Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
CHIAVARI (GE), il 19/05/1972, residente in [...]19/1
16041 BORZONASCA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. UCCELLI PAOLO (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
C.F. nata a Parte_2 C.F._3
MILANO (MI), il 25/10/1980, residente in [...]29/7 16039
SESTRI LEVANTE ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. UCCELLI PAOLO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANTA MARGHERITA
LIGURE il 14/09/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“ 1)- autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2)-affidare le figlie minori e in maniera condivisa ai genitori, Per_1 Per_2 disponendo che esse vivano prevalentemente presso l'abitazione della madre in
Sestri Levante, Via Antica Romana Occidentale n. 346/A int. 17), dove hanno già la residenza anagrafica. Ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé; le figlie continueranno a frequentare le scuole di Chiavari anche durante il prossimo anno scolastico;
3)-il padre potrà vedere e tenere seco le figlie, in difetto di diverso accordo almeno 15 giorni al mese ed indicativamente:
- ogni settimana dal lunedì al giovedì– come di fatto già avviene- dalla fine della scuola fino al momento dell'entrata a scuola il giovedì mattina;
i restanti giorni verranno trascorsi con la madre;
- due week end al mese dal venerdì pomeriggio (alla fine della scuola) alla domenica sera dopo cena;
- per metà delle vacanze natalizie dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1 ad anni alterni (Natale 2025 con il padre);
- durante le vacanze di Pasqua, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni (Pasqua 2025 con il padre);
- durante le vacanze di Carnevale, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni (Carnevale 2025 con la madre);
- durante i c.d. “ponti infra annuali” festivi e religiosi (25 Aprile, 1' Maggio, 2 giugno, 1' Novembre, 7/8 Dicembre)– tutti da intendersi quali vacanze scolastiche, in alternanza per ciascun periodo;
3 - due settimane durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, in difetto di accordo il mese di agosto;
una settimana durante il periodo invernale;
- il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, le bambine rimarranno con il padre;
le bambine staranno invece con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e della festa della mamma;
il giorno del compleanno delle bambine ad anni alterni;
4)- il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento per le figlie la somma complessiva di € 400,00 da rivalutarsi annualmente in base all'indice
ISTAT (€ 200,00 per ciascuna figlia) tenuto conto che le figlie trascorreranno almeno 15 giorni al mese presso il padre. Per ogni giorno in più rispetto ai 15 previsti che le figlie dormiranno con il padre, il mantenimento mensile da corrispondere alla moglie verrà ridotto di € 20,00 al giorno;
5)-il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, come da Linee guida recepite dall'Ill.mo Tribunale di
Genova. A parziale deroga delle Linee guida adottate da Tribunale di Genova, si precisa che il signor si assume l'impegno di farsi carico, in via Parte_1
esclusiva, delle seguenti spese straordinarie che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dallo stesso (in caso di mancato accordo le stesse rimarranno a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%) e precisamente: le spese mediche e farmaceutiche, le spese scolastiche e le spese sportive.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore- a fronte di una richiesta scritta dell'altro- dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto
(anche mediante e-mail) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I coniugi stabiliscono, fin d'ora, che le comunicazioni tra di loro relativamente alle spese di cui sopra avverranno tramite scambio di e-mail ai seguenti indirizzi di posta: e Email_1
; Email_2
4 6)-assegnare la casa coniugale, al tenuto anche conto del fatto che la Parte_1
stessa è di proprietà della madre;
8)-dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, in quanto titolari di adeguati redditi propri e di aver definito ogni altra questione connessa al vincolo matrimoniale.
In particolare i coniugi dichiarano di non aver alcuna pretesa sulle somme depositate sui conti correnti intestati all'altro coniuge. Le autovetture intestate ai due coniugi rimangono di rispettiva proprietà e precisamente: a Parte_1
la Opel Mokka Tg GM932DL, e a la Fiat 500 tg
[...] Parte_2
DS121EF;
9)-le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 10, Parte I
, Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
In Genova nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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