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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo IC, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giacomo Parte_1
Palermo
- ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.to Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza e rispettivi atti difensivi
*****
All'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
− rigetta il ricorso;
− nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
− pone in capo ad le spese della CTU liquidate con separato decreto. CP_2
****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.9.2022, - premesso che con Parte_1 provvedimento del 28.5.2022, disponeva la sospensione della indennità di CP_2 accompagnamento a partire dal mese di giugno 2022 per mancata presentazione a CP_ visita di revisione e che successivamente (il 15.6.2022) l' avviava la procedura di revoca della suddetta prestazione chiedendo la restituzione dei ratei riscossi per le mensilità di giugno e luglio 2022, pari ad euro 1.050,34 – ha convenuto in giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità dei provvedimenti di sospensione e revoca CP_2 emessi da e della conseguente richiesta di restituzione somme, nonché per CP_2
CP_ ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti a partire dalla data di sospensione.
A tal fine ha dedotto ha dedotto la illegittimità del provvedimento di sospensione e della successiva deducendo che, in data 17.5.2022, aveva trasmesso certificazione medica attestante la impossibilità di presentarsi alla visita del 27.5.2022, in quanto affetta da “stato febbrile in attesa di tampone rapido per sospetto covid 19”.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto del CP_2 ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita con documenti e a mezzo di CTU medico-legale, è stata decisa all'odierna udienza.
*
Il ricorso è infondato.
Pag. 2 di 5 Occorre innanzitutto premettere che, a dispetto della formale domanda spiegata da parte attrice, il presente giudizio non ha ad oggetto la verifica della legittimità del provvedimento di revoca da parte dell' convenuto, ciò in quanto “gli atti degli CP_1 enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi
o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato (in termini Cass. n. 5784 del 11/04/2003, in senso conforme
Cass. 5725/1999) ed ancora: “la domanda di ripristino della prestazione (sia essa determinata dalla negativa verifica della permanenza del requisito sanitario che di quello socio-economico), al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda;
- conseguentemente, il giudice
è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca” (Cass., sez. un. 14561/2022; Cass. 27355/2020; Cass. 28445/2019; Cass.
6590/2014; Cass. 11075/2010, 4254/2009; Cass. 3404 del 2006).
Oggetto della presente controversia è dunque l'accertamento del diritto della ricorrente a continuare a beneficiare della indennità di accompagnamento, già riconosciutale a partire dal 9 luglio 2020.
Occorre pertanto stabilire se, alla data del 27 maggio 2022 (allorquando doveva essere sottoposta a visita di revisione) possedesse il relativo requisito sanitario. A tal fine è stata disposta C.T.U. medico-legale alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di
Pag. 3 di 5 poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Il Perito ha evidenziato che: “la non ha difficolta' alla deambulazione Parte_1 autonoma come si evince anche dal tono muscolare degli arti inferiori, al rachide ed alle ginocchia e' presente una patologia degenerativa cronica ma non si puo' affermare che non puo' compiere gli atti quotidiani della vita in quanto puo' curare autonomamente le funzioni essenziali quali la nutrizione, la vestizione, la cura dell'igiene personale;
per quanto riguarda la psiche si rimanda all'esame obbiettivo che non evidenzia alterazioni notevoli della memoria, della comunicazione e dell'orientamento temporo-spaziale. riteniamo quindi che non abbia diritto all'indennita' di accompagnamento in quanto non ricorre nessuna delle due condizioni necessarie per ottenere il beneficio, per cui il provvedimento di revoca da CP_ parte dell' devesi ritenere legittimo”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il CTU ha ritenuto che la ricorrente, pur affetta da “esiti di quadrantectomia mammella sn per carcinoma duttale infiltrante, segni di poliartrosi con deficit funzionale specie alle ginocchia. per questo complesso morboso” non ha diritto all'indennità di accompagnamento […]”.
In conclusione, non essendo emersa all'esito del giudizio la prova della sussistenza del requisito sanitario necessario per il mantenimento del beneficio assistenziale, il ricorso va rigettato.
La ricorrente non può essere condannata alle spese avendo depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., (cfr. doc. 9).
Le spese della CTU vanno pertanto poste in capo ad . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Sciacca, 9 ottobre 2025
Pag. 4 di 5 IL GIUDICE
Leonardo IC
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo IC, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giacomo Parte_1
Palermo
- ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.to Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza e rispettivi atti difensivi
*****
All'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
− rigetta il ricorso;
− nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
− pone in capo ad le spese della CTU liquidate con separato decreto. CP_2
****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.9.2022, - premesso che con Parte_1 provvedimento del 28.5.2022, disponeva la sospensione della indennità di CP_2 accompagnamento a partire dal mese di giugno 2022 per mancata presentazione a CP_ visita di revisione e che successivamente (il 15.6.2022) l' avviava la procedura di revoca della suddetta prestazione chiedendo la restituzione dei ratei riscossi per le mensilità di giugno e luglio 2022, pari ad euro 1.050,34 – ha convenuto in giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità dei provvedimenti di sospensione e revoca CP_2 emessi da e della conseguente richiesta di restituzione somme, nonché per CP_2
CP_ ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti a partire dalla data di sospensione.
A tal fine ha dedotto ha dedotto la illegittimità del provvedimento di sospensione e della successiva deducendo che, in data 17.5.2022, aveva trasmesso certificazione medica attestante la impossibilità di presentarsi alla visita del 27.5.2022, in quanto affetta da “stato febbrile in attesa di tampone rapido per sospetto covid 19”.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto del CP_2 ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita con documenti e a mezzo di CTU medico-legale, è stata decisa all'odierna udienza.
*
Il ricorso è infondato.
Pag. 2 di 5 Occorre innanzitutto premettere che, a dispetto della formale domanda spiegata da parte attrice, il presente giudizio non ha ad oggetto la verifica della legittimità del provvedimento di revoca da parte dell' convenuto, ciò in quanto “gli atti degli CP_1 enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi
o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato (in termini Cass. n. 5784 del 11/04/2003, in senso conforme
Cass. 5725/1999) ed ancora: “la domanda di ripristino della prestazione (sia essa determinata dalla negativa verifica della permanenza del requisito sanitario che di quello socio-economico), al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda;
- conseguentemente, il giudice
è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca” (Cass., sez. un. 14561/2022; Cass. 27355/2020; Cass. 28445/2019; Cass.
6590/2014; Cass. 11075/2010, 4254/2009; Cass. 3404 del 2006).
Oggetto della presente controversia è dunque l'accertamento del diritto della ricorrente a continuare a beneficiare della indennità di accompagnamento, già riconosciutale a partire dal 9 luglio 2020.
Occorre pertanto stabilire se, alla data del 27 maggio 2022 (allorquando doveva essere sottoposta a visita di revisione) possedesse il relativo requisito sanitario. A tal fine è stata disposta C.T.U. medico-legale alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di
Pag. 3 di 5 poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Il Perito ha evidenziato che: “la non ha difficolta' alla deambulazione Parte_1 autonoma come si evince anche dal tono muscolare degli arti inferiori, al rachide ed alle ginocchia e' presente una patologia degenerativa cronica ma non si puo' affermare che non puo' compiere gli atti quotidiani della vita in quanto puo' curare autonomamente le funzioni essenziali quali la nutrizione, la vestizione, la cura dell'igiene personale;
per quanto riguarda la psiche si rimanda all'esame obbiettivo che non evidenzia alterazioni notevoli della memoria, della comunicazione e dell'orientamento temporo-spaziale. riteniamo quindi che non abbia diritto all'indennita' di accompagnamento in quanto non ricorre nessuna delle due condizioni necessarie per ottenere il beneficio, per cui il provvedimento di revoca da CP_ parte dell' devesi ritenere legittimo”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il CTU ha ritenuto che la ricorrente, pur affetta da “esiti di quadrantectomia mammella sn per carcinoma duttale infiltrante, segni di poliartrosi con deficit funzionale specie alle ginocchia. per questo complesso morboso” non ha diritto all'indennità di accompagnamento […]”.
In conclusione, non essendo emersa all'esito del giudizio la prova della sussistenza del requisito sanitario necessario per il mantenimento del beneficio assistenziale, il ricorso va rigettato.
La ricorrente non può essere condannata alle spese avendo depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., (cfr. doc. 9).
Le spese della CTU vanno pertanto poste in capo ad . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Sciacca, 9 ottobre 2025
Pag. 4 di 5 IL GIUDICE
Leonardo IC
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