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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RR NN
Il Tribunale di RR NN – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4706/2024 R.G., avente ad oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
IR AL (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in RR del GR (NA) alla Via Cimaglia n. 112
RICORRENTE
E
, nata a [...] il 01.071962 (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3 LO AN (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Napoli (NA) alla Piazza Vanvitelli n. 15
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio di Fiumicino del Per_1
22.03.2024 Rep. n. 37875 in atti, dall'avv. Stefano Azzano (C.F.
) con cui elettivamente domicilia a Napoli (NA) alla Via de C.F._5
Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura INPS
RESISTENTE
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15 settembre 2025, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e hanno chiesto decidersi la controversia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.11.2024, adiva codesto Parte_1
Tribunale esponendo che ella aveva contratto matrimonio in data 05.03.1981 con poi deceduto in data 18.01.2018; che con sentenza n. 601/2010 CP_3 pronunciata in data 12.05.2010 e pubblicata in data 12.05.2010 il Tribunale di
RR NN aveva disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico di l'obbligo di versare a la CP_3 Parte_1 somma mensile di euro 700,00 per il mantenimento della moglie e delle figlie;
che successivamente alla pronuncia di divorzio contraeva, in data CP_3
25.02.2012, nuove nozze con mentre la ricorrente non si era più Controparte_1 sposata;
che al momento del decesso, percepiva un trattamento CP_3 pensionistico erogato dall'INPS; che in data 17.06.2024 Parte_1 aveva presentato domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità ma tale richiesta era sta respinta dall'ente previdenziale stante la necessità di un provvedimento del Tribunale che determinasse la quota di spettanza della richiedente poichè il de cuius aveva contratto nuovo matrimonio;
che, ai fini della determinazione della quota di propria spettanza, la ricorrente deduceva che il suo matrimonio era durato ben 29 anni mentre quello della resistente soltanto 5 anni;
che ella era sempre stata casalinga ed attualmente versava in condizioni di bisogno non avendo redditi ed entrate proprie mentre la svolgeva la CP_1 professione di maestra d'infanzia ed era altresì proprietaria di un immobile. Tanto premesso, parte attrice concludeva chiedendo il riconoscimento in suo favore di una quota della pensione di reversibilità di pari all'80%, a far data CP_3 dal mese successivo al decesso del de cuius, oltre interessi e svalutazione monetaria dai singoli ratei e sino al soddisfo, ordinando all'INPS, quale ente erogante, di provvedere alla corresponsione di tale quota direttamente alla medesima.
Si costituiva in giudizio in data 11.02.2025 la convenuta Controparte_1 contestando la domanda attorea e, dunque, chiedendone il rigetto o, in subordine, un'equa ripartizione della pensione di reversibilità che tenesse conto dell'esiguità della stessa (circa euro 862,89 al mese).
Si costituiva altresì in data 13.02.2025 l'INPS affermando la propria neutralità rispetto alla questione oggetto di causa e, dunque, rimettendo al Tribunale la determinazione della quota della pensione di reversibilità di CP_3 spettante alle parti. L'ente previdenziale deduceva altresì l'improponibilità dell'azione giudiziaria nei propri confronti prima della presentazione all'INPS di una domanda amministrativa da parte del coniuge divorziato, corredata dal necessario provvedimento del Tribunale competente che stabilisca la misura percentuale della pensione di reversibilità ad essa spettante e la misura percentuale della quota di pertinenza del coniuge superstite. Ed invero, solo in presenza di detta domanda amministrativa e delle sentenze del Tribunale l'INPS può procedere alla ripartizione della pensione di reversibilità (che è nel suo importo complessivo pari al 60% della pensione diretta della quale era titolare il de cuius) tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, atteso che, fino a quel momento, non conosce l'esistenza di un precedente coniuge divorziato e titolare di assegno divorzile con la conseguenza che l'ente, nell'inerzia del coniuge superstite, incolpevolmente procede all'erogazione integrale del trattamento in favore del secondo coniuge, fidando nell'apparenza del diritto. Tanto dedotto l'INPS eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'improponibilità della domanda nei propri confronti;
nel merito si rimetteva alle determinazioni del tribunale.
Verificata la regolarità del contraddittorio e depositata documentazione comprovante le rispettive condizioni reddituali, con successiva ordinanza del 22 settembre 2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, il giudice delegato sulle conclusioni di cui in epigrafe riservava la causa in decisione al collegio.
In via preliminare deve essere rilevata la proponibilità ed ammissibilità della domanda nei confronti dell'INPS. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'ente previdenziale è litisconsorte necessario, in quanto “la controversia tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità - ai sensi dell'art.9, comma terzo, legge
n.898 del 1970, come sostituito dall'art.13 della legge n.74 del 1987 - deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinchè l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto” (cfr. Cass. sez. lavoro, sent. n. 9493 depositata il 22 maggio 2020).
Sempre in via preliminare ed in diritto, va precisato che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, presuppone che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della L. 1970 n.898, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita.
Nel caso che ne occupa, non vi sono dubbi in ordine alla ricorrenza dei requisiti necessari per attribuire una quota della pensione di reversibilità alla ricorrente, atteso che risulta documentalmente provata la percezione da parte della stessa dell'assegno divorzile al momento delle morte del coniuge e risulta altresì pacifico
– per come emergente dal certificato contestuale di residenza, stato civile e stato di famiglia– che la stessa dopo il divorzio dal marito non sia convolata a nuove nozze, di talchè non resta al Collegio giudicante che stabilire la misura del concorso nella relativa ripartizione tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite, in relazione alla durata dei rapporti matrimoniali.
In proposito, la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 9,terzo comma, della
L. 898/1970 nella parte in cui afferma “tenendo conte della durata del rapporto” non può avere un significato diverso da quello letterale, vale a dire che il giudice deve tener conto dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare;
anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. La diversa interpretazione che porta alla ripartizione dell'ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica, non giustificherebbe, tra l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione. In proposito la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti di per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando alla luce della sentenza di rigetto della
Corte Costituzionale precedentemente citata, ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto al'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze matrimoniali.
Anche la Suprema Corte ha, in armonia con tali principi, più volte evidenziato come la valutazione in concreto della misura del concorso fra ex coniugi, vada effettuata tenendo conto, nell'ottica solidaristica che caratterizza l'istituto, anche di ulteriori criteri rispetto alla mera durata del matrimonio: “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorchè in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale)” (cfr. Cass., Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020). Fra tali criteri, deve peraltro tenersi conto anche della durata di eventuale convivenza prematrimoniale, atteso che “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale -,
e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5268 del 26/02/2020)
Nel caso che ne occupa risulta documentalmente provato che il matrimonio fra la ricorrente e si è protratto dal 05.03.1981 (data delle nozze) sino al CP_3
17.05.2010 (data della pubblicazione della sentenza di divorzio). Viceversa, le seconde nozze con la sono avvenute in data 25.02.2012 ed il rapporto CP_1 di coniugio è durato sino al momento del decesso dell' , avvenuto in data CP_3
18.01.2018. Dunque, il matrimonio con la ricorrente, come desumibile da quanto sopra ricordato, ha avuto durata di 29 anni e 2 mesi, mentre le seconde nozze si sono protratte per poco meno di 6 anni.
Tale dato temporale, giova ripetere, non costituisce esclusivo elemento di valutazione di questo collegio ma va corredato di ulteriori elementi, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale sopra ricordato, di modo che il dato temporale della durata dei matrimoni venga temperato dalla finalità solidaristica che conforma il nostro ordinamento e presiede al trattamento di reversibilità. In altri termini tali elementi sono funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita.
Sotto tale profilo non può non tenersi conto della complessiva condizione economico reddituale delle parti, come emergente dalle deduzioni delle stesse e dalla documentazione in atti.
A tal riguardo va osservato che la ricorrente - come emergente dalla certificazione reddituale in atti rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – ha percepito redditi per euro 1.978,25 annui fino al 2017 mentre per gli anni successivi – e dunque dopo la morte dell'ex coniuge- non risultano redditi dichiarati o percepiti.
Di contro la resistente è un'insegnante e percepisce redditi per euro 44.821,00 lordi l'anno (come da modello 730/2025 in atti) ed è proprietaria di un immobile sito in RR del GR.
Così ricostruite le rispettive posizioni economiche delle parti, è evidente la sussistenza di un notevole squilibrio fra le stesse atteso che, a fronte della florida posizione economica della resistente, l'assegno divorzile costituiva per la ricorrente la fonte principale di reddito.
In applicazione dei criteri suggeriti dall'ermeneutica giurisprudenziale, quindi, tenendo conto nell'ordine, della durata dei rispettivi matrimoni, il primo di 29 anni ed il secondo di circa 6 anni e, della situazione economica delle parti, il
Collegio ritiene congruo determinare la quota spettante all'ex coniuge, Parte_1
, nella misura dell' 80% e la quota spettante al coniuge superstite,
[...]
, nella misura del restante 20%, con decorrenza dal mese Controparte_1 successivo al decesso dell' ovvero dal mese di febbraio 2018. CP_3
In proposito si è detto che nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato;
tale decorrenza nasce per entrambi nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non per quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva restando ovviamente la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso ( in termini Cass., 31 gennaio 2007 n. 2092; in senso conf Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013). Per cui il coniuge superstite non ha interesse a dolersi della decorrenza data al diritto del coniuge divorziato (in termini, Cass., 19 settembre 2008, n. 238809).
Infine, le spese di lite, nei rapporti fra la ricorrente e , seguono la Controparte_1 soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in conformità ai parametri minimi dettati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00 tenuto conto del valore della causa ( calcolato ai sensi dell'art 13 comma 1 c.p.c.), dell'attività concretamente espletata e della non complessità delle questioni trattate.
Invece, nei rapporti con l'INPS, in ragione della posizione di sostanziale neutralità assunta dall'ente previdenziale, si ritiene di compensare le spese di lite non essendo possibile configurare alcuna soccombenza.
PQM
Il Tribunale di RR NN - sezione prima civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, così provvede:
[...]
1) attribuisce a il diritto a percepire dall'INPS la quota Parte_1 dell'80%, sulla pensione di reversibilità nonché sugli altri eventuali assegni ed emolumenti spettanti ed erogati in favore del defunto , a decorrere CP_3 dal mese di febbraio 2018;
2) attribuisce a il diritto a percepire dall'INPS la quota del Controparte_1 restante 20% sulla pensione di reversibilità nonché sugli altri eventuali assegni ed emolumenti spettanti ed erogati in favore del de cuius;
3) per l'effetto, ordina all'INPS, in persona del legale rapp.te p.t, di erogare direttamente in favore delle aventi diritto le quote mensili come sopra determinate, nonché di corrispondere i relativi ratei arretrati a far data dal mese di febbraio 2018, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei e sino all'effettivo soddisfo;
4) condanna la soccombente alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di , le quali si liquidano in complessivi euro 2.540,00 Parte_1 per compensi (di cui euro 460,00 per fase di studio;
euro 389,00 per fase introduttiva;
euro 840,00 per fase istruttoria ed euro 851,00 per fase decisionale) ed € 125,00 (per contributo unificato e marca) oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
5) compensa le spese di lite nei rapporti tra e l'INPS. Parte_1
Così deciso in RR NN, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano