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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31563 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(in persona dei Parte_1
rispettivi amministratori di sostegno avv.ti Valentina Serpilli e Sara Ancidei)
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Pieri ATTORI
e
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scordamaglia
MOTIVI DELLA DECISIONE
e – nel convenire in giudizio il Parte_1 Parte_1
condominio in epigrafe – hanno impugnato la delibera del 18.2.2022 sul punto n. 1
dell'o.d.g. (“Approvazione e deliberazione sui preventivi per l'esecuzione dei lavori
già deliberati secondo il capitolato approvato il 28.7.2021”) con cui la compagine condominiale ha approvato il preventivo della busta n. 2 presentato dalla
[...]
per un importo complessivo di euro 272.373,30 ed al contempo deciso CP_2
di incaricare quest'ultima impresa per l'esecuzione dei lavori. Gli attori – a sostegno dell'impugnazione – hanno in sintesi dedotto le seguenti censure:
- violazione dell'art. 1135, primo comma, n. 4 cod. civ. con riferimento all'omessa costituzione del fondo speciale contestualmente all'approvazione di opere di manutenzione straordinaria e di innovazioni;
- violazione dell'art. 67, quinto comma, disp. att. cod. civ.;
- violazione dell'art. 2377 cod. civ. in materia di conflitto di interessi;
- violazione degli artt. 1136, quarto comma, cod. civ. e 67, secondo comma, disp.
att. cod. civ.;
- violazione dell'art. 1121 cod. civ..
Hanno pertanto concluso affinché l'adito Tribunale – previa la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata – ne dichiari la nullità ovvero proceda al suo annullamento.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'impugnativa ed ha CP_1
concluso per il suo conseguente rigetto.
Gli attori non hanno successivamente coltivato l'istanza di sospensiva e – all'udienza del 14.9.2022 – è stato dichiarato il conseguente non luogo a provvedere sulla stessa.
Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – la causa è
stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue. Deve innanzitutto essere rilevato – d'ufficio – che è venuta a cessare la materia del contendere in quanto la delibera impugnata è stata sostanzialmente assorbita da quella assunta – in corso di causa – nella successiva assemblea del 6.7.2022 con cui è stato approvato il relativo punto n. 1 dell'o.d.g. – “Approvazione del contratto d'appalto
tra il condominio di via Aurelia n. 1110 e la unipersonale come da Controparte_3
offerta economica approvata in sede assembleare del 18.02.2022” – (cfr. all. 2
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. del convenuto).
Non sembra pertanto residuare in capo agli attori – che non risulta abbiano impugnato tale successiva delibera – alcun sostanziale interesse all'annullamento di quella precedente in oggetto.
Resta dunque solo da valutare – ai fini della soccombenza virtuale – l'originaria fondatezza o meno della domanda.
Deve ritenersi – in proposito – l'effettiva sussistenza del vizio relativo all'omessa costituzione del fondo speciale obbligatorio previsto ex art. 1135, primo comma, n. 4,
cod. civ. in sede di approvazione di opere di manutenzione straordinaria (come nella fattispecie) e di innovazioni.
Deve infatti trovare applicazione – sul punto – il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.,
come modificato dapprima dalla legge n. 220 del 2012 e poi dal d.l. n. 145 del 2013,
convertito nella legge n. 9 del 2014, prescrive che la medesima delibera di
approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda
‹‹obbligatoriamente›› (e non più ‹‹se occorre››) a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia
così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del
progressivo stato di avanzamento delle opere. L'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c.,
imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari
all'ammontare dei lavori”, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo
per i pagamenti man mano dovuti, “in base a un contratto”, correlati alla
contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore
condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui
sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137
c.c.” (cfr. Cass. 9388/2023, in senso conforme cfr. 16953/2022).
La delibera impugnata appare pertanto in tal senso illegittima stante l'omessa costituzione del fondo speciale contestualmente all'approvazione delle opere di manutenzione straordinaria (nemmeno emergendo – all'epoca della delibera – alcuna previsione in merito ad un eventuale accordo sul pagamento in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori che avrebbe comunque richiesto – in ogni caso – la costituzione progressiva del fondo).
Resta solo da osservare che tale costituzione – effettivamente avvenuta solo nella successiva assemblea del 6.7.2022 mediante l'approvazione del relativo punto n. 4
dell'o.d.g. – non vale ovviamente ad elidere l'originaria fondatezza dell'impugnativa.
Si tratta di rilievi – di natura assorbente – che rendono superfluo l'esame delle ulteriori doglianze poste a sostegno della domanda. Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono pertanto la virtuale soccombenza del . CP_1
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese processuali, CP_1
liquidate in euro 3.800,00 per compensi ed euro 786,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
15.1.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31563 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(in persona dei Parte_1
rispettivi amministratori di sostegno avv.ti Valentina Serpilli e Sara Ancidei)
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Pieri ATTORI
e
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scordamaglia
MOTIVI DELLA DECISIONE
e – nel convenire in giudizio il Parte_1 Parte_1
condominio in epigrafe – hanno impugnato la delibera del 18.2.2022 sul punto n. 1
dell'o.d.g. (“Approvazione e deliberazione sui preventivi per l'esecuzione dei lavori
già deliberati secondo il capitolato approvato il 28.7.2021”) con cui la compagine condominiale ha approvato il preventivo della busta n. 2 presentato dalla
[...]
per un importo complessivo di euro 272.373,30 ed al contempo deciso CP_2
di incaricare quest'ultima impresa per l'esecuzione dei lavori. Gli attori – a sostegno dell'impugnazione – hanno in sintesi dedotto le seguenti censure:
- violazione dell'art. 1135, primo comma, n. 4 cod. civ. con riferimento all'omessa costituzione del fondo speciale contestualmente all'approvazione di opere di manutenzione straordinaria e di innovazioni;
- violazione dell'art. 67, quinto comma, disp. att. cod. civ.;
- violazione dell'art. 2377 cod. civ. in materia di conflitto di interessi;
- violazione degli artt. 1136, quarto comma, cod. civ. e 67, secondo comma, disp.
att. cod. civ.;
- violazione dell'art. 1121 cod. civ..
Hanno pertanto concluso affinché l'adito Tribunale – previa la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata – ne dichiari la nullità ovvero proceda al suo annullamento.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell'impugnativa ed ha CP_1
concluso per il suo conseguente rigetto.
Gli attori non hanno successivamente coltivato l'istanza di sospensiva e – all'udienza del 14.9.2022 – è stato dichiarato il conseguente non luogo a provvedere sulla stessa.
Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – la causa è
stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue. Deve innanzitutto essere rilevato – d'ufficio – che è venuta a cessare la materia del contendere in quanto la delibera impugnata è stata sostanzialmente assorbita da quella assunta – in corso di causa – nella successiva assemblea del 6.7.2022 con cui è stato approvato il relativo punto n. 1 dell'o.d.g. – “Approvazione del contratto d'appalto
tra il condominio di via Aurelia n. 1110 e la unipersonale come da Controparte_3
offerta economica approvata in sede assembleare del 18.02.2022” – (cfr. all. 2
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. del convenuto).
Non sembra pertanto residuare in capo agli attori – che non risulta abbiano impugnato tale successiva delibera – alcun sostanziale interesse all'annullamento di quella precedente in oggetto.
Resta dunque solo da valutare – ai fini della soccombenza virtuale – l'originaria fondatezza o meno della domanda.
Deve ritenersi – in proposito – l'effettiva sussistenza del vizio relativo all'omessa costituzione del fondo speciale obbligatorio previsto ex art. 1135, primo comma, n. 4,
cod. civ. in sede di approvazione di opere di manutenzione straordinaria (come nella fattispecie) e di innovazioni.
Deve infatti trovare applicazione – sul punto – il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.,
come modificato dapprima dalla legge n. 220 del 2012 e poi dal d.l. n. 145 del 2013,
convertito nella legge n. 9 del 2014, prescrive che la medesima delibera di
approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda
‹‹obbligatoriamente›› (e non più ‹‹se occorre››) a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia
così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del
progressivo stato di avanzamento delle opere. L'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c.,
imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari
all'ammontare dei lavori”, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo
per i pagamenti man mano dovuti, “in base a un contratto”, correlati alla
contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore
condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui
sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137
c.c.” (cfr. Cass. 9388/2023, in senso conforme cfr. 16953/2022).
La delibera impugnata appare pertanto in tal senso illegittima stante l'omessa costituzione del fondo speciale contestualmente all'approvazione delle opere di manutenzione straordinaria (nemmeno emergendo – all'epoca della delibera – alcuna previsione in merito ad un eventuale accordo sul pagamento in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori che avrebbe comunque richiesto – in ogni caso – la costituzione progressiva del fondo).
Resta solo da osservare che tale costituzione – effettivamente avvenuta solo nella successiva assemblea del 6.7.2022 mediante l'approvazione del relativo punto n. 4
dell'o.d.g. – non vale ovviamente ad elidere l'originaria fondatezza dell'impugnativa.
Si tratta di rilievi – di natura assorbente – che rendono superfluo l'esame delle ulteriori doglianze poste a sostegno della domanda. Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono pertanto la virtuale soccombenza del . CP_1
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese processuali, CP_1
liquidate in euro 3.800,00 per compensi ed euro 786,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
15.1.2025. IL GIUDICE