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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4169/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4169/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO _1 C.F._1
SABINA
ATTORE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACONA SANTI Controparte_1 P.IVA_1
PIERPAOLO
CONVENUTO
Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 9.50 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. CIRILLO SABINA, oggi sostituito dall'avv. BONACCORSO _1
SEBASTIANO Per l'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
CONDORELLI MANUELA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4169/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA DEGLI OLMI 3/A _1 C.F._1
00172 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO SABINA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Umberto, 354 95129 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 15 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato – n.q. di titolare della impresa _1 individuale “Italfrigo” - conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, e Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2023 emesso dal Tribunale di Catania, in data 16.01.2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento – in favore della società opposta - della somma di € 5.669,90 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in virtù della fattura n.
AL00117984 del 6.08.2020 resa a fronte dell'erogazione di servizi pubblicitari.
Eccepiva parte opponente l'inesistenza e l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, contestandone sia la effettiva debenza che la quantificazione.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale Ordinario di Catania in favore del Tribunale Ordinario di Roma per le motivazioni dedotte in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 364/2023 del 16/01/23 emesso in danno dell'opponente; In caso di mancato accoglimento della domanda richiesta in via preliminare, denegare ogni eventuale richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del D.I. impugnato, per tutte le gravi ragioni ed i motivi spiegati nel presente atto, per la prova scritta e di pronta soluzione fornita ed allegata al presente atto. Ulteriormente in subordine e nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inadempimento contrattuale posto di essere dalla e Controparte_1
conseguentemente dichiarare inammissibile, nullo, illegittimo, invalido e comunque privo di efficacia,
l'impugnato decreto Ingiuntivo n. 364/2023 del 16/01/23 per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente revoca dello stesso. In ulteriore subordine, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.
364/2023 per mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente revoca dello stesso. In ogni caso condannare l'opponente per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc, nonché al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia. IN
VIA RICONVENZIONALE: condannare la al pagamento del risarcimento del danno Controparte_1 patito da che qui si quantifica nella misura di € 2.192,30 o in quella maggiore o _1 minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre CAP e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario che le ha anticipate”.
Si costituiva in giudizio eccependo la legittimità della pretesa creditoria Controparte_1 azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Preliminarmente munire l'opposto decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; Rigettare siccome infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta da _1
, titolare della impresa individuale 'Italfrigo', avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2023 –
[...]
pagina 3 di 15 R.G. 11954/2023 del 16/01/2023; Rigettare altresì, in quanto inammissibile e comunque infondata, la domanda riconvenzionale formulata dal debitore;
Condannare l'opponente alla refusione delle spese e dei compensi di avvocato, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali”.
Con ordinanza del 27.12.2023 l'odierno decidente rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e – contestualmente - assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
In assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 3.06.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.01.2025, con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi, all'udienza del 15.01.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, alla luce della documentazione allegata emerge quanto segue.
Giusta commissione n. S8782807-0 del 25.11.2019 - n.q. di titolare della impresa _1 individuale “Italfrigo” - richiedeva alla l'esecuzione di ordini pubblicitari Controparte_1
aventi ad oggetto inserzioni su Elenchi Telefonici (c.d. Pagine Bianche) per la provincia di Roma,
PagineGialle.it Pagine Gialle Online, Iniziative Speciali IO Connect, Pagine Bianche On Line, Servizi
Siti Personalizzati, Pagine Gialle Mobile e Servizio Google Adwords.
Parte committente sottoscriveva al riguardo le condizioni generali di contratto di cui accettava liberamente il contenuto (cfr. all. 1 della produzione documentale di parte opponente).
La provvedeva, pertanto, a realizzare le inserzioni (cfr. all. 7 della produzione Controparte_1
documentale di parte opposta) e a fronte dei servizi eseguiti, emetteva la fattura n. AL00117984 del
06.08.20 per € 6.222,00 e la nota di credito n. AL00118120 del 24.8.20 per € 506,30 (cfr. all. 8 e 9 della produzione documentale di parte opposta).
Tuttavia, parte debitrice non onorava le obbligazioni assunte, limitandosi al versamento di acconti per complessivi € 45,80.
Rivelatisi infruttuosi i tentativi di recupero stragiudiziale del credito, si Controparte_1 determinava ad adire l'Autorità Giudiziaria onde conseguire quanto ad essa spettante.
Otteneva quindi, nei confronti dell'odierno opponente, l'ingiunzione di pagamento opposta in questa sede.
Prima di passare al vaglio dei singoli motivi di censura dedotti dalla difesa attorea, va esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale adito, sollevata da parte opponente.
A tal riguardo, sulla scorta delle considerazioni già esposte in seno all'ordinanza resa in data
27.12.2023 (alla quale si rinvia) si ritiene dirimente la portata dell'art. 9 delle condizioni generali di pagina 4 di 15 contratto, specificamente approvato per iscritto dall'opponente (non consumatore) a tenore del quale:
“Per le controversie che potrebbero nascere dall'interpretazione e applicazione del presente Ordine è esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo che per le controversie instaurate da IO in relazione al pagamento di quanto dovuto dal debitore, per le quali in via alternativa al predetto Foro sono altresì competenti i seguenti Fori: Torino, Treviso, Bolzano, Bologna, Firenze, Ancona, Roma,
Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari” (esclusione dei Fori legali che non viene meno per il fatto che la clausola preveda la facoltà di rivolgersi “in via alternativa” alle sedi giudiziarie ivi elencate
(tra le quali quella di Catania)”.
Ne discende il rigetto della predetta eccezione preliminare, per infondatezza della stessa.
Orbene, il presente giudizio verte sull'accertamento del credito dedotto dalla ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo.
A fondamento della pretesa azionata, la sosteneva di essere creditrice del Controparte_1
in virtù della fattura n. AL00117984 del 06.08.2020 emessa a fronte di servizi pubblicitari Pt_1
resi in suo favore.
Sul punto, va precisato che l'importo di € 506,30 portato dalla nota di credito n. AL00118120 del
24.8.2020 veniva computato a deconto del credito vantato dalla società opposta, unitamente all'acconto di € 45,80 versato dal . Pt_1
Incoato il procedimento de quo, parte opponente nel merito contesta sia l'an che il quantum debeatur.
A sostegno della spiegata opposizione, la difesa attorea deduce la nullità del decreto ingiuntivo/inidoneità probatoria della fattura/difetto dei presupposti ex art. 633 ss. c.p.c. nonché
l'inadempimento contrattuale della Propone altresì domanda riconvenzionale e Controparte_1
invoca la condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si rende, a questo punto, necessaria, la disamina dei motivi di opposizione.
Nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, parte opponente sostiene che l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata emessa in mancanza dei presupposti di legge, essendosi la ricorrente limitata a produrre –
a sostegno delle proprie ragioni – una semplice fattura di formazione unilaterale, come tale inidonea a suffragare la pretesa creditoria.
A parere la difesa attorea, inoltre, la società opposta avrebbe violato la previsione normativa di cui al
D. Lgs. 127/2015 in ordine all'emissione del decreto ingiuntivo, a tenore della quale sarebbe necessaria la produzione della fattura in formato .xml, accompagnata dalla corrispondente copia di cortesia in .pdf.
L'opposta avrebbe, infatti, erroneamente, depositato la sola copia in formato .pdf della fattura di cortesia - giuridicamente insufficiente a fondare il presunto credito azionato - omettendo il deposito del pagina 5 di 15 file digitale in formato .xml “l'unico capace di garantire la genuinità, veridicità e riconducibilità al corrispondente file in formato .pdf”.
La suesposta argomentazione è destituita di fondamento.
Oggetto della presente controversia è, infatti, un'obbligazione pecuniaria supportata da un titolo negoziale, atteso che il rapporto inter-partes è regolato dal contratto n. S8782807-0 del 25.11.2019 sottoscritto da ed accettato dalla ai sensi dell'art. 1 delle _1 Controparte_1
condizioni generali.
Pare, a questo punto, opportuno un richiamo ai principi che governano il riparto dell'onere della prova.
L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, ovvero quei fatti che ne hanno determinato l'origine. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Tuttavia, la giurisprudenza sull'art. 2697 c.c. ha talvolta reso tale regola generale meno rigorosa.
Si pensi, al c.d. principio di vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova riguardo a un determinato fatto dovrebbe ricadere sul soggetto che ha la disponibilità degli elementi probatori che occorrono alla sua dimostrazione.
In virtù di tale principio, più volte invocato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è stato chiarito che in tema di inadempimento contrattuale per il creditore sia sufficiente dimostrare la fonte del proprio credito e limitarsi ad allegare l'inadempimento da parte del debitore;
su quest'ultimo, invece, ricadrà l'onere della prova dell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, quale fatto estintivo del diritto vantato dal creditore (cfr. Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
Adattando i suesposti principi al caso che ci occupa, discende che avrebbe Controparte_1 dovuto provare l'esistenza del proprio credito e la controparte l'intervenuta estinzione dello stesso.
Siffatto onere della prova è stato certamente assolto mediante produzione del contratto recante il regolamento negoziale siglato inter-partes e specificamente approvato per iscritto dall'opponente, al quale dev'essere attribuito valore di piena prova ai sensi dell'art. 215 c.p.c. (“La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”).
pagina 6 di 15 La citata disposizione introduce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che farà quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
La norma trova applicazione soltanto per le scritture sottoscritte o, comunque, provenienti da soggetti che siano parti nel processo in cui vengono fatte valere.
Viene così attribuito significato concludente ad alcuni comportamenti della parte, tanto da desumerne una presunzione legale assoluta di riconoscimento tacito del documento.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato: “L'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura […] ne consegue che in presenza di un documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confronti dell'altro firmatario il documento spiega piena efficacia probatoria” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
18919 del 11 settembre 2020).
Ed ancora: “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1,
n. 2), c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", da individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 15113 del 3 giugno 2019).
Ne consegue che, in assenza di tempestivo disconoscimento da parte del sottoscrittore, a detto contratto va attribuito pieno valore probatorio.
Costituisce, quindi, onere del dedurre e provare ex art. 2697 secondo comma c.c. l'esistenza Pt_1
di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del vincolo contrattuale.
Tali prove non risultano però fornite da parte opponente che, pur contestando la regolarità formale della fattura azionata, ha ammesso senza riserve la sottoscrizione del contratto (cfr. pagina 3, righe 27 – 29, atto di citazione) e l'ha prodotto in giudizio (cfr. all. 1 della produzione documentale di parte opponente) riconoscendogli quindi “forza di legge” nei propri confronti (Cass. 11/3/2000, n. 2826,
Cass. 12/6/2006 n. 13548; Cass. 28/10/2019 n. 27517; Cass. 19/11/2015 n. 23669; Cass. 25/02/2004 n.
3810; Cass. 23/12/1995 n. 13103; Cass. 17/6/1994 n. 5868).
pagina 7 di 15 Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza sopra citata deve quindi concludersi che la società opposta abbia offerto opportuno riscontro probatorio in ordine alla fondatezza della propria pretesa creditoria.
In questa sede parte attrice lamenta altresì che il contratto de quo – sebbene, a suo dire, risolto a far data del 17.01.20 – era rimasto in vigore per parte opposta tanto da generare l'emissione della fattura n.
AL00117984 del 06.08.2020 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si rende, a questo punto, necessaria, una breve digressione in ordine ai rapporti in essere tra le parti dell'odierno giudizio.
Per molti anni si è avvalso dei servizi della per _1 Controparte_1
pubblicizzare la propria attività. Nel 2019, però, con il passaggio al regime fiscale dei minimi,
l'odierno opponente decideva di non rinnovare il contratto poiché non più economicamente conveniente non potendo più scaricare l'IVA per circa 1.200,00 euro annui.
La - per il tramite dell'agente commerciale - suggeriva, Controparte_1 Controparte_2
quindi, quale possibile soluzione, l'utilizzo del prodotto denominato “TOP MOBILE”, che avrebbe posizionato la ditta del in pole position tra i risultati di ricerca dell'applicazione Pt_1
“PagineGialle” ad un costo inferiore consentendogli il “recupero” del costo per l'IVA in termini di minor esborso annuo.
Accettata la proposta e sottoscritto il numero d'ordine S8782807-0, ben presto il si doleva Pt_1
dell'inoperatività del prodotto sostenendo di aver ripetutamente segnalato al che il servizio non CP_2
era stato attivato e che il nominativo della ditta non veniva visualizzato al primo posto.
Provvedeva, quindi, a trasmettere reclamo alla e, nonostante le rassicurazioni Controparte_1
ricevute, inviava mail di contestazione e risoluzione del contratto adducendo inconvenienti nel servizio
'Top Mobile' e sostenendo che il servizio Google non avrebbe fornito i risultati promessi.
Il mancato rispetto dei termini contrattuali integrerebbe – a detta dell'odierno attore - un inadempimento del contratto concluso con la che - ai sensi del combinato Controparte_1 disposto dall'art. 1218 e 1223 c.c. - sarebbe tenuta al risarcimento del pregiudizio (danno emergente e lucro cessante) derivante dall'inesatta fornitura, per il quale l'opponente spiega domanda riconvenzionale.
Ciò posto, in ordine all'eccepito inadempimento della nell'esecuzione del Controparte_1
contratto si rendono necessarie alcune considerazioni.
Innanzitutto, emerge per tabulas (cfr. all. 7 della produzione documentale di parte opposta) che i servizi oggetto dei contratti sottoscritti sono stati regolarmente attivati ed hanno pienamente assolto la loro funzione promozionale.
pagina 8 di 15 La era infatti tenuta a svolgere solo le attività previste dal contratto (visibilità Controparte_1
concordata), non a garantire un ritorno pubblicitario al (in termini di volumi di vendite, Pt_1
incrementi di fatturato) il quale non può, pertanto, dolersi di non aver conseguito un vantaggio proporzionato al sacrificio economico sostenuto.
La difesa attorea deduceva inoltre che l'agente commerciale della Controparte_3
- contattato dal a causa dei presunti disservizi – ne aveva riconosciuto ragioni e
[...] Pt_1
doglianze con mail del 16.01.20.
Orbene, in ordine alla validità degli scambi di messaggistica (whatsapp, e-mail) intervenuti tra l'opponente e il personale della società opposta giova rilevare che: “Eventuali clausole aggiuntive e/o modificative del presente Contratto formulate dal Cliente, per essere efficaci, dovranno essere approvate ed accettate per iscritto da IO. Il Cliente prende atto che gli agenti, che su incarico di IO svolgono attività di promozione, acquisizione e trasmissione degli Ordini pubblicitari sottoscritti dallo stesso Cliente, non hanno potere di rappresentanza di IO” (art. 10 delle condizioni generali di contratto).
In virtù della citata disposizione devono intendersi del tutto irrilevanti eventuali pattuizioni intercorse tra l'opponente ed il procacciatore d'affari circa contenuti, decorrenza, modifica o sospensione dell'ordine, che non siano state trasmesse direttamente alla e da quest'ultima Controparte_1
approvate e confermate.
Conseguentemente, le mail (NON PEC) prodotte da parte opponente a supporto della propria tesi (cfr. all. 5, 6, 7 e 10 della produzione documentale di parte opposta) devono ritenersi prive di valore probatorio ed inopponibili alla società opposta.
In ogni caso, dalla citata corrispondenza emerge che il servizio “Mobile Top” sia stato tempestivamente avviato, e che in ragione degli interventi nel frattempo effettuati (modifica delle parole chiave ed ampliamento del raggio d'azione a 15 km) l'azienda si sarebbe collocata al terzo posto nelle ricerche effettuate dai potenziali clienti.
Quanto agli ulteriori documenti versati in atti a cura di parte attrice, giova rilevare che l'all. n. 10 della produzione documentale di parte opponente riguarda le keyword di un contratto diverso da quello oggetto della presente controversia e l'all. n. 18 (“lettera recesso contratto datata 18.7.2020”) risulta privo di attestazione idonea a comprovarne invio e recapito.
Non può, inoltre, attribuirsi valore probatorio al documento n. 12 (poi 20) della produzione documentale dell'opponente, non essendo possibile ricavare da quale motore di ricerca (Google, Pagine
Gialle, Yahoo o altro), in quale periodo, con quale tipo di terminale (telefonino, tablet, computer) e con pagina 9 di 15 quali chiavi (keyword), sia stata estratta la serie di schermate video versate in atti nonché a quale contratto sarebbero correlate e quali circostanze possano comprovare.
In ordine alla valenza probatoria dello screenshot nel processo civile va, infatti, precisato che esso, pur potendo essere equiparato ex art. 2712 c.c. a una riproduzione informatica, fa prova solo se (Cass. civ.
8736/2018) non viene contestato dalla parte avversaria, circostanza verificatasi nel caso di specie.
La difesa attorea lamenta, infine, il servizio Google adducendo l'errata indicazione di un numero telefonico, delle Keyword e dei corrispondenti collegamenti.
Ebbene, dall'esame delle copie prodotte a cura dello stesso opponente (cfr. all. 12 della relativa produzione documentale) si evince che il recapito telefonico della “Italfrigo” sia stato ab origine esattamente indicato (351.9331003).
Quanto alle parole chiave ed ai collegamenti, va rilevato che dovevano essere necessariamente indicati dal committente.
Sul punto, infatti, trova applicazione l'art. 7 condizioni generali di contratto, a tenore del quale: “Il
Cliente è tenuto a consegnare a IO, nei termini eventualmente fissati dalla stessa, il materiale esecutivo in originale e anche l'eventuale materiale digitale tale da consentirne la riproduzione sui mezzi cartacei e on line e l'invio ai consultatori via MMS. In caso di mancata o ritardata consegna del materiale, IO si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di lavorazione e sarà esente da ogni responsabilità derivante dall'inesatta o imperfetta esecuzione”.
Spettava quindi all'opponente la scelta delle parole chiave, dell'area geografica e del target, da utilizzare ai fini della promozione pubblicitaria della “Italfrigo” su Pagine Gialle Mobile (Top Mobile)
e all'interno del motore di ricerca Google (Google Adwords), così come i contenuti delle inserzioni
(testi, fotografie, numeri telefonici, indirizzi, mail, ecc.).
Tra l'altro, l'opponente medesimo aveva la possibilità di modificarli in qualsiasi momento utilizzando la piattaforma “Area clienti” posta sua disposizione dalla ai sensi dell'art. 3.8 Controparte_1
Condizioni Generali (“Con riferimento ai Servizi on line, il Cliente prende atto e accetta che potrà effettuare modifiche ed integrazioni alle proprie inserzioni mediante la piattaforma Area Clienti messa
a disposizione da IO”).
Tuttavia, non risulta che il abbia esercitato tali facoltà previste dal contratto. Pt_1
Che il servizio Google Adwords sia stato integralmente eseguito, si evince poi dagli allegati report (cfr. all. 7 produzione documentale di parte opposta) dai quali è possibile ricavare che i canali pubblicitari abbiano determinato, relativamente alla inserzione “Riparazione elettrodomestici”, la visualizzazione del sito ('www.riparazioneelettrodomestici.eu') dell'impresa del per ben 43.896 volte Pt_1
pagina 10 di 15 (“Impressioni”), ottenendo 2.276 Click ed apparendo nel 59,76% dei casi nella parte alta della pagina di ricerca Google (cfr. pag. 31 all. 7).
L'ulteriore inserzione Google AdWord “Lavatrici & Lavastoviglie” ha prodotto la visualizzazione del sito dell'opponente per ulteriori 18.361 “Impressioni” e 1.294 Click, apparendo nel 74,22% dei casi nella parte alta della pagina di ricerca Google (cfr. pag. 62 all. 7).
Ne discende che le inserzioni di cui all'allegato n. 7 della produzione documentale di parte opposta abbiano assolto alla loro funzione e costituiscano prova dell'esatto adempimento da parte della
Controparte_4
altresì, menzione il disposto di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di contratto, ritualmente
[...] sottoscritte dal committente, a tenore del quale: IO risponde unicamente per dolo o colpa grave e soltanto delle omissioni anche totali e degli errori relativi alla pubblicità ordinata che annullino o riducano gravemente l'efficacia della stessa e che le siano segnalati dal Cliente con Raccomandata
A.R. entro 60 giorni dalla consultabilità della pubblicità ordinata sul mezzo prescelto. Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo: (i) IO riconoscerà una riduzione del corrispettivo relativo alla prestazione interessata per il valore stimato da IO stessa nonché la correzione nei tempi tecnici necessari (riguardo alle sole pubblicazioni cartacee, nella successiva edizione rispetto a quella interessata); (ii) ai sensi dell'art. 1382 c.c., il Cliente e IO pattuiscono che quest'ultima, a seguito di richiesta risarcitoria del Cliente, sarà tenuta unicamente: a) riguardo ai Servizi su mezzo cartaceo, alla ripetizione gratuita dell'inserzione interessata nell'edizione successiva rispetto a quella errata;
b) riguardo ai Servizi su mezzi on line e on voice, alla ripetizione gratuita della prestazione interessata per 60 giorni esclusa ogni altra forma di risarcimento”.
Orbene, la citata disposizione attribuisce rilievo esclusivamente agli errori e/o omissioni, anche totali, che siano stati tempestivamente (entro 60 giorni dalla consultabilità delle inserzioni) segnalati direttamente ad con Racc.ta A.R. Controparte_1
Nel caso che ci occupa, tuttavia, parte opponente non ha prodotto in giudizio nessuna contestazione tempestivamente inoltrata (entro 60 giorni dalla pubblicazione) nella forma (raccomandata A.R.) concordata.
Ne discende che essendo stati realizzati i servizi nel novembre (PagineGialle.it – Top Mobile) e nel dicembre 2019 (Google AdWords) (cfr. fattura n. AL00117984 del 06.8.2020) l'eventuale denunzia dell'errore nei servizi pubblicitari sarebbe dovuta pervenire a mezzo raccomandata A.R. alla rispettivamente entro gennaio e febbraio 2020. Controparte_1
pagina 11 di 15 Conseguentemente, la pec del 24.09.20 inviata dall'opponente per reclamare i “disservizi” della campagna pubblicitaria dovrà ritenersi tardiva poiché inviata a distanza di dieci mesi dalla consultabilità delle inserzioni.
Le e-mail ordinarie del gennaio 2020 (cfr. all. 6 e 8 della produzione documentale di parte opponente) non rivestono invece la forma richiesta (raccomandata A.R.).
Per quanto concerne, infine, la pec del 30.01.2020 (cfr. all. 9 della produzione documentale di parte opponente) va rilevato che il abbia reiterato le censure dirette esclusivamente avverso Pt_1
l'esecuzione del servizio 'Mobile Top' senza tenere conto degli interventi nel frattempo effettuati
(modifica delle keyword ed ampliamento del raggio d'azione a 15 km).
Ne discende che le - asserite - difformità non siano state tempestivamente e ritualmente denunciate dall'opponente secondo le modalità indicate nel regolamento negoziale (art. 4), preordinato ad un rapido e fattivo intervento della Controparte_1
Deve quindi concludersi per irritualità e pretestuosità delle contestazioni formulate dal . Pt_1
La difesa attorea deduce inoltre che, una volta ricevuta la comunicazione di risoluzione del contratto, la società opposta avrebbe dovuto limitarsi ad interrompere la campagna pubblicitaria, essendole precluso l'adempimento ai sensi dell'art. 1453 c. 2 c.c.
Trascura, tuttavia, la citata difesa, che l'e-mail del 16.01.2020 con cui la società opposta dà atto degli interventi effettuati è anteriore alla risoluzione contrattuale, avvenuta solo con le successive email del
17.01.2020 e del 30.01.2020.
Sul punto, giova segnalare che ai sensi del citato art. 4 delle condizioni generali di contratto – specificamente approvato dall'opponente - non è ammissibile nessuna risoluzione unilaterale dell'intero rapporto contrattuale.
Invero, il cliente - tenuto a denunciare eventuali errori e/o omissioni secondo le modalità ed entro il termine previsti dall'art. 4 cond. gen. – avrebbe potuto ottenere solo la rettifica delle inserzioni ed la proroga di 60 giorni del periodo di pubblicazione.
Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente ha richiesto la risoluzione del rapporto senza preventivamente segnalare nelle forme (raccomandata A.R.) ed entro il termine fissato (gennaio e febbraio 2020) omissioni e/o errori nelle inserzioni commissionate.
A ciò deve aggiungersi che tutte le inserzioni realizzate (cfr. all. 7 della produzione documentale di parte opponente) hanno comunque pienamente assolto alla funzione pubblicitaria, posto che gli spazi pubblicitari risultano idonei ad assicurare la efficacia promozionale in favore dell'impresa 'Italfrigo di
Giordano Giuliano' Parte_2
l'ubicazione dell'esercizio dell'opponente ed i recapiti telefonici e telematici.
pagina 12 di 15 È, a questo punto, opportuno fornire alcune precisazioni in merito all'emissione della nota di credito n.
AL00118120 del 24.8.2020 da parte della il cui importo di € 506,30 è stato Controparte_1
correttamente computato a deconto del credito vantato dalla società opposta, unitamente all'acconto di
€ 45,80 versato dal . Pt_1
A tale nota, la difesa attorea suggerisce di attribuire valenza ricognitiva dell'inadempimento della società opposta. A suo dire, infatti: “L'aver dichiarato in sede di costituzione in giudizio, di aver modificato il numero di telefono errato, le parole chiave sbagliate, il raggio di azione da 5 km a 15 km, sono ammissioni degli errori commessi dall'opposta che hanno determinato parte opponente a risolvere il contratto perché trattasi di errori che hanno annullato o comunque di gran lunga ridotto
l'efficacia della stessa campagna pubblicitaria”.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la modifica del raggio di azione e delle parole chiave del servizio 'Top Mobile' non costituiscono ammissioni di errori commessi dalla trattandosi di istruzioni che, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di Controparte_1
contratto dovevano essere fornite dal committente.
L'opponente avrebbe quindi dovuto comprovare d'aver trasmesso tempestivamente le istruzioni ed il materiale esecutivo idonei a consentire la corretta esecuzione dei servizi pubblicitari, considerato che, in difetto, la “… sarà esente da ogni responsabilità derivante dall'inesatta o Controparte_1 imperfetta esecuzione …” (art. 7 condizioni generali di contratto).
Medesime considerazioni valgono per il numero telefonico, con la precisazione che con la comparsa di risposta la non ha dichiarato d'averlo modificato, essendosi piuttosto limitata a Controparte_1
rilevare che dalla disamina del documento n. 12 della produzione documentale di parte opponente si evince che nell'inserzione è presente l'esatto recapito telefonico dell'impresa debitrice (351.9331003), circostanza che smentisce l'esistenza dell'errore lamentato da controparte (cfr. pagina 14, righe 21 –
23, comparsa di risposta).
Ciò premesso, si ritiene di dover aderire alle argomentazioni esposte dalla difesa di parte opposta, secondo la quale non vi è stato alcun riconoscimento di errore, bensì uno “sconto” offerto dalla per finalità commerciali a fronte della prospettata rinuncia da parte Controparte_1 dell'opponente ad ogni ulteriore contestazione relativa ai servizi pubblicitari.
Infine, con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Espone la difesa attorea che il , a fronte del reiterato ed ingiustificato inadempimento della Pt_1
abbia dovuto risolvere il rapporto e rimediare – a proprie spese - alla perdita di Controparte_1 guadagno provocata dall'opposta, finanziando altra campagna pubblicitaria con Google per il costo di €
pagina 13 di 15 2.192,30, importo che oggi si richiede venga ripetuto dalla a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno ed in via riconvenzionale, come da autonoma domanda.
Statuisce, sul punto, la Corte di Cassazione: “Il risarcimento del danno è l'obbligazione diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato e comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante. Per provare il danno emergente, essendo una posta attiva del patrimonio del soggetto, basterà dimostrarne l'attualità e la sua conseguente lesione;
quanto al lucro cessante, il creditore si troverà costretto a provare il mancato guadagno che gli sarebbe potuto derivare da quella determinata operazione economica. In altri termini, quanto al lucro cessante, spetta al creditore dare la prova di un bene o di un interesse mai venuti ad esistenza – in ragione dell'inadempimento –, ma che se si fossero concretizzati sarebbero stati sicuramente di sua pertinenza” (Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 7759/2012).
Precisa altresì il Supremo Consesso con la sentenza n. 24632 del 3 dicembre 2015 (richiamando altra e più risalente sentenza sul tema): “sia in riferimento alla perdita subita dal creditore (danno emergente) che al mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. 5 marzo 1973 n. 608)”.
Ne consegue che l'istanza risarcitoria avanzata da parte opponente non sia meritevole di accoglimento, non risultando come detto provato l'asserito inadempimento del creditore opposto né la sussistenza di un danno risarcibile. .
In ogni caso, il risarcimento trova un limite nel già citato testo dell'art. 4 delle condizioni generali di vendita.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, deve concludersi per l'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e per l'insussistenza dei requisiti necessari da giustificare la condanna per lite temeraria nei confronti della società opposta.
La spiegata opposizione non può trovare accoglimento e il d.i. opposto deve essere confermato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4169/2023 R.G. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2023 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Letta in udienza in Catania, il 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4169/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO _1 C.F._1
SABINA
ATTORE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACONA SANTI Controparte_1 P.IVA_1
PIERPAOLO
CONVENUTO
Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 9.50 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. CIRILLO SABINA, oggi sostituito dall'avv. BONACCORSO _1
SEBASTIANO Per l'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
CONDORELLI MANUELA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4169/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA DEGLI OLMI 3/A _1 C.F._1
00172 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO SABINA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Umberto, 354 95129 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 15 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 15 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato – n.q. di titolare della impresa _1 individuale “Italfrigo” - conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, e Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2023 emesso dal Tribunale di Catania, in data 16.01.2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento – in favore della società opposta - della somma di € 5.669,90 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in virtù della fattura n.
AL00117984 del 6.08.2020 resa a fronte dell'erogazione di servizi pubblicitari.
Eccepiva parte opponente l'inesistenza e l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, contestandone sia la effettiva debenza che la quantificazione.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale Ordinario di Catania in favore del Tribunale Ordinario di Roma per le motivazioni dedotte in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 364/2023 del 16/01/23 emesso in danno dell'opponente; In caso di mancato accoglimento della domanda richiesta in via preliminare, denegare ogni eventuale richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del D.I. impugnato, per tutte le gravi ragioni ed i motivi spiegati nel presente atto, per la prova scritta e di pronta soluzione fornita ed allegata al presente atto. Ulteriormente in subordine e nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inadempimento contrattuale posto di essere dalla e Controparte_1
conseguentemente dichiarare inammissibile, nullo, illegittimo, invalido e comunque privo di efficacia,
l'impugnato decreto Ingiuntivo n. 364/2023 del 16/01/23 per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente revoca dello stesso. In ulteriore subordine, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.
364/2023 per mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente revoca dello stesso. In ogni caso condannare l'opponente per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc, nonché al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia. IN
VIA RICONVENZIONALE: condannare la al pagamento del risarcimento del danno Controparte_1 patito da che qui si quantifica nella misura di € 2.192,30 o in quella maggiore o _1 minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre CAP e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario che le ha anticipate”.
Si costituiva in giudizio eccependo la legittimità della pretesa creditoria Controparte_1 azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Preliminarmente munire l'opposto decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648
c.p.c.; Rigettare siccome infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta da _1
, titolare della impresa individuale 'Italfrigo', avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2023 –
[...]
pagina 3 di 15 R.G. 11954/2023 del 16/01/2023; Rigettare altresì, in quanto inammissibile e comunque infondata, la domanda riconvenzionale formulata dal debitore;
Condannare l'opponente alla refusione delle spese e dei compensi di avvocato, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali”.
Con ordinanza del 27.12.2023 l'odierno decidente rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e – contestualmente - assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
In assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 3.06.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.01.2025, con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi, all'udienza del 15.01.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, alla luce della documentazione allegata emerge quanto segue.
Giusta commissione n. S8782807-0 del 25.11.2019 - n.q. di titolare della impresa _1 individuale “Italfrigo” - richiedeva alla l'esecuzione di ordini pubblicitari Controparte_1
aventi ad oggetto inserzioni su Elenchi Telefonici (c.d. Pagine Bianche) per la provincia di Roma,
PagineGialle.it Pagine Gialle Online, Iniziative Speciali IO Connect, Pagine Bianche On Line, Servizi
Siti Personalizzati, Pagine Gialle Mobile e Servizio Google Adwords.
Parte committente sottoscriveva al riguardo le condizioni generali di contratto di cui accettava liberamente il contenuto (cfr. all. 1 della produzione documentale di parte opponente).
La provvedeva, pertanto, a realizzare le inserzioni (cfr. all. 7 della produzione Controparte_1
documentale di parte opposta) e a fronte dei servizi eseguiti, emetteva la fattura n. AL00117984 del
06.08.20 per € 6.222,00 e la nota di credito n. AL00118120 del 24.8.20 per € 506,30 (cfr. all. 8 e 9 della produzione documentale di parte opposta).
Tuttavia, parte debitrice non onorava le obbligazioni assunte, limitandosi al versamento di acconti per complessivi € 45,80.
Rivelatisi infruttuosi i tentativi di recupero stragiudiziale del credito, si Controparte_1 determinava ad adire l'Autorità Giudiziaria onde conseguire quanto ad essa spettante.
Otteneva quindi, nei confronti dell'odierno opponente, l'ingiunzione di pagamento opposta in questa sede.
Prima di passare al vaglio dei singoli motivi di censura dedotti dalla difesa attorea, va esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale adito, sollevata da parte opponente.
A tal riguardo, sulla scorta delle considerazioni già esposte in seno all'ordinanza resa in data
27.12.2023 (alla quale si rinvia) si ritiene dirimente la portata dell'art. 9 delle condizioni generali di pagina 4 di 15 contratto, specificamente approvato per iscritto dall'opponente (non consumatore) a tenore del quale:
“Per le controversie che potrebbero nascere dall'interpretazione e applicazione del presente Ordine è esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo che per le controversie instaurate da IO in relazione al pagamento di quanto dovuto dal debitore, per le quali in via alternativa al predetto Foro sono altresì competenti i seguenti Fori: Torino, Treviso, Bolzano, Bologna, Firenze, Ancona, Roma,
Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari” (esclusione dei Fori legali che non viene meno per il fatto che la clausola preveda la facoltà di rivolgersi “in via alternativa” alle sedi giudiziarie ivi elencate
(tra le quali quella di Catania)”.
Ne discende il rigetto della predetta eccezione preliminare, per infondatezza della stessa.
Orbene, il presente giudizio verte sull'accertamento del credito dedotto dalla ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo.
A fondamento della pretesa azionata, la sosteneva di essere creditrice del Controparte_1
in virtù della fattura n. AL00117984 del 06.08.2020 emessa a fronte di servizi pubblicitari Pt_1
resi in suo favore.
Sul punto, va precisato che l'importo di € 506,30 portato dalla nota di credito n. AL00118120 del
24.8.2020 veniva computato a deconto del credito vantato dalla società opposta, unitamente all'acconto di € 45,80 versato dal . Pt_1
Incoato il procedimento de quo, parte opponente nel merito contesta sia l'an che il quantum debeatur.
A sostegno della spiegata opposizione, la difesa attorea deduce la nullità del decreto ingiuntivo/inidoneità probatoria della fattura/difetto dei presupposti ex art. 633 ss. c.p.c. nonché
l'inadempimento contrattuale della Propone altresì domanda riconvenzionale e Controparte_1
invoca la condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si rende, a questo punto, necessaria, la disamina dei motivi di opposizione.
Nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, parte opponente sostiene che l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata emessa in mancanza dei presupposti di legge, essendosi la ricorrente limitata a produrre –
a sostegno delle proprie ragioni – una semplice fattura di formazione unilaterale, come tale inidonea a suffragare la pretesa creditoria.
A parere la difesa attorea, inoltre, la società opposta avrebbe violato la previsione normativa di cui al
D. Lgs. 127/2015 in ordine all'emissione del decreto ingiuntivo, a tenore della quale sarebbe necessaria la produzione della fattura in formato .xml, accompagnata dalla corrispondente copia di cortesia in .pdf.
L'opposta avrebbe, infatti, erroneamente, depositato la sola copia in formato .pdf della fattura di cortesia - giuridicamente insufficiente a fondare il presunto credito azionato - omettendo il deposito del pagina 5 di 15 file digitale in formato .xml “l'unico capace di garantire la genuinità, veridicità e riconducibilità al corrispondente file in formato .pdf”.
La suesposta argomentazione è destituita di fondamento.
Oggetto della presente controversia è, infatti, un'obbligazione pecuniaria supportata da un titolo negoziale, atteso che il rapporto inter-partes è regolato dal contratto n. S8782807-0 del 25.11.2019 sottoscritto da ed accettato dalla ai sensi dell'art. 1 delle _1 Controparte_1
condizioni generali.
Pare, a questo punto, opportuno un richiamo ai principi che governano il riparto dell'onere della prova.
L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, ovvero quei fatti che ne hanno determinato l'origine. Colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Tuttavia, la giurisprudenza sull'art. 2697 c.c. ha talvolta reso tale regola generale meno rigorosa.
Si pensi, al c.d. principio di vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova riguardo a un determinato fatto dovrebbe ricadere sul soggetto che ha la disponibilità degli elementi probatori che occorrono alla sua dimostrazione.
In virtù di tale principio, più volte invocato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è stato chiarito che in tema di inadempimento contrattuale per il creditore sia sufficiente dimostrare la fonte del proprio credito e limitarsi ad allegare l'inadempimento da parte del debitore;
su quest'ultimo, invece, ricadrà l'onere della prova dell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, quale fatto estintivo del diritto vantato dal creditore (cfr. Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
Adattando i suesposti principi al caso che ci occupa, discende che avrebbe Controparte_1 dovuto provare l'esistenza del proprio credito e la controparte l'intervenuta estinzione dello stesso.
Siffatto onere della prova è stato certamente assolto mediante produzione del contratto recante il regolamento negoziale siglato inter-partes e specificamente approvato per iscritto dall'opponente, al quale dev'essere attribuito valore di piena prova ai sensi dell'art. 215 c.p.c. (“La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”).
pagina 6 di 15 La citata disposizione introduce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che farà quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
La norma trova applicazione soltanto per le scritture sottoscritte o, comunque, provenienti da soggetti che siano parti nel processo in cui vengono fatte valere.
Viene così attribuito significato concludente ad alcuni comportamenti della parte, tanto da desumerne una presunzione legale assoluta di riconoscimento tacito del documento.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato: “L'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura […] ne consegue che in presenza di un documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confronti dell'altro firmatario il documento spiega piena efficacia probatoria” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
18919 del 11 settembre 2020).
Ed ancora: “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1,
n. 2), c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", da individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 15113 del 3 giugno 2019).
Ne consegue che, in assenza di tempestivo disconoscimento da parte del sottoscrittore, a detto contratto va attribuito pieno valore probatorio.
Costituisce, quindi, onere del dedurre e provare ex art. 2697 secondo comma c.c. l'esistenza Pt_1
di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del vincolo contrattuale.
Tali prove non risultano però fornite da parte opponente che, pur contestando la regolarità formale della fattura azionata, ha ammesso senza riserve la sottoscrizione del contratto (cfr. pagina 3, righe 27 – 29, atto di citazione) e l'ha prodotto in giudizio (cfr. all. 1 della produzione documentale di parte opponente) riconoscendogli quindi “forza di legge” nei propri confronti (Cass. 11/3/2000, n. 2826,
Cass. 12/6/2006 n. 13548; Cass. 28/10/2019 n. 27517; Cass. 19/11/2015 n. 23669; Cass. 25/02/2004 n.
3810; Cass. 23/12/1995 n. 13103; Cass. 17/6/1994 n. 5868).
pagina 7 di 15 Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza sopra citata deve quindi concludersi che la società opposta abbia offerto opportuno riscontro probatorio in ordine alla fondatezza della propria pretesa creditoria.
In questa sede parte attrice lamenta altresì che il contratto de quo – sebbene, a suo dire, risolto a far data del 17.01.20 – era rimasto in vigore per parte opposta tanto da generare l'emissione della fattura n.
AL00117984 del 06.08.2020 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si rende, a questo punto, necessaria, una breve digressione in ordine ai rapporti in essere tra le parti dell'odierno giudizio.
Per molti anni si è avvalso dei servizi della per _1 Controparte_1
pubblicizzare la propria attività. Nel 2019, però, con il passaggio al regime fiscale dei minimi,
l'odierno opponente decideva di non rinnovare il contratto poiché non più economicamente conveniente non potendo più scaricare l'IVA per circa 1.200,00 euro annui.
La - per il tramite dell'agente commerciale - suggeriva, Controparte_1 Controparte_2
quindi, quale possibile soluzione, l'utilizzo del prodotto denominato “TOP MOBILE”, che avrebbe posizionato la ditta del in pole position tra i risultati di ricerca dell'applicazione Pt_1
“PagineGialle” ad un costo inferiore consentendogli il “recupero” del costo per l'IVA in termini di minor esborso annuo.
Accettata la proposta e sottoscritto il numero d'ordine S8782807-0, ben presto il si doleva Pt_1
dell'inoperatività del prodotto sostenendo di aver ripetutamente segnalato al che il servizio non CP_2
era stato attivato e che il nominativo della ditta non veniva visualizzato al primo posto.
Provvedeva, quindi, a trasmettere reclamo alla e, nonostante le rassicurazioni Controparte_1
ricevute, inviava mail di contestazione e risoluzione del contratto adducendo inconvenienti nel servizio
'Top Mobile' e sostenendo che il servizio Google non avrebbe fornito i risultati promessi.
Il mancato rispetto dei termini contrattuali integrerebbe – a detta dell'odierno attore - un inadempimento del contratto concluso con la che - ai sensi del combinato Controparte_1 disposto dall'art. 1218 e 1223 c.c. - sarebbe tenuta al risarcimento del pregiudizio (danno emergente e lucro cessante) derivante dall'inesatta fornitura, per il quale l'opponente spiega domanda riconvenzionale.
Ciò posto, in ordine all'eccepito inadempimento della nell'esecuzione del Controparte_1
contratto si rendono necessarie alcune considerazioni.
Innanzitutto, emerge per tabulas (cfr. all. 7 della produzione documentale di parte opposta) che i servizi oggetto dei contratti sottoscritti sono stati regolarmente attivati ed hanno pienamente assolto la loro funzione promozionale.
pagina 8 di 15 La era infatti tenuta a svolgere solo le attività previste dal contratto (visibilità Controparte_1
concordata), non a garantire un ritorno pubblicitario al (in termini di volumi di vendite, Pt_1
incrementi di fatturato) il quale non può, pertanto, dolersi di non aver conseguito un vantaggio proporzionato al sacrificio economico sostenuto.
La difesa attorea deduceva inoltre che l'agente commerciale della Controparte_3
- contattato dal a causa dei presunti disservizi – ne aveva riconosciuto ragioni e
[...] Pt_1
doglianze con mail del 16.01.20.
Orbene, in ordine alla validità degli scambi di messaggistica (whatsapp, e-mail) intervenuti tra l'opponente e il personale della società opposta giova rilevare che: “Eventuali clausole aggiuntive e/o modificative del presente Contratto formulate dal Cliente, per essere efficaci, dovranno essere approvate ed accettate per iscritto da IO. Il Cliente prende atto che gli agenti, che su incarico di IO svolgono attività di promozione, acquisizione e trasmissione degli Ordini pubblicitari sottoscritti dallo stesso Cliente, non hanno potere di rappresentanza di IO” (art. 10 delle condizioni generali di contratto).
In virtù della citata disposizione devono intendersi del tutto irrilevanti eventuali pattuizioni intercorse tra l'opponente ed il procacciatore d'affari circa contenuti, decorrenza, modifica o sospensione dell'ordine, che non siano state trasmesse direttamente alla e da quest'ultima Controparte_1
approvate e confermate.
Conseguentemente, le mail (NON PEC) prodotte da parte opponente a supporto della propria tesi (cfr. all. 5, 6, 7 e 10 della produzione documentale di parte opposta) devono ritenersi prive di valore probatorio ed inopponibili alla società opposta.
In ogni caso, dalla citata corrispondenza emerge che il servizio “Mobile Top” sia stato tempestivamente avviato, e che in ragione degli interventi nel frattempo effettuati (modifica delle parole chiave ed ampliamento del raggio d'azione a 15 km) l'azienda si sarebbe collocata al terzo posto nelle ricerche effettuate dai potenziali clienti.
Quanto agli ulteriori documenti versati in atti a cura di parte attrice, giova rilevare che l'all. n. 10 della produzione documentale di parte opponente riguarda le keyword di un contratto diverso da quello oggetto della presente controversia e l'all. n. 18 (“lettera recesso contratto datata 18.7.2020”) risulta privo di attestazione idonea a comprovarne invio e recapito.
Non può, inoltre, attribuirsi valore probatorio al documento n. 12 (poi 20) della produzione documentale dell'opponente, non essendo possibile ricavare da quale motore di ricerca (Google, Pagine
Gialle, Yahoo o altro), in quale periodo, con quale tipo di terminale (telefonino, tablet, computer) e con pagina 9 di 15 quali chiavi (keyword), sia stata estratta la serie di schermate video versate in atti nonché a quale contratto sarebbero correlate e quali circostanze possano comprovare.
In ordine alla valenza probatoria dello screenshot nel processo civile va, infatti, precisato che esso, pur potendo essere equiparato ex art. 2712 c.c. a una riproduzione informatica, fa prova solo se (Cass. civ.
8736/2018) non viene contestato dalla parte avversaria, circostanza verificatasi nel caso di specie.
La difesa attorea lamenta, infine, il servizio Google adducendo l'errata indicazione di un numero telefonico, delle Keyword e dei corrispondenti collegamenti.
Ebbene, dall'esame delle copie prodotte a cura dello stesso opponente (cfr. all. 12 della relativa produzione documentale) si evince che il recapito telefonico della “Italfrigo” sia stato ab origine esattamente indicato (351.9331003).
Quanto alle parole chiave ed ai collegamenti, va rilevato che dovevano essere necessariamente indicati dal committente.
Sul punto, infatti, trova applicazione l'art. 7 condizioni generali di contratto, a tenore del quale: “Il
Cliente è tenuto a consegnare a IO, nei termini eventualmente fissati dalla stessa, il materiale esecutivo in originale e anche l'eventuale materiale digitale tale da consentirne la riproduzione sui mezzi cartacei e on line e l'invio ai consultatori via MMS. In caso di mancata o ritardata consegna del materiale, IO si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di lavorazione e sarà esente da ogni responsabilità derivante dall'inesatta o imperfetta esecuzione”.
Spettava quindi all'opponente la scelta delle parole chiave, dell'area geografica e del target, da utilizzare ai fini della promozione pubblicitaria della “Italfrigo” su Pagine Gialle Mobile (Top Mobile)
e all'interno del motore di ricerca Google (Google Adwords), così come i contenuti delle inserzioni
(testi, fotografie, numeri telefonici, indirizzi, mail, ecc.).
Tra l'altro, l'opponente medesimo aveva la possibilità di modificarli in qualsiasi momento utilizzando la piattaforma “Area clienti” posta sua disposizione dalla ai sensi dell'art. 3.8 Controparte_1
Condizioni Generali (“Con riferimento ai Servizi on line, il Cliente prende atto e accetta che potrà effettuare modifiche ed integrazioni alle proprie inserzioni mediante la piattaforma Area Clienti messa
a disposizione da IO”).
Tuttavia, non risulta che il abbia esercitato tali facoltà previste dal contratto. Pt_1
Che il servizio Google Adwords sia stato integralmente eseguito, si evince poi dagli allegati report (cfr. all. 7 produzione documentale di parte opposta) dai quali è possibile ricavare che i canali pubblicitari abbiano determinato, relativamente alla inserzione “Riparazione elettrodomestici”, la visualizzazione del sito ('www.riparazioneelettrodomestici.eu') dell'impresa del per ben 43.896 volte Pt_1
pagina 10 di 15 (“Impressioni”), ottenendo 2.276 Click ed apparendo nel 59,76% dei casi nella parte alta della pagina di ricerca Google (cfr. pag. 31 all. 7).
L'ulteriore inserzione Google AdWord “Lavatrici & Lavastoviglie” ha prodotto la visualizzazione del sito dell'opponente per ulteriori 18.361 “Impressioni” e 1.294 Click, apparendo nel 74,22% dei casi nella parte alta della pagina di ricerca Google (cfr. pag. 62 all. 7).
Ne discende che le inserzioni di cui all'allegato n. 7 della produzione documentale di parte opposta abbiano assolto alla loro funzione e costituiscano prova dell'esatto adempimento da parte della
Controparte_4
altresì, menzione il disposto di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di contratto, ritualmente
[...] sottoscritte dal committente, a tenore del quale: IO risponde unicamente per dolo o colpa grave e soltanto delle omissioni anche totali e degli errori relativi alla pubblicità ordinata che annullino o riducano gravemente l'efficacia della stessa e che le siano segnalati dal Cliente con Raccomandata
A.R. entro 60 giorni dalla consultabilità della pubblicità ordinata sul mezzo prescelto. Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo: (i) IO riconoscerà una riduzione del corrispettivo relativo alla prestazione interessata per il valore stimato da IO stessa nonché la correzione nei tempi tecnici necessari (riguardo alle sole pubblicazioni cartacee, nella successiva edizione rispetto a quella interessata); (ii) ai sensi dell'art. 1382 c.c., il Cliente e IO pattuiscono che quest'ultima, a seguito di richiesta risarcitoria del Cliente, sarà tenuta unicamente: a) riguardo ai Servizi su mezzo cartaceo, alla ripetizione gratuita dell'inserzione interessata nell'edizione successiva rispetto a quella errata;
b) riguardo ai Servizi su mezzi on line e on voice, alla ripetizione gratuita della prestazione interessata per 60 giorni esclusa ogni altra forma di risarcimento”.
Orbene, la citata disposizione attribuisce rilievo esclusivamente agli errori e/o omissioni, anche totali, che siano stati tempestivamente (entro 60 giorni dalla consultabilità delle inserzioni) segnalati direttamente ad con Racc.ta A.R. Controparte_1
Nel caso che ci occupa, tuttavia, parte opponente non ha prodotto in giudizio nessuna contestazione tempestivamente inoltrata (entro 60 giorni dalla pubblicazione) nella forma (raccomandata A.R.) concordata.
Ne discende che essendo stati realizzati i servizi nel novembre (PagineGialle.it – Top Mobile) e nel dicembre 2019 (Google AdWords) (cfr. fattura n. AL00117984 del 06.8.2020) l'eventuale denunzia dell'errore nei servizi pubblicitari sarebbe dovuta pervenire a mezzo raccomandata A.R. alla rispettivamente entro gennaio e febbraio 2020. Controparte_1
pagina 11 di 15 Conseguentemente, la pec del 24.09.20 inviata dall'opponente per reclamare i “disservizi” della campagna pubblicitaria dovrà ritenersi tardiva poiché inviata a distanza di dieci mesi dalla consultabilità delle inserzioni.
Le e-mail ordinarie del gennaio 2020 (cfr. all. 6 e 8 della produzione documentale di parte opponente) non rivestono invece la forma richiesta (raccomandata A.R.).
Per quanto concerne, infine, la pec del 30.01.2020 (cfr. all. 9 della produzione documentale di parte opponente) va rilevato che il abbia reiterato le censure dirette esclusivamente avverso Pt_1
l'esecuzione del servizio 'Mobile Top' senza tenere conto degli interventi nel frattempo effettuati
(modifica delle keyword ed ampliamento del raggio d'azione a 15 km).
Ne discende che le - asserite - difformità non siano state tempestivamente e ritualmente denunciate dall'opponente secondo le modalità indicate nel regolamento negoziale (art. 4), preordinato ad un rapido e fattivo intervento della Controparte_1
Deve quindi concludersi per irritualità e pretestuosità delle contestazioni formulate dal . Pt_1
La difesa attorea deduce inoltre che, una volta ricevuta la comunicazione di risoluzione del contratto, la società opposta avrebbe dovuto limitarsi ad interrompere la campagna pubblicitaria, essendole precluso l'adempimento ai sensi dell'art. 1453 c. 2 c.c.
Trascura, tuttavia, la citata difesa, che l'e-mail del 16.01.2020 con cui la società opposta dà atto degli interventi effettuati è anteriore alla risoluzione contrattuale, avvenuta solo con le successive email del
17.01.2020 e del 30.01.2020.
Sul punto, giova segnalare che ai sensi del citato art. 4 delle condizioni generali di contratto – specificamente approvato dall'opponente - non è ammissibile nessuna risoluzione unilaterale dell'intero rapporto contrattuale.
Invero, il cliente - tenuto a denunciare eventuali errori e/o omissioni secondo le modalità ed entro il termine previsti dall'art. 4 cond. gen. – avrebbe potuto ottenere solo la rettifica delle inserzioni ed la proroga di 60 giorni del periodo di pubblicazione.
Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente ha richiesto la risoluzione del rapporto senza preventivamente segnalare nelle forme (raccomandata A.R.) ed entro il termine fissato (gennaio e febbraio 2020) omissioni e/o errori nelle inserzioni commissionate.
A ciò deve aggiungersi che tutte le inserzioni realizzate (cfr. all. 7 della produzione documentale di parte opponente) hanno comunque pienamente assolto alla funzione pubblicitaria, posto che gli spazi pubblicitari risultano idonei ad assicurare la efficacia promozionale in favore dell'impresa 'Italfrigo di
Giordano Giuliano' Parte_2
l'ubicazione dell'esercizio dell'opponente ed i recapiti telefonici e telematici.
pagina 12 di 15 È, a questo punto, opportuno fornire alcune precisazioni in merito all'emissione della nota di credito n.
AL00118120 del 24.8.2020 da parte della il cui importo di € 506,30 è stato Controparte_1
correttamente computato a deconto del credito vantato dalla società opposta, unitamente all'acconto di
€ 45,80 versato dal . Pt_1
A tale nota, la difesa attorea suggerisce di attribuire valenza ricognitiva dell'inadempimento della società opposta. A suo dire, infatti: “L'aver dichiarato in sede di costituzione in giudizio, di aver modificato il numero di telefono errato, le parole chiave sbagliate, il raggio di azione da 5 km a 15 km, sono ammissioni degli errori commessi dall'opposta che hanno determinato parte opponente a risolvere il contratto perché trattasi di errori che hanno annullato o comunque di gran lunga ridotto
l'efficacia della stessa campagna pubblicitaria”.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la modifica del raggio di azione e delle parole chiave del servizio 'Top Mobile' non costituiscono ammissioni di errori commessi dalla trattandosi di istruzioni che, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di Controparte_1
contratto dovevano essere fornite dal committente.
L'opponente avrebbe quindi dovuto comprovare d'aver trasmesso tempestivamente le istruzioni ed il materiale esecutivo idonei a consentire la corretta esecuzione dei servizi pubblicitari, considerato che, in difetto, la “… sarà esente da ogni responsabilità derivante dall'inesatta o Controparte_1 imperfetta esecuzione …” (art. 7 condizioni generali di contratto).
Medesime considerazioni valgono per il numero telefonico, con la precisazione che con la comparsa di risposta la non ha dichiarato d'averlo modificato, essendosi piuttosto limitata a Controparte_1
rilevare che dalla disamina del documento n. 12 della produzione documentale di parte opponente si evince che nell'inserzione è presente l'esatto recapito telefonico dell'impresa debitrice (351.9331003), circostanza che smentisce l'esistenza dell'errore lamentato da controparte (cfr. pagina 14, righe 21 –
23, comparsa di risposta).
Ciò premesso, si ritiene di dover aderire alle argomentazioni esposte dalla difesa di parte opposta, secondo la quale non vi è stato alcun riconoscimento di errore, bensì uno “sconto” offerto dalla per finalità commerciali a fronte della prospettata rinuncia da parte Controparte_1 dell'opponente ad ogni ulteriore contestazione relativa ai servizi pubblicitari.
Infine, con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Espone la difesa attorea che il , a fronte del reiterato ed ingiustificato inadempimento della Pt_1
abbia dovuto risolvere il rapporto e rimediare – a proprie spese - alla perdita di Controparte_1 guadagno provocata dall'opposta, finanziando altra campagna pubblicitaria con Google per il costo di €
pagina 13 di 15 2.192,30, importo che oggi si richiede venga ripetuto dalla a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno ed in via riconvenzionale, come da autonoma domanda.
Statuisce, sul punto, la Corte di Cassazione: “Il risarcimento del danno è l'obbligazione diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato e comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante. Per provare il danno emergente, essendo una posta attiva del patrimonio del soggetto, basterà dimostrarne l'attualità e la sua conseguente lesione;
quanto al lucro cessante, il creditore si troverà costretto a provare il mancato guadagno che gli sarebbe potuto derivare da quella determinata operazione economica. In altri termini, quanto al lucro cessante, spetta al creditore dare la prova di un bene o di un interesse mai venuti ad esistenza – in ragione dell'inadempimento –, ma che se si fossero concretizzati sarebbero stati sicuramente di sua pertinenza” (Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 7759/2012).
Precisa altresì il Supremo Consesso con la sentenza n. 24632 del 3 dicembre 2015 (richiamando altra e più risalente sentenza sul tema): “sia in riferimento alla perdita subita dal creditore (danno emergente) che al mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. 5 marzo 1973 n. 608)”.
Ne consegue che l'istanza risarcitoria avanzata da parte opponente non sia meritevole di accoglimento, non risultando come detto provato l'asserito inadempimento del creditore opposto né la sussistenza di un danno risarcibile. .
In ogni caso, il risarcimento trova un limite nel già citato testo dell'art. 4 delle condizioni generali di vendita.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, deve concludersi per l'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e per l'insussistenza dei requisiti necessari da giustificare la condanna per lite temeraria nei confronti della società opposta.
La spiegata opposizione non può trovare accoglimento e il d.i. opposto deve essere confermato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4169/2023 R.G. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2023 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Letta in udienza in Catania, il 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
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