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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10707 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. UD DR Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. RE ND Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 12440/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Lupi e
TE IA, nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio in Albano Laziale, via G.
Donizetti n.6, in virtù della procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Pomponio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cicerone n.44, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO OGGETTO: fideiussione-antitrust.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 16 gennaio 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata da essa attrice in
[...] data 02.10.2007 per la violazione della normativa di cui all'art. 2 della legge 287/1990, sottolineando il proprio interesse ad agire per la dichiarazione di nullità assoluta della fideiussione per escludere ogni eventuale proprio obbligo nei confronti dell'istituto di credito convenuto.
Rilevava, infatti, che nell'attuale apparenza circa la validità e l'efficacia della fideiussione, essa era stata chiamata a rispondere dei debiti contratti dalla società garantita, la (già Controparte_2
s.p.a.), circostanza che sarebbe radicalmente esclusa in caso di pronuncia della nullità della fidejussione nella sua interezza.
La si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea vista la pendenza davanti al Tribunale di
Velletri del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla nei confronti CP_1 dell'odierna attrice e della società debitrice principale, ove non era stata sollevata alcuna contestazione in merito e, quindi, la questione doveva ritenersi assorbita dal giudicato interno di detto procedimento che riverbererà i suoi effetti anche all'esterno con la sentenza definitiva.
Chiedeva comunque, di rigettare la domanda attorea in quanto oltre che inammissibile era anche infondata.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
La fideiussione in discussione riguarda la fideiussione omnibus rilasciata dalla parte attrice, a garanzia delle obbligazioni della società in data 2.10.2007 (con estensioni del 18/8/2008 CP_2
e del 16/9/2008 e con conferma del 27/7/2015 a seguito del mutamento di forma giuridica della società debitrice principale).
Preliminarmente, va rilevato, come l'assenza di una sentenza irrevocabile esclude l'attuale presenza di un giudicato sul punto. Riguardo alla domanda di nullità della fideiussione omnibus in parola per la violazione della normativa antitrust, va osservato, preliminarmente, che essa si basa sulla circostanza che l'atto di fideiussione sottoscritto dalla parte attrice avrebbe contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).” In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente;
in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
Nel caso di specie, si rileva come nell'atto di fideiussione erano presenti le disposizioni contrattuali coincidenti con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI. La Suprema Corte esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, va rilevato che non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione.
Per quanto detto risulta assorbente la considerazione che, seppur può configurarsi in astratto una nullità parziale delle fideiussioni in oggetto in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, va rilevato che la società attrice, nonostante fosse stato oggetto del contraddittorio la configurabilità di una nullità parziale delle fideiussioni, come indicato dal Tribunale, non ha mutato la domanda di nullità assoluta, né ha avanzato, in via subordinata, la domanda di nullità relativa.
Sul punto va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza 41994 del 2021 precisano come qualora le parti, all'esito dell'indicazione di ufficio della questione di nullità relativa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, il giudice deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. Sez. U., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass.,
18/06/2018, n. 16501).
Tale principio, deve ritenersi applicabile anche nel caso di specie dove, a seguito della sollevata questione della possibile nullità relativa e non assoluta dell'atto di fideiussione in discussione, vi è stato un completo contraddittorio sul punto. Rimane, quindi, l'impossibilità dell'organo giudicante di sovrapporsi alle determinazioni delle parti e, quindi, di non poter pronunciarsi, sulla domanda di nullità relativa se non avanzata, anche solo in via subordinata entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, deve ritenersi infondata, per quanto sopra detto, la domanda di nullità assoluta della fideiussione in oggetto.
Per quanto detto, considerata assorbita ogni altra questione, ritenuta la validità della fideiussione rilasciata dalla parte attrice, va rigettata la domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna l' alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 9.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 25.06.2025 Il Presidente
UD DR
Il Giudice est.
RE ND