Versione
13 settembre 1934
13 settembre 1934
Art. 17.
Possono essere compiuti in domenica, nei limiti strettamente necessari:
a) i lavori indispensabili per la sicurezza delle persone o degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti e delle materie destinate alla lavorazione;
b) i lavori disposti, per ragioni d'ordine pubblico, dal prefetto, il quale sentira' il parere dell'Ispettorato corporativo sui limiti e le cautele da adottare.
Nei casi indicati alla lettera a) l'Ispettorato corporativo puo' dare prescrizioni per contenere il lavoro domenicale nei limiti strettamente indispensabili e puo' altresi' ordinare la cessazione del lavoro.
Al personale addetto al lavoro domenicale e' dovuto il riposo prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 16. Tuttavia, ove si oppongano difficolta' alla attuazione di esso, l'Ispettorato corporativo, intese le organizzazioni sindacali interessate, puo' esonerare da detto obbligo o prescrivere altri regimi di riposo adatti.
Possono essere compiuti in domenica, nei limiti strettamente necessari:
a) i lavori indispensabili per la sicurezza delle persone o degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti e delle materie destinate alla lavorazione;
b) i lavori disposti, per ragioni d'ordine pubblico, dal prefetto, il quale sentira' il parere dell'Ispettorato corporativo sui limiti e le cautele da adottare.
Nei casi indicati alla lettera a) l'Ispettorato corporativo puo' dare prescrizioni per contenere il lavoro domenicale nei limiti strettamente indispensabili e puo' altresi' ordinare la cessazione del lavoro.
Al personale addetto al lavoro domenicale e' dovuto il riposo prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 16. Tuttavia, ove si oppongano difficolta' alla attuazione di esso, l'Ispettorato corporativo, intese le organizzazioni sindacali interessate, puo' esonerare da detto obbligo o prescrivere altri regimi di riposo adatti.
Commentario • 1
- 1. Riposi compensativiMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021 · 0.9310408
Questa voce è stata curata da Isabella Digiesi Scheda sintetica Per riposo compensativo si intende un riposo utile a “compensare” una prestazione lavorativa quantitativamente superiore a quella ordinaria prevista e retribuita come tale dal contratto. Il D.Lgs. 66/2003 in materia di “orario di lavoro”, all'art. 5, ultimo comma, sancisce che i contratti collettivi possono in ogni caso, consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. Il riposo compensativo matura in tutti i casi in cui il dipendente non abbia fruito della giornata di riposo settimanale, vale a dire, di uno stacco di 24 ore consecutive dopo un …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Massa, sentenza 03/12/2025, n. 311Provvedimento: Successivamente all'udienza del 03/12/2025, alle ore 12,24 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. ANGELONE MARICA in sostituzione dell'Avv. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. IN TA per la parte resistente, nonché il ricorrente personalmente che dichiara di partecipare per sua libera volontà. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1 che provvede all'assistenza del magistrato e [...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono …Leggi di più...
- prescrizione quinquennale·
- reperibilità attiva·
- riposo settimanale·
- reperibilità passiva·
- art. 36 Costituzione·
- art. 2109 c.c.·
- riposo compensativo·
- danno da usura·
- art. 9 d.lgs. n. 66/2003·
- prescrizione decennale