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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 3555/2023 promossa con atto di citazione notificato in data 19.6.2023 da
(C.F. , con l'Avv. ZANON Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, giusta procura allegata all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- parte attrice - contro
(C.F. , con l'Avv. RIGHI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in REGGIO EMILIA
- parte convenuta -
e con l'intervento di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'Avv. PALTRINIERI VINCENZO e dell'Avv. PALTRINIERI LUCA, giusta procura allegata alla comparsa di intervento volontario, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in MILANO
- parte terza intervenuta -
***
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
Conclusioni di parte attrice:
1 - per “In via principale Parte_1 Accer l in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la curatrice dott.ssa di avvalersi Parte_2 di tutte le garanzie prestate da (ex con Controparte_1 Controparte_3 la polizza n. 0W/M14036100 on Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] del in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, della somma di € 1.040.948,00, o di quella diversa, superiore o inferiore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo e spese di assistenza stragiudiziale. In ogni caso: Competenze e spese del presente procedimento interamente rifuse al procuratore, che si dichiara antistatario.”
Conclusioni di parte convenuta:
- per : “Piaccia al Tribunale di Treviso, contrariis Controparte_1 reeictis RESPINGERE la domanda proposta contro dal Controparte_1 [...] siccome infondata in fatto e in diritto. Parte_3
e disattendere le conclusioni prese dell'intervenuta
[...]
Controparte_4
[.
SUBORDINE CONTENERE l'obbligo di indennizzo gravante su Controparte_1 nei limiti tutti di cui alla garanzia “Lavori eseguiti press
[...] all'attività assicurata”, di cui all'art. 39.1.1 (garanzie sempre operanti) lett. m, punto a), e quindi nel limite di massimale di € 150.000,00 e con franchigia di € 250,00 Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Conclusioni di parte terza intervenuta:
- per “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis Controparte_2 reiect Accogliere le domande proposte dal nei confronti di Parte_1
Controparte_1 In ogni caso, condannare al versamento della somma di Controparte_1
€.1.000.000,00 oltre interessi, a copertura del credito risarcitorio di
[...] nei confronti del per tutte le Controparte_2 Parte_1 atti indicate. Con vittoria di spese. In via istruttoria: ove ritenuto, disporsi CTU volta all'accertamento delle cause del sinistro de quo, del riparto di responsabilità in capo a ora fallita, Parte_1 e della congruità dell'indennizzo versato da ad ai sensi di CP_2 CP_5 polizza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice chiede la condanna della parte convenuta alla corresponsione della somma di € 1.040.948,00, previo accertamento del diritto
2 del di avvalersi di tutte le garanzie prestate da Parte_1 [...]
(ex con la polizza n. 0W/M14036100. Allega, CP_1 Controparte_3 in particolare, che il 25.10.2015 si è verificato un incendio all'interno di stabilimento della assicurata con CH Controparte_6 con polizza n. 703A2513, concesso in locazione alla società CP_7
i cui impianti di lavorazione dei rifiuti erano appaltati Parte_4 alla ditta di IA (TV) e da questa subappaltati alla Pt_5 Pt_1 medio tempore fallita, odierna attrice;
che, all'esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Reggio Emilia, il c.t.u. riteneva responsabili nell'avere causato detto incendio la conduttrice l'appaltatrice e la subappaltatrice Parte_4 CP_8 [...]
che, all'esito, pagava ad Pt_1 Controparte_2 Parte_6
propria assicurata, la somma di € 4.050.000,00, surrogandosi così nei
[...] diritti di quest'ultima nei confronti degli altri responsabili del sinistro
[...]
e che Unipolsai instaurava, dunque, giudizio di merito nei CP_8 Parte_1 confronti di e chiedendone la condanna al pagamento CP_8 Parte_1 all'assicurazione istante della somma di € 4.050.000,00; che le convenute chiamavano in causa le rispettive compagnie assicuratrici, compresa l'odierna convenuta;
che la causa veniva istruita mediante ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, che confermava che la responsabilità nell'accensione dell'incendio era del committente nella misura del 50%, dell'appaltatore Parte_4 nella misura del 25% e del sub appaltatore (ora Controparte_8 Pt_1 fallita) nella misura del 25%; che detto procedimento, nel corso del quale interveniva il fallimento di veniva estinto per mancata comparizione Parte_1 delle parti in data 20.04.2022; che veniva ammessa al passivo Controparte_2 del fallimento con numero cronologico 8, per un milione di euro Parte_1 con il privilegio ex art. 2767 c.c. per i danni liquidati all'assicurata conduttrice dell'immobile incendiato a Cadelbosco Parte_4
(RE), e che veniva ammessa al passivo con numero cronologico 30 anche la
CH NS PL (assicurazione della Controparte_6 proprietaria dell'immobile danneggiato), per € 40.948,00, con privilegio di undicesimo grado ex art. 2767 c.c.
3 Allega, altresì, l'attrice che non avrebbe mai contestato che il CP_1 sinistro rientri nell'ambito di applicabilità della polizza, che varrebbe per la responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge, quali il lavoratore dell'attrice che si trovava sul posto. Parte_7
1.2 Parte convenuta chiede il rigetto delle domande attoree;
contesta, infatti, la sussistenza di un evento costituente “sinistro” a termini della polizza stipulata tra e del quale la stessa debba essere ritenuta in Pt_1 CP_1 Pt_1 tutto o in parte responsabile;
infatti, nella causa instaurata avanti al Tribunale di Reggio Emilia, estinta per mancata comparizione delle parti, si Pt_1 sarebbe difesa energicamente in punto responsabilità, evidenziando come l'operaio , alla cui attività si vorrebbe ricollegare una responsabilità Parte_7 di ex art. 2049 c.c., non fosse affatto suo dipendente, avendo concluso la Pt_1 sua “missione” presso tale società il 18/10/2015, con proroga fino al 24/10 e, dunque, prima del sinistro. Peraltro, come rilevato sempre da in quella Pt_1 sede, non esisteva, tra e alcun contratto di subappalto. Dunque, CP_8 Pt_1 la documentazione che l'attrice produce a dimostrazione dell'essere Parte_7 dipendente di e dell'esistenza tra e di un contratto di Pt_1 CP_8 Pt_1 subappalto sarebbe inconferente e inattendibile, in quanto di formazione successiva ai fatti di causa. Invero, la polizza contiene un elenco CP_1 tassativo dei soggetti “terzi”, il cui fatto generatore di responsabilità per l'assicurato ( sia coperto da garanzia, tra i quali non rientrerebbe il terzo Pt_1 non legato da rapporto di lavoro subordinato con l'assicurata. Peraltro, la garanzia della responsabilità civile da incendio non sarebbe contemplata in polizza, se non relativamente all'ipotesi di incendio di cose dell'assicurato che causi danni a cose di terzi, mentre nella fattispecie ciò che ha preso fuoco sono direttamente le cose appartenenti a terzi;
ancora, detta garanzia escluderebbe i danni alla cosa sulla quale si stanno eseguendo i lavori.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data 12.4.2024, alla quale integralmente si fa richiamo.
Va premesso che la convenuta non contesta la ricostruzione del sinistro che risulta dalle due consulenze tecniche d'ufficio già espletate avanti al Tribunale di Reggio Emilia (cfr. docc. 7 e 8 attorei), in procedimenti cui ha CP_1
4 partecipato, e la rilevanza della condotta negligente dell'operaio Parte_7 nella causazione dell'incendio, né la quantificazione del danno subito dalla danneggiata e, per la parte che rileva nell'odierno giudizio, dall'assicurata.
2.1 Nel merito, quanto alle contestazioni della compagnia assicuratrice convenuta in ordine all'applicabilità della polizza su cui si fonda la domanda attorea, in primo luogo, non è possibile affermare che l'assicurazione non operi in quanto l'incendio sarebbe stato cagionato da soggetto non legato a da Pt_1 rapporto di lavoro subordinato, ovvero dal . Parte_7
Invero, come evidenziato e documentato dall'attrice, è pur vero che il modello Unilav DM10 (cfr. doc. 12 attoreo) attestante che, al momento dell'innesco involontario dell'incendio, il GA era dipendente della Per_1 [...] reca data successiva (26.10.2015) a quella del sinistro (25.10.2015); Pt_1 purtuttavia, detta evidenziazione non può portare a concludere che il predetto non fosse lavoratore subordinato della atteso che il d.lgs. n. 81/2015 Pt_1 stabilisce che il modello Unilav di proroga del contratto di lavoro deve essere trasmesso per via telematica entro 5 giorni dalla scadenza del termine prefissato;
nel caso di specie, il modello Unilav è stato protocollato con n.
2100015201322933 e trasmesso il 26.10.2015, nei rispetto dei termini previsti, mentre il precedente era scaduto il 24.10.2015; pertanto, la proroga del contratto di lavoro per il non può che ritenersi pienamente Parte_8 valida, avendo comportato in capo a anche tutte le conseguenze Pt_1 connesse alla maggiorazione dovuta sulla retribuzione al dipendente.
Quanto alla rilevanza delle difese rassegnate in merito dalla nel Pt_1 giudizio R.G. n. 1066/2017 instaurato avanti al Tribunale di Reggio Emilia
(cfr. doc. 1 convenuta), è pur vero che in quella sede la si difendeva
Pt_1 dall'attribuzione a suo carico di una responsabilità in merito all'incendio sostenendo che “il alla data dell'incendio del 25.10.2015 non era (più) Pt_7 alle dipendenze di . Manca pertanto il presupposto, e cioè il rapporto di
Pt_1 lavoro subordinato tra e il , che consenta ex art.2049 c.c. di
Pt_1 Pt_7 ricondurre alla prima le conseguenze risarcitorie dei danni eventualmente cagionati dal secondo” e che “Il giorno successivo all'incendio iniziò ad
Pt_1 essere tempestata da con richieste di regolarizzazione ex post della Pt_5 documentazione relativa alla posizione del sig. e della sua presenza nel Pt_7
5 cantiere dello stabilimento di Cadelbosco per il giorno dell'incendio” (cfr. pagg.4/5 comparsa). Purtuttavia, non negava di avere inoltrato – seppur Pt_1
“forzatamente” - la proroga del contratto valorizzata in questa sede.
Del resto, la stessa convenuta, nella memoria di replica (cfr. pag. 6), chiarisce che “in effetti non ha mai inteso sostenere che il documento CP_1 sia frutto di contraffazione o falsificazione, bensì che sia stato imposto a Pt_1 da in virtù di rapporti che vedevano la seconda dotata di maggior forza CP_8 contrattuale rispetto alla prima;
se n'è dunque inteso contestare, proprio per questa sua genesi, l'attendibilità come prova nel presente giudizio, il che si ribadisce nel modo più fermo”; dunque, se non contesta l'autenticità CP_1 del modello di comunicazione della proroga del contratto, che consente di inquadrare il quale lavoratore dipendente della anche nel giorno Pt_7 Pt_1 del sinistro, con tutti gli obblighi contributivi conseguenti, non si comprende su cosa risieda la contestazione della convenuta;
infatti, l'eventuale coazione intercorsa tra e potrà rilevare, al più, nel rapporto tra dette due CP_8 Pt_1 società, ma non tra e la propria compagnia assicuratrice. Pt_1
2.2 In secondo luogo, giova evidenziare come la garanzia invocata dall'attrice nei confronti della convenuta riguardi la “responsabilità civile verso terzi”, per la quale nel frontespizio della polizza (cfr. doc. 5 attoreo) è indicato un massimale di € 1.504.200, di tal che ogni argomentazione non può che concernere le previsioni di cui alle condizioni di assicurazione in ordine alla sola sezione responsabilità civile, ovvero agli artt. 39 e 40 (cfr. pagg. 66 ss. doc. 5 attoreo).
Dunque, ai sensi dell'art. 39.1,
l'assicurazione opera in quanto dell'evento di cui si discute l'odierna attrice
è civilmente responsabile, trattandosi di sinistro cagionato da fatto colposo del suo lavoratore dipendente . Parte_7
L'art. 39.1.1 è intitolato “Garanzie sempre operanti A) Per tutti i codici di attività”, di tal che, fatte salve le esclusioni esplicite di cui all'art. 43, le attività successivamente indicate sono solo a titolo esemplificativo, onde non vi è ragione di soffermarsi sulla previsione di cui alla lettera m),
6 che rappresenta soltanto un esempio delle attività rientranti nella garanzia, senza pretesa di includere tutte le fattispecie;
esempio che non corrisponde, evidentemente, al sinistro di cui si discute, che si è verificato a fronte di lavori eseguiti dall'assicurata presso terzi, ma non a causa di incendio di cose dell'assicurato. Risultano, dunque, irrilevanti la franchigia e i limiti risarcitori ivi previsti.
Parimenti irrilevante risulta la previsione delle condizioni di assicurazione di cui alla lettera c) del paragrafo 39.1.2,
pacificamente non operante in quanto non espressamente indicata nella scheda, ma comunque non applicabile al sinistro in esame, in quanto relativa a danni a terzi cagionati da incendio del fabbricato di proprietà dell'assicurato
- circostanza non ricorrente nel caso di specie, in cui l'incendio non si è originato dal fabbricato, ma dalla condotta di un operaio.
L'esclusione della previsione di detta pattuizione nel contratto assicurativo intercorso tra le parti non appare, invero, significativa al fine di escludere che, nella garanzia generale per responsabilità civile presso terzi, rientrasse il caso di incendio cagionato da un dipendente dell'assicurato, quale fatto di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere. Infatti, nell'interpretazione del testo contrattuale nel suo complesso, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., deve ritenersi verosimile che l'assicurata intendesse prioritariamente avvalersi della garanzia rispetto a tutti (indistintamente, salve le esclusioni previste) gli eventi dalla stessa non prevedibili in quanto riconducibili a fatti dei terzi dalla stessa dipendenti. Per contro, soltanto a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, essa avrebbe potuto tutelarsi anche rispetto a eventi che cagionassero danno a terzi, ma in conseguenza di incendio del fabbricato di
7 sua proprietà o dalla stessa detenuto (sul presupposto che, essendo il bene generatore del danno rientrante nella sua sfera di controllo, l'eventualità di sinistri da esso conseguenti fosse più facilmente prevenibile).
Tanto accertato, appare irrilevante che sia discusso che fosse legata Pt_1 da un contratto di subappalto con visto che è pacifico che l'incendio sia CP_8 stato causato dalla condotta del predetto , dei cui rapporti con la Parte_7 si è già detto. Pt_1
Per tutti i predetti motivi, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento e, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice l'importo di € 1.040.948,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3.1 In ragione della soccombenza, parte convenuta viene condannata a rifondere le spese di lite sia in favore di parte attrice che dell'interventore adesivo (cfr., ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza Controparte_2
n. 27846 del 30/10/2019).
3.2 Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n.
55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, in considerazione del valore (superiore ad € 520.000,00) e della relativa complessità della controversia, dell'attività istruttoria svolta (limitata al deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.), del numero di udienze e di atti depositati, in misura pari – quanto all'attrice - ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, come richiesto dal procuratore attoreo, per i giudizi dal valore superiore ad €
520.000,00. Non si applica alcun aumento per la presenza di più parti, come richiesto dal procuratore attoreo, visto che l'intervento di
[...]
è avvenuto in adesione e a supporto della domanda Controparte_2 attorea.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ne viene disposta, come richiesto, la distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
3.3 Nel rapporto tra l'intervenuta e la convenuta soccombente, le spese vengono liquidate in misura in misura pari ai parametri minimi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, atteso che l'intervento di
[...]
[...
[...] è avvenuto in adesione e a supporto della domanda Controparte_9 attorea.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 1.040.948,00, oltre interessi legali dalla domanda al
[...] saldo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte attrice con Parte_1 distrazione a favore del procuratore Avv. Alessandro Zanon ai sensi dell'art. 93
c.p.c., che si liquidano nell'importo di € 15.659,00 a titolo di compenso e di €
1.713,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) condanna parte convenuta alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte intervenuta Controparte_2 che si liquidano nell'importo di € 14.598,00 a titolo di compenso e di €
1.686,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 4 aprile 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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