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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1559/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
2.8.2024
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. PERULLI ADALBERTO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 502 int. 1,
contro
, CP_1
– contumace -
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1. Accertati e dichiarati i comportamenti tenuti dal Sig. , quale dipendente di CP_1 [...]
in violazione dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2105 c.c., ed accertata e dichiarata, altresì, la Parte_1
violazione dell'art. 2598 c.c. da parte del Sig. , per la commissione di atti di CP_1
concorrenza sleale ai danni della nel periodo antecedente e successivo alle Parte_1
1 rassegnate dimissioni senza preavviso;
condannarsi il Sig. al risarcimento del danno CP_1
per lucro cessante subito da e correlato alle condotte poste in essere, quantificato Parte_1
nella misura di € 110.000,00, ovvero in quella minore o maggiore misura che dovesse emergere in corso di causa;
2. Per le condotte accertate di cui sopra, condannarsi, altresì, il Sig. al risarcimento CP_1
del danno di immagine subito da nei confronti dei propri clienti italiani determinato Parte_1
in € 50.000,00 o da liquidarsi dal Giudice, anche in via equitativa;
IN OGNI CASO: Spese e competenze professionali integralmente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società agiva in giudizio nei confronti del proprio ex dipendente Parte_1
onde ottenere condanna a suo carico al risarcimento dei danni CP_1
asseritamente patiti dalla società per effetto di condotte da questi poste in essere in violazione dei doveri di fedeltà e di diligenza di cui agli artt. 2105 e 2014 c.c. e di concorrenza sleale. Deduceva in particolare che il , assunto nel 2015 e referente CP_1
della società per i rapporti con la società di diritto scozzese CH AR Limited con la quale era pattuita l'esclusiva per la commercializzazione in Italia di salmone, aveva di fatto sviato detto fornitore e la clientela a favore di società concorrente.
2. Concludeva dunque affinché fosse condannato a risarcirle i danni patiti, CP_1
quantificati quantomeno in € 110.000,00 -pari al margine lordo medio mensile derivante alla ricorrente dalla vendita di salmone acquisito a CH AR per i 60 giorni di preavviso che il avrebbe dovuto rispettare-, oltre ad € 50.000,00 quale danno d'immagine. CP_1
3. Pur ritualmente notificato del ricorso-decreto, il rimaneva contumace. CP_1
4. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze e CTU contabile,
al cui esito perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
2 5. Dal giudizio è emerso che ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
addebitabili al convenuto.
6. La documentazione in atti e l'istruttoria svolta dimostrano innanzitutto una indubbia connessione causale tra l'interruzione della fornitura di salmone alla ricorrente da parte della CH AR – con la quale aveva pattuito l'esclusiva della Parte_1
commercializzazione in Italia a fronte del pagamento di € 180.000,00 ed a condizione di un certo quantitativo di ordini trimestrali (docc. 3 e 4 ric.) – e la cessazione del rapporto tra ed . Parte_1 CP_1
7. In questo senso, oltre alla suggestione dettata dalla coincidenza temporale – nella seconda metà di agosto 2023 CH AR cessa di fornire la merce a fronte delle dimissioni senza preavviso rese dal il 15.8.2023 (doc. 5 ric.) – si veda il tenore delle conversazioni CP_1
intercorse tra i rappresentanti della fornitrice e quelli della ricorrente risultanti in atti,
avvalorate dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testi. La collaborazione tra il e CP_1
la società concorrente di ovvero risulta Parte_1 Controparte_2
documentalmente dallo scambio di email con il cliente il cui dipendente CP_3
ha reso sul punto una deposizione pienamente confermativa. Testimone_1
8. L'addebitabilità (anche) al in ordine alla determinazione di CH AR di non CP_1
rispettare l'accordo di esclusiva con e di non fornirgli più il salmone risulta Parte_1
dal mancato coinvolgimento della società datrice di lavoro rispetto alle richieste della fornitrice (si vedano ancora i docc. 10 e 11 e la deposizione di ) e dal Testimone_2
comportamento dello stesso consistente nel tentativo – andato a buon fine – di CP_1
stornare detto fornitore e la clientela a favore di (cfr. deposizione del Controparte_2
responsabile commerciale ). Testimone_2
9. Va anche considerato che la circostanza che il operasse con la clientela e con il CP_1
fornitore CH AR per conto di immediatamente dopo le dimissioni Controparte_2
da (cfr. in particolare il doc. 6 ric.), in un mercato che opera con ordini e Parte_1
consegne continuative e ravvicinate, implica inevitabilmente che il convenuto avesse
3 avviato contatti e impostato la gestione operativa del suo rapporto con Controparte_2
già durante il rapporto di lavoro.
10. Ciò configura, quanto alla condotta posta in essere nel corso del rapporto di lavoro –
dunque sino al 15.8.2023 – violazione da parte del degli obblighi di diligenza e CP_1
fedeltà nonché, in relazione alla condotta successiva, costituita dall'utilizzazione della relazione con CH AR e con la clientela e relative informazioni commerciali di dettaglio acquisite nel pregresso rapporto lavorativo intercorso con , concorso Parte_1
in attività di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c. (condotta illecita addebitabile anche al soggetto non imprenditore, qualora sussista una relazione con imprenditore concorrente, cfr. Cass., 17459/07; Cass., 9117/12; Cass., 18772/19). Sotto quest'ultimo profilo va considerato che dal doc. 6 ric. e dalla deposizione di si ricava Testimone_1
che il si sia avvantaggiato non solo del rapporto intercorso personalmente con il CP_1
fornitore e con la clientela, ma anche della sua conoscenza nel dettaglio dei prezzi praticati e finanche delle modalità di pagamento concordate con . Parte_1
11. Da ciò consegue la fondatezza della domanda risarcitoria formulata in ricorso nei confronti di , in relazione all'importo di: CP_1
- € 101.200,00 quale perdita di guadagno della ricorrente relativamente al periodo di preavviso che il non ha rispettato e che, ex CCNL, sarebbe stato di 60 giorni: CP_1
infatti, se il convenuto avesse dato le dimissioni garantendo il periodo di preavviso, la società ricorrente avrebbe almeno avuto il tempo minimo di organizzarsi per fare fronte alla perdita del maggiore fornitore di salmone, avendo invece dovuto farvi fronte in assoluta emergenza;
- € 30.000,00 quale danno di immagine: sotto questo profilo, deve ritenersi non provato che la società ricorrente abbia avuto un danno alla propria reputazione nei confronti della clientela, che in parte è riuscita a soddisfare avvalendosi come fornitore del proprio cliente mentre dai messaggi intercorsi con il cliente si ricava CP_3 CP_3
che il relativo personale abbia compreso le ragioni della difficoltà della società ricorrente
4 e la non addebitabilità della situazione alla sua disorganizzazione o negligenza. Deve
ritenersi peraltro provato che CH AR, in ragione della condotta del , abbia CP_1
ritenuto un partner commerciale poco interessato e presente, da cui un danno Parte_1
di immagine che pare equo quantificare in € 30.000,00, considerata l'importanza del rapporto commerciale in questione – CH AR era unico fornitore di salmone per la società ricorrente, che attraverso la merce da questa fornita ricavava importi margini di fatturato -.
12. va dunque condannato a risarcire la società ricorrente in relazione a detti CP_1
danni.
13. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto anche della ridotta attività
processuale richiesta per la contumacia di parte convenuta, seguono la soccombenza, così
come le spese di CTU per l'importo già oggetto della liquidazione provvisoria del
25.6.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna a risarcire alla CP_1
società ricorrente i danni subiti riferiti ad:
- € 101.200,00 quale perdita di guadagno;
- € 30.000,00 quale danno di immagine.
Condanna altresì il convenuto a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 379,50.
Spese di CTU a carico del convenuto.
Venezia, 08/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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