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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16560/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Federico ALZONA, presso il cui studio in Bologna, via Urbana n. 5, è elettivamente domiciliata, RICORRENTE e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Silvia LEOPARDI C.F._2 presso il cui studio in Faenza (RA), via Mengolina n. 18, è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 4 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio il Bologna il 23 luglio 2005. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Oberdan n. 5 a Villanova di Castenaso, di proprietà delle parti al 50% ciascuna, sul quale attualmente non gravano mutui. Il garage è invece di proprietà della sola signora IA.
*** pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 14 dicembre 2023 la signora IA ha chiesto che:
- sia pronunciata la separazione personale tra le parti;
- sia affidata in forma condivisa ai due genitori e sia collocata presso di lei;
Per_1
- per l'effetto le sia assegnata la casa coniugale;
- sia regolato il calendario di visita del padre alla figlia secondo le disponibilità e gli impegni di quest'ultima, ma prevedendo che il signor eda la minore a fine CP_1 settimana alterni e due giorni alla settimana;
- sia posto a carico del padre un assegno di 300,00 euro per il mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Si è costituito in giudizio il signor il quale: CP_1
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- si è associato all'istanza di pronuncia della separazione tra i coniugi, domandando peraltro l'addebito alla moglie per violazione del dovere di fedeltà;
- ha per il resto chiesto in via principale che:
• la figlia sia affidata in forma condivisa a entrami i genitori;
• in via principale AD sia collocata in via paritaria e alternata tra i genitori, che si alterneranno nella casa familiare nei periodi in cui avranno con sé la minore (dal lunedì mattina alla domenica sera, quindici giorni d'estate, sette giorni nelle vacanze natalizie e tre in quelle pasquali); in subordine, in caso di assegnazione della casa familiare alla moglie, la figlia sia collocata in via paritaria e alternata con cadenza settimanale;
in via di estremo subordine sia previsto che egli possa incontrare la figlia almeno uno e due pomeriggi alla settimana con pernottamento e a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
• in via principale, in caso di previsione del collocamento paritario alternato di sia stabilito il mantenimento diretto;
in subordine, sia previsto a suo carico un Per_1 contributo di 150,00 euro per la figlia;
• in ogni caso, le spese straordinarie siano suddivise a metà tra le parti;
- ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti alla salute, alla dignità personale e all'onore a causa della condotta di controparte;
- ha chiesto infine che al passaggio in giudicato della pronuncia di separazione sia dichiarata la cessazione del matrimonio tra le parti. Nell'udienza del 26 marzo 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Il 9 aprile 2024 è stata sentita la figlia delle parti, e la Giudice ha formulato Per_1 una proposta transattiva. Le parti hanno chiesto una breve dilazione per valutare la proposta e il 19 aprile hanno formulato conclusioni congiunte. All'udienza del 23 aprile 2024 i signor IA e hanno domandato CP_1
l'accoglimento delle conclusioni congiunte. Il 24 aprile 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio.
pagina 2 di 5 All'udienza del 4 febbraio 2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio precedentemente concordate.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 26 marzo 2024.
La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. è intervenuto. Come da richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata Parte_1
a Bologna il 5 agosto 1972, e nato a [...] il 23 maggio Controparte_1
1969, unitisi in matrimonio a Bologna il 23 luglio 2005, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n.13, Parte 2, Serie B, Ufficio 1, anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali continueranno a esercitare sulla stessa la Per_1 responsabilità genitoriale e ad assumere in accordo tra loro le decisioni di maggiore interesse che la riguardano, relative al luogo di residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute, incluse le cure farmacologiche, impegnandosi a comunicarsi ogni notizia relativa alla salute e all'educazione della figlia;
2) colloca la minore presso la madre, nell'attuale casa familiare in Villanova di Castenaso (BO) via Oberdan n.5;
3) prende atto che il padre, a far data dal 26 gennaio 2025, si è trasferito altrove;
4) assegna la casa familiare alla moglie, in quanto collocataria della figlia minore;
il signor releverà dalla casa coniugale i propri effetti personali, mobili, arredi CP_1
e suppellettili che le parti hanno concordato con separato accordo;
da tale momento la pagina 3 di 5 signora IA volturerà le utenze a suo nome, addebitandole sul proprio conto corrente;
5) dispone che il padre, compatibilmente con la volontà della minore e con i suoi impegni, possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dal venerdì sera, cena compresa, alla domenica sera dopo cena e un pomeriggio a settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18,00 alla mattina successiva, quando la accompagnerà a scuola;
6) sancisce che i genitori trascorrano, con le previste alternanze, una settimana nel corso delle festività Natalizie e almeno tre giorni nel corso delle vacanze Pasquali, previo accordo tra loro, nonché un periodo di almeno una settimana, anche non continuative, durante le vacanze estive sempre compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e nel rispetto dei desideri della figlia;
7) prevede che a titolo di mantenimento ordinario di il signor ersi Per_1 CP_1 alla signora IA la somma mensile di euro 200,00 (duecento) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
8) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico continui a essere percepito interamente dalla madre;
9) dispone che tutte le spese mediche, scolastiche, ludiche e sportive inerenti la figlia minore, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi dell'esborso. Per quanto non espressamente disciplinato le parti dovranno fare espresso riferimento alle Linee guida nazionali che di seguito si riportano ovvero, in subordine, al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna, stabilendo in particolare che le spese straordinarie superiori a € 100,00 (cento) dovranno essere sempre concordate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al pagina 4 di 5 programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non disponibile un genitore o un familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) se non disponibile un genitore o un familiare;
c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) g) baby sitter;
h) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
i) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); l) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta. Le detrazioni per il figlio a carico spetteranno nella misura del 50% ad entrambi i coniugi, in quanto di tale circostanza si è tenuto conto nella determinazione del contributo al versato per la figlia. 10) prende atto che la signora IA rinuncia a presentare qualsiasi denuncia/querela nei confronti del signor CP_1
11) prende atto che i coniugi rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 5 febbraio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Federico ALZONA, presso il cui studio in Bologna, via Urbana n. 5, è elettivamente domiciliata, RICORRENTE e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Silvia LEOPARDI C.F._2 presso il cui studio in Faenza (RA), via Mengolina n. 18, è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 4 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio il Bologna il 23 luglio 2005. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Oberdan n. 5 a Villanova di Castenaso, di proprietà delle parti al 50% ciascuna, sul quale attualmente non gravano mutui. Il garage è invece di proprietà della sola signora IA.
*** pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 14 dicembre 2023 la signora IA ha chiesto che:
- sia pronunciata la separazione personale tra le parti;
- sia affidata in forma condivisa ai due genitori e sia collocata presso di lei;
Per_1
- per l'effetto le sia assegnata la casa coniugale;
- sia regolato il calendario di visita del padre alla figlia secondo le disponibilità e gli impegni di quest'ultima, ma prevedendo che il signor eda la minore a fine CP_1 settimana alterni e due giorni alla settimana;
- sia posto a carico del padre un assegno di 300,00 euro per il mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Si è costituito in giudizio il signor il quale: CP_1
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- si è associato all'istanza di pronuncia della separazione tra i coniugi, domandando peraltro l'addebito alla moglie per violazione del dovere di fedeltà;
- ha per il resto chiesto in via principale che:
• la figlia sia affidata in forma condivisa a entrami i genitori;
• in via principale AD sia collocata in via paritaria e alternata tra i genitori, che si alterneranno nella casa familiare nei periodi in cui avranno con sé la minore (dal lunedì mattina alla domenica sera, quindici giorni d'estate, sette giorni nelle vacanze natalizie e tre in quelle pasquali); in subordine, in caso di assegnazione della casa familiare alla moglie, la figlia sia collocata in via paritaria e alternata con cadenza settimanale;
in via di estremo subordine sia previsto che egli possa incontrare la figlia almeno uno e due pomeriggi alla settimana con pernottamento e a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
• in via principale, in caso di previsione del collocamento paritario alternato di sia stabilito il mantenimento diretto;
in subordine, sia previsto a suo carico un Per_1 contributo di 150,00 euro per la figlia;
• in ogni caso, le spese straordinarie siano suddivise a metà tra le parti;
- ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti alla salute, alla dignità personale e all'onore a causa della condotta di controparte;
- ha chiesto infine che al passaggio in giudicato della pronuncia di separazione sia dichiarata la cessazione del matrimonio tra le parti. Nell'udienza del 26 marzo 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Il 9 aprile 2024 è stata sentita la figlia delle parti, e la Giudice ha formulato Per_1 una proposta transattiva. Le parti hanno chiesto una breve dilazione per valutare la proposta e il 19 aprile hanno formulato conclusioni congiunte. All'udienza del 23 aprile 2024 i signor IA e hanno domandato CP_1
l'accoglimento delle conclusioni congiunte. Il 24 aprile 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio.
pagina 2 di 5 All'udienza del 4 febbraio 2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio precedentemente concordate.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 26 marzo 2024.
La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. è intervenuto. Come da richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata Parte_1
a Bologna il 5 agosto 1972, e nato a [...] il 23 maggio Controparte_1
1969, unitisi in matrimonio a Bologna il 23 luglio 2005, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna al n.13, Parte 2, Serie B, Ufficio 1, anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali continueranno a esercitare sulla stessa la Per_1 responsabilità genitoriale e ad assumere in accordo tra loro le decisioni di maggiore interesse che la riguardano, relative al luogo di residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute, incluse le cure farmacologiche, impegnandosi a comunicarsi ogni notizia relativa alla salute e all'educazione della figlia;
2) colloca la minore presso la madre, nell'attuale casa familiare in Villanova di Castenaso (BO) via Oberdan n.5;
3) prende atto che il padre, a far data dal 26 gennaio 2025, si è trasferito altrove;
4) assegna la casa familiare alla moglie, in quanto collocataria della figlia minore;
il signor releverà dalla casa coniugale i propri effetti personali, mobili, arredi CP_1
e suppellettili che le parti hanno concordato con separato accordo;
da tale momento la pagina 3 di 5 signora IA volturerà le utenze a suo nome, addebitandole sul proprio conto corrente;
5) dispone che il padre, compatibilmente con la volontà della minore e con i suoi impegni, possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dal venerdì sera, cena compresa, alla domenica sera dopo cena e un pomeriggio a settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18,00 alla mattina successiva, quando la accompagnerà a scuola;
6) sancisce che i genitori trascorrano, con le previste alternanze, una settimana nel corso delle festività Natalizie e almeno tre giorni nel corso delle vacanze Pasquali, previo accordo tra loro, nonché un periodo di almeno una settimana, anche non continuative, durante le vacanze estive sempre compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e nel rispetto dei desideri della figlia;
7) prevede che a titolo di mantenimento ordinario di il signor ersi Per_1 CP_1 alla signora IA la somma mensile di euro 200,00 (duecento) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
8) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico continui a essere percepito interamente dalla madre;
9) dispone che tutte le spese mediche, scolastiche, ludiche e sportive inerenti la figlia minore, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi dell'esborso. Per quanto non espressamente disciplinato le parti dovranno fare espresso riferimento alle Linee guida nazionali che di seguito si riportano ovvero, in subordine, al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna, stabilendo in particolare che le spese straordinarie superiori a € 100,00 (cento) dovranno essere sempre concordate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al pagina 4 di 5 programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non disponibile un genitore o un familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) se non disponibile un genitore o un familiare;
c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) g) baby sitter;
h) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
i) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); l) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta. Le detrazioni per il figlio a carico spetteranno nella misura del 50% ad entrambi i coniugi, in quanto di tale circostanza si è tenuto conto nella determinazione del contributo al versato per la figlia. 10) prende atto che la signora IA rinuncia a presentare qualsiasi denuncia/querela nei confronti del signor CP_1
11) prende atto che i coniugi rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 5 febbraio 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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