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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1019 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Battaglia;
- attore - contro
(p.i. ), in persona del pro PA P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Maria Caruso;
- convenuto -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'architetto ha evocato in giudizio il Parte_1
assumendo nell'ordine che: a) il - a PA Controparte_3 seguito di atto di transazione intercorso tra le parti in data 27.11.2001 all'esito di alcune pronunce resa dal Tribunale Amministrativo della Calabria - aveva conferito all'odierno attore l'incarico di
“Direttore dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, relativo all'appalto dei lavori per il “Restauro e Recupero funzionale di Palazzo Bianchi da destinare a Sede
Comunale”; b) sempre in data 27.11.2001 era stata sottoscritta apposita convenzione anche in ordine alle competenze “da liquidarsi ai sensi della Tab. A classe I Cat. D e Tab. B, B1 e B2 di cui al D.M. Grazia e Giustizia 04.04.2001 e Tab. E di cui alla legge n° 143/49, con rimborso forfettario per spese e compensi accessori pari al 60%”; c) nel corso dell'appalto, stante la sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, l'arch. - nella qualità di Direttore Pt_1 dei Lavori - aveva proposto la risoluzione del contratto con l'impresa, a tutela degli interessi del
Comune appaltante;
d) con nota del 10.01.2006 (prot. n. 939) il R.U.P. - nella persona dell'Ing.
- aveva proposto alla Stazione appaltante (Comune di ) la Controparte_4 Controparte_3 risoluzione del contratto a norma dell'art. 119 del DPR 554/99, per come richiesto dal Direttore dei
Lavori; e) con determinazione n. 18 del 15.2.2006 era stato nominato collaudatore l'Ing. Per_1
il quale in data 13.7.2006 (prot. 25884) presentò una irrituale “Relazione di
[...] accompagnamento della contabilità rettificata con allegato Registro di Contabilità”, che evidenziò presunte inadempienze ascrivibili al Direttore dei Lavori;
f) la Giunta Comunale di , con CP_1 delibera n. 42 dell'8.2.2008 - anziché risolvere il contratto con l'impresa - revocò parzialmente la propria precedente delibera n. 362, assunta in data 20.11.2001, nella parte in cui aveva conferito al l'incarico de quo, assumendo che lo stesso avrebbe posto in essere una serie di Pt_1 inadempimenti ed errori di rilevante gravità per come indicati dal collaudatore e dal R.U.P. e consistenti: I) nella erronea contabilizzazione dei lavori eseguiti;
II) nella partecipazione parziale alle operazioni di collaudo;
III) nella mancanza del giornale dei lavori giuste osservazioni del collaudatore in corso di opera;
g) detta delibera di revoca dell'incarico professionale aveva natura sostanziale di recesso dal rapporto contrattuale, inquadrabile nella previsione dell'art. 10 della legge n. 143 del 1949, come tale sindacabile e apprezzabile da parte del G.O. a tutela del diritto al compenso che deve essere riconosciuto al professionista in ragione della disciplina privatistica del rapporto, trattandosi della fase di esecuzione del contratto;
h) il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale de quo non era revocabile, poiché trovava la sua fonte in un atto di transazione intercorso tra le parti;
i) ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. n 143- 1949, “rimane salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni quando la sospensione dell'incarico non è dovuta a causa dipendente dal professionista”. Ritenuta, dunque, l'infondatezza degli inadempimenti ex parte adversa al medesimo imputati, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa di controparte rigettati: a) accertare
e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che l'incarico professionale conferito dal Comune di
all'Arch. non poteva essere revocato prima della sua Controparte_3 Parte_1 scadenza naturale essendo stato lo stesso oggetto di atto di transazione sottoscritta tra le parti in data 27.11.2001; b) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che la revoca anticipata dell'incarico professionale non è dovuta a causa dipendente ovvero imputabile al professionista Arch. bensì alla colpevole condotta ascrivibile al Parte_1 [...]
oggi;
c) conseguentemente condannare, per le causali di Controparte_3 Controparte_5 cui in premessa, il al risarcimento del danno patrimoniale CP_3 PA consistente nel mancato guadagno che sarebbe derivato all'Arch. dal portare a Parte_1 termine l'incarico di “Direttore dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” relativo all'appalto per il “Restauro e Recupero funzionale di Palazzo Bianchi da destinare a Sede Comunale” pari ad euro 92.649, 75 oltre accessori come da parcella approvata dal R.U.P.; ovvero quell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d) condannare altresì il PA
, per le causali di cui in premessa, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore
[...] dell'Arch. da quantificarsi in via equitativa nella fattispecie concreta in euro Parte_1
31.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia e di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) Con vittoria di spese e competenze da distarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 97 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
13.9.2021 si è costituito in giudizio il , il quale - preliminarmente - PA ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'adìto Tribunale per essere competente a decidere l'odierna controversia il giudice amministrativo;
quanto al merito, ha impugnato in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare: A) In via preliminare e principale, si chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del GO in favore del per i motivi espressi in atti;
B) Controparte_6
Nel merito: 1) Rigettare ogni domanda formulata dal Sig. Arch. nei confronti del Pt_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., in quanto destituita di ogni fondamento sia in PA fatto che in diritto e non provata;
2) Condannare parte attrice alle spese, competenze ed onorari in favore di codesto procuratore”.
Il giudizio è stato istruito a mezzo produzione documentale e prova per testi;
all'udienza cartolare del 28.11.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, infondata risulta l'eccezione con cui parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'adìto Tribunale, dovendosi osservare - in senso contrario a detta prospettazione - che nell'odierna fattispecie non viene in contestazione la "procedura di affidamento" dell'incarico, avendo parte attrice invocato il ristoro del pregiudizio (patrimoniale e non) asseritamente patito in ragione della "revoca", disposta dal convenuto, della propria nomina a “Direttore dei CP_1
Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, relativo all'appalto dei lavori per il “Restauro e Recupero funzionale di Palazzo Bianchi da destinare a Sede Comunale”.
Nella odierna res controversa, infatti, non viene in rilievo la fase pubblicistica relativa alla scelta del contraente, bensì la diversa e successiva fase - di natura evidentemente privatistica - relativa alla esecuzione, validità ed efficacia del contratto, e dunque una situazione giuridica di diritto soggettivo, la cui sede naturale di tutela è quella del giudice ordinario.
2. Detto che il conferimento dell'incarico al professionista odierno attore risale al novembre 2001, va da subito registrato come il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554-1999, ratione temporis applicabile alla fattispecie per cui è causa, all'art. 156 annoverasse il "giornale dei lavori" - già disciplinato dall'art. 40 del R.D. n. 350-1895 - trai documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto.
L'art. 157 (rubricato “Giornale dei lavori”), disponeva poi:
“
1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica
l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente”. Ai sensi dell'art. 137, inoltre, sono annotati nel giornale dei lavori le contestazioni e relativi ordini di servizio intercorsi tra stazione appaltante e appaltatore.
3. Se, dunque, da una piana lettura del testé trascritto dato normativo è dato evincere che l'onere di tenere il giornale dei lavori - costituente atto pubblico - incombe sull'assistente del direttore dei lavori, non può - tuttavia - dubitarsi del fatto che il direttore dei lavori sia comunque da ritenersi responsabile di quanto ivi annotato ed, a maggior ragione, della sua del tutto omessa redazione e tenuta;
il direttore dei lavori, infatti, è tenuto a controllare la correttezza delle annotazioni necessarie per la verifica dell'andamento non solo tecnico, ma anche economico dell'appalto, così consentendo la registrazione della "storia" dell'opera funzionale a consentire l'ineludibile controllo amministrativo contabile da parte della stazione appaltante.
Nel caso di specie, posto che costituisce circostanza pacifica che - per anni - mai alcun giornale dei lavori sia stato redatto per i lavori de quibus, appare evidente come tale contegno omissivo costituisca condotta gravemente colposa ascrivibile all'odierno istante ed idonea, di per sé sola, a legittimare la revoca dell'incarico disposta dal convenuto con delibera n. 42 dell'8.2.2008, CP_1 rappresentando il giornale dei lavori l'imprescindibile documento contabile con cui monitorare - passo dopo passo - la vita del cantiere e l'andamento tecnico ed economico dell'opera.
D'altra parte, l'odierno attore non ha offerto alcuna prova documentale idonea a dimostrare di aver tempestivamente sollecitato, all'inizio dei lavori, l'amministrazione committente alla individuazione di un assistente da adibire a detta incombenza, né ha provveduto a tanto in prima persona.
Solo per completezza d'analisi, al riguardo, non può che essere rilevato il carattere manifestamente generico, approssimativo e per nulla circostanziato di quanto riferito dai testi di parte attrice con riferimento al capitolo sub 17 articolato dall'attore nella memoria istruttoria di cui all'art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c. (“Vero è che sin dalla consegna dei lavori fatta all'impresa dall'Arch. Pt_1 quale nuovo direttore dei lavori, lo stesso invitava più volte i RUP che si sono avvicendati nelle persone dell'Ing. dell'Arch. e Ing. , a disporre Controparte_7 CP_8 Controparte_4 la nomina di un dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di al quale assegnare la CP_1 mansione di ispettore di cantiere o direttore operativo al fine del controllo giornaliero sull'andamento del cantiere”); ed infatti, il teste escusso all'udienza del Controparte_4
22.9.2023, si è limitato semplicisticamente a dire “confermo”, senza nemmeno riferire come sarebbe di tanto venuto a conoscenza, né le circostanze di tempo e di luogo, oltre alle modalità con cui l'attore avrebbe sollecitato i rup a nominare un assistente. Lacune, queste, che connotano anche la deposizione resa dal teste Testimone_1
Va, poi, osservato come la circostanza che il conferimento dell'incarico de quo rinvenisse il proprio fondamento nell'accordo transattivo stipulato dalle parti in ragione degli esiti del pregresso contenzioso intercorso innanzi al giudice amministrativo non costituisca profilo idoneo a neutralizzare la possibilità per l'amministrazione di sciogliersi dal rapporto professione per cui è causa in ragione della condotta inadempiente del direttore dei lavori testé acclarata.
Pertanto, sulla scorta di tale assorbente e dirimente motivo, la domanda di risarcimento danni azionata dall'attore non può che essere rigettata, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
4. Venendo, poi, allo scrutinio della domanda subordinata spiegata dall'attore in sede di memoria ex art. 183, VI° comma n. 1 c.p.c. - con la quale è stata richiesta la condanna dell'Ente convenuto al pagamento della “indennità prevista dall'art. 18 della legge n. 143-1949 (recante “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”) pari al 25% dell'importo delle prestazioni rese pari ad € 28.592,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge” - va considerato che costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata;
in tal caso, però, non possono applicarsi le disposizioni dell'art. 10 della l. n. 143 del 1949, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia” (in tal senso, ex multis, Cassazione
Civile, sez. II, 15/12/2021, n. 40182).
Ebbene, avendo le parti determinato pattiziamente l'ammontare dei compensi dovuti all'art. 3 della
Convenzione del 27.11.2001 e non essendo in detta clausola negoziale rinvenibile alcun richiamo all'operatività della disposizione di cui agli artt. 10 e 18 della Legge Professionale n. 143-49 per l'ipotesi di esecuzione solo parziale dell'incarico professionale conferito, va da sé che anche siffatta domanda subordinata non possa che essere rigettata.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che - viste le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia, l'intricato quadro normativo vigente in materia ed i recenti arresti giurisprudenziali di cui si è dato conto in parte motiva - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1019/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande proposta da parte attrice.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 20 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1019 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Battaglia;
- attore - contro
(p.i. ), in persona del pro PA P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Maria Caruso;
- convenuto -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'architetto ha evocato in giudizio il Parte_1
assumendo nell'ordine che: a) il - a PA Controparte_3 seguito di atto di transazione intercorso tra le parti in data 27.11.2001 all'esito di alcune pronunce resa dal Tribunale Amministrativo della Calabria - aveva conferito all'odierno attore l'incarico di
“Direttore dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, relativo all'appalto dei lavori per il “Restauro e Recupero funzionale di Palazzo Bianchi da destinare a Sede
Comunale”; b) sempre in data 27.11.2001 era stata sottoscritta apposita convenzione anche in ordine alle competenze “da liquidarsi ai sensi della Tab. A classe I Cat. D e Tab. B, B1 e B2 di cui al D.M. Grazia e Giustizia 04.04.2001 e Tab. E di cui alla legge n° 143/49, con rimborso forfettario per spese e compensi accessori pari al 60%”; c) nel corso dell'appalto, stante la sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, l'arch. - nella qualità di Direttore Pt_1 dei Lavori - aveva proposto la risoluzione del contratto con l'impresa, a tutela degli interessi del
Comune appaltante;
d) con nota del 10.01.2006 (prot. n. 939) il R.U.P. - nella persona dell'Ing.
- aveva proposto alla Stazione appaltante (Comune di ) la Controparte_4 Controparte_3 risoluzione del contratto a norma dell'art. 119 del DPR 554/99, per come richiesto dal Direttore dei
Lavori; e) con determinazione n. 18 del 15.2.2006 era stato nominato collaudatore l'Ing. Per_1
il quale in data 13.7.2006 (prot. 25884) presentò una irrituale “Relazione di
[...] accompagnamento della contabilità rettificata con allegato Registro di Contabilità”, che evidenziò presunte inadempienze ascrivibili al Direttore dei Lavori;
f) la Giunta Comunale di , con CP_1 delibera n. 42 dell'8.2.2008 - anziché risolvere il contratto con l'impresa - revocò parzialmente la propria precedente delibera n. 362, assunta in data 20.11.2001, nella parte in cui aveva conferito al l'incarico de quo, assumendo che lo stesso avrebbe posto in essere una serie di Pt_1 inadempimenti ed errori di rilevante gravità per come indicati dal collaudatore e dal R.U.P. e consistenti: I) nella erronea contabilizzazione dei lavori eseguiti;
II) nella partecipazione parziale alle operazioni di collaudo;
III) nella mancanza del giornale dei lavori giuste osservazioni del collaudatore in corso di opera;
g) detta delibera di revoca dell'incarico professionale aveva natura sostanziale di recesso dal rapporto contrattuale, inquadrabile nella previsione dell'art. 10 della legge n. 143 del 1949, come tale sindacabile e apprezzabile da parte del G.O. a tutela del diritto al compenso che deve essere riconosciuto al professionista in ragione della disciplina privatistica del rapporto, trattandosi della fase di esecuzione del contratto;
h) il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale de quo non era revocabile, poiché trovava la sua fonte in un atto di transazione intercorso tra le parti;
i) ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. n 143- 1949, “rimane salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni quando la sospensione dell'incarico non è dovuta a causa dipendente dal professionista”. Ritenuta, dunque, l'infondatezza degli inadempimenti ex parte adversa al medesimo imputati, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa di controparte rigettati: a) accertare
e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che l'incarico professionale conferito dal Comune di
all'Arch. non poteva essere revocato prima della sua Controparte_3 Parte_1 scadenza naturale essendo stato lo stesso oggetto di atto di transazione sottoscritta tra le parti in data 27.11.2001; b) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che la revoca anticipata dell'incarico professionale non è dovuta a causa dipendente ovvero imputabile al professionista Arch. bensì alla colpevole condotta ascrivibile al Parte_1 [...]
oggi;
c) conseguentemente condannare, per le causali di Controparte_3 Controparte_5 cui in premessa, il al risarcimento del danno patrimoniale CP_3 PA consistente nel mancato guadagno che sarebbe derivato all'Arch. dal portare a Parte_1 termine l'incarico di “Direttore dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” relativo all'appalto per il “Restauro e Recupero funzionale di Palazzo Bianchi da destinare a Sede Comunale” pari ad euro 92.649, 75 oltre accessori come da parcella approvata dal R.U.P.; ovvero quell'altra maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia e di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d) condannare altresì il PA
, per le causali di cui in premessa, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore
[...] dell'Arch. da quantificarsi in via equitativa nella fattispecie concreta in euro Parte_1
31.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia e di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) Con vittoria di spese e competenze da distarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 97 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
13.9.2021 si è costituito in giudizio il , il quale - preliminarmente - PA ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'adìto Tribunale per essere competente a decidere l'odierna controversia il giudice amministrativo;
quanto al merito, ha impugnato in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare: A) In via preliminare e principale, si chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del GO in favore del per i motivi espressi in atti;
B) Controparte_6
Nel merito: 1) Rigettare ogni domanda formulata dal Sig. Arch. nei confronti del Pt_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., in quanto destituita di ogni fondamento sia in PA fatto che in diritto e non provata;
2) Condannare parte attrice alle spese, competenze ed onorari in favore di codesto procuratore”.
Il giudizio è stato istruito a mezzo produzione documentale e prova per testi;
all'udienza cartolare del 28.11.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, infondata risulta l'eccezione con cui parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'adìto Tribunale, dovendosi osservare - in senso contrario a detta prospettazione - che nell'odierna fattispecie non viene in contestazione la "procedura di affidamento" dell'incarico, avendo parte attrice invocato il ristoro del pregiudizio (patrimoniale e non) asseritamente patito in ragione della "revoca", disposta dal convenuto, della propria nomina a “Direttore dei CP_1
Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, relativo all'appalto dei lavori per il “Restauro e Recupero funzionale di Palazzo Bianchi da destinare a Sede Comunale”.
Nella odierna res controversa, infatti, non viene in rilievo la fase pubblicistica relativa alla scelta del contraente, bensì la diversa e successiva fase - di natura evidentemente privatistica - relativa alla esecuzione, validità ed efficacia del contratto, e dunque una situazione giuridica di diritto soggettivo, la cui sede naturale di tutela è quella del giudice ordinario.
2. Detto che il conferimento dell'incarico al professionista odierno attore risale al novembre 2001, va da subito registrato come il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554-1999, ratione temporis applicabile alla fattispecie per cui è causa, all'art. 156 annoverasse il "giornale dei lavori" - già disciplinato dall'art. 40 del R.D. n. 350-1895 - trai documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto.
L'art. 157 (rubricato “Giornale dei lavori”), disponeva poi:
“
1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica
l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente”. Ai sensi dell'art. 137, inoltre, sono annotati nel giornale dei lavori le contestazioni e relativi ordini di servizio intercorsi tra stazione appaltante e appaltatore.
3. Se, dunque, da una piana lettura del testé trascritto dato normativo è dato evincere che l'onere di tenere il giornale dei lavori - costituente atto pubblico - incombe sull'assistente del direttore dei lavori, non può - tuttavia - dubitarsi del fatto che il direttore dei lavori sia comunque da ritenersi responsabile di quanto ivi annotato ed, a maggior ragione, della sua del tutto omessa redazione e tenuta;
il direttore dei lavori, infatti, è tenuto a controllare la correttezza delle annotazioni necessarie per la verifica dell'andamento non solo tecnico, ma anche economico dell'appalto, così consentendo la registrazione della "storia" dell'opera funzionale a consentire l'ineludibile controllo amministrativo contabile da parte della stazione appaltante.
Nel caso di specie, posto che costituisce circostanza pacifica che - per anni - mai alcun giornale dei lavori sia stato redatto per i lavori de quibus, appare evidente come tale contegno omissivo costituisca condotta gravemente colposa ascrivibile all'odierno istante ed idonea, di per sé sola, a legittimare la revoca dell'incarico disposta dal convenuto con delibera n. 42 dell'8.2.2008, CP_1 rappresentando il giornale dei lavori l'imprescindibile documento contabile con cui monitorare - passo dopo passo - la vita del cantiere e l'andamento tecnico ed economico dell'opera.
D'altra parte, l'odierno attore non ha offerto alcuna prova documentale idonea a dimostrare di aver tempestivamente sollecitato, all'inizio dei lavori, l'amministrazione committente alla individuazione di un assistente da adibire a detta incombenza, né ha provveduto a tanto in prima persona.
Solo per completezza d'analisi, al riguardo, non può che essere rilevato il carattere manifestamente generico, approssimativo e per nulla circostanziato di quanto riferito dai testi di parte attrice con riferimento al capitolo sub 17 articolato dall'attore nella memoria istruttoria di cui all'art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c. (“Vero è che sin dalla consegna dei lavori fatta all'impresa dall'Arch. Pt_1 quale nuovo direttore dei lavori, lo stesso invitava più volte i RUP che si sono avvicendati nelle persone dell'Ing. dell'Arch. e Ing. , a disporre Controparte_7 CP_8 Controparte_4 la nomina di un dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di al quale assegnare la CP_1 mansione di ispettore di cantiere o direttore operativo al fine del controllo giornaliero sull'andamento del cantiere”); ed infatti, il teste escusso all'udienza del Controparte_4
22.9.2023, si è limitato semplicisticamente a dire “confermo”, senza nemmeno riferire come sarebbe di tanto venuto a conoscenza, né le circostanze di tempo e di luogo, oltre alle modalità con cui l'attore avrebbe sollecitato i rup a nominare un assistente. Lacune, queste, che connotano anche la deposizione resa dal teste Testimone_1
Va, poi, osservato come la circostanza che il conferimento dell'incarico de quo rinvenisse il proprio fondamento nell'accordo transattivo stipulato dalle parti in ragione degli esiti del pregresso contenzioso intercorso innanzi al giudice amministrativo non costituisca profilo idoneo a neutralizzare la possibilità per l'amministrazione di sciogliersi dal rapporto professione per cui è causa in ragione della condotta inadempiente del direttore dei lavori testé acclarata.
Pertanto, sulla scorta di tale assorbente e dirimente motivo, la domanda di risarcimento danni azionata dall'attore non può che essere rigettata, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
4. Venendo, poi, allo scrutinio della domanda subordinata spiegata dall'attore in sede di memoria ex art. 183, VI° comma n. 1 c.p.c. - con la quale è stata richiesta la condanna dell'Ente convenuto al pagamento della “indennità prevista dall'art. 18 della legge n. 143-1949 (recante “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”) pari al 25% dell'importo delle prestazioni rese pari ad € 28.592,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge” - va considerato che costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata;
in tal caso, però, non possono applicarsi le disposizioni dell'art. 10 della l. n. 143 del 1949, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia” (in tal senso, ex multis, Cassazione
Civile, sez. II, 15/12/2021, n. 40182).
Ebbene, avendo le parti determinato pattiziamente l'ammontare dei compensi dovuti all'art. 3 della
Convenzione del 27.11.2001 e non essendo in detta clausola negoziale rinvenibile alcun richiamo all'operatività della disposizione di cui agli artt. 10 e 18 della Legge Professionale n. 143-49 per l'ipotesi di esecuzione solo parziale dell'incarico professionale conferito, va da sé che anche siffatta domanda subordinata non possa che essere rigettata.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che - viste le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia, l'intricato quadro normativo vigente in materia ed i recenti arresti giurisprudenziali di cui si è dato conto in parte motiva - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1019/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande proposta da parte attrice.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 20 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato