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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Angela Vitarelli, all' udienza con trattazione scritta del 24.3.2025 nella causa civile iscritta al n.10266/2022, vertente
TRA
con gli avv.ti Biuso Bartolomeo e Maria Michela Cammarino Parte_1
-RICORRENTE-
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell (avv.ti Amodio Marzocchella e Paolo CP_1
Sedda)
-RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
1.Il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo, nell' anno 2020, alle dipendenze dell'azienda agricola “F.A. Service Società Agricola s.r.l.”, lamentando CP_ la cancellazione del rapporto di lavoro denunciato in suo favore da parte dell
2.Costituitosi in giudizio, l'Ente resistente ha contestato integralmente la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone pertanto il rigetto.
Con note depositate per l'odierna udienza, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all' azione, depositando la dichiarazione relativa.
3.Orbene, si ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere. Con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia all' azione sottoscritta dallo stesso, così manifestando il sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004).
4.Si stima equo ed opportuno disporre la compensazione delle spese di lite, stante la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc versata in atti dal ricorrente e tenuto conto della modalità di definizione del ricorso
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 24.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli