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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4050/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4050/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] P.se (PR) il 4 dicembre 1970, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giammassimo Forlini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 16 ottobre 2024, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato con rito concordatario alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 20 novembre 2023, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto congiuntamente domanda cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 389/2004, pubblicata il 4 marzo 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
considerato che
, con le note scritte depositate il 16 ottobre 2024, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, salva la precisazione che sono ora eccentriche ed ultronee le determinazioni in tema di affidamento, collocazione e frequentazioni genitoriali delle figlie , in quanto divenute maggiorenni;
Per_1 Per_2
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato da e il 9 luglio 2005, in Roccabianca (PR), trascritto nel registro Parte_2 Parte_1 degli atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 2, P. 2, S. A, anno 2005.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato il 20 novembre 2023, con la precisazione che, avendo le figlie raggiunto la maggiore Per_1 Per_2 età, nulla va previsto con riguardo al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni genitoriali.
Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4050/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] P.se (PR) il 4 dicembre 1970, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giammassimo Forlini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 16 ottobre 2024, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato con rito concordatario alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 20 novembre 2023, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto congiuntamente domanda cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 389/2004, pubblicata il 4 marzo 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
considerato che
, con le note scritte depositate il 16 ottobre 2024, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, salva la precisazione che sono ora eccentriche ed ultronee le determinazioni in tema di affidamento, collocazione e frequentazioni genitoriali delle figlie , in quanto divenute maggiorenni;
Per_1 Per_2
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato da e il 9 luglio 2005, in Roccabianca (PR), trascritto nel registro Parte_2 Parte_1 degli atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 2, P. 2, S. A, anno 2005.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato il 20 novembre 2023, con la precisazione che, avendo le figlie raggiunto la maggiore Per_1 Per_2 età, nulla va previsto con riguardo al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni genitoriali.
Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto