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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. VG 5982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 5982/2025 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DELLI GATTI EMANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 31837 del 23/02/2004 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/03/2025 e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente alle condizioni economiche. Chiedevano, in particolare, la revoca del contributo economico dovuto dal sig. Pt_2
alla sig.ra Pt_1 ***
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE la revoca del contributo economico dovuto dal sig. in favore della signora Parte_2
per il mantenimento della stessa, con decorrenza dal deposito del ricorso congiunto e Parte_1 per l'effetto
DISPONE che nessun contributo economico sia più dovuto dal sig. in favore della Parte_2
signora per il mantenimento della stessa, a decorrere dal deposito del ricorso Parte_1
congiunto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
8.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 5982/2025 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DELLI GATTI EMANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 31837 del 23/02/2004 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/03/2025 e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente alle condizioni economiche. Chiedevano, in particolare, la revoca del contributo economico dovuto dal sig. Pt_2
alla sig.ra Pt_1 ***
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE la revoca del contributo economico dovuto dal sig. in favore della signora Parte_2
per il mantenimento della stessa, con decorrenza dal deposito del ricorso congiunto e Parte_1 per l'effetto
DISPONE che nessun contributo economico sia più dovuto dal sig. in favore della Parte_2
signora per il mantenimento della stessa, a decorrere dal deposito del ricorso Parte_1
congiunto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
8.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento