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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8339 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND RU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16247/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MARCO e , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in L.GO CAMUSSI 3 21013 GALLARATE presso il difensore avv. BIANCHI MARCO
ATTORE contro in persona del Curatore Avv. Controparte_1
, Cod. Fisc. , con Studio in Milano, Via Cosimo del Fante n. CP_2 C.F._1 3, rappresentato ed assistito dall'avvocato Albertina Gavazzi (C.F. - C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, sito in Milano, Viale Caldara n. 15, CONVENUTO
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto in giuntivo n. 4997/2023 emesso dal Parte_1 Tribunale di Milano il 17 marzo 2023 con il quale gli si ingiungeva di pagare la somma di € 14.496,96, oltre interessi e spese, in favore del Controparte_1
per la compravendita di beni. A sostegno della propria difesa ha allegato di aver già estinto
[...] il debito mediante pagamento e nello specifico che:
pagina 1 di 8 − “in data 19/06/2019 bonificava la somma di € 14.496,96, a pagamento della fattura n. 57/2018 alla (cfr. la disposizione di bonifico del 19/06/2019 ore Controparte_1
12:03:23”;
− “dava notizia alla nella persona del legale rappresentante Controparte_1 sig.ra dell'avvenuto pagamento”; Parte_2
− questa “rispondeva alla chiedendo di annullare il bonifico poiché il conto su cui Parte_1 era stato disposto era chiuso;
indicava dunque alla nuove coordinate bancarie Parte_1
(cfr. la mail del 19/06/2019 – ore 12.29”; nello specifico:” riesci ad annullare il bonifico e a rimettermelo con queste coordinate: CREDIT AGRICOLE IBAN [...] come vi ho scritto sulla mail precedente, il C/C della è chiuso, non so se CP_1 riescono ad accreditare il bonifico”;
− “Il bonifico di € 14.496,96 veniva quindi ridisposto - sempre in data 19/06/2019, ore 14:17:43 - alle coordinate bancarie indicate dalla rappresentante della Controparte_1
.
[...]
In sintesi “il pagamento è stato effettuato (alla dietro precisa richiesta ed indicazione Parte_3 del creditore. La conseguenza è pertanto quella dell'estinzione del debito e nulla potrà ora essere preteso dal ”. CP_1 Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: autorizzare e disporre, per le ragioni esposte in atti, la chiamata in causa di:
- AL (C.F./P.IVA ) con sede legale a 20090 - ZA SU GL CP_1 P.IVA_2
(MI), in VIA CARDUCCI n. 50, in persona dell'amministratore unico/legale rappresentante pro tempore sig.ra (C.F. ) domiciliata a Controparte_4 C.F._3 20090 ZA SU GL (MI), in VIA CARDUCCI n. 50, per essere, l'attrice opponente, dalla stessa garantita / manlevata / tenuta indenne;
a tal fine l'attrice opponente formula istanza affinché ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 C.P.C. il Giudice designato voglia posticipare la data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis C.P.C. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa e in ogni caso per difetto dei presupposti prescritti dall'art. 648 C.P.C. per la sua concessione. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, non dovuto l'importo richiesto monitoriamente;
per l'effetto dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo qui opposto n. 4997/2023, del TRIBUNALE DI MILANO, emesso il 01/03/2023 e pubblicato il 17/03/2023 (R.G. 4949/2023). NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale
o totale della pretesa creditoria del Controparte_1
, previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito e previa autorizzazione della
[...] chiamata in causa del terzo Controparte_3
- dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore a garantire e/o tenere indenne e/o manlevare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, da ogni pronuncia di condanna per capitale, rivalutazione, interessi, e spese anche tecniche e legali ed in ogni caso da ogni conseguenza pregiudizievole derivante per la stessa dal presente procedimento e dal procedimento monitorio R.G. 4949/2023 del TRIBUNALE DI MILANO e relativo decreto ingiuntivo n. 4997/2023. pagina 2 di 8 SEMPRE E IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Si è costituito con comparsa di risposta del 26 luglio 2023 il
[...]
eccependo: Controparte_1
• la non imputabilità alla società in bonis della c.d. indicazione di pagamento allegata dall'opponente vista la persona fisica dei suoi ll.rr.pp.tt. ovvero “Si può Controparte_4 affermare che abbia indicato un codice iban in qualità di legale rappresentante della odierna terza chiamata, e non di la dichiarazione – in pieno conflitto di CP_3 CP_1 interessi – proviene dal quartier generale della non da la scrive (e CP_3 CP_1 CP_4 riceve) dall‟account di posta elettronica (cfr. doc 4 fascicolo di Email_1
”.; Parte_1
• la, comunque, insussumibilità, della fattispecie allegata in quella dell'indicazione di pagamento ex art. 1188 c.c. “la signora questa si è limitata ad indicare un codice iban;
nello CP_4 specifico, esattamente l‟iban del dichiarante medesimo, cioè ; CP_3
• l'assenza di presunzione di correttezza nel pagamento così eseguito dall'opponente in quanto la
“mail con l‟indicazione del codice iban e l‟invito a versare proviene dal legale rappresentante della e dalla sua mail e suo account”. “L‟unica cosa che non si può, quindi, CP_3 affermare in merito alla comunicazione via mail della è che provenga da DDR CP_4
Chemicals”. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto per i motivi indicati in atti;
• in via principale: respingere l‟opposizione per i motivi indicati in atti e confermare il decreto ingiuntivo, condannare alle spese e compensi del presente procedimento, oltre a Parte_1 rimborso forfetario del 15% sul compenso, IVA e CPA;
• in via subordinata: condannare al pagamento in favore del istante la Parte_1 CP_1 somma di € 14.496,96, già comprensiva di IVA, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ex. D.lgs 231/2002 dalla data del 1 gennaio 2019 al saldo, e in subordine, gli interessi legali, condannare alle spese e compensi del presente procedimento, oltre a Parte_1 rimborso forfetario del 15% sul compenso, IVA e CPA.
Il g.i., all'esito della prima udienza di comparizione, ha:
− autorizzato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4997/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 17 marzo 2023;
− autorizzato la alla chiamata della terza onerandola di notificare Parte_1 CP_3
l'atto di chiamata all'udienza del 10 gennaio 2024.
Non si è costituita la Controparte_3
All'udienza il g.i. ha:
✓ rilevato la regolarità e la tempestività della notificazione dell'atto di chiamata della terza;
✓ dichiarato la contumacia della Controparte_3 pagina 3 di 8 ✓ concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c;
✓ rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 13 giugno 2024. Con successiva ordinanza ha:
❖ ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2,3,4,5,);
❖ rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 maggio 2025. Le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda creditoria formulata dal è fondata e Controparte_1 va accolta. In questa contesa giudiziaria non è in discussione la sussistenza del titolo genetico fatto valere dal nei confronti dell'opponente ovvero il diritto al pagamento del prezzo della CP_1 compravendita di beni mobili venduti dalla in bonis alla CP_1 Controparte_1 [...]
Pt_1 La sussistenza di tale rapporto e l'insorgenza del diritto della società in bonis a percepire il prezzo è ammesso dalla stessa opponente. La vexata quaestio facti et iuris si appunta attorno alla natura o meno liberatoria del pagamento che la ha eseguito il 19 giugno 2019 in favore della quale asserito soggetto Parte_1 Controparte_3 indicatario della quando era in bonis. Controparte_1 Nella odierna controversia, quindi, non rileva alcuna tematica afferente all'opponibilità o meno del pagamento rispetto ad un (quale procedura concorsuale) ma unicamente rispetto a colui CP_1 che era creditore in quel momento ovvero la in Controparte_1 bonis. Può affermarsi de iure che emergono due fattispecie giuridiche rilevanti nella odierna vicenda: a) quella dell'indicazione del pagamento ex art. 1188 c.c.. “Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”; b) quella dell'apparentia iuris, in via indiretta, ritraibile dall'art. 1189 c.c. “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”. Ed infatti la norma in esame comprende tutte le ipotesi di pagamento effettuato a chi, in base a circostanze univoche, appaia legittimato a ricevere la prestazione, secondo il generale concetto di legittimazione a ricevere espresso dall'art. 1188 c.c..
Si afferma sovente (nell'ambito delle classificazioni soprattutto, dottrinarie) che la figura dell'indicatario emergerebbe e contrariis poiché soggetto posto al di fuori di un rapporto negoziale tanto bilaterale che trilaterale. Questi, infatti, sarebbe estraneo di per sé all'atto con il quale viene legittimato a ricevere la prestazione in luogo del creditore ma con i medesimi effetti. A tal fine sarebbe necessario e sufficiente la mera dichiarazione esternata dal debitore di pagare a mani dell'indicatario in evidente dicotomia con quanto accade per un rappresentante all'incasso, un adiectus solotionis causa o pagina 4 di 8 nella delgatio solvendi (ove addirittura il pagamento non potrebbe essere più eseguito a mani del creditore). Appare chiaro, tuttavia, che la valutazione della sussistenza della fattispecie estintiva “alternativa” non possa che essere “filtrata” alla luce del principio dell'apparentia iuris di cui l'art. 1189 c.c. costituisce il prototipo in subiecta materia. Ebbene si ricorda (l'opponente ne ha fatto un cenno nella memoria di replica) che in tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 cod. civ., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di ratio, sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui il pagamento venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, facendo sorgere in quest'ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (infra et ex multis Cass. II., 25 gennaio 2018, n. 1869, Cass., II, 13 settembre 2012, n. 15339; Cass. III;
9 agosto 2007, n. 17484). Allo stesso tempo è noto che ogni situazione di apparenza ed il connesso affidamento ingenerato non vengono tutelati laddove si versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (infra Cass. II, Ord. 4 luglio 2024, n. 18345; Cass. I, 5 aprile 2016, n. 6563; Cass. III;
4 giugno 2013, n. 14028; Cass. II 14 gennaio 1975, n. 150). In, fatto ciò, si traduce nella necessità di dover accertare: a) l'imputabilità alla in bonis del messaggio Controparte_1 di posta elettronica inviato il 19 giugno 2019 ore 12.29 da, parrebbe, avente Controparte_4 il seguente tenore
Inviato dall'indiritto di posta elettronica ordinaria Email_2 b) la buona fede non colpita da colpevole ignoranza in capo all'opponente nell'eseguire un bonifico non al c/c della propria creditrice ma a quello di un'altra società di capitali per il pagamento della fattura 57/2018.
Il FALLIMENTO ha “attaccato” la stessa esistenza del presupposto dell'indicazione di pagamento affermando la irriducibile non imputabilità della richiesta nella citata e-mail alla società in bonis CP_1 in quanto:
- “la scrive (e riceve) dall‟account di posta elettronica ”; CP_4 Email_1
- “Nessuna indicazione è stata fatta tout court, essendosi limitata la a fornire l‟iban di CP_4
. CP_3
A dispetto di quanto sostenuto dalla curatela, non appare decisivo l'indirizzo di posta elettronica del messaggio laddove non vi sia controversia sull'identità della persona fisica che lo abbia inviato. Appare un dato neutro non trattandosi di un indirizzo di posta elettronica certificata con quel che ne segue circa l'imputabilità al soggetto la cui identità è certificata. La circostanza che la persona fisica possa inviare pagina 5 di 8 più PEC da più indirizzi non toglierebbe la certezza giuridica che il messaggio sia imputabile al solo soggetto (persona fisica o giuridica) rispetto al quale è registrato e certificato in via univoca l'indirizzo. La posta elettronica ordinaria (peraltro senza firma avanzata) si presta ad un più ampio apprezzamento del giudice alla luce delle circostanze di fatto emergenti quali:
- Identità della persona fisica dotata di poteri rappresentativi tanto della in bonis che della CP_1
CP_3
- pregresso utilizzo dello stesso indirizzo d.lucchese@dedalesrl.it per inviare messaggi afferenti – anche contestualmente – ai rapporti delle due società (doc. 9,9 bis , 9 – ter e 9 quater fasc.
. Pt_1
Il messaggio di posta elettronica del 19 giugno 2019 ore 12.29 poteva anche essere imputabile
“astrattamente” alla in bonis se preso isolatamente non essendo decisivo un diverso account CP_1 Il dato decisivo, tuttavia, appare il secondo ovvero l'assenza in senso tecnico di un'indicazione di pagamento ex art. 1188 c.c.. Il testo della comunicazione non riguarda la sostituzione del destinatario giuridico finale del pagamento, quale surrogato del creditore, ma afferisce piuttosto a “pretesi problemi contabili” della in bonis: la chiusura del conto corrente. Dà li la “asserita” necessità di dover “annullare” il CP_1 bonifico già eseguito sul c/c della creditrice in bonis poiché già “chiuso” e la indicazione di un diverso conto corrente con diverso IBAN. In sintesi, la mera indicazione nominale di un diverso conto di destinazione e non di un diverso soggetto cui pagare. Nessuna specifica indicazione della si può ritrarre dalle e-mail versate in atti, salvo CP_3 l'evidente necessità (che non si sa con quale mezzo sia stata comunicata alla vista Parte_1 l'assenza di prova sul pinto) che il diverso c/c e diverso IBAN fossero intestati alla Controparte_3 Questo, tuttavia, è un dato esterno alla fattispecie invocata dall'opponente poiché ella stessa ammette che avrebbe pagato alla in bonis e non, formalmente, nelle mani di un terzo soggetto. CP_1
A questo dato fattuale oggettivo si aggiunge quello, latamente, soggettivo, della negligenza o, comunque, superficialità della nel non chiedere chiarimenti o specificazioni circa le Parte_1 circostanze di fatto che erano evidenziate in quella e-mail visto e considerato:
- la promiscuità nell'uso di quell'indirizzo di posta elettronica da parte di per Controparte_4
“gestire” rapporti e pagamenti di ambo le società che amministrava;
- la univoca, fino ad allora, modalità di pagamento tanto per la che la in CP_3 CP_1 bonis su conti correnti separati e univocamente intestati;
- l'anomalia di una società che avrebbe un conto corrente chiuso senza avere un altro mezzo di ricezione dei pagamenti alternativo. Trattandosi di società di capitali (seppur semplificata) non può sostenersi la natura ordinaria di un pagamento eseguito presso il c/c di altra società; anomalia aggravata dall'annullamento del previo bonifico eseguito al c/c della stessa creditrice
- la in bonis era in liquidazione volontaria da oltre sei mesi (infra doc. 3 fasc. . CP_1 Pt_1
In questi termini appare arduo affermare la sussistenza di un legittimo affidamento incolpevole in capo all'opponente, da far ritenere estintivo il pagamento eseguito in favore della , in Controparte_5 definitiva, la sussistenza di una dichiarazione ex art. 1188 c.c. imputabile alla in bonis vista la CP_1 promiscuità di mezzi utilizzati dal suo l.r.p.t. anche come l.r.p.t. dell'accipiens. In questo contesto, peraltro, il conflitto d'interessi evocato dalla Curatela rileva unicamente come indizio circa la mancata diligenza dell'opponente nell'accertare la sussistenza di una vera indicazione di pagamento. A fronte di ciò avrebbe dovuto chiedere chiarimenti vista la natura esorbitante pagina 6 di 8 dell'attività richiesta, anche rispetto ai pregressi fra le due società emergenti dai carteggi e – mail dimessi in atti.
L'eccezione estintiva di intervenuto pagamento va rigettata ed il decreto in giuntivo n. 4997/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 17 marzo 2023 va confermato.
La domanda di c.d “manleva” in confronto della è fondata e va accolta. Controparte_3 La ha dimostrato di aver eseguito il pagamento di € 14.496,96 nelle mani della Parte_1 [...]
giusto il bonifico del 19 giugno 2019 ore 14.17 (doc. 5 fasc. . CP_3 Pt_1 E' noto che Il pagamento a chi non è legittimato a ricevere, non ratificato e del quale il creditore non abbia approfittato, costituisce un'ipotesi di indebito soggettivo ex latere accipientis cui la dottrina e la giurisprudenza riconnettono il regime giuridico di cui all'art. 2033 c.c. . (già Cass. I, 12 maggio 1998 n. 4760) In questo caso, infatti ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il "solvens" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo "ex persona debitoris", in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'"accipiens" - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'"accipiens" non ha alcun diritto di conseguire, né dal "solvens" né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (infra Cass. VI-III 12 marzo 2019, n. 7066). Le conseguenze condannatorie a carico della appaiono a “rime obbligate”: Controparte_3
- l'obbligo di restituire la somma di denaro ricevuta sine causa pari ad € 14.496,96;
- l'obbligo di corrispondere gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal giorno del pagamento ovvero dal 20 giugno 2019 e fino al soddisfo in quanto il contegno dell'accipiens era sicuramente di mala fede essendo il suo l.r.p.t. a conoscenza di ledere un altrui diritto La c.d. domanda di manleva (quale esemplificazione gergale di un fascio di obbligazioni che insorgono per il fatto del terzo chiamato) include necessariamente le conseguenze pregiudizievoli che sono derivate alla sfera giuridica dell'odierna opponente declinabili sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. La era perfettamente a conoscenza della inesistenza del debito in proprio confronto e Controparte_3 dell'inesistenza di una indicazione di pagamento in proprio favore, non avendo provato a rimettere le somme né al solvens né al vero creditore. Omissione, peraltro, che ha sottratto mezzi per continuare la liquidazione volontaria, prima, e quella concorsuale, poi, innestando l'odierno processo e i pregiudizi che ne sono derivati in termini di spese in capo all'opponente. Pertanto la va condannata il risarcimento del danno subito dalla derivato Controparte_3 Parte_1 dalle spese legali che dovrà rifondere al sia per la fase monitorio che per l'odierno CP_1 giudizio di opposizione liquidate in:
- € 145,50 anticipazioni non imponibili, € 800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
- € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. dall'odierna sentenza e fino la soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate:
pagina 7 di 8 • in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. in favore del e a carico della Controparte_1 Pt_1
[...]
• in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. (vista la nota spese) in favore della e a carico della Parte_1 Controparte_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 4997/2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 17 marzo 2023 in favore del
[...]
e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara Controparte_1 definitivamente esecutivo;
- condanna la alla restituzione dell'indebito oggettivo in favore della Controparte_3 Pt_1 pari ad € 14.496,96 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal 20 giugno 2019 fino al
[...] soddisfo;
- condanna la al risarcimento del danno subito dalla la liquidato Controparte_3 Parte_1 come in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. dall'odierna sentenza e fino la soddisfo;
− condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute nella presente fase dal Parte_1 che si liquidano in € Controparte_1
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
− condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla e Controparte_3 Parte_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 3 novembre 2025
Il Giudice
ND RU
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND RU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16247/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MARCO e , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in L.GO CAMUSSI 3 21013 GALLARATE presso il difensore avv. BIANCHI MARCO
ATTORE contro in persona del Curatore Avv. Controparte_1
, Cod. Fisc. , con Studio in Milano, Via Cosimo del Fante n. CP_2 C.F._1 3, rappresentato ed assistito dall'avvocato Albertina Gavazzi (C.F. - C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, sito in Milano, Viale Caldara n. 15, CONVENUTO
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto in giuntivo n. 4997/2023 emesso dal Parte_1 Tribunale di Milano il 17 marzo 2023 con il quale gli si ingiungeva di pagare la somma di € 14.496,96, oltre interessi e spese, in favore del Controparte_1
per la compravendita di beni. A sostegno della propria difesa ha allegato di aver già estinto
[...] il debito mediante pagamento e nello specifico che:
pagina 1 di 8 − “in data 19/06/2019 bonificava la somma di € 14.496,96, a pagamento della fattura n. 57/2018 alla (cfr. la disposizione di bonifico del 19/06/2019 ore Controparte_1
12:03:23”;
− “dava notizia alla nella persona del legale rappresentante Controparte_1 sig.ra dell'avvenuto pagamento”; Parte_2
− questa “rispondeva alla chiedendo di annullare il bonifico poiché il conto su cui Parte_1 era stato disposto era chiuso;
indicava dunque alla nuove coordinate bancarie Parte_1
(cfr. la mail del 19/06/2019 – ore 12.29”; nello specifico:” riesci ad annullare il bonifico e a rimettermelo con queste coordinate: CREDIT AGRICOLE IBAN [...] come vi ho scritto sulla mail precedente, il C/C della è chiuso, non so se CP_1 riescono ad accreditare il bonifico”;
− “Il bonifico di € 14.496,96 veniva quindi ridisposto - sempre in data 19/06/2019, ore 14:17:43 - alle coordinate bancarie indicate dalla rappresentante della Controparte_1
.
[...]
In sintesi “il pagamento è stato effettuato (alla dietro precisa richiesta ed indicazione Parte_3 del creditore. La conseguenza è pertanto quella dell'estinzione del debito e nulla potrà ora essere preteso dal ”. CP_1 Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: autorizzare e disporre, per le ragioni esposte in atti, la chiamata in causa di:
- AL (C.F./P.IVA ) con sede legale a 20090 - ZA SU GL CP_1 P.IVA_2
(MI), in VIA CARDUCCI n. 50, in persona dell'amministratore unico/legale rappresentante pro tempore sig.ra (C.F. ) domiciliata a Controparte_4 C.F._3 20090 ZA SU GL (MI), in VIA CARDUCCI n. 50, per essere, l'attrice opponente, dalla stessa garantita / manlevata / tenuta indenne;
a tal fine l'attrice opponente formula istanza affinché ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 C.P.C. il Giudice designato voglia posticipare la data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis C.P.C. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa e in ogni caso per difetto dei presupposti prescritti dall'art. 648 C.P.C. per la sua concessione. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, non dovuto l'importo richiesto monitoriamente;
per l'effetto dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo qui opposto n. 4997/2023, del TRIBUNALE DI MILANO, emesso il 01/03/2023 e pubblicato il 17/03/2023 (R.G. 4949/2023). NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale
o totale della pretesa creditoria del Controparte_1
, previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito e previa autorizzazione della
[...] chiamata in causa del terzo Controparte_3
- dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore a garantire e/o tenere indenne e/o manlevare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, da ogni pronuncia di condanna per capitale, rivalutazione, interessi, e spese anche tecniche e legali ed in ogni caso da ogni conseguenza pregiudizievole derivante per la stessa dal presente procedimento e dal procedimento monitorio R.G. 4949/2023 del TRIBUNALE DI MILANO e relativo decreto ingiuntivo n. 4997/2023. pagina 2 di 8 SEMPRE E IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Si è costituito con comparsa di risposta del 26 luglio 2023 il
[...]
eccependo: Controparte_1
• la non imputabilità alla società in bonis della c.d. indicazione di pagamento allegata dall'opponente vista la persona fisica dei suoi ll.rr.pp.tt. ovvero “Si può Controparte_4 affermare che abbia indicato un codice iban in qualità di legale rappresentante della odierna terza chiamata, e non di la dichiarazione – in pieno conflitto di CP_3 CP_1 interessi – proviene dal quartier generale della non da la scrive (e CP_3 CP_1 CP_4 riceve) dall‟account di posta elettronica (cfr. doc 4 fascicolo di Email_1
”.; Parte_1
• la, comunque, insussumibilità, della fattispecie allegata in quella dell'indicazione di pagamento ex art. 1188 c.c. “la signora questa si è limitata ad indicare un codice iban;
nello CP_4 specifico, esattamente l‟iban del dichiarante medesimo, cioè ; CP_3
• l'assenza di presunzione di correttezza nel pagamento così eseguito dall'opponente in quanto la
“mail con l‟indicazione del codice iban e l‟invito a versare proviene dal legale rappresentante della e dalla sua mail e suo account”. “L‟unica cosa che non si può, quindi, CP_3 affermare in merito alla comunicazione via mail della è che provenga da DDR CP_4
Chemicals”. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto per i motivi indicati in atti;
• in via principale: respingere l‟opposizione per i motivi indicati in atti e confermare il decreto ingiuntivo, condannare alle spese e compensi del presente procedimento, oltre a Parte_1 rimborso forfetario del 15% sul compenso, IVA e CPA;
• in via subordinata: condannare al pagamento in favore del istante la Parte_1 CP_1 somma di € 14.496,96, già comprensiva di IVA, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ex. D.lgs 231/2002 dalla data del 1 gennaio 2019 al saldo, e in subordine, gli interessi legali, condannare alle spese e compensi del presente procedimento, oltre a Parte_1 rimborso forfetario del 15% sul compenso, IVA e CPA.
Il g.i., all'esito della prima udienza di comparizione, ha:
− autorizzato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4997/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 17 marzo 2023;
− autorizzato la alla chiamata della terza onerandola di notificare Parte_1 CP_3
l'atto di chiamata all'udienza del 10 gennaio 2024.
Non si è costituita la Controparte_3
All'udienza il g.i. ha:
✓ rilevato la regolarità e la tempestività della notificazione dell'atto di chiamata della terza;
✓ dichiarato la contumacia della Controparte_3 pagina 3 di 8 ✓ concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c;
✓ rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 13 giugno 2024. Con successiva ordinanza ha:
❖ ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2,3,4,5,);
❖ rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 maggio 2025. Le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda creditoria formulata dal è fondata e Controparte_1 va accolta. In questa contesa giudiziaria non è in discussione la sussistenza del titolo genetico fatto valere dal nei confronti dell'opponente ovvero il diritto al pagamento del prezzo della CP_1 compravendita di beni mobili venduti dalla in bonis alla CP_1 Controparte_1 [...]
Pt_1 La sussistenza di tale rapporto e l'insorgenza del diritto della società in bonis a percepire il prezzo è ammesso dalla stessa opponente. La vexata quaestio facti et iuris si appunta attorno alla natura o meno liberatoria del pagamento che la ha eseguito il 19 giugno 2019 in favore della quale asserito soggetto Parte_1 Controparte_3 indicatario della quando era in bonis. Controparte_1 Nella odierna controversia, quindi, non rileva alcuna tematica afferente all'opponibilità o meno del pagamento rispetto ad un (quale procedura concorsuale) ma unicamente rispetto a colui CP_1 che era creditore in quel momento ovvero la in Controparte_1 bonis. Può affermarsi de iure che emergono due fattispecie giuridiche rilevanti nella odierna vicenda: a) quella dell'indicazione del pagamento ex art. 1188 c.c.. “Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”; b) quella dell'apparentia iuris, in via indiretta, ritraibile dall'art. 1189 c.c. “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”. Ed infatti la norma in esame comprende tutte le ipotesi di pagamento effettuato a chi, in base a circostanze univoche, appaia legittimato a ricevere la prestazione, secondo il generale concetto di legittimazione a ricevere espresso dall'art. 1188 c.c..
Si afferma sovente (nell'ambito delle classificazioni soprattutto, dottrinarie) che la figura dell'indicatario emergerebbe e contrariis poiché soggetto posto al di fuori di un rapporto negoziale tanto bilaterale che trilaterale. Questi, infatti, sarebbe estraneo di per sé all'atto con il quale viene legittimato a ricevere la prestazione in luogo del creditore ma con i medesimi effetti. A tal fine sarebbe necessario e sufficiente la mera dichiarazione esternata dal debitore di pagare a mani dell'indicatario in evidente dicotomia con quanto accade per un rappresentante all'incasso, un adiectus solotionis causa o pagina 4 di 8 nella delgatio solvendi (ove addirittura il pagamento non potrebbe essere più eseguito a mani del creditore). Appare chiaro, tuttavia, che la valutazione della sussistenza della fattispecie estintiva “alternativa” non possa che essere “filtrata” alla luce del principio dell'apparentia iuris di cui l'art. 1189 c.c. costituisce il prototipo in subiecta materia. Ebbene si ricorda (l'opponente ne ha fatto un cenno nella memoria di replica) che in tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 cod. civ., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di ratio, sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui il pagamento venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, facendo sorgere in quest'ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (infra et ex multis Cass. II., 25 gennaio 2018, n. 1869, Cass., II, 13 settembre 2012, n. 15339; Cass. III;
9 agosto 2007, n. 17484). Allo stesso tempo è noto che ogni situazione di apparenza ed il connesso affidamento ingenerato non vengono tutelati laddove si versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (infra Cass. II, Ord. 4 luglio 2024, n. 18345; Cass. I, 5 aprile 2016, n. 6563; Cass. III;
4 giugno 2013, n. 14028; Cass. II 14 gennaio 1975, n. 150). In, fatto ciò, si traduce nella necessità di dover accertare: a) l'imputabilità alla in bonis del messaggio Controparte_1 di posta elettronica inviato il 19 giugno 2019 ore 12.29 da, parrebbe, avente Controparte_4 il seguente tenore
Inviato dall'indiritto di posta elettronica ordinaria Email_2 b) la buona fede non colpita da colpevole ignoranza in capo all'opponente nell'eseguire un bonifico non al c/c della propria creditrice ma a quello di un'altra società di capitali per il pagamento della fattura 57/2018.
Il FALLIMENTO ha “attaccato” la stessa esistenza del presupposto dell'indicazione di pagamento affermando la irriducibile non imputabilità della richiesta nella citata e-mail alla società in bonis CP_1 in quanto:
- “la scrive (e riceve) dall‟account di posta elettronica ”; CP_4 Email_1
- “Nessuna indicazione è stata fatta tout court, essendosi limitata la a fornire l‟iban di CP_4
. CP_3
A dispetto di quanto sostenuto dalla curatela, non appare decisivo l'indirizzo di posta elettronica del messaggio laddove non vi sia controversia sull'identità della persona fisica che lo abbia inviato. Appare un dato neutro non trattandosi di un indirizzo di posta elettronica certificata con quel che ne segue circa l'imputabilità al soggetto la cui identità è certificata. La circostanza che la persona fisica possa inviare pagina 5 di 8 più PEC da più indirizzi non toglierebbe la certezza giuridica che il messaggio sia imputabile al solo soggetto (persona fisica o giuridica) rispetto al quale è registrato e certificato in via univoca l'indirizzo. La posta elettronica ordinaria (peraltro senza firma avanzata) si presta ad un più ampio apprezzamento del giudice alla luce delle circostanze di fatto emergenti quali:
- Identità della persona fisica dotata di poteri rappresentativi tanto della in bonis che della CP_1
CP_3
- pregresso utilizzo dello stesso indirizzo d.lucchese@dedalesrl.it per inviare messaggi afferenti – anche contestualmente – ai rapporti delle due società (doc. 9,9 bis , 9 – ter e 9 quater fasc.
. Pt_1
Il messaggio di posta elettronica del 19 giugno 2019 ore 12.29 poteva anche essere imputabile
“astrattamente” alla in bonis se preso isolatamente non essendo decisivo un diverso account CP_1 Il dato decisivo, tuttavia, appare il secondo ovvero l'assenza in senso tecnico di un'indicazione di pagamento ex art. 1188 c.c.. Il testo della comunicazione non riguarda la sostituzione del destinatario giuridico finale del pagamento, quale surrogato del creditore, ma afferisce piuttosto a “pretesi problemi contabili” della in bonis: la chiusura del conto corrente. Dà li la “asserita” necessità di dover “annullare” il CP_1 bonifico già eseguito sul c/c della creditrice in bonis poiché già “chiuso” e la indicazione di un diverso conto corrente con diverso IBAN. In sintesi, la mera indicazione nominale di un diverso conto di destinazione e non di un diverso soggetto cui pagare. Nessuna specifica indicazione della si può ritrarre dalle e-mail versate in atti, salvo CP_3 l'evidente necessità (che non si sa con quale mezzo sia stata comunicata alla vista Parte_1 l'assenza di prova sul pinto) che il diverso c/c e diverso IBAN fossero intestati alla Controparte_3 Questo, tuttavia, è un dato esterno alla fattispecie invocata dall'opponente poiché ella stessa ammette che avrebbe pagato alla in bonis e non, formalmente, nelle mani di un terzo soggetto. CP_1
A questo dato fattuale oggettivo si aggiunge quello, latamente, soggettivo, della negligenza o, comunque, superficialità della nel non chiedere chiarimenti o specificazioni circa le Parte_1 circostanze di fatto che erano evidenziate in quella e-mail visto e considerato:
- la promiscuità nell'uso di quell'indirizzo di posta elettronica da parte di per Controparte_4
“gestire” rapporti e pagamenti di ambo le società che amministrava;
- la univoca, fino ad allora, modalità di pagamento tanto per la che la in CP_3 CP_1 bonis su conti correnti separati e univocamente intestati;
- l'anomalia di una società che avrebbe un conto corrente chiuso senza avere un altro mezzo di ricezione dei pagamenti alternativo. Trattandosi di società di capitali (seppur semplificata) non può sostenersi la natura ordinaria di un pagamento eseguito presso il c/c di altra società; anomalia aggravata dall'annullamento del previo bonifico eseguito al c/c della stessa creditrice
- la in bonis era in liquidazione volontaria da oltre sei mesi (infra doc. 3 fasc. . CP_1 Pt_1
In questi termini appare arduo affermare la sussistenza di un legittimo affidamento incolpevole in capo all'opponente, da far ritenere estintivo il pagamento eseguito in favore della , in Controparte_5 definitiva, la sussistenza di una dichiarazione ex art. 1188 c.c. imputabile alla in bonis vista la CP_1 promiscuità di mezzi utilizzati dal suo l.r.p.t. anche come l.r.p.t. dell'accipiens. In questo contesto, peraltro, il conflitto d'interessi evocato dalla Curatela rileva unicamente come indizio circa la mancata diligenza dell'opponente nell'accertare la sussistenza di una vera indicazione di pagamento. A fronte di ciò avrebbe dovuto chiedere chiarimenti vista la natura esorbitante pagina 6 di 8 dell'attività richiesta, anche rispetto ai pregressi fra le due società emergenti dai carteggi e – mail dimessi in atti.
L'eccezione estintiva di intervenuto pagamento va rigettata ed il decreto in giuntivo n. 4997/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 17 marzo 2023 va confermato.
La domanda di c.d “manleva” in confronto della è fondata e va accolta. Controparte_3 La ha dimostrato di aver eseguito il pagamento di € 14.496,96 nelle mani della Parte_1 [...]
giusto il bonifico del 19 giugno 2019 ore 14.17 (doc. 5 fasc. . CP_3 Pt_1 E' noto che Il pagamento a chi non è legittimato a ricevere, non ratificato e del quale il creditore non abbia approfittato, costituisce un'ipotesi di indebito soggettivo ex latere accipientis cui la dottrina e la giurisprudenza riconnettono il regime giuridico di cui all'art. 2033 c.c. . (già Cass. I, 12 maggio 1998 n. 4760) In questo caso, infatti ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il "solvens" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo "ex persona debitoris", in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'"accipiens" - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'"accipiens" non ha alcun diritto di conseguire, né dal "solvens" né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (infra Cass. VI-III 12 marzo 2019, n. 7066). Le conseguenze condannatorie a carico della appaiono a “rime obbligate”: Controparte_3
- l'obbligo di restituire la somma di denaro ricevuta sine causa pari ad € 14.496,96;
- l'obbligo di corrispondere gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal giorno del pagamento ovvero dal 20 giugno 2019 e fino al soddisfo in quanto il contegno dell'accipiens era sicuramente di mala fede essendo il suo l.r.p.t. a conoscenza di ledere un altrui diritto La c.d. domanda di manleva (quale esemplificazione gergale di un fascio di obbligazioni che insorgono per il fatto del terzo chiamato) include necessariamente le conseguenze pregiudizievoli che sono derivate alla sfera giuridica dell'odierna opponente declinabili sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. La era perfettamente a conoscenza della inesistenza del debito in proprio confronto e Controparte_3 dell'inesistenza di una indicazione di pagamento in proprio favore, non avendo provato a rimettere le somme né al solvens né al vero creditore. Omissione, peraltro, che ha sottratto mezzi per continuare la liquidazione volontaria, prima, e quella concorsuale, poi, innestando l'odierno processo e i pregiudizi che ne sono derivati in termini di spese in capo all'opponente. Pertanto la va condannata il risarcimento del danno subito dalla derivato Controparte_3 Parte_1 dalle spese legali che dovrà rifondere al sia per la fase monitorio che per l'odierno CP_1 giudizio di opposizione liquidate in:
- € 145,50 anticipazioni non imponibili, € 800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
- € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. dall'odierna sentenza e fino la soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate:
pagina 7 di 8 • in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. in favore del e a carico della Controparte_1 Pt_1
[...]
• in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. (vista la nota spese) in favore della e a carico della Parte_1 Controparte_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 4997/2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 17 marzo 2023 in favore del
[...]
e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara Controparte_1 definitivamente esecutivo;
- condanna la alla restituzione dell'indebito oggettivo in favore della Controparte_3 Pt_1 pari ad € 14.496,96 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal 20 giugno 2019 fino al
[...] soddisfo;
- condanna la al risarcimento del danno subito dalla la liquidato Controparte_3 Parte_1 come in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. dall'odierna sentenza e fino la soddisfo;
− condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute nella presente fase dal Parte_1 che si liquidano in € Controparte_1
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
− condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla e Controparte_3 Parte_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 3 novembre 2025
Il Giudice
ND RU
pagina 8 di 8