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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15322/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLOTTI Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. GASPARI SILVIA elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N. 90 SAN GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. CAVALLOTTI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESPI FILIPPO elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ROLANDINO 1 BOLOGNA presso il difensore avv. CRESPI FILIPPO
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE CONCLUSIONI
Parte convenuta ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
a. Con atto di citazione in opposizione a precetto, previa istanza di sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva, chiedeva dichiararsi la nullità/inefficacia dell'atto di precetto con il quale intimava il pagamento della somma complessiva di € 33.395,88 per il mancato Controparte_1 pagamento dell'assegno bancario tratto su n. 0240820940-09 emesso in data 16.07.2023, CP_3 oltre ad € 3.000,00 a titolo di penale ex art. 3 L. 386/1991, oltre i compensi per l'atto di precetto e gli accessori come per legge. L'opponente contestava la mancanza di legittimazione passiva in quanto l'assegno bancario sulla base del quale era stato notificato l'atto di precetto non era stato da lui emesso ma da Controparte_2 nonchè chiedeva l'accertamento dell'inesistenza di altri debiti nei confronti di CP_1
b.
Si costituiva formulando le seguenti conclusioni: • IN VIA PRELIMINARE: – CP_1 autorizzare, per i motivi di cui in narrativa e/o per ogni altra ragione di legge, la chiamata in causa del sig. (C.F. ) e fissare nuova udienza nel rispetto dei termini Controparte_2 C.F._2 di rito per consentire la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c.; • NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: – dare atto della rinuncia al precetto formulata in atti da fermi i diritti di CP_1 credito vantati nei confronti dell'opponente e del chiamato in causa;
– accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa e/o per ogni altra ragione di legge, la risoluzione del contratto d'appalto inter partes stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c., per il grave inadempimento dell'opponente, e per l'effetto: ➢ accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale CP_1
pagina 1 di 5 rappresentante pro tempore, alla corresponsione/ripetizione della somma di € 32.313,00 oltre IVA al 10% quale importo venale dell'opera realizzata e, per l'effetto, condannare il sig. e il Parte_1 sig. in solido con il sig. fino alla concorrenza dell'importo di € Controparte_2 Parte_1 30.000,00 portato dall'assegno n. 0240820940-09 del 16.07.2023, al pagamento in favore di CP_3 del predetto importo o di quello diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia e CP_1 determinato a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo di ripetizione ex art. 1458 c.c. e/o dell'indebito ex art. 2033 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori dalla domanda giudiziale e alla rivalutazione ➢ accertare e dichiarare il diritto di in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione/ripetizione della somma di € 794,70 oltre IVA se dovuta quale mancato utile sull'importo dei lavori non eseguiti e, per l'effetto, condannare il sig. e il sig. in solido con il sig. fino alla Parte_1 Controparte_2 Parte_1 concorrenza dell'importo di € 30.000,00 portato dall'assegno n. 0240820940-09 del 16.07.2023, CP_3 al pagamento in favore di del predetto importo o di quello diverso, maggiore o minore, CP_1 ritenuto di giustizia e determinato a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo di ripetizione ex art. 1458 c.c. e/o dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e moratori dalla domanda giudiziale e alla rivalutazione monetaria;
• NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: – ferme le domande riconvenzionali formulate in giudizio anche nei confronti del terzo chiamato in causa, nella denegata e inconcessa ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto d'appalto stipulato inter partes e con riserva di impugnazione, accertare e dichiarare, alla luce dell'esame dei documenti agli atti -e in particolare della contabilità di fine lavori, delle fatture emesse, dei pagamenti ricevuti e delle fatture insolute- che l'importo ancora dovuto dal sig. all'appaltatore per il parziale Parte_1 adempimento al contratto d'appalto ammonta ad € 32.313,00 oltre IVA al 10%, e per l'effetto condannare il sig. e il sig. in solido con il sig. Parte_1 Controparte_2 Parte_1 fino alla concorrenza dell'importo di € 30.000,00 portato dall'assegno n. 0240820940-09 del CP_3
16.07.2023, al pagamento in favore di del predetto importo o di quello diverso, maggiore o CP_1 minore, ritenuto di giustizia, nella misura risultante dai documenti in atti e all'esito dell'istruttoria. Con ogni espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, anche in via istruttoria, produzione e conclusione nei termini di legge. Con vittoria delle spese di giudizio”
c.Non si costituiva e veniva dichiarato contumace Controparte_2 Esaurita la fase istruttoria a seguito dell'escussione di testi e interrogatorio formale dell'opponente e terzo chiamato, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, co. 3, c.p.c. all'esito della discussione orale. 2.
a. Preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente è fondata. Risulta infatti documentalmente che l'opponente non è il firmatario dell'assegno, titolo posto alla base del precetto, altresì il numero n. 538737061del conto corrente – filiale di San Giovanni in CP_3 Persiceto (BO) indicato nell'assegno stesso, risulta intestato a (figlio Controparte_2 dell'opponente) Circostanza riconosciuta dall'opposto che dopo l'opposizione ed in sede di costituzione nel presente giudizio ha rinunciato al precetto.
Tale rinuncia non richiede accettazione della controparte, né determina l'estinzione del giudizio, ma comporterebbe unicamente la cessazione della materia del contendere posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile
In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale”(Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
pagina 2 di 5 Nel caso di specie però tale rinuncia non comporta la cessazione della materia del contendere relativamente all' ulteriore domanda proposta dal debitore opponente e non rinunciata, ove ha chiesto di “accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve alla società in forza del titolo CP_1 azionato, in quanto il credito è infondato”
Domanda generica, priva di prova e non coltivata nel presente giudizio che, deve comunque intendersi assorbita nella dichiarazione di inefficacia dell'opposizione per carenza di legittimazione passiva dell'opponente e visto il comportamento processuale delle parti con spese compensate. 3.
Sulla domanda riconvenzionale dell'opposto nei confronti di vien in rilievo il Parte_1 seguente principio: “in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all'esecuzione, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido”(Corte di
Cassazione, ordinanza n. 29636 del 18 novembre 2024)
a.
Onde esaminare l'avanzata domanda di risoluzione, non può prescindersi dall'ormai monolitico indirizzo esegetico della Suprema Corte per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
b. Nel caso di specie risulta documentalmente che l'opposta ha svolto lavori di ristrutturazione in due immobili di proprietà del sig. e della di lui moglie situati in San Giovanni in Parte_1
Persiceto (BO), via Fioravanti n. 6, piani terra e primo, identificati al Foglio 89, particella 141, subalterni 5-6.
Lavori ultimati e pagati da per quanto attiene all'immobile sub. 5 ( doc. 20 Parte_1 allegato alla comparsa) mentre per l'immobile al sub. 6 con preventivo di € 49.260,00 i lavori sono stati sospesi nel mese di luglio 2023 da per interruzione dei pagamenti . CP_1 L'obbligazione di pagamento del prezzo alle scadenze stabilite, nel rapporto d'appalto, costituisce la principale, se non l'unica, obbligazione del committente, la cui violazione legittima per certo “la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore” e la risoluzione del contratto ex art. 1453 e art. 1455 c.c c..
Alla risoluzione consegue il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo per le opere svolte. In particolare, è principio consolidato in giurisprudenza che, poiché gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti -e indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza (rilevante ad altri fini)- una totale restitutio in integrum, nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato ( Cass. 21.06.2023 n. 17710; Cass.
17.07.2023 n. 20460). Ne consegue che la domanda di relativa al valore della prestazione CP_1 già eseguita in favore dell'opponente, da qualificarsi come domanda restitutoria a mezzo di equivalente pecuniario, dovrà trovare accoglimento per la somma corrispondente al valore delle opere realizzate d.Tali circostanze risultano provate anche dalle risultanze della prova per testi.
pagina 3 di 5 All'udienza del 28 gennaio 2025 i testi e della cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non vi è motivo di dubitare e sotto giuramento confermano quanto asserito dall'opposto. In particolare il conferimento dell'appalto ( teste ul cap.3 doc.11) nonchè l'esecuzione di Tes_1 lavori per complessivi € 61.313,00 oltre IVA (di cui € 20.000,00 per la ristrutturazione del primo appartamento ed € 41.313,00, a consuntivo, per la ristrutturazione del secondo appartamento) ( cap.7 , doc.12); c) il pagamento di soli € 29.000,00 oltre IVA da parte dei committenti (€ 20.000,00 per il primo appartamento ed € 9.000,00 per il secondo: v. docc. 20 e 22), con un residuo credito nei confronti dei committenti di € 32.313,00 oltre IVA ed il teste confermava le fatture Tes_2 relative all'esecuzione delle opere date in sub appalto nonché l'esecuzione delle opere stesse e.
In atti risulta che il totale del costo delle opere realizzate ed indicate da prima della CP_1 sospensione è di € 41.313,00 oltre IVA, importo dal quale dev'essere detratto l'acconto di € 9.000,00 oltre IVA versato portato dalla fattura n. 33/2023 con saldo residuo dovuto dal sig. CP_1 [...] mmonta ad (€ 41.313,00 - € 9.000,00 =) € 32.313,00 oltre IVA al 10% Parte_1
L'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento determina la condanna al pagamento delle opere realizzate così come sopra quantificate oltre interessi legali e moratori dalla domanda al saldo f.
.E' fondata la domanda risarcitoria proposta dall'opposto in ragione della circostanza di aver subito un danno per il mancato completamento delle opere. A tal riguardo vengono liquidati in via equitativa e ritenuti congrui , come indicato dall'opposto, in € 794,70 corrispondente al 10% dei lavori non eseguiti (€ 7.947,00, importo derivante dalla differenza tra il preventivo di € 49.260,00 e le opere realizzate da per € 41.313,00) CP_1
g.
.Per quando riguarda la domanda di condanna di in solido con il padre , Controparte_2 Pt_1 delle spese di ristrutturazione concordate sino alla concorrenza dell'importo di € 30.000,00, portato dall'assegno n. 0240820940-09 del 16.07.2023 risulta incontestata che la sua emissione si stata CP_3 per saldare le fatture n. 37/23 e 43/23 intestate al padre . CP_1 Pt_1
Tale assegno ha valore di promessa di pagamento ex art. 1988 cc, in tal modo, il soggetto a favore del quale la promessa è resa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass. 19051/2021 e Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18831 del 10 luglio 2024 ). Nel caso di specie pur non essendo stata fornita la prova dal terzo chiamato del collegamento tra il debito azionato ed il debito cartolare, la ricostruzione della vicenda storica operata dall'opposto e suffragata dalla documentazione in atti e dall'esito della prova per testi in particolare dalle dichiarazioni rese da Testimone_1 consentono di ritenere provato il rapporto causale posto alla base dell'emissione dell'assegno bancario che è lo stesso azionato tra le parti originarie . Conseguentemente è accolta la domanda riconvenzionale verso il terzo chiamato nei limiti indicati di cui sopra h.
Nella specie deve escludersi quindi che l'opponente ed il terzo chiamato abbiano dato la prova dell'inesistenza del credito vantato dall'opposto. Va infine rammentato, in termini generali, che a norma dell'art. 115, co. 1, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; che, come ormai noto, “il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore” (Cass. Sez. 3, Sentenza 8647 del 03/05/2016, Rv. 639713 - 01) e che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova) il pagina 4 di 5 corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile La parte opponente non ha preso posizione in modo analitico rispetto a tali specifiche allegazioni ovverosia nell'ambito della memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., né dopo, né ha reso l'interrogatorio formale ritenendosi in questo modo ai sensi dell'art. 232, primo comma, Cpc, come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti fornendo elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. (Cassazione, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9436) Analoga valutazione per quanto riguarda il comportamento del terzo chiamato contumace che non si è costituito e non è comparso a rendere l'interrogatorio formale , comportamento valutabile a suo pregiudizio come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto (Cass. 1812/96 e 28293/2009)
A fronte della prova testimoniale resa, della mancata risposta all'interrogatorio formale, della documentazione prodotta dall'opposta non appare sussistere ragionevole dubbio che le circostanze di fatto relative alla realizzazione delle opere indicate nelle fatture poste a sostegno della domanda devono ritenersi acquisite al materiale processuale e, perciò, sussistenti, non richiedendosi ulteriori accertamenti alla luce dell'atteggiamento difensivo mostrato dall'opponente e dal terzo chiamato.
4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza vengono liquidate come in dispositivo e poste a carico in solido dell'opponente e del terzo chiamato secondo il dm 55/2014 e ss modifica d.m.
147/2022 scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.001,00 ( 3 fasi valoro medi e minimo fase decisione per discussione ex art. 281 sexies cpc)aumentato ex art. 4, comma 1 bis, per redazione atti con modalità telematiche vista l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti posti a sostegno della domanda ed utilizzati per la decisione la cui consultazione risulta agevolata (Cassazione ordinanza n. 37692/2022)
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
-accoglie l'opposizione e dichiara inefficace il precetto per carenza di legittimazione passiva con spese compensate;
- accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla parte opposta e per l'effetto: a) dichiara risolto per grave inadempimento dell'opponente il contratto di appalto de quo b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di €
32.313,00 oltre IVA al 10% oltre interessi legali e moratori dalla domanda giudiziale al saldo, in solido con fino alla concorrenza dell'importo di € 30.000,00 ; condanna Controparte_2 Parte_1 al pagamento della somma di € 794,70 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'opposto;
c) liquida le spese di lite in complessivi 8013,00 per compensi oltre iva, cpa e 15% rimborso forfetario come per legge, oltre euro 548,18 rimborso spese, in solido a carico dell'opponente e terzo chiamato
Sentenza ex art. 281 sexies Bologna 24 aprile 2025 dott. Patrizia Bellettati
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15322/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLOTTI Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. GASPARI SILVIA elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N. 90 SAN GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. CAVALLOTTI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESPI FILIPPO elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ROLANDINO 1 BOLOGNA presso il difensore avv. CRESPI FILIPPO
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE CONCLUSIONI
Parte convenuta ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
a. Con atto di citazione in opposizione a precetto, previa istanza di sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva, chiedeva dichiararsi la nullità/inefficacia dell'atto di precetto con il quale intimava il pagamento della somma complessiva di € 33.395,88 per il mancato Controparte_1 pagamento dell'assegno bancario tratto su n. 0240820940-09 emesso in data 16.07.2023, CP_3 oltre ad € 3.000,00 a titolo di penale ex art. 3 L. 386/1991, oltre i compensi per l'atto di precetto e gli accessori come per legge. L'opponente contestava la mancanza di legittimazione passiva in quanto l'assegno bancario sulla base del quale era stato notificato l'atto di precetto non era stato da lui emesso ma da Controparte_2 nonchè chiedeva l'accertamento dell'inesistenza di altri debiti nei confronti di CP_1
b.
Si costituiva formulando le seguenti conclusioni: • IN VIA PRELIMINARE: – CP_1 autorizzare, per i motivi di cui in narrativa e/o per ogni altra ragione di legge, la chiamata in causa del sig. (C.F. ) e fissare nuova udienza nel rispetto dei termini Controparte_2 C.F._2 di rito per consentire la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c.; • NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: – dare atto della rinuncia al precetto formulata in atti da fermi i diritti di CP_1 credito vantati nei confronti dell'opponente e del chiamato in causa;
– accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa e/o per ogni altra ragione di legge, la risoluzione del contratto d'appalto inter partes stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c., per il grave inadempimento dell'opponente, e per l'effetto: ➢ accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale CP_1
pagina 1 di 5 rappresentante pro tempore, alla corresponsione/ripetizione della somma di € 32.313,00 oltre IVA al 10% quale importo venale dell'opera realizzata e, per l'effetto, condannare il sig. e il Parte_1 sig. in solido con il sig. fino alla concorrenza dell'importo di € Controparte_2 Parte_1 30.000,00 portato dall'assegno n. 0240820940-09 del 16.07.2023, al pagamento in favore di CP_3 del predetto importo o di quello diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia e CP_1 determinato a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo di ripetizione ex art. 1458 c.c. e/o dell'indebito ex art. 2033 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori dalla domanda giudiziale e alla rivalutazione ➢ accertare e dichiarare il diritto di in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione/ripetizione della somma di € 794,70 oltre IVA se dovuta quale mancato utile sull'importo dei lavori non eseguiti e, per l'effetto, condannare il sig. e il sig. in solido con il sig. fino alla Parte_1 Controparte_2 Parte_1 concorrenza dell'importo di € 30.000,00 portato dall'assegno n. 0240820940-09 del 16.07.2023, CP_3 al pagamento in favore di del predetto importo o di quello diverso, maggiore o minore, CP_1 ritenuto di giustizia e determinato a titolo remuneratorio e/o risarcitorio ex artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., occorrendo a titolo di ripetizione ex art. 1458 c.c. e/o dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e moratori dalla domanda giudiziale e alla rivalutazione monetaria;
• NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: – ferme le domande riconvenzionali formulate in giudizio anche nei confronti del terzo chiamato in causa, nella denegata e inconcessa ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto d'appalto stipulato inter partes e con riserva di impugnazione, accertare e dichiarare, alla luce dell'esame dei documenti agli atti -e in particolare della contabilità di fine lavori, delle fatture emesse, dei pagamenti ricevuti e delle fatture insolute- che l'importo ancora dovuto dal sig. all'appaltatore per il parziale Parte_1 adempimento al contratto d'appalto ammonta ad € 32.313,00 oltre IVA al 10%, e per l'effetto condannare il sig. e il sig. in solido con il sig. Parte_1 Controparte_2 Parte_1 fino alla concorrenza dell'importo di € 30.000,00 portato dall'assegno n. 0240820940-09 del CP_3
16.07.2023, al pagamento in favore di del predetto importo o di quello diverso, maggiore o CP_1 minore, ritenuto di giustizia, nella misura risultante dai documenti in atti e all'esito dell'istruttoria. Con ogni espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, anche in via istruttoria, produzione e conclusione nei termini di legge. Con vittoria delle spese di giudizio”
c.Non si costituiva e veniva dichiarato contumace Controparte_2 Esaurita la fase istruttoria a seguito dell'escussione di testi e interrogatorio formale dell'opponente e terzo chiamato, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, co. 3, c.p.c. all'esito della discussione orale. 2.
a. Preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente è fondata. Risulta infatti documentalmente che l'opponente non è il firmatario dell'assegno, titolo posto alla base del precetto, altresì il numero n. 538737061del conto corrente – filiale di San Giovanni in CP_3 Persiceto (BO) indicato nell'assegno stesso, risulta intestato a (figlio Controparte_2 dell'opponente) Circostanza riconosciuta dall'opposto che dopo l'opposizione ed in sede di costituzione nel presente giudizio ha rinunciato al precetto.
Tale rinuncia non richiede accettazione della controparte, né determina l'estinzione del giudizio, ma comporterebbe unicamente la cessazione della materia del contendere posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile
In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale”(Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719).
pagina 2 di 5 Nel caso di specie però tale rinuncia non comporta la cessazione della materia del contendere relativamente all' ulteriore domanda proposta dal debitore opponente e non rinunciata, ove ha chiesto di “accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve alla società in forza del titolo CP_1 azionato, in quanto il credito è infondato”
Domanda generica, priva di prova e non coltivata nel presente giudizio che, deve comunque intendersi assorbita nella dichiarazione di inefficacia dell'opposizione per carenza di legittimazione passiva dell'opponente e visto il comportamento processuale delle parti con spese compensate. 3.
Sulla domanda riconvenzionale dell'opposto nei confronti di vien in rilievo il Parte_1 seguente principio: “in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all'esecuzione, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido”(Corte di
Cassazione, ordinanza n. 29636 del 18 novembre 2024)
a.
Onde esaminare l'avanzata domanda di risoluzione, non può prescindersi dall'ormai monolitico indirizzo esegetico della Suprema Corte per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
b. Nel caso di specie risulta documentalmente che l'opposta ha svolto lavori di ristrutturazione in due immobili di proprietà del sig. e della di lui moglie situati in San Giovanni in Parte_1
Persiceto (BO), via Fioravanti n. 6, piani terra e primo, identificati al Foglio 89, particella 141, subalterni 5-6.
Lavori ultimati e pagati da per quanto attiene all'immobile sub. 5 ( doc. 20 Parte_1 allegato alla comparsa) mentre per l'immobile al sub. 6 con preventivo di € 49.260,00 i lavori sono stati sospesi nel mese di luglio 2023 da per interruzione dei pagamenti . CP_1 L'obbligazione di pagamento del prezzo alle scadenze stabilite, nel rapporto d'appalto, costituisce la principale, se non l'unica, obbligazione del committente, la cui violazione legittima per certo “la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore” e la risoluzione del contratto ex art. 1453 e art. 1455 c.c c..
Alla risoluzione consegue il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo per le opere svolte. In particolare, è principio consolidato in giurisprudenza che, poiché gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti -e indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza (rilevante ad altri fini)- una totale restitutio in integrum, nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato ( Cass. 21.06.2023 n. 17710; Cass.
17.07.2023 n. 20460). Ne consegue che la domanda di relativa al valore della prestazione CP_1 già eseguita in favore dell'opponente, da qualificarsi come domanda restitutoria a mezzo di equivalente pecuniario, dovrà trovare accoglimento per la somma corrispondente al valore delle opere realizzate d.Tali circostanze risultano provate anche dalle risultanze della prova per testi.
pagina 3 di 5 All'udienza del 28 gennaio 2025 i testi e della cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non vi è motivo di dubitare e sotto giuramento confermano quanto asserito dall'opposto. In particolare il conferimento dell'appalto ( teste ul cap.3 doc.11) nonchè l'esecuzione di Tes_1 lavori per complessivi € 61.313,00 oltre IVA (di cui € 20.000,00 per la ristrutturazione del primo appartamento ed € 41.313,00, a consuntivo, per la ristrutturazione del secondo appartamento) ( cap.7 , doc.12); c) il pagamento di soli € 29.000,00 oltre IVA da parte dei committenti (€ 20.000,00 per il primo appartamento ed € 9.000,00 per il secondo: v. docc. 20 e 22), con un residuo credito nei confronti dei committenti di € 32.313,00 oltre IVA ed il teste confermava le fatture Tes_2 relative all'esecuzione delle opere date in sub appalto nonché l'esecuzione delle opere stesse e.
In atti risulta che il totale del costo delle opere realizzate ed indicate da prima della CP_1 sospensione è di € 41.313,00 oltre IVA, importo dal quale dev'essere detratto l'acconto di € 9.000,00 oltre IVA versato portato dalla fattura n. 33/2023 con saldo residuo dovuto dal sig. CP_1 [...] mmonta ad (€ 41.313,00 - € 9.000,00 =) € 32.313,00 oltre IVA al 10% Parte_1
L'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento determina la condanna al pagamento delle opere realizzate così come sopra quantificate oltre interessi legali e moratori dalla domanda al saldo f.
.E' fondata la domanda risarcitoria proposta dall'opposto in ragione della circostanza di aver subito un danno per il mancato completamento delle opere. A tal riguardo vengono liquidati in via equitativa e ritenuti congrui , come indicato dall'opposto, in € 794,70 corrispondente al 10% dei lavori non eseguiti (€ 7.947,00, importo derivante dalla differenza tra il preventivo di € 49.260,00 e le opere realizzate da per € 41.313,00) CP_1
g.
.Per quando riguarda la domanda di condanna di in solido con il padre , Controparte_2 Pt_1 delle spese di ristrutturazione concordate sino alla concorrenza dell'importo di € 30.000,00, portato dall'assegno n. 0240820940-09 del 16.07.2023 risulta incontestata che la sua emissione si stata CP_3 per saldare le fatture n. 37/23 e 43/23 intestate al padre . CP_1 Pt_1
Tale assegno ha valore di promessa di pagamento ex art. 1988 cc, in tal modo, il soggetto a favore del quale la promessa è resa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass. 19051/2021 e Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18831 del 10 luglio 2024 ). Nel caso di specie pur non essendo stata fornita la prova dal terzo chiamato del collegamento tra il debito azionato ed il debito cartolare, la ricostruzione della vicenda storica operata dall'opposto e suffragata dalla documentazione in atti e dall'esito della prova per testi in particolare dalle dichiarazioni rese da Testimone_1 consentono di ritenere provato il rapporto causale posto alla base dell'emissione dell'assegno bancario che è lo stesso azionato tra le parti originarie . Conseguentemente è accolta la domanda riconvenzionale verso il terzo chiamato nei limiti indicati di cui sopra h.
Nella specie deve escludersi quindi che l'opponente ed il terzo chiamato abbiano dato la prova dell'inesistenza del credito vantato dall'opposto. Va infine rammentato, in termini generali, che a norma dell'art. 115, co. 1, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; che, come ormai noto, “il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore” (Cass. Sez. 3, Sentenza 8647 del 03/05/2016, Rv. 639713 - 01) e che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova) il pagina 4 di 5 corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile La parte opponente non ha preso posizione in modo analitico rispetto a tali specifiche allegazioni ovverosia nell'ambito della memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., né dopo, né ha reso l'interrogatorio formale ritenendosi in questo modo ai sensi dell'art. 232, primo comma, Cpc, come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti fornendo elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. (Cassazione, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9436) Analoga valutazione per quanto riguarda il comportamento del terzo chiamato contumace che non si è costituito e non è comparso a rendere l'interrogatorio formale , comportamento valutabile a suo pregiudizio come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto (Cass. 1812/96 e 28293/2009)
A fronte della prova testimoniale resa, della mancata risposta all'interrogatorio formale, della documentazione prodotta dall'opposta non appare sussistere ragionevole dubbio che le circostanze di fatto relative alla realizzazione delle opere indicate nelle fatture poste a sostegno della domanda devono ritenersi acquisite al materiale processuale e, perciò, sussistenti, non richiedendosi ulteriori accertamenti alla luce dell'atteggiamento difensivo mostrato dall'opponente e dal terzo chiamato.
4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza vengono liquidate come in dispositivo e poste a carico in solido dell'opponente e del terzo chiamato secondo il dm 55/2014 e ss modifica d.m.
147/2022 scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.001,00 ( 3 fasi valoro medi e minimo fase decisione per discussione ex art. 281 sexies cpc)aumentato ex art. 4, comma 1 bis, per redazione atti con modalità telematiche vista l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti posti a sostegno della domanda ed utilizzati per la decisione la cui consultazione risulta agevolata (Cassazione ordinanza n. 37692/2022)
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
-accoglie l'opposizione e dichiara inefficace il precetto per carenza di legittimazione passiva con spese compensate;
- accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla parte opposta e per l'effetto: a) dichiara risolto per grave inadempimento dell'opponente il contratto di appalto de quo b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di €
32.313,00 oltre IVA al 10% oltre interessi legali e moratori dalla domanda giudiziale al saldo, in solido con fino alla concorrenza dell'importo di € 30.000,00 ; condanna Controparte_2 Parte_1 al pagamento della somma di € 794,70 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'opposto;
c) liquida le spese di lite in complessivi 8013,00 per compensi oltre iva, cpa e 15% rimborso forfetario come per legge, oltre euro 548,18 rimborso spese, in solido a carico dell'opponente e terzo chiamato
Sentenza ex art. 281 sexies Bologna 24 aprile 2025 dott. Patrizia Bellettati
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