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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 3728 dell'anno 2023 vertente
TRA
difeso dall'Avv. DI GIROLAMO PATRIZIA, Parte_1 ricorrente
E
difeso dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, CP_1 convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 la parte ricorrente - in epigrafe indicata - esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'accertamento della condizione di invalidità di cui all'art. 1 e 2, l. 222/84 a decorrere dalla domanda amministrativa;
di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti medico-legale in oggetto;
contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti detti requisiti medico-legali - ha convenuto in giudizio l' chiedendo in via principale CP_1
l'accertamento della condizione di invalidità di cui all'art. 1, L. 222/84.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e CP_1 in subordine chiedendone il rigetto per infondatezza della domanda. Il giudice, ritenendo sulla base delle contestazioni superfluo procedere ad un nuovo accertamento medico legale, decideva la causa con sentenza depositata telematicamente.
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall' di CP_1
inammissibilità del ricorso per mancanza di una specifica contestazione: infatti, parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo in maniera certamente specifica, avendo illustrato i motivi per i quali si ritiene erronea la valutazione del consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del suddetto procedimento.
2. Nel merito, tuttavia, le contestazioni, pur specifiche, non consentono di disattendere la valutazione del consulente tecnico e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalle norme invocate per il riconoscimento dello status di invalidità necessario alla corrispondente prestazione è stato escluso dal consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.: il consulente, infatti, ha concluso che il descritto “complesso patologico non riduce permanentemente la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo
(1/3)”.
La parte ricorrente non ha contestato il quadro clinico descritto dal consulente, ma ha ritenuto errata tale valutazione affermando che il complesso patologico
(correttamente) descritto dal consulente è stato sottovalutato e che, stante la nota gravosità dell'attività agricola, erroneamente il perito avrebbe ritenuto che la specifica mansione svolta dalla ricorrente non sia tale da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa, in particolare sottovalutando la gravità della patologia osteoarticolare diagnosticata.
Osserva, tuttavia, il giudicante che la valutazione del consulente risulta coerente e logica.
In particolare, con specifico riferimento alla patologia osteoarticolare, il perito pur tenendone conto ha precisato che “Nel caso specifico la patologia spondilodiscoartrosica lombosacrale – unitamente alla compromisione funzionale della spalla sx – può trovare giovamento sul versante funzionale da cicli periodici fisioterapici e di ginnastica posturale come consigliato anche dalla dr.ssa fisiatra il 10/5/21”, di talchè ne ha escluso Per_1
l'incidenza in modo permanente sulla capacità lavorativa sì da ridurla a meno di un terzo (cfr. CTU in atti).
Pertanto, una volta che il quadro patologico sia stato correttamente descritto la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In merito alle contestazioni si evidenzia che le stesse appaiono non dimostrate sotto un profilo medico legale, ma integrano una mera diversa valutazione, inoltre non sono stati evidenziati elementi sopravvenuti ma solo valutazioni consistenti in un mero dissenso diagnostico rispetto a tutta la documentazione allegata nella prima fase e dal CTU già considerata, compresi i certificati attestanti la patologia depressiva.
Non vi sono, pertanto, motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale espressa in sede di accertamento tecnico preventivo. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, non può essere riconosciuto alla parte ricorrente il grado di invalidità richiesto.
3. La parte ricorrente, pur soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese della consulenza tecnica svolta nella prima fase del giudizio e già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso, dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Latina, 21/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio