del Tribunale di
Roma, Sezione Fallimentare, che ha dichiarato l'insolvenza di DO ai sensi dell'art. 4 del predetto D.L. 347/2003; che la crisi finanziaria era insorta sin dal 2017, come si poteva evincere da una pluralità di indici, che dovevano essere rilevabili dalla controparte, trattandosi di operatore qualificato;
che le rimesse oggetto della domanda presentavano i requisiti di cui all'art. 67 comma 2 lett. b l. fall. – riduzione “consistente e durevole” dell'esposizione debitoria – e che la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso, era pari ad € 691.058,08.
3.
Parte convenuta eccepisce: la nullità della domanda per indeterminatezza dei suoi fatti costitutivi, specificamente per la inesistenza del conto corrente indicato nell'atto di citazione e per la mancata individuazione delle rimesse;
la inammissibilità dell'azione revocatoria ai sensi degli artt. 69 bis l.fall comma 1
e 6 comma 1 ter D.L. 347/2003; l'erronea individuazione del “periodo sospetto” sia sotto il profilo della assenza di prova di consecutio fra la procedura di concordato e la amministrazione straordinaria sia ex art. 6 comma 1 ter, D.L. 347/2003, assumendo che questo riferisca alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria tutti i termini dell'azione revocatoria, compreso quello semestrale di cui all'art. 67 comma 2 l. fall;
l'assenza del presupposto oggettivo della revocazione, contestando che fra la banca e DO vi sia mai stato alcun rapporto di conto corrente bancario identificato con il n. 16036032, indicato nell'atto di citazione, e comunque l'erroneità della ricostruzione del rapporto proposta dalla attrice;
l'assenza della scientia decoctionis.
4.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'esito dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie.
5.
La citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancario si sottrae alla censura di nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c. benché priva dell'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora sia indicato il conto corrente
(o i conti correnti) e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo, essendo in tal modo sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte (così Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9610 del 18/04/2018).
Nel caso specifico la citazione contiene l'indicazione sia del numero di riferimento del rapporto (n. 16036032) sia del periodo.
Ogni ulteriore questione, compresa quella della effettiva esistenza di un rapporto bancario, attiene alla prova del presupposto oggettivo della domanda.
Infatti parte convenuta ha contestato l'esistenza di un rapporto di conto corrente bancario intestato a DO identificato con il n. 16036032 e l'efficacia probante della documentazione prodotta da parte attrice, rilevando che l'All. 8, denominato
“Estratti riepilogativi cc” nell'indice documenti, non è che una tabella riassuntiva e che mere tabelle riassuntive sono anche quelle riportate nell'All. 10, denominato
“Perizia” nell'indice, mentre non sono stati prodotti né il contratto né gli estratti conto dell'asserito conto corrente n. 16036032.
Parte attrice ha replicato modificando, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., la precedente indicazione, conto n. 16036032, con conto n. 337100 (Iban
[...]) e riservandosi di produrre successivamente, nel termine di legge, ulteriore documentazione, cosa che però non ha fatto. Questa memoria, come eccepito dalla controparte, è stata depositata il 10.02.23, con un giorno di ritardo rispetto al termine di 30 gg. di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la cui decorrenza il giudice aveva fissato al 10.01.23 con la precisazione espressa, peraltro meramente riproduttiva dell'art. 155 c.p.c., che il dies a quo non si dovesse computare.
Ritiene il giudicante che la tardività abbia un valore del tutto relativo, giacché
l'indicazione del conto corrente attiene alla individuazione del fatto costitutivo della domanda, che l'attore non avrebbe potuto mutare neanche nell'esercizio della facoltà di modifica consentita dall'art. 183 comma 6 c.p.c. (si tratta all'evidenza di domanda eterodeterminata, nella quale l'indicazione di un diverso rapporto bancario implicherebbe una domanda del tutto nuova).
Questa integrazione pertanto può unicamente essere considerata come una mera precisazione di un elemento identificativo del rapporto, che dovrebbe comunque potere essere identificabile sulla base di altri elementi.
Questa identificazione in effetti non è possibile non essendo mai stati prodotti né il contratto né alcun estratto conto relativo al rapporto oggetto di domanda.
Peraltro parte convenuta, ha riconosciuto l'esistenza del rapporto di conto corrente n. 337100, ed ha precisato di avere insinuato al passivo il proprio credito relativo al suo saldo, per € 1.011.407,15, che è stato integralmente ammesso, unitamente al debito riveniente dal contratto di mutuo chirografario n. 06/450/99370, pari ad € 4.389.666,16 (verbale di stato passivo del 1.03.19, cron. 404, doc. 2 conv.).
Tali elementi sono evidentemente incompatibili sia con la mancata produzione degli estratti conto da parte della attrice del contratto e degli estratti conto, che appare del tutto ingiustificata, sia con i dati che risultano dalle citate tabelle riassuntive sulla cui base è stata quantificata la domanda revocatoria (saldo all'8.07.17 € -
5.000.000,00; rimessa in data 11.10.17 di € 691.058,08; saldo all'8.01.18 € -
4.308.941,92).
Questi dati, che sono quelli sulla base dei quali parte attrice ha proposto e quantificato la domanda di revocatoria, sono dunque contestati e carenti di prova.
La domanda di revocatoria risulta dunque carente di prova del suo presupposto oggettivo.
Ogni altra questione rimane assorbita.
6.
La domanda di parte attrice pertanto deve essere integralmente rigettata. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Giudice unico, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 18.000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 5.03.25 IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno