Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 866/2022 r.g., vertente
TRA
con sede in Messina, p.i. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bongiorno;
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
p.i. , rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tigano;
P.IVA_2
appellato
E
, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. Controparte_2
, e P.IVA_3 Controparte_3 Controparte_4
, in persona dell'Assessore pro-tempore, c.f.
[...]
1
Distrettuale dello Stato di Messina;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.
793/2022, pubblicata in data 6.5.2022.
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, il CP_1
il , la e
[...] Controparte_2 Controparte_3
l' al fine di Controparte_4
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni “patrimoniali ed extrapatrimoniali e morali, danno emergente e lucro cessante, danno grave da c.d. perdita di chance”, subiti da essa attrice in relazione ad una vicenda amministrativa e giudiziaria. Esponeva a sostegno della domanda di aver sottoscritto una scrittura privata di permuta avente ad oggetto un fondo sito in S. NI DI (ME) subordinata alla condizione che il terreno, in sede di modifica del PRG, diventasse edificabile;
che con apposita delibera il Consiglio Comunale di
Messina accogliendo la nota di essa attrice, aveva proposto, nella variante al PRG, che la destinazione del fondo passasse a “b4c”; che in sede di approvazione finale della variante al P.R.G., l' aveva CP_5
deciso di non trascrivere nei propri registri il valore edilizio “b4c” mantenendo quello antecedente “c2c”, ovvero il valore edilizio antecedente alle delibere del Consiglio Comunale di Messina;
di avere proposto, quindi, impugnazione avverso il provvedimento dell'organo della Regione Siciliana innanzi al competente TAR ottenendo con sentenza n. 519/06 il riconoscimento per il fondo suddetto del valore
2 edilizio superiore di “b4d”; che la sentenza non era stata eseguita spontaneamente dalle “Autorità di competenza”, sicchè essa attrice aveva agito in executivis tramite giudizio di ottemperanza;
che era stato nominato, quindi, un commissario esecutore, ing. Per_1
che anziché dare esecuzione alla predetta sentenza “aveva
[...]
posto in attribuzione” il valore edilizio “c2c”, discostandosi dal dettato della sentenza n. 519 /2006 sopra richiamata;
che il Presidente del Tar
Catania, su istanza di essa attrice tramite il procuratore e difensore dell'epoca, aveva “incoato giudizio di verificazione, al fine di approfondire gli adempimenti dovuti dal e, Parte_2
dopo aver constatato la circostanza che il Commissario esecutore “non avrebbe adempiuto alla propria funzione”, aveva ritenuto di “dover approfondire il merito della vicenda”. Secondo la parte attrice
“nell'occorso, si verificava un ingiustificabile paradosso: invero il
TAR Catania ha emesso l'inopinata sentenza n° 1583/13, in cui affermava che il giudizio di esecuzione si concludeva attribuendo il valore edilizio al fondo di “b4d”…tutto ciò, in grave discrasia tanto con precedente giudicato…quanto con la struttura … del giudizio di ottemperanza”. Le superiori circostanze – aggiungeva la società attrice
– avevano cagionato pregiudizi con conseguenti ingenti danni come sopra indicati ed inoltre avevano causato “ulteriori ingenti nocumenti anche per l'imprenditore, legale rappresentate della società attrice e della di lui famiglia essendo gli stessi costretti in uno stato di sofferenza e prostrazione che, invece, non si sarebbe verificato nella ipotesi di retta esecuzione e corretta debita ottemperanza del giudicato in argomento, il tutto da quantificarsi in corso di giudizio”.
Nella costituzione del del Controparte_1 Controparte_2
e dell , il primo giudice dichiarava il
[...] Controparte_6
difetto di legittimazione passiva del , poiché Controparte_2
3 la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale, in cui veniva in rilievo una doglianza relativa all'errato esercizio della funzione giurisdizionale, andava ricondotta alla previsione normativa della l.
117/1988 in tema di responsabilità civile dei magistrati che prevede la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il giudice adito dichiarava poi inammissibile la domanda formulata nei confronti del in quanto daglii”atti di causa non Controparte_1
si evince a che titolo il dovrebbe risarcire parte attrice posto CP_1
che, risulta pacifico in atti, proprio l'Ente aveva attribuito al terreno acquistato dalla la classificazione dalla stessa Parte_1
auspicata”.
Quanto alla posizione dell' convenuto, il Tribunale, da un CP_4
lato, evidenziava come l avesse eccepito la genericità CP_4
della domanda proposta nei suoi confronti, domanda che non aveva subito alcuna modifica o precisazione ex art. 183 c.p.c., e dall'altro, che, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., l'eventuale azione risarcitoria fondata sulla dedotta illegittimità di un atto amministrativo dell CP_4
avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice amministrativo.
Aggiungeva, poi, il Tribunale che “peraltro già la sentenza del TAR n.
1583/2013… ha rigettato la domanda risarcitoria già proposta dalla atteso che la parte ricorrente non aveva fornito alcuna Controparte_7
prova al riguardo”.
Il Tribunale, infine, evidenziando che “il danno sia patrimoniale che non patrimoniale (di cui la parte attrice chiede il ristoro) in quanto
“danno conseguenza” va specificamente allegato e provato”, sottolineava che “nel caso di specie, non viene neppure allegato in cosa sarebbe consistito nello specifico il danno patito dalla parte attrice (nell'atto introduttivo si parla genericamente di ingentissimi
4 pregiudizi con conseguenti ingentissimi danni di carattere patrimoniale ed extrapatrimoniale da quantificarsi in corso di causa) con la conseguenza che qualsivoglia tipo di attività demandata al consulente avrebbe finalità meramente esplorativa e, in quanto tale, non ammissibile”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la Parte_1
Il costituendosi, ha chiesto dichiararsi la tardività CP_1
dell'appello per inosservanza del termine breve di impugnazione da parte della società appellante, la inammissibilità dello stesso per sua genericità, e, nel merito, il suo rigetto.
Analoghe difese sono state assunte dal , Controparte_2
dall e dalla , enti questi Controparte_6 Controparte_3
costituitisi a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Con ordinanza del 20.6.2024 la Corte ha assegnato la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività del gravame sollevata sia dal che dagli altri enti costituti con il ministero CP_1
dell'Avvocatura dello Stato.
Il deduce di avere ricevuto la notificazione della sentenza di CP_1
primo grado in data 15.6.2022, sicchè, avuto riguardo al termine breve di 30 gg. di cui all'art. 326 c.p.c., l'appello della Parte_1
notificato solo il 6.12.2022, sarebbe tardivo.
Il , l'Assessorato e la deducono di avere notificato CP_2 CP_3
la sentenza del Tribunale alla Edilimarittima in data 24.6.2022 con le forme previste dall'art. 140 c.p.c., per compiuta giacenza, presso il 5 domicilio eletto, vale a dire lo studio del procuratore della società sito in Messina, via Sicilia n. 14.
Le eccezioni sollevate sono infondate.
La notificazione della sentenza al è stata eseguita su iniziativa CP_1
dell'Avvocatura dello Stato, sicchè il termine breve per impugnare la sentenza, per effetto della notificazione, decorreva solo per il notificante e il notificato. Sul punto va richiamata Cassazione
19274/2022 secondo cui. “in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicchè la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione”.
Anche l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato è infondata, poiché la notificazione della sentenza eseguita con le forma dell'art. 140 c.p.c. nei confronti della non andava a buon fine, dal momento Parte_1
che la raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario non veniva recapitata al destinatario in quanto “sconosciuto”.
Per il mancato perfezionamento della notificazione della sentenza, non può ritenersi applicabile il termine breve di impugnazione ex art. 326
c.p.c..
6 L'appello avverso la sentenza pubblicata il 6.5.2022 è, quindi, tempestivo, in applicazione dell'art. 327 c.p.c., in quanto notificato il
7.12.2022 al e in data 5.12.2022 all'Avvocatura Distrettuale CP_1
dello Stato, dovendosi comunque tenere conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale.
Va, quindi, esaminato l'appello.
La dopo avere ripercorso i fatti posti a fondamento Parte_1
della domanda, censura la sentenza impugnata deducendo quanto segue:
a) la sentenza è erronea ed in violazione di legge laddove il primo giudice ha rilevato la carenza di legittimazione passiva del
“trattandosi di danno oggettivo e diretto e non del CP_2
Magistrato per le considerazioni giuridiche – già in atti – e sopra ben evidenziate che rendono soggetto attivo del pregiudizio il e non il Consiglio dei Ministri che ha Controparte_8
competenza in ordine alla responsabilità dei magistrati.
Peraltro … la medesima P.A. destinataria della notifica avrebbe dovuto trasmettere la prefata al(la) ritenuta amministrazione di competenza”;
b) la sentenza è, altresì, errata nella parte in cui il primo giudice ha evidenziato la carenza di allegazione e prova da parte della in ordine ai danni subiti per effetto della condotta Parte_1
“dei soggetti in tutta l'attività di propria rispettiva competenza ben spiegata infra e già nel libello introduttivo”, evidenziando la sussistenza di “ingenti danni che continuano ad aggravarsi essendo rimasta bloccata l'attività commerciale di parte attrice con conseguenze praticamente letali”.
7 Quanto al pregiudizio subito, ribadisce l'appellante quanto già dedotto in primo grado, vale a dire di avere subito danni patrimoniali ed extrapatrimoniali e morali, danno emergente e lucro cessante, danno grave da c.d. perdita di chance, aggiungendo che i fatti dedotti avevano cagionato “ulteriori ingenti nocumenti anche per l'imprenditore, legale rappresentate ed odierna parte attrice, e della di lui famiglia, essendo gli stessi costretti in uno stato di sofferenza e prostrazione, che invece non si sarebbe verificato nella dovuta e legittima ipotesi di retta esecuzione e corretta debita ottemperanza del giudicato infra meglio specificato”.
L'appello proposto nei confronti del è Controparte_1
inammissibile per la sua genericità.
In punto di diritto, va premesso che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione
36481/2022).
In tale prospettiva, l'appello è inammissibile, poiché esso, non cogliendo la ratio decidendi della pronuncia di rigetto della domanda
8 proposta contro l'ente territoriale, non affianca alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni della decisione.
Il Tribunale dichiarava la inammissibilità della domanda proposta contro il evidenziando come parte attrice avesse Controparte_1
omesso “di indicare quale sia la fonte da cui scaturirebbe la responsabilità del suddetto convenuto generatrice di danno”, e osservando che “in ogni caso dagli atti di causa non si evince a che titolo il dovrebbe risarcire parte attrice posto che, risulta CP_1
pacifico dagli atti, l'Ente aveva attribuito al terreno acquistato dalla la classificazione dalla stessa auspicata”. Parte_1
Rispetto a tale motivazione, nulla dice l'appellante, se non ribadire di avere subito ingenti danni a seguito della complessa vicenda sopra illustrata.
Analogamente, va rilavata la inammissibilità del gravame proposto contro la e l . CP_3 Controparte_4
Il primo giudice, dopo avere evidenziato come l avesse CP_4
eccepito la genericità della domanda proposta nei suoi confronti, rilevava che comunque che, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., l'eventuale azione risarcitoria fondata sulla dedotta illegittimità di un atto amministrativo dell avrebbe dovuto essere proposta CP_4
dinanzi al giudice amministrativo, aggiungendo che “peraltro già la sentenza del TAR n. 1583/2013… ha rigettato la domanda risarcitoria già proposta dalla atteso che la parte ricorrente non Controparte_7
aveva fornito alcuna prova al riguardo”.
Anche in tal caso, a tale motivazione la società appellante non ha contrapposto una parte argomentativa volta a incrinare il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice.
9 L'appello proposto dalla nei confronti del Parte_1 [...]
è inammissibile per le ragioni che seguono. Controparte_2
Essendo stata dedotta una responsabilità del per asseriti CP_2
danni riconducibili all'attività giurisdizionale e segnatamente alla emissione di una “inopinata sentenza” che si poneva “in grave discrasia col precedente giudicato” e “con la struttura eziologica,
l'essenza e la natura stessa del giudizio di ottemperanza”, l'azione proposta dalla non può che ricondursi al paradigma Parte_1
della l. 117/1998, che all'art. 4 prevede la legittimazione passiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nei giudizi intentati con lo Stato per far valere la responsabilità civile del medesimo per i danni causati dai magistrati nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.
Ora, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'erronea evocazione in giudizio di un al posto di un altro (o CP_2
anche al posto della Presidenza del Consiglio) comporta che il giudice
- a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi della l. n. 260 del 1958, art. 4, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. 25499/2021 e Cass.
15219/2022).
Nel caso di specie, l'Avvocatura costituendosi per il CP_2
eccepiva il difetto di legittimazione del medesimo e indicava nella
Presidenza del Consiglio l'organo deputato a resistere nel giudizio instaurato dalla società attrice, ai sensi dell'articolo 4 della l.
117/1988.
10 Sennonchè il primo giudice non concedeva il termine per la rinnovazione della notifica e nel decidere con la sentenza oggi appellata rilevava il difetto di legittimazione passiva del
[...]
. Controparte_2
Ora, come chiarito da Cassazione 32938/2021, se l'Avvocatura si costituisce nel giudizio eccependo il difetto di rappresentanza dell'organo e con indicazione dell'organo legittimato, il giudice deve concedere termine a chi agisce per la rinnovazione della notifica e l'osservanza di esso comporta la sanatoria del vizio originario e ciò con effetti ex tunc rispetto ad eventuali termini decadenziali in ipotesi esistenti rispetto alla tipologia o natura dell'azione dispiegata (L. n.
260 del 1958, art. 4), mentre evidentemente il mancato rispetto dell'ordine di rinnovazione comporta l'inammissibilità della domanda per difetto di rappresentanza processuale della parte come in concreto convenuta, ex art. 75 c.p.c.; se, nonostante la regolare indicazione dell'organo munito di rappresentanza da parte dell'Avvocatura, il giudice ometta di disporre la remissione in termini, quella che si verifica è una nullità processuale che può essere rimediata nei successivi gradi, nella misura in cui il profilo sia in qualunque modo coinvolto in via di impugnazione di una delle parti, stante la regola sulla conversione delle nullità in motivi di gravame (art. 161 c.p.c.).
Ebbene, l'appellante non ha dedotto la nullità della sentenza per l'omessa concessione del termine di cui all'art. 4 l. 260/1958, ma si è limitato a dedurre, da un lato, di non avere inteso agire al fine di far valere la responsabilità civile del magistrato, e, dall'altro, che “la medesima P.A. destinataria della notifica avrebbe dovuto trasmettere la prefata alla ritenuta amministrazione di competenza”.
Il motivo d'appello è, pertanto, inammissibile.
11 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dello scaglione delle tabelle allegate al d.m. 55/2014 previsto per le cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Messina, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n.
793/2022 del Tribunale di Messina emessa anche nei confronti del
, del e dell Controparte_2 Controparte_1 [...]
, così decide: Controparte_4
dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante al rimborso delle spese processuale del presente grado di giudizio, in favore del , della Controparte_2
e dell' Controparte_3 Controparte_9
, spese che liquida in € 5.000,00 per compensi
[...]
professionali, di cui € 1.030,00 per la fase di studio, € 710,00 la fase introduttiva, € 1.525,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
condanna l'appellante al rimborso delle spese processuale del presente grado di giudizio, in favore del in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, spese che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, di cui € 1.030,00 per la fase di studio, € 710,00 la fase introduttiva, € 1.525,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
12 dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte della Società Parte_1
di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di
[...]
contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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