Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 782/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26.10.2022 da
elettivamente domiciliata presso gli AR
avv.ti Marco Cappelletto e Maria Giovanna Conti che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Alessandro CP_1
Stevanin e Simone Rizzi che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato, appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 249/22 del Tribunale di AD
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 17.04.25
Conclusioni per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito
- In riforma della sentenza n. 249/2022 pubblicata in data 26.4.2022, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di
AD nel procedimento R.G. n. 27/2019, non notificata, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.
- Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “- in via principale: rigettarsi
l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in via di appello incidentale: per i motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto, riformare parzialmente la sentenza n. 249/2022 pubblicata il 26.4.2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
AD ed in particolare, in sua riforma:
1) accertarsi e dichiararsi a tutti gli effetti contrattuali l'unitarietà del rapporto di lavoro intercorrente tra l'Ing. e CP_1 AR
(già e prima ancora ) a
[...] NToparte_2 CP_3
decorrere dal 1°.12.2010, con conseguente all'applicazione degli scatti di anzianità previsti dal CCNL a far data dal decorso dei 24 mesi dal 1°.12.2010 e non dal 3.5.2011;
2) accertarsi e dichiararsi il diritto dell'Ing CP_1
all'inquadramento, a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro con
, poi oggi , e CP_3 NToparte_2 AR
perciò dal 1°.12.2010 ovvero, in subordine, dal 3.5.2011, nel
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superiore parametro 230 Professional "Area Professionale 1ª" del
CCNL Autoferrotranvieri dal 1°.12.2010, con contestuale riconoscimento alla qualifica di quadro;
3) conseguentemente e per l'effetto, condannarsi AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
in favore dell'Ing. delle differenze retributive, per CP_1
retribuzione diretta e differita, date dalla differenza tra quanto spettante in virtù del riconoscimento del diritto del medesimo all'inquadramento nel paramento 230 Professional di cui sopra con qualifica di quadro e quanto percepito dal ricorrente per effetto dell'inquadramento al paramentro 205 "Area Professionale 2ª", sia per retribuzione spettante dal CCNL che dai contratti aziendali di secondo livello, nella misura che risulterà all'esito della esperenda istruttoria;
4) previa conferma della sentenza di primo grado in punto
"applicabilità dell'Accordo Quadro 2.11.1994" e "violazione dell'art.
81 del contratto aziendale del 18.1.2015", condannarsi AR
, in persona del legale rappresentante pro AR
tempore, al pagamento in favore dell'Ing. ricorrente delle CP_1
differenze retributive, per retribuzione diretta e differita, derivanti dalla mancata applicazione degli Accordi integrativi del CP_3
2.11.1994 nel periodo 2010-2011, e dalla mancata attivazione del meccanismo compensativo previsto dall'art. 81 del NTatto di secondo livello del 18.2.2015 (assegno individuale AR
aziendale) a partire del 1.1.2016, nella misura che risulterà all'esito della esperenda istruttoria e quantificate in relazione al riconoscendo parametro 230 Professional;
In ogni caso
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5) Condannare , in persona del legale AR
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno contributivo relativamente alle differenze retributive di cui sopra e, quindi, alla ricostruzione della posizione previdenziale, contributiva ed assicurativa del lavoratore Ing. anche presso il Fondo CP_1
Priamo.
6) Con rivalutazione monetaria ed interessi di legge ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla singola scadenza ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (7.1.2019) sulle somme dovute al lavoratore ricorrente oggi appellante incidentale fino all'effettivo saldo.
7) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio senza alcuna compensazione.
8) In via istruttoria: […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 26.10.2022 AR
ha impugnato la sentenza del Tribunale di AD indicata in
[...]
epigrafe con cui era stato parzialmente accolto il ricorso formulato da
, avente ad oggetto il pagamento da parte della società CP_1
datrice di lavoro di differenze retributive.
In particolare, il giudice di primo grado, alla luce delle risultanze testimoniali, ha rigettato la domanda di inquadramento nella categoria quadri parametro 250 o 230 “Area Professionale 1°” del CCNL
Autoferrotranvieri, non ritenendo provato lo svolgimento di mansioni riconducibili a tale categoria.
Ha inoltre rigettato la domanda inerente all'unitarietà del rapporto di lavoro dall'assunzione avvenuta in data 1.12.2010 per carenza di prove a sostegno della continuità lavorativa durante il periodo di
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interruzione del rapporto dal 30/04/2011 al 03/05/2011.
Ha invece accolto le domande aventi ad oggetto il pagamento delle differenze retributive relative alla mancata corresponsione degli emolumenti derivanti dalla contrattazione di secondo livello “Accordo
Quadro normativo ed economico di del 2.11.1994” nel CP_3
periodo 2010/2011 e dell'assegno individuale ad personam ex art. 81 del contratto integrativo aziendale del 18.2.2015, calcolate AR
sulla base del parametro di inquadramento 205.
Propone appello sulla base dei seguenti motivi. AR
In via pregiudiziale, ripropone l'eccezione di inammissibilità delle pretese azionate in primo grado per mancato assolvimento dell'onere probatorio e l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento alle differenze retributive maturate antecedentemente al 7.02.2015
(stante la notifica del ricorso di primo grado datata 07.02.2020), sulle quali il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi.
Nel merito censura la sentenza per aver accertato il diritto del lavoratore a percepire gli emolumenti della contrattazione di secondo livello per il periodo 2010/2011. Rileva che la disdetta di tali accordi è divenuta efficace con decorrenza dal 1.02.2010, ossia precedentemente all'assunzione del Ros avvenuta in data 1.12.2010 e che, contestualmente alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato in data 01.01.2012, la società datrice di lavoro ha riconosciuto al lavoratore, senza effetti retroattivi, la disciplina normativa ed economica prevista dal disdettato accordo (indennità integrativa, parametro 205: Euro 50,26 mensili;
indennità di presenza acc. produttività, parametro 205: Euro 6,70 per ogni giornata di effettiva prestazione;
indennità pluralità mansioni: Euro 1,55 per ogni giornata di prestazione).
In secondo luogo, lamenta l'erroneità della decisione di primo grado
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per aver ritenuto non contestato dalla società il diritto del lavoratore a percepire l'indennità di compensazione prevista dall'art. 81 del contratto integrativo del 18/02/2015. Richiama quanto AR
eccepito da pagina 59 a pagina 64 della comparsa di costituzione in primo grado, evidenziando che la Commissione Territoriale Paritetica incaricata non aveva rilevato alcuna diminuzione retributiva riconducibile all'applicazione della nuova contrattazione aziendale ai NT lavoratori inquadrati nel parametro 205, tra i quali rientra il
Si è ritualmente costituito in giudizio l'originario ricorrente sostenendo l'infondatezza del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale sulla base di tre motivi: a) con il primo censura la sentenza laddove ha negato l'unitarietà del rapporto di lavoro, sostenendo la simulazione delle dimissioni rassegnate e allegando di aver fornito prova documentale circa lo svolgimento di attività lavorativa durante la pausa tra i due contratti di lavoro (doc.16); b) con il secondo lamenta il mancato riconoscimento sin dall'inizio del rapporto di lavoro dell'inquadramento almeno al parametro 230 nella specifica figura Professional, rilevando di aver assolto all'onere probatorio sul punto;
c) con il terzo motivo censura la sentenza in punto liquidazione delle spese di lite.
La causa, a seguito di due rinvii per riequilibrio del ruolo di udienza, è stata discussa e decisa all'udienza del 17 aprile 2025 nell'ambito della quale parte appellata-appellante incidentale ha dichiarato di rinunciare alla domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare si deve rilevare che il ricorso introduttivo del giudizio conteneva l'esposizione delle circostanze di fatto e di diritto a sostegno delle domande formulate. Per quanto riguarda la domanda di
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superiore inquadramento, erano state indicate e descritte le mansioni svolte e richiamate le declaratorie contrattuali cui ricondurre tali mansioni. Anche le domande accolte in primo grado, riferite all'applicabilità dell'accordo quadro 2.11.1994 e all'illegittima decurtazione stipendiale per mancato riconoscimento dell'assegno individuale aziendale erano munite di sufficienti allegazioni. Tali ultime domande, su cui si concentrano le due censure di merito formulate nell'appello, erano fondate, la prima, sulla dedotta perdurante applicazione dell'accordo del 1994 al personale degli impianti fissi (con richiamo a supporto della documentazione che avrebbe dimostrato tale circostanza), la seconda sull'art. 81 del
NTatto collettivo aziendale del 18.12.2015, in cui si prevede l'assegno individuale aziendale, nonché sul confronto tra la retribuzione percepita prima del gennaio 2016 e quella percepita dopo, da cui sarebbe emersa una diminuzione stipendiale da compensare in base alla norma contrattual-collettiva con il riconoscimento di un assegno in pari misura. Si deve, quindi escludere che il ricorso fosse carente delle allegazioni necessarie a sostegno delle domande formulate.
2 – Per ragioni di ordine logico si devono ora esaminare i due motivi d'appello concernenti il merito (enucleati da pag. 8 del ricorso, sub
A), prima del secondo (riferito all'eccezione di prescrizione.
3 – Il motivo d'appello concernente l'applicabilità dell'accordo quadro 2.11.1994 è infondato.
3.1 – La società sostiene che erroneamente il AR
giudice di prime cure avrebbe affermato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti gli emolumenti derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui al disdettato accordo quadro economico e normativo SITA del 2.11.1994. Tale accordo, infatti, era stato
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pacificamente disdettato a decorrere dal 1.02.2010 e il lavoratore è stato assunto in epoca successiva (in data 1.12.2010).
Conseguentemente, non aveva alcun diritto a vedersi applicato il trattamento previsto dall'accordo disdettato. Quanto meno sino al gennaio 2012, quando il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato e la società ha deciso di riconoscere nei suoi confronti, così come ad altri lavoratori impiegati presso la sede di AD, gli accordi aziendali disdettati di cui all'Accordo quadro del 2.11.1994.
Tale riconoscimento non poteva che valere per il futuro, atteso che il datore di lavoro non è obbligato a riconoscere retroattivamente trattamenti non più vigenti.
3.2 – La prospettazione della società da un lato si fonda sulla pacifica
– in quanto non contestata da controparte – disdetta dell'accordo del novembre 1994 ma, sotto altro profilo, conferma una sorta di riviviscenza del medesimo accordo sia pur sotto forma di unilaterale concessione aziendale nei confronti dei lavoratori della sede di AD
(non è dato sapere quanti).
3.3 – Come correttamente rilevato anche nella sentenza di primo grado, nel bilancio di esercizio relativo al 2010 (prodotto in estratto dal lavoratore sub doc. 53) è la stessa società ad ammettere che, anche in conseguenza di tensioni sindacali presso la sede di AD
(conseguenti alla disdetta dell'accordo del novembre 1994), “nel mese di marzo 2010 per scelta unilaterale aziendale al personale degli impianti fissi è stata riconosciuta a livello individuale la continuità ed efficacia degli accordi di secondo livello”. L'argomento della sentenza di primo grado fondato sul dato emergente dalla lettura del bilancio non è stato oggetto di specifica censura in sede d'appello e con esso non si confronta.
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3.4 – Inoltre, al momento della trasformazione del contratto di lavoro NT dell'ing. a tempo indeterminato, la società ha comunicato:
“abbiamo il piacere di comunicarLe che con decorrenza 1.01.2012 il
Suo rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato.
Dalla stessa data Le verranno riconosciuti i trattamenti previsti dagli accordi aziendali di 2° livello vigenti presso la Sua Sede di appartenenza”. La società ha quindi dato atto della vigenza degli accordi aziendali di secondo livello e, a partire da gennaio 2012, sono stati effettivamente riconosciuti al ricorrente gli emolumenti di cui all'accordo del novembre 1994.
Le circostanze indicate dimostrano che la società, pur dopo la loro formale disdetta, ha inteso garantire ai dipendenti degli impianti fissi la continuità ed efficacia degli accordi di secondo livello e la loro vigenza (quanto meno per tale categoria di lavoratori) viene confermata nella comunicazione di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Non si può sostenere che la scelta aziendale sia NT stata nel senso di riconoscere una sorta di superminimo all'ing. proprio perché viene fatto riferimento all'applicazione di accordi collettivi vigenti. Di contro, proprio perché tale vigenza è dipesa da un'applicazione degli stessi in via di fatto da parte della società nei confronti degli addetti agli impianti fissi, si ritiene che venga in rilievo un uso aziendale. Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità
“l'uso aziendale è configurabile solo quando comporti l'attribuzione, in modo generalizzato, reiterato e spontaneo, di un trattamento più favorevole ai lavoratori rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva” (Cass. sez. lav., n. 15995 del 01/08/2016).
Nel caso di specie, ricorrono tali caratteristiche: le condizioni di cui all'accordo quadro del novembre 1994 (ormai disdettato) sono state garantite in via generalizzata al personale degli impianti fissi, con
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costanza nel tempo (da marzo 2010) e la società appellante non ha fornito elementi per poter sostenere che solo in sporadici e limitati casi, tali condizioni maggiormente favorevoli siano state riconosciute come superminimo ad personam. Risulta quindi corretta la decisione di primo grado laddove riconosce il diritto del ricorrente a veder applicati anche nei suoi confronti (quale impiegato di impianto fisso) tali più favorevoli condizioni economiche riconducibili all'accordo del novembre 1994, che la società ha continuato ad applicare in via di fatto sin dal marzo 2010.
4 – Il motivo di appello principale concernente l'assegno individuale ad personam ex art. 81 del contratto aziendale 18.02.2015 è fondato.
4.1 - L'art. 81 (Armonizzazione della retribuzione aziendale) del
NTatto Collettivo Aziendale prevede che per i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo, “allo scopo di salvaguardare eventuali eccedenze di retribuzione aziendale previgente risultanti dall'applicazione della Parte VI (Retribuzione aziendale)”, venga istituito “un trattamento economico “ad personam”, non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ed erogato per tutte le mensilità incluse quelle aggiuntive, denominato “Assegno Individuale Aziendale”, del quale: a) gli importi mensili spettanti ad ogni lavoratore avente titolo sono definiti tra le parti, tenuto conto dell'invarianza del costo aziendale individuale, entro quattro mesi dalla data di stipula del presente accordo, presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva
Regionale), ai sensi dell'art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2., lett. c), dell'accordo medesimo, e vengono calcolati ed attribuiti ad ogni lavoratore avente titolo con esclusivo riferimento alla situazione preesistente (12 mesi precedenti) all'applicazione del presente accordo e relativa a: residenza di
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servizio assegnata;
inquadramento parametrale attribuito e profilo professionale rivestito;
b) l'erogazione ha luogo a decorrere dalla mensilità di paga immediatamente successiva alla data di definizione degli importi di cui alla lett. a) del presente punto nonché di termine dell'esame congiunto di cui all'art. 14 (Armonizzazione normativa), comma 3., del presente accordo”. NT La società sostiene che l'ing non abbia subito alcuna diminuzione patrimoniale come, peraltro, sarebbe stato accertato anche dall'apposita commissione territoriale paritetica istituita ex art. 81, co.
3.2 del NTatto collettivo citato.
A tal proposito, sin dalla memoria difensiva in primo grado, la società ha esplicitato i conteggi per dimostrare tale assunto evidenziando l'insussistenza di una diminuzione patrimoniale nella retribuzione mensile complessivamente intesa, comprendendovi anche i buoni pasto (dell'importo di 4 euro ciascuno). L'appellato rileva che i buoni pasto non possono considerarsi come elemento strettamente retributivo, ma una agevolazione di carattere assistenziale. Il rilievo è corretto e, d'altro canto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso ma, nel caso di specie, è necessario valutare compiutamente ai fini del decidere quanto stabilito dal contratto collettivo. Le parti sociali hanno stabilito che l'assegno ad personam dovesse essere riconosciuto al fine di salvaguardare eventuali eccedenze di retribuzione aziendale previgente risultanti dall'applicazione della Parte VI (Retribuzione aziendale). Proprio nella parte VI, all'art. 78, vengono introdotti i buoni pasto che, conseguentemente, devono intendersi ricompresi dalla volontà delle parti sociali nel calcolo degli emolumenti complessivamente garantiti dal nuovo contratto collettivo da confrontare con la retribuzione garantita in precedenza al fine di determinare la spettanza o meno
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dell'assegno ad personam. Inoltre, l'art. 81 del contratto aziendale ha esplicitamente stabilito che l'importo dell'assegno ad personam doveva essere definito “tenuto conto dell'invarianza del costo aziendale individuale”; costo che necessariamente non può che tener conto anche dei buoni pasto riconosciuti all'art. 78 del medesimo contratto aziendale.
Per le ragioni esposte va, quindi, parzialmente riformata la sentenza di NT primo grado rigettando la domanda dell'ing. diretta ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'assegno individuale ad personam ex art. 81 del contratto aziendale del
18.02.2015.
5 – Da ultimo, va rigettato il motivo d'appello principale riferito all'eccezione di prescrizione quinquennale disattesa in primo grado.
Sul punto va richiamato l'orientamento già espresso a più riprese da questa Corte territoriale, in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 26246/2022 (recentemente confermata da
Cass. n. 11766/2024). La Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
L'appellato è ancora dipendente della società appellante e al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 non era ancora maturato
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un quinquennio dall'assunzione. Conseguentemente, alcun credito è prescritto.
6 – Si passa ora all'esame dei motivi di appello incidentale.
6.1 – Con il primo motivo, l'appellante incidentale si duole del mancato riconoscimento dell'unitarietà dei rapporti di lavoro: il primo terminato con le dimissioni rassegnate in data 27.04.2011, con efficacia dal 30.04.2011 e il secondo instaurato con contratto stipulato il 28.04.2011, con decorrenza 3.05.2011. Non solo l'interruzione formale sarebbe stata pressoché inesistente, ma nell'unico giorno lavorativo compreso nel breve intervallo tra il 30.04 e il 3.05, l'ing. NT avrebbe prestato attività lavorativa, come comprovato da alcuni documenti da lui siglati e riportanti data 2.05.2011.
È ben vero che l'intervallo tra i due rapporti di lavoro risulta di pochi NT giorni ma è altrettanto vero che l'ing. ha rassegnato le sue dimissioni in data 27.04.2011 e le dimissioni, mai revocate o impugnate per qualche vizio del volere, hanno determinato la fine del primo rapporto di lavoro per recesso unilaterale. Lo stesso ricorrente in primo grado ha dedotto, a pag. 1 del ricorso, “in data 27.04.2011 il ricorrente presentava le proprie dimissioni interrompendo, con decorrenza dal 30.04.2011, il rapporto di lavoro che, tuttavia, di lì a poco e precisamente, a decorrere dal 3.05.2011 “proseguiva” in virtù di un altro contratto di lavoro a tempo determinato sino al 20.10.2012 con mansioni di “coordinatore di ufficio” ed inquadramento al parametro 205 del CCNL Autoferrotranvieri”. L'interruzione, dunque, NT vi è stata e, peraltro, con il nuovo contratto di lavoro l'ing. si è visto assegnare un diverso inquadramento che rappresenta un elemento di discontinuità rispetto al pregresso rapporto di lavoro.
L'appellante incidentale sostiene che le dimissioni sarebbero state solo simulate ma tale affermazione risulta sguarnita di prova. La firma
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apposta su alcuni documenti datati 2.05.2011 non dimostra ex se che il rapporto di lavoro non si sia interrotto per dimissioni rassegnate il
27.04.2011 (con efficacia dal 30.04.2011). Al più, potrebbe essere indice di un anticipato decorso degli effetti del nuovo contratto stipulato in data 28.07.2011 (con decorrenza indicata dal 3.05.2011).
Inoltre, nel ricorso di primo grado – e, invero, neppure in appello – il lavoratore non ha neppure allegato che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo simulatorio.
7 – Con il secondo motivo d'appello incidentale il lavoratore censura la sentenza per non aver riconosciuto il diritto al superiore inquadramento, quanto meno come quadro, parametro 230 (nelle conclusioni non si ripropone la rivendicazione dell'inquadramento al maggior parametro 250). Anche tale motivo d'appello è infondato.
7.1 - Le emergenze istruttorie hanno fortemente ridimensionato la descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente nel periodo oggetto di causa rispetto a quanto descritto in ricorso e conducono a ritenere corretta la loro sussumibilità nel livello di inquadramento contrattualmente assegnato. NT 7.2 – Il teste ha dichiarato che l'ing. si è occupato della Tes_1
riorganizzazione dell'ufficio tessere accompagnando il processo di meccanizzazione necessaria per l'emissione dei titoli di viaggio.
Inizialmente il teste ha dichiarato che il ricorrente se ne era occupato
“sin dall'inizio” ma poi, confermando il cap. 17, riferito alla medesima questione, ha anche confermato il periodo in cui tale attività sarebbe avvenuta, cioè nel 2012 (peraltro in coerenza con quanto dedotto nel ricorso introduttivo). Le ulteriori dichiarazioni del teste sono in massima parte generiche e non forniscono elementi per valutare compiutamente il grado di autonomia e neppure le concrete NT attività svolte dall'ing. Viene fatto riferimento a contatti
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quotidiani con il referente ing. , ad alcuni contatti con l'ing. CP_4
e afferma che il ricorrente aveva lavorato con l'ing. CP_5 CP_4
sulle statistiche sui viaggiatori (il che lascia intendere che l'elaborazione e l'utilizzo di tali statistiche non avvenisse in completa autonomia).
Maggiormente precise le dichiarazioni della teste comune ing. NT
, superiore gerarchico dell'ing. con il quale vi erano CP_4
contatti quotidiani e che, certamente, è persona a conoscenza diretta della concreta operatività dell'originario ricorrente.
La teste , così come correttamente riportato nella sentenza CP_4
di primo grado, ha dichiarato che il ricorrente si occupava solo di alcuni aspetti dei contratti di servizio e, in particolare, “della rendicontazione dei contratti di servizio, mentre degli altri spetti (es. adeguamento tariffe, programma di esercizio, modifiche percorsi ecc.) li seguiva altri soggetti. Chi decideva era il legale rappresentante. Di questi ultimi aspetti il ricorrente non si occupava”.
Con riferimento alla tenuta dei rapporti con le aziende subaffidatarie, ha riferito che il ricorrente si occupava degli aspetti operativi e che, nel periodo di affiancamento, prima che la stessa rimanesse CP_4
assente per maternità, quest'ultima gli aveva fornito precise indicazioni sulle scadenze, schemi standard per le rendicontazioni e lettere di trasmissione. Ha poi precisato che per “cose diverse da queste direttive il ricorrente chiedeva a me o al dirigente responsabile”. In merito alla gestione dei reclami, la teste ha dichiarato che anche per questa attività aveva fornito direttive all'Ing. NT e, in caso di reclami complessi (circa il 5% del totale) se ne occupava il direttore o la stessa teste. Sul punto, anche la documentazione dimessa dal ricorrente in primo grado dimostra come NT le risposte ai reclami di cui si è occupato l'ing. riguardavano in
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larga parte lamentele su ritardi nelle linee o lamentele per sanzioni ricevute dai passeggeri, spesso per fattispecie ricorrenti (dimenticanza dell'abbonamento o mancata obliterazione del biglietto) che appaiono questioni piuttosto routinarie e di scarsa complessità. NT La teste ha poi confermato che l'ing. si occupava delle rendicontazioni periodiche sui ricavi, sul numero di passeggeri trasportati, di statistiche sui titoli di viaggio, precisando che gli aveva fornito dei file a supporto. Ha altresì confermato che il ricorrente si occupò della supervisione della corrispondenza dell'area commerciale da portare alla firma del direttore generale o dell'amministratore delegato, precisando che al rientro dalla maternità questa supervisione
è stata curata da lei stessa (che si limitava a mettere una sigla sulla missiva e a farla portare dalla segreteria). Ha ulteriormente dichiarato che il ricorrente era stato incaricato di revisionare le condizioni di trasporto ed aveva quindi predisposto una bozza che è stata poi revisionata assieme a lei, cioè alla stessa (dunque non si CP_4
tratta di un progetto gestito in piena autonomia dal ricorrente). In merito alla supervisione delle risposte ai reclami a decorrere dall'ottobre 2011, in concomitanza con l'assenza per maternità della dott.ssa , la teste ha chiarito che la gestione dei reclami era Pt_2
affidata a tale su AD e a su Rovigo, mentre Per_1 Persona_2
il ricorrente subentrava in loro assenza e ha poi affermato: “quando la dott.ssa andò in maternità chiese co avvallo del dirigente che Pt_2
mi occupassi io della supervisione. Non potendo leggere tutte le risposte ai reclami avevo incaricato il ricorrente della supervisione dei reclami ordinari (95% dei reclami) mentre la restante parte me ne occupavo io. Rientrata la dalla maternità ritornarono le Pt_2
competenze precedenti”. In sostanza il ricorrente ha svolto un'attività
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di supervisione di reclami routinari come già aveva fatto in precedenza.
In merito alla revisione dei contratti con OPS (concessionario pubblicitario) la teste ha riferito che se ne era occupato con CP_6
l'ing. mentre al ricorrente era stata richiesta una sintesi dei CP_5
precedenti contratti.
In relazione alla dedotta attività di referente aziendale per la gestione degli accordi commerciali relativi al servizio dell'Autostazione di
AD, la teste ha dichiarato che “l'ing. costituì il gruppo di CP_5
lavoro. Da questo gruppo di cui faceva parte il ricorrente, un legale e il direttore di esercizio è stato predisposto un regolamento di NT esercizio dell'autostazione e un contratto standard. L'ing. riceveva le richieste da parte dei vettori;
richiedeva la documentazione prevista dal contratto e gli inviava il contratto standard. Quando questo era completo lo sottoponeva alla firma dell'Amm. Delegato”. Si tratta quindi di un'attività inizialmente gestita da un gruppo di lavoro, nell'ambito del quale neppure è NT chiarito esattamente il contributo dell'ing. e in seguito è vero che il ricorrente ha svolto la funzione di referente aziendale (come si evince anche dai contratti prodotti in causa), ma tale funzione non risulta connotata da particolare discrezionalità operativa dovendosi compendiare nella tenuta dei contatti, nella raccolta di dati e nell'utilizzo di contratti standard.
In ordine alla riorganizzazione del processo di stampa delle tessere, la teste ha chiarito che il ricorrente aveva predisposto, su suo incarico, una proposta di riorganizzazione, poi approvata, ma che le disposizioni agli addetti al processo le diede lei e, in caso di problemi, NT questi si dovevano interfacciare con l'ing. Ha comunque chiarito che tale attività di stampa delle tessere implicava operativamente la
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scansione di un modulo, l'inserimento nel software di eventuali dati mancanti e stampa della tessera con successiva archiviazione dei moduli.
Dalla dichiarazione testimoniale si ricava, inoltre che: il ricorrente aveva predisposto una bozza del manuale di comportamento per gli agenti accertatori, poi non adottata;
ha partecipato a titolo personale al
V convegno tram e ha poi partecipato ai gruppi di lavoro a supporto dell.ing. ha svolto un'analisi di fattibilità sulle corse a Tes_2
vuoto e si è occupato (nell'ambito di un progetto di integrazione tra trasporto su ferro e su gomma) di raccogliere le schede compilate da autisti, controllori e ritrasmetterle a;
ha partecipato in CP_7
qualità di esperto tecnico ai lavori finalizzati alla fusione in un unico ambiente dei sistemi di bigliettazione APS e ma il AR
responsabile del progetto era il dott. sempre in qualità di Per_3
esperto tecnico ha preso parte ad alcune riunioni propedeutiche alla stesura del fabbisogno aziendale in relazione all'avvio del progetto
BSE Rovigo;
ha predisposto una prima stesura della relazione riferita all'inchiesta sulla mobilità del campus Agripolis dell'Università di
AD, poi revisionata dalla stessa ing. insieme al dott. CP_4
Per_3
La documentazione prodotta e specificamente richiamata a pag. 20 del ricorso in appello – che non sarebbe stata valorizzata nella sentenza di prime cure – non aggiunge nulla a quanto già ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali. I doc. 7 e 34 documentano la supervisione del ricorrente sui reclami che, come detto, appaiono concernere in larga parte questioni piuttosto banali;
il doc. 37 si riferisce ai contratti con i vettori per l'utilizzo dell'Autostazione di AD e in essi vi è NT indicato l'ing. quale referente aziendale, ma già si è chiarita la tipologia di attività da svolgere in tale veste (tenuta dei contatti,
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raccolta di dati e utilizzo di contratti standard); il doc. 26 contiene alcune mail che attestano l'attività di monitoraggio dell'andamento del processo di stampa delle tessere di cui si è detto;
il doc. 42 contiene NT alcuni avvisi alla clientela siglati dall'ing ma, a ben vedere, si tratta di mere comunicazioni di servizio, circa orari, indizione di scioperi, avvisi di chiusura di uffici o biglietterie, avvisi in merito alla modifica di alcune linee, finalizzati a rendere edotta l'utenza di tali evenienze;
il doc. 16 contiene poi diverse missive a firma NT dell'amministratore delegato, siglate dall'ing. (verosimilmente per supervisione prima della firma dell'amministratore), che rappresentano delle risposte ad alcune segnalazioni / lamentele da parte di utenti dal contenuto non molto dissimile dai reclami ordinari che il lavoratore ha avuto modo di supervisionare (si richiamano, quindi, le considerazioni già svolte in merito al contenuto routinario e privo di particolari criticità di tali comunicazioni).
Parte appellante incidentale rivendica l'inquadramento nel parametro
230 Professional. La declaratoria contrattuale fa riferimento alla figura del Capo unità organizzativa amministrativa / tecnica e così si esprime: “Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità e autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate”. Alla luce delle emergenze istruttorie non NT si può affermare che l'ing. abbia gestito una struttura organizzativa e le relative risorse, né si rinvengono i tratti distintivi della declaratoria nell'attività di riorganizzazione del processo di stampa delle tessere (il lavoratore si è certamente occupato di tale processo di riorganizzazione fornendo una proposta che è stata
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approvata, ma le disposizioni agli addetti al processo sono state date dall'ing. e poi il ricorrente si è occupato del monitoraggio CP_4
dell'andamento di un'attività materiale di realizzazione delle tessere in vista della loro distribuzione) o nell'attività di referente per la gestione degli accordi commerciali relativi al servizio dell'Autostazione di NT AD (atteso che nella fase iniziale l'ing. ha fatto parte di un gruppo di lavoro – all'interno del quale non è neppur chiara la portata del suo fattivo contributo – che ha predisposto un regolamento e un contratto standard, mentre in seguito si è occupato autonomamente di gestire i contatti con i vettori, raccogliere i dati necessari per la stipula del contratto e utilizzare il contratto standard già approvato).
Di contro, appare coerente con le mansioni svolte il parametro 205 in NT cui è stato inquadrato l'ing. dal 3.05.2011: “lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati”.
Nel primo periodo lavorato, da dicembre 2010 sino al 30 aprile 2011 il lavoratore è stato inquadrato nell'inferiore parametro 193 la cui declaratoria prevede: “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”. Anche in questo caso l'inquadramento riconosciuto risulta corretto e coerente con le mansioni svolte atteso che in questi primi mesi di lavoro si collocano NT il periodo iniziale in cui l'ing. è stato affiancato dall'ing.
in cui gli sono state illustrate le attività di cui si sarebbe CP_4
dovuto occupare e i primi mesi di assenza per maternità di quest'ultima che, come emerso dall'istruttoria orale, gli aveva lasciato puntuali indicazioni, scadenze, schemi standard per le rendicontazioni,
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lettere di trasmissione e file di lavoro per poter svolgere più agevolmente, sulla base di direttive, le attività lavorative (che comunque non hanno riguardato gli incarichi di maggior contenuto professionale sopra analizzati, che si collocano nel successivo periodo lavorato con inquadramento al Parametro 205).
L'ulteriore documentazione prodotta dal lavoratore non fa emergere la presenza di peculiari connotazioni delle mansioni svolte che consentano di sussumerle in un livello di inquadramento superiore rispetto a quello contrattualmente riconosciuto.
Neppure si rende necessaria l'ammissione di ulteriori testimoni attesa la chiarezza del quadro istruttorio delineato all'esito delle prove orali e dell'esame della documentazione in atti.
8 – Risulta assorbito l'ulteriore motivo d'appello riferito alla condanna al pagamento delle differenze retributive connesse al rivendicato superiore inquadramento.
9 – Il motivo d'appello incidentale riferito alla liquidazione delle spese di lite in primo grado (compensate nella misura del 60%) risulta infondato e, in ogni caso assorbito alla luce dell'esito del presente grado d'appello, che ha visto il parziale accoglimento dell'appello principale della società e il rigetto dei motivi di appello incidentale del lavoratore, con conseguente rideterminazione le spese di lite anche del primo grado.
10 – In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda dell'originario ricorrente diretta ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'assegno individuale ad personam ex art. 81 del contratto aziendale del 18.02.2015. Va rigettato per il resto l'appello principale e parimenti va rigettato l'appello incidentale.
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11 - Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio, che ha condotto all'accoglimento solo di una parte residuale del petitum proposto in primo grado, vengono compensate per tre quarti in entrambi i gradi di giudizio e poste a carico della società per il quarto residuo, da liquidarsi sulla base di valori prossimi ai minimi di scaglione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda dell'originario ricorrente diretta ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'assegno individuale ad personam ex art. 81 del contratto aziendale del
18.02.2015;
− Rigetta per il resto l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
− Compensa per tre quarti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento del AR
quarto residuo che si liquida in Euro 1.250 per il primo grado e in Euro 1.000 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
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− Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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