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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 975/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2008 3 004313 000 001 2021 003 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2008 3 004313 000 001 2022 004 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.
L'Agenzia delle Entrate di Brescia si è costituita in giudizio.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, a fronte del disposto annullamento d'ufficio degli avvisi di liquidazione impugnati, chiede venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Ciò stante, non resta che dichiarare l'estinzione del processo.
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti in causa, posto che il riesame dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria è avvenuto nell'immediatezza della proposizione dell'impugnativa.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 975/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2008 3 004313 000 001 2021 003 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2008 3 004313 000 001 2022 004 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.
L'Agenzia delle Entrate di Brescia si è costituita in giudizio.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, a fronte del disposto annullamento d'ufficio degli avvisi di liquidazione impugnati, chiede venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Ciò stante, non resta che dichiarare l'estinzione del processo.
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti in causa, posto che il riesame dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria è avvenuto nell'immediatezza della proposizione dell'impugnativa.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.