Articolo 17 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 16Articolo 18
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13 settembre 1934
Art. 17.

Possono essere compiuti in domenica, nei limiti strettamente necessari:

a) i lavori indispensabili per la sicurezza delle persone o degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti e delle materie destinate alla lavorazione;

b) i lavori disposti, per ragioni d'ordine pubblico, dal prefetto, il quale sentira' il parere dell'Ispettorato corporativo sui limiti e le cautele da adottare.

Nei casi indicati alla lettera a) l'Ispettorato corporativo puo' dare prescrizioni per contenere il lavoro domenicale nei limiti strettamente indispensabili e puo' altresi' ordinare la cessazione del lavoro.

Al personale addetto al lavoro domenicale e' dovuto il riposo prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 16. Tuttavia, ove si oppongano difficolta' alla attuazione di esso, l'Ispettorato corporativo, intese le organizzazioni sindacali interessate, puo' esonerare da detto obbligo o prescrivere altri regimi di riposo adatti.
Entrata in vigore il 13 settembre 1934
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