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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7040/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7040/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SENSI Parte_1 C.F._1 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SENSI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILE MARTINA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MASI LEONARDO ( ) VIALE DELLA REPUBBLICA 245 59100 PRATO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 245 59100 PRATOpresso il difensore avv. GENTILE MARTINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto del Geom. di ricevere da parte della società Parte_1 CP_1 il compenso per l'attività di consulenza da esso svolta in relazione all'iniziativa imprenditoriale
[...] di Firenze, Via Benedetto Fortini, quantificando il compenso medesimo in Euro 140.000,00, oltre accessori di legge, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche con liquidazione in via equitativa;
conseguentemente condannare la società al pagamento Controparte_1 in favore del Geom. dell'importo di Euro 140.000,00 oltre accessori di legge, Parte_1
o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche con liquidazione in via equitativa, all'esito del presente procedimento, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di costituzione in mora, 22 novembre 2019, al saldo effettivo;
- con vittoria delle spese e delle competenze di causa.
In via istruttoria, per l'ammissione delle prove richieste in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze:
- in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio, per
pagina 1 di 8 essere invece competente il Tribunale di Prato, per tutti i motivi già esposti nel presente atto difensivo e nella comparsa di costituzione;
- nel merito, accertata l'inesistenza del rapporto contrattuale e/o dell'attività di consulenza del geom. in favore di descritti in citazione, ovvero, in ipotesi, l'invalidità dello stesso rapporto Pt_1 CP_1 contrattuale, respingere le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- sempre nel merito, nella non creduta ipotesi in cui sia ritenuta esistente o fondata, in tutta o in parte, la pretesa attorea, dichiarare che nulla è dovuto da all'attore ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_1 1460 c.c., in ragione degli inadempimenti e delle condotte lesive della buona fede del geom. Pt_1 quali descritte in comparsa e documentate in atti;
- sempre nel merito, nella non creduta ipotesi in cui sia ritenuta esistente o fondata, in tutta o in parte, la pretesa attorea, disporne la compensazione, fino a concorrenza, con i crediti di House nei confronti del geom. quali descritti in comparsa e documentati in atti. Pt_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Geom. ha convenuto in giudizio la società chiedendo Parte_1 Controparte_1
accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di ricevere, da parte di quest'ultima, il compenso per l'attività
di consulenza dallo stesso svolta in relazione all'iniziativa imprenditoriale in Firenze, Via Benedetto
Fortini, nella misura di Euro 140.000,00 oltre accessori di legge, o in quella, maggiore o minore, di giustizia, liquidata anche in via equitativa.
A fondamento della domanda ha allegato: di aver assunto nel 2014 la carica di amministratore unico della al fine di condurre le iniziative imprenditoriali di ideazione, sviluppo, Controparte_1
promozione e realizzazione di interventi di edilizia residenziale, rivolti in prevalenza a Cooperative;
CP_ che, più precisamente, l'attività di House 3.0. si articolava: 1) nella individuazione di un'area idonea alla realizzazione di un intervento edilizio;
2) nella stipula con il proprietario della stessa di un contratto preliminare di compravendita, anche per persona da nominare;
3) nella realizzazione, anche con il supporto di professionisti esterni, del progetto;
4) nell'attivazione per il conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative;
5) nel reperimento di soggetti finanziatori dell'opera; 6)
nell'incarico a mediatori immobiliari per il reperimento di acquirenti finali;
7) nella individuazione di un'impresa costruttrice e nella stipula di un contratto di appalto;
8) nella cessione, infine, verso corrispettivo, ad un soggetto terzo attuatore del “pacchetto finito”, comprensivo di tutte le attività sopra pagina 2 di 8 descritte;
che nel 2017, grazie all'opera dell'attore, la aveva concluso positivamente Controparte_1
buona parte delle fasi di lavoro propedeutiche e programmate di alcune iniziative, che però si erano scontrate con difficoltà relative al conseguimento dei finanziamenti necessari;
che, a decorrere dall'1.2.2018, l'attore era cessato dalla carica di amministratore unico ed aveva interrotto il proprio incarico, continuando, tuttavia, ad operare professionalmente in favore della società svolgendo tutte le attività di consulenza tecnica, commerciale, amministrativa e contrattuale necessarie al buon esito delle iniziative imprenditoriali che la stessa stava conducendo;
che, successivamente, il Geom. e Pt_1
CP_ la . avevano deciso di formalizzare gli accordi verbali a suo tempo intercorsi mediante la CP_1
sottoscrizione di una scrittura privata del 29.5.2018, con la quale veniva riconosciuto all'attore, per l'opera prestata in relazione all'operazione di Bergamo Green Village, un compenso di complessivi
Euro 56.000,00 oltre IVA, il cui pagamento doveva avvenire secondo le seguenti tempistiche: Euro
10.000,00 oltre IVA alla stipula della scrittura, come di fatto avvenuto;
Euro 32.000,00 oltre IVA da versarsi in nove rate mensili di Euro 3.555,00 oltre IVA ciascuna;
Euro 14.000,00 oltre IVA da corrispondersi al momento in cui avrebbe incassato ulteriori importi derivanti da altre Controparte_1
operazioni in corso, compresa l'iniziativa intrapresa in via Benedetto Fortini a Firenze;
che, in data
21.11.2018, del tutto inaspettatamente ed immotivatamente, la società convenuta aveva dapprima diffidato l'attore ad intraprendere qualsiasi contatto con i fornitori e collaboratori con cui la stessa intratteneva relazioni d'affari, quindi gli manifestava la volontà di revocargli l'incarico di collaborazione professionale conferitogli;
che, a partire dal mese di dicembre 2018, la società aveva anche interrotto i pagamenti rateali come concordati nella scrittura privata dal 29.5.2018; che le richieste di pagamento avanzate dal Geom. erano rimaste senza esito;
di aver quindi agito Pt_1
avanti al Tribunale di Firenze per richiedere il sequestro conservativo dei beni della società convenuta,
sino alla concorrenza di Euro 200.000,00, richiesta che era stata rigettata.
Si è costituita in giudizio la la quale, in punto di fatto, ha dedotto: che, effettivamente, Controparte_1 il Geom. aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 24.10.2014 Pt_1
pagina 3 di 8 all'1.2.2018 e che, durante tale incarico, aveva curato i Progetti Bergamo Green Village e San Martino
Green Village (estranei all'oggetto del presente giudizio), nel corso dei quali era incorso in errori e negligenze che avevano evidenziato l'inopportunità di proseguire il rapporto con lo stesso, dopo la cessazione dalla carica di A.U.; che, nel corso del 2018, la House 3.0 aveva sviluppato un importante progetto prt la realizzazione di un Programma Integrato di intervento edilizio in Firenze, Via Benedetto
Fortini, che era stato curato esclusivamente dalla convenuta, per lo più in epoca successiva alla cessazione dell'attore dalla carica di amministratore unico;
che, in tale qualità, il geom. Pt_1 aveva solamente sottoscritto, in data 11.4.2027, il contratto preliminare di acquisto dei terreni sui quali l'intervento avrebbe dovuto svilupparsi;
che nessun'altra attività era stata posta in essere dal Geom.
n relazione a tale progetto. Pt_1
In diritto, ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quella del Tribunale di Prato, ove ha sede la società convenuta. Nel merito, ha contestato di aver conferito incarico, in relazione al Progetto Fortini, al Geom. il quale non aveva svolto Pt_1 alcuna attività, né vi era stata alcuna pattuizione di compenso fra le parti.
Ha concluso pere il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita documentalmente ed attraverso l'assunzione di prove testimoniali.
In via pregiudiziale, deve rigettarsi, perché infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.
Deve, infatti, in primo luogo, rilevarsi come le prestazioni professionali di cui l'attore chiede il pagamento sono state eseguite, come documentalmente provato, a Firenze, con conseguente applicabilità delle previsioni dell'art. 20 cod. proc. civ., che stabilisce che per le cause relative a “… diritti di obbligazione [c.c. 1182] è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Nel merito, giova, in primo luogo, ricordare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da quella di merito, “Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia desunta dal professionista come titolo al diritto al compenso, richiede l'avvenuto conferimento dell'incarico in qualunque forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo, anche tramite presunzioni…”(v., fra tutte, Cass. civ. sez. II 1.2.2023, n. 3043; 24.1.2017, n.
1792; 3.8.2016, n. 16261).
pagina 4 di 8 E' necessario, poi, evidenziare come la stipula del contratto di prestazione d'opera non richieda la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, ben potendo lo stesso essere concluso anche verbalmente o per facta concludentia, sicchè, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve rilevarsi come, dalla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, volta alla dimostrazione dell'avvenuto conferimento, da parte della convenuta, del contratto d'opera professionale di consulenza dopo la cessazione del Geom. Parte_1 dalla carica di amministratore della società , avvenuta il 1.2.2018, non emerga la
[...] CP_1 prova richiesta.
Infatti, nel doc. n.10 prodotto in giudizio da parte attrice, contenente “Corrispondenza e.mail relativa a rapporti con agenzie immobiliari e ad offerte di acquisto immobili”, dopo una serie di scambio di mail relative al periodo in cui il Geom. era ancora amministratore della e, pertanto, Pt_1 CP_1 agiva in tale qualità (come tali, irrilevanti ai fini del giudizio), è contenuto l'invio, a partire dal
28.6.2018, allo da parte di di planimetrie e prezzo delle unità abitative, Controparte_2 Parte_2 di presentazione per vendite via Fortini, del regolamento e della bozza dello Statuto, CP_3 nonché, dallo ad l'invio di numeri di cellulari di persone interessate al Controparte_2 Parte_2 complesso immobiliare di via Fortini;
infine, in data 18.10.2018, risulta una mail inviata da Pt_1 ad in cui ricapitola quanto emerso durante gli incontri effettuati con l'agenzia e con Parte_2 CP_4
l'Avv. Bencini in merito: agli oneri da corrispondere alla sottoscrizione della convenzione urbanistica;
all'impianto geotermico;
ai versamenti dei soci.
Nel doc. n. 13 prodotto sempre da parte attrice, contenente “Corrispondenza e.mail relativa a costituzione e regolamentazione cooperativa”, risulta una mail datata 26.7.2018 con la quale il geom. scrive all'Avv. Leonardo Masi, comunicando la predisposizione di “documenti relativi allo Pt_1 statuto e al regolamento della Cooperativa”, nonché una mail datata 20.8.2018 con cui il Geom. si rivolge all'Avv. Bencini chiedendone la disponibilità ad assumere l'incarico di operare le Pt_1 valutazioni degli atti da predisporre o predisposti relativi alla costituenda Cooperativa, valutazioni che, successivamente, in data 20.10.2018, vengono richieste dal sig. per , ai fini della Pt_3 CP_1 costituzione della in data 29.10.2018 l'Avv. Bencini risponde indirizzando la mail a CP_3
Parte_1
Nel doc.n. 17 prodotto sempre da parte attrice, nel quale è contenuta “Corrispondenza relativa a contrattualistica varia”, risulta uno scambio di corrispondenza, che vede come destinatario anche il
Geom. intercorso dal 4.7.2018 al 26.7.2018, avente ad oggetto il modulo di adesione alla Pt_1 pagina 5 di 8 Cooperativa, il contratto di cessione di intervento, il contratto di conferimento di incarico di consulenza e mediazione immobiliare, con le modifiche proposte dal Geom. e le osservazioni dallo Pt_1 stesso formulate sui documenti di Fortini per le agenzie e la revisione sulla scaletta degli averi.
Infine, il doc. 4 prodotto da parte attrice contiene “Corrispondenza e.mail relativa agli aspetti tecnici e amministrativi dell'intervento edilizio ed alla contrattualizzazione dei professionisti incaricati”, intercorsa anche con il Geom. Pt_1
In data 7.8.2018, successiva allo scambio di corrispondenza sopra descritto, invia a Parte_2 una bozza di contratto di collaborazione professionale, da sottoscrivere, con il Parte_1 quale la conferisce all'attore “incarico per lo sviluppo dei contratti necessari tra la società CP_1
e soggetti terzi e, in generale, di compiere tutte le attività necessarie, utili o anche solo Controparte_1 opportune, alla corretta presentazione, esecuzione e rendicontazione della pratica oggetto della presente delega ed al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di presentare, svolgere e portare a termine quanto oggetto del presente contratto”.
In particolare, l'oggetto dell'incarico consiste nella “Gestione, selezione e contrattualizzazione dei professionisti, contattare con imprese per realizzazione immobili. Definire accordi finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa, intrattenere rapporti con cooperative edilizie e i propri professionisti, con
i soci e gli organi amministrativi, intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e definire accordi finalizzati alla realizzazione degli interventi, intrattenere rapporti con le figure idonee e necessarie tese alla finalizzqzione dell'iniziativa immobiliare sino alla consegna delle unità”.
Il compenso pattuito per tale incarico viene indicato nel 10% netto, calcolato sul valore di contratto di
“cessione del programma di intervento” tra la e la o la cooperativa costituenda CP_1 CP_3 sviluppatrice dell'iniziativa di Via Fortini 143. Inoltre, viene precisato che “il corrispettivo per
l'attività di consulenza oggetto del presente incarico maturerà nell'ipotesi in cui sarà definito e sottoscritto il programma di cessione del programma di intervento tra la e la CP_1 CP_5
”.
[...] CP_6
Tuttavia, il contratto di incarico sopra descritto non è mai stato sottoscritto dalle parti e, anzi, in data
21.11.2018, la comunica al Geom. “formale diffida ad intraprendere qualsiasi CP_1 Pt_1 contatto con fornitori e/o controparti con i quali questa società intrattiene ed ha intrattenuto relazioni di affari”.
In definitiva, dall'analisi della documentazione sopra descritta, risulta che il Geom. si è Pt_1 senz'altro occupato, dopo essere cessato dalla carica di Amministratore della , di curare i CP_1
pagina 6 di 8 rapporti con le agenzie immobiliari, di curare i rapporti con il legale per le valutazioni degli atti e documenti necessari alla costituzione della Cooperativa, di valutare alcuni contratti preliminari all'intervento, nonché gli aspetti tecnici e amministrativi dell'intervento edilizio e della contrattualizzazione dei professionisti incaricati.
Tale attività preliminare alla realizzazione del progetto della House 3.0 non è, tuttavia, sfociato nel conferimento di un incarico professionale al Geom. come dimostrano la mancata Pt_1 sottoscrizione delle più bozze di conferimento di incarico tra . ed il professionista medesimo CP_1
e la comunicazione di interruzione del rapporto con quest'ultimo in data 21.11.2018.
Le risultanze delle prove testimoniali non hanno condotto ad un esito istruttorio diverso in ordine alla prova del conferimento dell'incarico all'attore. Tutti i testi escussi, infatti, hanno confermato di aver trattato con il Geom. il quale si presentava come consulente (come riferito, in particolare, Pt_1 dal teste commercialista anche se non ha saputo specificare di cosa si occupasse), sia Testimone_1 in qualità di professionisti, sia come agenti immobiliari.
Dalle circostanze che emergono contrattualmente e da quelle emerse in sede di prova testimoniale risulta, in definitiva, che un rapporto di collaborazione professionale per conto della da parte CP_1 del Geom. si è effettivamente sviluppato dopo la cessazione dello stesso dalla carica di Pt_1 amministratore della convenuta (avvenuta il 1.2.2018) sino al novembre 2018, quando quest'ultima lo ha diffidato dalla cessazione di qualunque attività. Il rapporto, dunque, si è interrotto in un momento antecedente allo svolgimento delle attività specifiche oggetto dell'incarico professionale di cui alle bozze di incarico inter partes, poi non sottoscritte (meglio descritte sopra), tanto che il compenso ivi pattuito era stabilito in misura pari al 10% del valore del contratto di “cessione del programma di intervento” tra la House 3.0 e la da calcolarsi sul valore reale netto indicato nel contratto CP_3 di cessione medesimo ed esigibile solo “nell'ipotesi in cui sarà definito e sottoscritto il programma di cessione del programma di intervento” suindicato, il quale, tra l'altro, risultava subordinato al verificarsi di alcune condizioni (lettere da A a F art. 2 della bozza di incarico).
L'attore, da parte sua, richiede un compenso, nella misura di Euro 140.000,00 quale somma che, secondo la sua prospettazione, più si avvicina a quella che era stata oggetto di discussione fra le parti in sede di trattative nel periodo agosto-ottobre 2018 (Euro 100.000,00 nella bozza allegata alla mail del
14.10.2018 da a ) e tenuto conto che, per quanto consta all'attore, il prezzo di CP_1 Pt_1 cessione del progetto integrato di intervento in via Fortini a Firenze si aggira attorno ad Euro
800.000,00.
pagina 7 di 8 Tuttavia, la determinazione del quantum del compenso operata dall'attore non tiene conto del fatto che l'attività professionale espletata effettivamente dallo stesso si è interrotta ad ottobre 2018, in un momento antecedente allo svolgimento delle attività specifiche oggetto dell'incarico professionale di cui alle bozze di incarico inter partes, poi non sottoscritte (meglio descritte sopra), e che la corresponsione del compenso era espressamente subordinata all'avvenuta definizione e sottoscrizione del programma di cessione del programma di intervento di cui trattasi, circostanza non verificatasi o, comunque, non verificatasi per effetto dell'operato professionale dell'attore.
L'attore, pertanto, ha preteso un compenso commisurato per un'attività che lo stesso non ha effettivamente svolto, e non per l'attività prodromica dallo stesso realmente e prestata e documentata, la quale, però, evidentemente, era ricompresa nel compenso come determinato nelle bozze di contratto di incarico prodotte in giudizio, mai sottoscritte dalle parti.
Ove l'attore avesse inteso essere retribuito per l'attività effettivamente prestata, avrebbe dovuto fornire precisi parametri per la quantificazione di un diverso tipo di compenso, evidenziandosi, comunque, che tale attività, in quanto meramente preliminare e prodromica a quella che sarebbe stato poi oggetto di incarico professionale, sarebbe stata retribuita in base a quanto pattuito contrattualmente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda.
CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 16 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7040/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SENSI Parte_1 C.F._1 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SENSI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILE MARTINA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MASI LEONARDO ( ) VIALE DELLA REPUBBLICA 245 59100 PRATO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 245 59100 PRATOpresso il difensore avv. GENTILE MARTINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto del Geom. di ricevere da parte della società Parte_1 CP_1 il compenso per l'attività di consulenza da esso svolta in relazione all'iniziativa imprenditoriale
[...] di Firenze, Via Benedetto Fortini, quantificando il compenso medesimo in Euro 140.000,00, oltre accessori di legge, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche con liquidazione in via equitativa;
conseguentemente condannare la società al pagamento Controparte_1 in favore del Geom. dell'importo di Euro 140.000,00 oltre accessori di legge, Parte_1
o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche con liquidazione in via equitativa, all'esito del presente procedimento, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di costituzione in mora, 22 novembre 2019, al saldo effettivo;
- con vittoria delle spese e delle competenze di causa.
In via istruttoria, per l'ammissione delle prove richieste in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze:
- in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio, per
pagina 1 di 8 essere invece competente il Tribunale di Prato, per tutti i motivi già esposti nel presente atto difensivo e nella comparsa di costituzione;
- nel merito, accertata l'inesistenza del rapporto contrattuale e/o dell'attività di consulenza del geom. in favore di descritti in citazione, ovvero, in ipotesi, l'invalidità dello stesso rapporto Pt_1 CP_1 contrattuale, respingere le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- sempre nel merito, nella non creduta ipotesi in cui sia ritenuta esistente o fondata, in tutta o in parte, la pretesa attorea, dichiarare che nulla è dovuto da all'attore ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_1 1460 c.c., in ragione degli inadempimenti e delle condotte lesive della buona fede del geom. Pt_1 quali descritte in comparsa e documentate in atti;
- sempre nel merito, nella non creduta ipotesi in cui sia ritenuta esistente o fondata, in tutta o in parte, la pretesa attorea, disporne la compensazione, fino a concorrenza, con i crediti di House nei confronti del geom. quali descritti in comparsa e documentati in atti. Pt_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Geom. ha convenuto in giudizio la società chiedendo Parte_1 Controparte_1
accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di ricevere, da parte di quest'ultima, il compenso per l'attività
di consulenza dallo stesso svolta in relazione all'iniziativa imprenditoriale in Firenze, Via Benedetto
Fortini, nella misura di Euro 140.000,00 oltre accessori di legge, o in quella, maggiore o minore, di giustizia, liquidata anche in via equitativa.
A fondamento della domanda ha allegato: di aver assunto nel 2014 la carica di amministratore unico della al fine di condurre le iniziative imprenditoriali di ideazione, sviluppo, Controparte_1
promozione e realizzazione di interventi di edilizia residenziale, rivolti in prevalenza a Cooperative;
CP_ che, più precisamente, l'attività di House 3.0. si articolava: 1) nella individuazione di un'area idonea alla realizzazione di un intervento edilizio;
2) nella stipula con il proprietario della stessa di un contratto preliminare di compravendita, anche per persona da nominare;
3) nella realizzazione, anche con il supporto di professionisti esterni, del progetto;
4) nell'attivazione per il conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative;
5) nel reperimento di soggetti finanziatori dell'opera; 6)
nell'incarico a mediatori immobiliari per il reperimento di acquirenti finali;
7) nella individuazione di un'impresa costruttrice e nella stipula di un contratto di appalto;
8) nella cessione, infine, verso corrispettivo, ad un soggetto terzo attuatore del “pacchetto finito”, comprensivo di tutte le attività sopra pagina 2 di 8 descritte;
che nel 2017, grazie all'opera dell'attore, la aveva concluso positivamente Controparte_1
buona parte delle fasi di lavoro propedeutiche e programmate di alcune iniziative, che però si erano scontrate con difficoltà relative al conseguimento dei finanziamenti necessari;
che, a decorrere dall'1.2.2018, l'attore era cessato dalla carica di amministratore unico ed aveva interrotto il proprio incarico, continuando, tuttavia, ad operare professionalmente in favore della società svolgendo tutte le attività di consulenza tecnica, commerciale, amministrativa e contrattuale necessarie al buon esito delle iniziative imprenditoriali che la stessa stava conducendo;
che, successivamente, il Geom. e Pt_1
CP_ la . avevano deciso di formalizzare gli accordi verbali a suo tempo intercorsi mediante la CP_1
sottoscrizione di una scrittura privata del 29.5.2018, con la quale veniva riconosciuto all'attore, per l'opera prestata in relazione all'operazione di Bergamo Green Village, un compenso di complessivi
Euro 56.000,00 oltre IVA, il cui pagamento doveva avvenire secondo le seguenti tempistiche: Euro
10.000,00 oltre IVA alla stipula della scrittura, come di fatto avvenuto;
Euro 32.000,00 oltre IVA da versarsi in nove rate mensili di Euro 3.555,00 oltre IVA ciascuna;
Euro 14.000,00 oltre IVA da corrispondersi al momento in cui avrebbe incassato ulteriori importi derivanti da altre Controparte_1
operazioni in corso, compresa l'iniziativa intrapresa in via Benedetto Fortini a Firenze;
che, in data
21.11.2018, del tutto inaspettatamente ed immotivatamente, la società convenuta aveva dapprima diffidato l'attore ad intraprendere qualsiasi contatto con i fornitori e collaboratori con cui la stessa intratteneva relazioni d'affari, quindi gli manifestava la volontà di revocargli l'incarico di collaborazione professionale conferitogli;
che, a partire dal mese di dicembre 2018, la società aveva anche interrotto i pagamenti rateali come concordati nella scrittura privata dal 29.5.2018; che le richieste di pagamento avanzate dal Geom. erano rimaste senza esito;
di aver quindi agito Pt_1
avanti al Tribunale di Firenze per richiedere il sequestro conservativo dei beni della società convenuta,
sino alla concorrenza di Euro 200.000,00, richiesta che era stata rigettata.
Si è costituita in giudizio la la quale, in punto di fatto, ha dedotto: che, effettivamente, Controparte_1 il Geom. aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 24.10.2014 Pt_1
pagina 3 di 8 all'1.2.2018 e che, durante tale incarico, aveva curato i Progetti Bergamo Green Village e San Martino
Green Village (estranei all'oggetto del presente giudizio), nel corso dei quali era incorso in errori e negligenze che avevano evidenziato l'inopportunità di proseguire il rapporto con lo stesso, dopo la cessazione dalla carica di A.U.; che, nel corso del 2018, la House 3.0 aveva sviluppato un importante progetto prt la realizzazione di un Programma Integrato di intervento edilizio in Firenze, Via Benedetto
Fortini, che era stato curato esclusivamente dalla convenuta, per lo più in epoca successiva alla cessazione dell'attore dalla carica di amministratore unico;
che, in tale qualità, il geom. Pt_1 aveva solamente sottoscritto, in data 11.4.2027, il contratto preliminare di acquisto dei terreni sui quali l'intervento avrebbe dovuto svilupparsi;
che nessun'altra attività era stata posta in essere dal Geom.
n relazione a tale progetto. Pt_1
In diritto, ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quella del Tribunale di Prato, ove ha sede la società convenuta. Nel merito, ha contestato di aver conferito incarico, in relazione al Progetto Fortini, al Geom. il quale non aveva svolto Pt_1 alcuna attività, né vi era stata alcuna pattuizione di compenso fra le parti.
Ha concluso pere il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita documentalmente ed attraverso l'assunzione di prove testimoniali.
In via pregiudiziale, deve rigettarsi, perché infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.
Deve, infatti, in primo luogo, rilevarsi come le prestazioni professionali di cui l'attore chiede il pagamento sono state eseguite, come documentalmente provato, a Firenze, con conseguente applicabilità delle previsioni dell'art. 20 cod. proc. civ., che stabilisce che per le cause relative a “… diritti di obbligazione [c.c. 1182] è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Nel merito, giova, in primo luogo, ricordare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da quella di merito, “Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia desunta dal professionista come titolo al diritto al compenso, richiede l'avvenuto conferimento dell'incarico in qualunque forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo, anche tramite presunzioni…”(v., fra tutte, Cass. civ. sez. II 1.2.2023, n. 3043; 24.1.2017, n.
1792; 3.8.2016, n. 16261).
pagina 4 di 8 E' necessario, poi, evidenziare come la stipula del contratto di prestazione d'opera non richieda la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, ben potendo lo stesso essere concluso anche verbalmente o per facta concludentia, sicchè, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve rilevarsi come, dalla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, volta alla dimostrazione dell'avvenuto conferimento, da parte della convenuta, del contratto d'opera professionale di consulenza dopo la cessazione del Geom. Parte_1 dalla carica di amministratore della società , avvenuta il 1.2.2018, non emerga la
[...] CP_1 prova richiesta.
Infatti, nel doc. n.10 prodotto in giudizio da parte attrice, contenente “Corrispondenza e.mail relativa a rapporti con agenzie immobiliari e ad offerte di acquisto immobili”, dopo una serie di scambio di mail relative al periodo in cui il Geom. era ancora amministratore della e, pertanto, Pt_1 CP_1 agiva in tale qualità (come tali, irrilevanti ai fini del giudizio), è contenuto l'invio, a partire dal
28.6.2018, allo da parte di di planimetrie e prezzo delle unità abitative, Controparte_2 Parte_2 di presentazione per vendite via Fortini, del regolamento e della bozza dello Statuto, CP_3 nonché, dallo ad l'invio di numeri di cellulari di persone interessate al Controparte_2 Parte_2 complesso immobiliare di via Fortini;
infine, in data 18.10.2018, risulta una mail inviata da Pt_1 ad in cui ricapitola quanto emerso durante gli incontri effettuati con l'agenzia e con Parte_2 CP_4
l'Avv. Bencini in merito: agli oneri da corrispondere alla sottoscrizione della convenzione urbanistica;
all'impianto geotermico;
ai versamenti dei soci.
Nel doc. n. 13 prodotto sempre da parte attrice, contenente “Corrispondenza e.mail relativa a costituzione e regolamentazione cooperativa”, risulta una mail datata 26.7.2018 con la quale il geom. scrive all'Avv. Leonardo Masi, comunicando la predisposizione di “documenti relativi allo Pt_1 statuto e al regolamento della Cooperativa”, nonché una mail datata 20.8.2018 con cui il Geom. si rivolge all'Avv. Bencini chiedendone la disponibilità ad assumere l'incarico di operare le Pt_1 valutazioni degli atti da predisporre o predisposti relativi alla costituenda Cooperativa, valutazioni che, successivamente, in data 20.10.2018, vengono richieste dal sig. per , ai fini della Pt_3 CP_1 costituzione della in data 29.10.2018 l'Avv. Bencini risponde indirizzando la mail a CP_3
Parte_1
Nel doc.n. 17 prodotto sempre da parte attrice, nel quale è contenuta “Corrispondenza relativa a contrattualistica varia”, risulta uno scambio di corrispondenza, che vede come destinatario anche il
Geom. intercorso dal 4.7.2018 al 26.7.2018, avente ad oggetto il modulo di adesione alla Pt_1 pagina 5 di 8 Cooperativa, il contratto di cessione di intervento, il contratto di conferimento di incarico di consulenza e mediazione immobiliare, con le modifiche proposte dal Geom. e le osservazioni dallo Pt_1 stesso formulate sui documenti di Fortini per le agenzie e la revisione sulla scaletta degli averi.
Infine, il doc. 4 prodotto da parte attrice contiene “Corrispondenza e.mail relativa agli aspetti tecnici e amministrativi dell'intervento edilizio ed alla contrattualizzazione dei professionisti incaricati”, intercorsa anche con il Geom. Pt_1
In data 7.8.2018, successiva allo scambio di corrispondenza sopra descritto, invia a Parte_2 una bozza di contratto di collaborazione professionale, da sottoscrivere, con il Parte_1 quale la conferisce all'attore “incarico per lo sviluppo dei contratti necessari tra la società CP_1
e soggetti terzi e, in generale, di compiere tutte le attività necessarie, utili o anche solo Controparte_1 opportune, alla corretta presentazione, esecuzione e rendicontazione della pratica oggetto della presente delega ed al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di presentare, svolgere e portare a termine quanto oggetto del presente contratto”.
In particolare, l'oggetto dell'incarico consiste nella “Gestione, selezione e contrattualizzazione dei professionisti, contattare con imprese per realizzazione immobili. Definire accordi finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa, intrattenere rapporti con cooperative edilizie e i propri professionisti, con
i soci e gli organi amministrativi, intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e definire accordi finalizzati alla realizzazione degli interventi, intrattenere rapporti con le figure idonee e necessarie tese alla finalizzqzione dell'iniziativa immobiliare sino alla consegna delle unità”.
Il compenso pattuito per tale incarico viene indicato nel 10% netto, calcolato sul valore di contratto di
“cessione del programma di intervento” tra la e la o la cooperativa costituenda CP_1 CP_3 sviluppatrice dell'iniziativa di Via Fortini 143. Inoltre, viene precisato che “il corrispettivo per
l'attività di consulenza oggetto del presente incarico maturerà nell'ipotesi in cui sarà definito e sottoscritto il programma di cessione del programma di intervento tra la e la CP_1 CP_5
”.
[...] CP_6
Tuttavia, il contratto di incarico sopra descritto non è mai stato sottoscritto dalle parti e, anzi, in data
21.11.2018, la comunica al Geom. “formale diffida ad intraprendere qualsiasi CP_1 Pt_1 contatto con fornitori e/o controparti con i quali questa società intrattiene ed ha intrattenuto relazioni di affari”.
In definitiva, dall'analisi della documentazione sopra descritta, risulta che il Geom. si è Pt_1 senz'altro occupato, dopo essere cessato dalla carica di Amministratore della , di curare i CP_1
pagina 6 di 8 rapporti con le agenzie immobiliari, di curare i rapporti con il legale per le valutazioni degli atti e documenti necessari alla costituzione della Cooperativa, di valutare alcuni contratti preliminari all'intervento, nonché gli aspetti tecnici e amministrativi dell'intervento edilizio e della contrattualizzazione dei professionisti incaricati.
Tale attività preliminare alla realizzazione del progetto della House 3.0 non è, tuttavia, sfociato nel conferimento di un incarico professionale al Geom. come dimostrano la mancata Pt_1 sottoscrizione delle più bozze di conferimento di incarico tra . ed il professionista medesimo CP_1
e la comunicazione di interruzione del rapporto con quest'ultimo in data 21.11.2018.
Le risultanze delle prove testimoniali non hanno condotto ad un esito istruttorio diverso in ordine alla prova del conferimento dell'incarico all'attore. Tutti i testi escussi, infatti, hanno confermato di aver trattato con il Geom. il quale si presentava come consulente (come riferito, in particolare, Pt_1 dal teste commercialista anche se non ha saputo specificare di cosa si occupasse), sia Testimone_1 in qualità di professionisti, sia come agenti immobiliari.
Dalle circostanze che emergono contrattualmente e da quelle emerse in sede di prova testimoniale risulta, in definitiva, che un rapporto di collaborazione professionale per conto della da parte CP_1 del Geom. si è effettivamente sviluppato dopo la cessazione dello stesso dalla carica di Pt_1 amministratore della convenuta (avvenuta il 1.2.2018) sino al novembre 2018, quando quest'ultima lo ha diffidato dalla cessazione di qualunque attività. Il rapporto, dunque, si è interrotto in un momento antecedente allo svolgimento delle attività specifiche oggetto dell'incarico professionale di cui alle bozze di incarico inter partes, poi non sottoscritte (meglio descritte sopra), tanto che il compenso ivi pattuito era stabilito in misura pari al 10% del valore del contratto di “cessione del programma di intervento” tra la House 3.0 e la da calcolarsi sul valore reale netto indicato nel contratto CP_3 di cessione medesimo ed esigibile solo “nell'ipotesi in cui sarà definito e sottoscritto il programma di cessione del programma di intervento” suindicato, il quale, tra l'altro, risultava subordinato al verificarsi di alcune condizioni (lettere da A a F art. 2 della bozza di incarico).
L'attore, da parte sua, richiede un compenso, nella misura di Euro 140.000,00 quale somma che, secondo la sua prospettazione, più si avvicina a quella che era stata oggetto di discussione fra le parti in sede di trattative nel periodo agosto-ottobre 2018 (Euro 100.000,00 nella bozza allegata alla mail del
14.10.2018 da a ) e tenuto conto che, per quanto consta all'attore, il prezzo di CP_1 Pt_1 cessione del progetto integrato di intervento in via Fortini a Firenze si aggira attorno ad Euro
800.000,00.
pagina 7 di 8 Tuttavia, la determinazione del quantum del compenso operata dall'attore non tiene conto del fatto che l'attività professionale espletata effettivamente dallo stesso si è interrotta ad ottobre 2018, in un momento antecedente allo svolgimento delle attività specifiche oggetto dell'incarico professionale di cui alle bozze di incarico inter partes, poi non sottoscritte (meglio descritte sopra), e che la corresponsione del compenso era espressamente subordinata all'avvenuta definizione e sottoscrizione del programma di cessione del programma di intervento di cui trattasi, circostanza non verificatasi o, comunque, non verificatasi per effetto dell'operato professionale dell'attore.
L'attore, pertanto, ha preteso un compenso commisurato per un'attività che lo stesso non ha effettivamente svolto, e non per l'attività prodromica dallo stesso realmente e prestata e documentata, la quale, però, evidentemente, era ricompresa nel compenso come determinato nelle bozze di contratto di incarico prodotte in giudizio, mai sottoscritte dalle parti.
Ove l'attore avesse inteso essere retribuito per l'attività effettivamente prestata, avrebbe dovuto fornire precisi parametri per la quantificazione di un diverso tipo di compenso, evidenziandosi, comunque, che tale attività, in quanto meramente preliminare e prodromica a quella che sarebbe stato poi oggetto di incarico professionale, sarebbe stata retribuita in base a quanto pattuito contrattualmente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda.
CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 16 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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