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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2845/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 339/2026 depositato il 08/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500049566 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500049566 TEFA 2019
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata, stante che tale forma di definizione del giudizio è possibile anche qualora le parti, come nel caso di specie, pur essendosi costituite non presidino l'udienza, di fatto volontariamente rinunciando alla possibilità di opporsi;
MOTIVAZIONI
Atteso che, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_2, ha impugnato, chiedendone la sospensione in via cautelare, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.992500049566, per omessa dichiarazione, per un importo di euro 1.252,00, relativo alla Tassa Rifiuti (ta.Ri) e al Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), per gli anni dal 2019 al 2024, per l'immobile sito in Via Umberto Guarnieri n. 21;
Considerato che parte ricorrente ha lamentato di non occupare, né detenere l'immobile, in quanto residente dal 2018 in altro indirizzo, e che l'immobile in questione risulta occupato, a partire dal 24.5.2018, da Nominativo_1, padre del medesimo ricorrente, in forza di contratto di comodato gratuito regolarmente registrato di cui ha allegato copia;
Vista la costituzione in giudizio di Roma Capitale che ha resistito al ricorso indicando che l'avviso di accertamento è motivato dalla circostanza che la parte ricorrente avrebbe omesso la dichiarazione e, pertanto, non può tardivamente rimediare a tale omissione dimostrando l'esistenza di condizione di esenzione o, comunque, l'assenza di presupposti del tributo;
Considerato che dagli atti del giudizio risulta che la disponibilità dell'immobile per gli anni dal 2019 al 2024 era in capo ad Nominativo_1, in base a un contratto regolarmente registrato, su quest'ultimo gravava l'obbligo di presentare la prescritta dichiarazione e pagare il tributo, né parte resistente ha dato specificamente conto, comprovandola, della situazione precedente che avrebbe comportato l'obbligo dichiarativo di variante in capo alla parte ricorrente;
Considerato di dover accogliere il ricorso, annullando l'atto gravato, e disporre la compensazione delle spese di lite, in quanto il ricorrente non ha comunque messo a parte il Comune dell'intervenuta stipula del contratto di comodato;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XIV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2026.
Il giudice
IO D'ND
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 339/2026 depositato il 08/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500049566 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500049566 TEFA 2019
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata, stante che tale forma di definizione del giudizio è possibile anche qualora le parti, come nel caso di specie, pur essendosi costituite non presidino l'udienza, di fatto volontariamente rinunciando alla possibilità di opporsi;
MOTIVAZIONI
Atteso che, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_2, ha impugnato, chiedendone la sospensione in via cautelare, l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.992500049566, per omessa dichiarazione, per un importo di euro 1.252,00, relativo alla Tassa Rifiuti (ta.Ri) e al Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), per gli anni dal 2019 al 2024, per l'immobile sito in Via Umberto Guarnieri n. 21;
Considerato che parte ricorrente ha lamentato di non occupare, né detenere l'immobile, in quanto residente dal 2018 in altro indirizzo, e che l'immobile in questione risulta occupato, a partire dal 24.5.2018, da Nominativo_1, padre del medesimo ricorrente, in forza di contratto di comodato gratuito regolarmente registrato di cui ha allegato copia;
Vista la costituzione in giudizio di Roma Capitale che ha resistito al ricorso indicando che l'avviso di accertamento è motivato dalla circostanza che la parte ricorrente avrebbe omesso la dichiarazione e, pertanto, non può tardivamente rimediare a tale omissione dimostrando l'esistenza di condizione di esenzione o, comunque, l'assenza di presupposti del tributo;
Considerato che dagli atti del giudizio risulta che la disponibilità dell'immobile per gli anni dal 2019 al 2024 era in capo ad Nominativo_1, in base a un contratto regolarmente registrato, su quest'ultimo gravava l'obbligo di presentare la prescritta dichiarazione e pagare il tributo, né parte resistente ha dato specificamente conto, comprovandola, della situazione precedente che avrebbe comportato l'obbligo dichiarativo di variante in capo alla parte ricorrente;
Considerato di dover accogliere il ricorso, annullando l'atto gravato, e disporre la compensazione delle spese di lite, in quanto il ricorrente non ha comunque messo a parte il Comune dell'intervenuta stipula del contratto di comodato;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XIV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2026.
Il giudice
IO D'ND