Art. 21. 1. I consigli di amministrazione dei consorzi di cui all'articolo 19 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento.
2. Con il decreto di cui al comma 1 la gestione straordinaria del consorzio e' affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
2. Con il decreto di cui al comma 1 la gestione straordinaria del consorzio e' affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.