Art. 15.
Salvo quanto previsto dall'articolo 16 alle provvidenze di cui alla presente legge si provvede con un contributo annuo a carico dello Stato di 1.700 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 13 luglio 1967, n. 576 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3 , e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo."
Salvo quanto previsto dall'articolo 16 alle provvidenze di cui alla presente legge si provvede con un contributo annuo a carico dello Stato di 1.700 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 13 luglio 1967, n. 576 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, determinato in lire 12 miliardi e 100 milioni per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 3 , e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' aumentato, a partire dall'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo."