Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 11/06/2025, n. 11407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11407 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11407/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4647 del 2025, proposto da
SH SH, rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Alvaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione in relazione alla richiesta di emersione dal lavoro irregolare/sanatoria ai sensi dell’art. 103 co. 1 D.lgs. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, avanzata dall’odierna ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso, notificato il 29.3.2025 e depositato il 14.4.2025, la ricorrente ha agito per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato in relazione alla richiesta di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 co. 1 D. Lgs. 34/2020;
- l’amministrazione ha prodotto in giudizio il provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello Unico Immigrazione, del 25.7.2024, con il quale è stata rigettata la domanda;
- all’udienza del 10.6.2025 è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso;
- il ricorso è inammissibile, perché quando è stato proposto l’amministrazione resistente aveva già provveduto;
- le spese seguono la soccombenza; in merito, si evidenzi che l’amministrazione, nel caso di specie, tramite pec inviata al legale in data 6.2.2025, aveva già informato la ricorrente che vi era stato un provvedimento negativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO