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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1924 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TUFANO Parte_1
SABATO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROTONDO MARIA CP_1
EL presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in data 12.11.1992, dal quale è nata una figlia, (16.09.1993). Persona_1
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio. 2
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 2014, passata in giudicato, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) Il sig. e la sig.ra chiedono la pronuncia della cessazione Parte_1 CP_3 degli effetti civili del loro matrimonio celebrato con rito concordatario in data 12 Novembre 1992. trascritto nei registri dello. Stato Civile del Comune di Boscoreale (NA), al n. 1845 anno 1992 atto
23 P.I. Serie 1;
2) il sig. , in luogo del versamento di euro 250,00 a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia , rinuncia al diritto reale di usufrutto relativamente all'immobile Persona_2 sito in Terzigno (NA) alla Via Amati, 16 - identificato al foglio 23, partita 1258, cat, A/4 particella
1257 mg. 863;
3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra l'importo mensile di Parte_1 Parte_2 euro 50,00 a titolo di mantenimento della stessa.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Boscoreale il 12.11.1992 da nato il [...] in Parte_1
OS (NA) e nata il [...] in [...]; CP_1 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OS di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 23, parte I, serie, anno 1992);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1924 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TUFANO Parte_1
SABATO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROTONDO MARIA CP_1
EL presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in data 12.11.1992, dal quale è nata una figlia, (16.09.1993). Persona_1
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio. 2
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 2014, passata in giudicato, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) Il sig. e la sig.ra chiedono la pronuncia della cessazione Parte_1 CP_3 degli effetti civili del loro matrimonio celebrato con rito concordatario in data 12 Novembre 1992. trascritto nei registri dello. Stato Civile del Comune di Boscoreale (NA), al n. 1845 anno 1992 atto
23 P.I. Serie 1;
2) il sig. , in luogo del versamento di euro 250,00 a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia , rinuncia al diritto reale di usufrutto relativamente all'immobile Persona_2 sito in Terzigno (NA) alla Via Amati, 16 - identificato al foglio 23, partita 1258, cat, A/4 particella
1257 mg. 863;
3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra l'importo mensile di Parte_1 Parte_2 euro 50,00 a titolo di mantenimento della stessa.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Boscoreale il 12.11.1992 da nato il [...] in Parte_1
OS (NA) e nata il [...] in [...]; CP_1 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OS di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 23, parte I, serie, anno 1992);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese